Concetti Chiave
- L'etichetta funge da "carta d'identità" di un prodotto, fornendo informazioni nutrizionali, di qualità e quantità essenziali per il consumatore.
- La denominazione di vendita specifica lo stato fisico o il trattamento subito dall'alimento, aiutando a distinguere il prodotto da altri simili.
- L'elenco degli ingredienti deve essere riportato in ordine di peso decrescente, con eccezioni per alcuni prodotti come quelli monocomponente o particolari tipi di alcolici.
- Il termine minimo di conservazione indica fino a quando un prodotto mantiene le sue caratteristiche, con vari livelli di dettaglio in base alla durata.
- I prodotti non preconfezionati richiedono un cartello con informazioni chiave come denominazione di vendita, ingredienti, modalità di conservazione e data di scadenza.
La denominazione di vendita indica lo stato fisico dell’alimento o trattamento specifico che ha subito. In assenza di precise disposizioni, la denominazione di vendita è costituita dal nome consacrato da usi e abitudini o da una descrizione del prodotto alimentare e da informazioni sul suo utilizzo, in modo da consentire al consumatore di conoscere la natura del prodotto e di distinguerlo dai prodotti con il quale potrebbe essere confuso.
Gli ingredienti si tratta di qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, usata nella produzione di un alimento e presente anche in forma modificata. L’elenco degli ingredienti deve avvenire secondo l’ordine di peso decrescente riferito al momento dell’uso dell’alimento. L’elenco degli ingredienti non è richiesta in alcuni casi: se il prodotto è costituito da un solo ingrediente, nei prodotti ortofrutticoli freschi, anche le patate; nel latte e nelle creme di latte fermentate; nei formaggi, nel burro, culture di microrganismi necessari alla fabbricazione; nelle acque gassate; nelle acquaviti; nei distillati, nei mosti, nei vini, nei vini spumanti, frizzanti e liquorosi; nelle birre con contenuto alcolico superiore al 1,2%; negli aceti fermentai.
Il termine minimo di conservazione è quello indicato sulla data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà in adeguate condizioni di conservazione. Il termine si compone dell’indicazione fornita in forma chiara e con menzionato il giorno, il mese e l’anno. La data può contenere la sola indicazione del giorno o del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di 3 mesi; del mese e dell’anno per quelli che si possono conservare per più di 3 mesi ma meno di 18 mesi. L’indicazione dell’anno va menzionata per i prodotti conservabili oltre i 18 mesi. La quantità esprime la quantità netta o nominale del prodotto. Viene indicata in unità di volume e in unità di massa.
Il nome o la ragione sociale identifica il produttore, è seguito dal marchio depositato, dalla sede del fabbricante o del confezionatore o del venditore dell’UE.
Il titolo alcolometrico indica la quantità di alcol come volume effettivo, è obbligatorio per le bevande con contenuto alcoliche superiore al 1,2% in volume.
La sede dello stabilimento individua la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento. Può essere omessa solo se lo stabilimento è ubicato nello stesso luogo della sede indicata in etichetta.
Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza che deve essere preceduto dalla dicitura “da consumarsi entro”, seguita dalla data nell’ordine del giorno, mese, anno in forma chiara. Si possono aggiungere le condizioni di conservazione e un riferimento, se prescritto, alla temperatura di conservazione in funzione della sua validità. Viene posto il divieto di commercializzare prodotti il giorno successivo alla data di scadenza, nel caso sia riportata in etichetta. Le indicazioni per la conservazione informano il consumatore riguardo le modalità di conservazione e utilizzo nel caso vi siano necessari accorgimenti per la natura del prodotto. Le istruzioni per l’uso suggeriscono le corrette modalità di utilizzo del prodotto alimentare.
Il luogo di origine indica il luogo di origine o di provenienza e deve essere specificato nel caso in cui l’omissione possa indurre il consumatore in errore.
Il lotto di produzione indica l’insieme di unità di merci alimentari prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze simili. Il numero identificativo è preceduto dalla lettera L. Per gli alimenti preconfezionati il lotto va indicato sull’imballaggio o sull’etichetta; per gli alimenti non preconfezionati si appone sull’imballaggio o il recipiente che li contiene oppure sui documenti di vendita che accompagnano i prodotti alimentari.
I prodotti alimentari non preconfezionati, venduti sfusi o confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell’acquirente devono essere muniti di apposito cartello, che viene applicato al recipiente che li contiene o in prossimità dei banchi dove sono esposti e devono riportare:
- la denominazione di vendita;
- l’elenco degli ingredienti;
- le modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili;
- la data di scadenza.
Ai prodotti di panetteria, di pasticceria, di gastronomia si applica una disciplina simile e gli ingredienti devono essere indicati su un apposito cartello da tenere in vista, vicino al comparto di vendita.
Domande da interrogazione
- Qual è il ruolo principale dell'etichetta su un prodotto alimentare?
- Quali informazioni devono essere incluse nell'etichetta di un prodotto preconfezionato?
- In quali casi l'elenco degli ingredienti non è richiesto sull'etichetta?
- Come viene indicato il termine minimo di conservazione su un'etichetta?
- Quali sono le indicazioni obbligatorie per i prodotti alimentari non preconfezionati venduti sfusi?
L'etichetta funge da "carta d'identità" del prodotto, fornendo informazioni nutrizionali, di qualità e quantità, e garantendo una corretta e trasparente informazione al consumatore.
L'etichetta deve includere la denominazione di vendita, l'elenco degli ingredienti, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, la quantità netta, il nome o la ragione sociale del produttore, il titolo alcolometrico per bevande alcoliche, e il luogo di origine se necessario.
L'elenco degli ingredienti non è richiesto per prodotti costituiti da un solo ingrediente, prodotti ortofrutticoli freschi, latte e creme di latte fermentate, formaggi, burro, acque gassate, acquaviti, distillati, mosti, vini, birre con contenuto alcolico superiore al 1,2%, e aceti fermentati.
Il termine minimo di conservazione è indicato con la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà, specificando giorno, mese e anno, a seconda della durata di conservazione del prodotto.
I prodotti alimentari non preconfezionati devono riportare un cartello con la denominazione di vendita, l'elenco degli ingredienti, le modalità di conservazione per i prodotti deperibili, e la data di scadenza.