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Sintesi

Gli ammortamenti



• Gli ammortamenti, se non sono necessari, inerenti all’attività, non sono strumentali.
• L’ammortamento decorre (inizia) dal momento in cui, il bene viene utilizzato.
• Le quote ammortamento normalmente generate le stabiliscono gli amministratori, fiscalmente le aliquote sono già prestabilite e quindi devono essere solo applicate e stabilisce anche la durata.
• Gli autocarri, automezzi, sono totalmente deducibili fiscalmente.
• Le quote di ammortamento, diventano costo, quando il costo non è ancora ammortizzato.
• Fiscalmente, gli amministratori possono cominciare da quando li utilizzo.
• Civilisticamente, la quota di ammortamento è tra il costo di acquisto e la durata del bene.
• Solo i beni inferiori a euro 516,46, il costo può essere totalmente deducibile nell’anno di acquisto.
• Se il costo fiscale è minore del civilistico è una variazione in aumento, se è maggiore è una diminuzione.

Codice tributario – Norme fiscali



Le norme fiscali pongono a tassazione il reddito delle imprese. Il punto di partenza è il reddito civilistico, reddito di bilancio prima delle imposte.
Poi in maniera extra contabile, a parte si fanno i conti, ed in contabilità si resti strano le imposte.
Vi sono alcune voci del bilancio civilistico che devono essere variate ai fini fiscali, poiché il legislatore a tutela dei terzi, impone determinate valutazioni, impone regole diverse, per ottenere un reddito più alto e imporre una maggiore valutazione. Le voci del bilancio che devono essere variare sono le seguenti:

Svalutazione dei crediti



Civilisticamente gli amministratori a fine anno valutano i crediti a rischio di non riscossione, decidendo la percentuale di svalutazione.
Il codice civile non impone limiti paragonabili alla svalutazione, se non quella della veridicità del bilancio.
La norma fiscale (art. 106 del TUIR) impone sui crediti di natura commerciale, come crediti verso clienti, da emettere, cambiali attive, effetti attivi, effetti allo sconto.
Si può effettuare una svalutazione massima dello 0.5 % (deducibilità), entro il limite massimo del 5% sulla somma del fondo rischi più fondo svalutazioni.
I crediti commerciali o verso INPS, IRAP ecc, non sono di natura commerciale.

Art. 102,6 Spese di manutenzione e riparazione



Le spese di manutenzione e riparazione ai fini civilistici possono essere costi di esercizio o costi pluriennali, se la loro ricaduta è in più anni, ad esempio le manutenzioni immobiliari sono costi pluriennali (svalutazione + accantonamento).
L’art. 102,6 dice che i costi non patrimolializzati (costi di esercizio) sono deducibili fiscalmente nel limite del 5% da valore di tutti i beni strumentali iscritti ne libro cespiti (libro dei beni ammortizzabili) ad inizio anno (01/01):
se il valore è < all’importo max deducibilità, tutte le spese sono deducibili, mentre se le spese sono > al 5%, la parte eccedente è un costo indeducibile non nell’esercizio.
Questo importo non deducibile non si perde come nel caso delle svalutazioni, ma viene apportato a quote costanti (20%) dei 5 anni successivi di esercizio e cioè un costo per i 5 anni che seguono.
Se l’impresa ha contratti di manutenzione periodica, questi canoni sono totalmente deducibili nell’esercizio in corso.
Estratto del documento

CODICE TRIBUTARIO – NORME FISCALI

Le norme fiscali pongono a tassazione il reddito delle imprese. Il

punto di partenza è il reddito civilistico, reddito di bilancio prima

delle imposte.

Poi in maniera extra contabile, a parte si fanno i conti, ed in

contabilità si resti strano le imposte.

Vi sono alcune voci del bilancio civilistico che devono essere variate

ai fini fiscali, poiché il legislatore a tutela dei terzi, impone

determinate valutazioni, impone regole diverse, per ottenere un

reddito più alto e imporre una maggiore valutazione. Le voci del

bilancio che devono essere variare sono le seguenti:

SVALUTAZIONE CREDITI

Civilisticamente gli amministratori a fine anno valutano i crediti a

rischio di non riscossione, decidendo la percentuale di svalutazione.

Il codice civile non impone limiti paragonabili alla svalutazione, se

non quella della veridicità del bilancio.

La norma fiscale (art. 106 del TUIR) impone sui crediti di natura

commerciale, come crediti verso clienti, da emettere, cambiali

attive, effetti attivi, effetti allo sconto.

Si può effettuare una svalutazione massima dello 0.5 %

(deducibilità), entro il limite massimo del 5% sulla somma del fondo

rischi più fondo svalutazioni.

I crediti commerciali o verso INPS, IRAP ecc, non sono di natura

commerciale.

ART. 102,6 SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Le spese di manutenzione e riparazione ai fini civilistici possono

essere costi di esercizio o costi pluriennali, se la loro ricaduta è in

più anni, ad esempio le manutenzioni immobiliari sono costi

pluriennali (svalutazione + accantonamento).

L’art. 102,6 dice che i costi non patrimolializzati (costi di esercizio)

sono deducibili fiscalmente nel limite del 5% da valore di tutti i beni

strumentali iscritti ne libro cespiti (libro dei beni ammortizzabili) ad

inizio anno (01/01):

se il valore è < all’importo max deducibilità, tutte le spese sono

deducibili, mentre se le spese sono > al 5%, la parte eccedente è

un costo indeducibile non nell’esercizio.

Questo importo non deducibile non si perde come nel caso delle

svalutazioni, ma viene apportato a quote costanti (20%) dei 5 anni

successivi di esercizio e cioè un costo per i 5 anni che seguono.

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