Concetti Chiave
- L'azienda è un insieme di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, comprendendo beni materiali e immateriali.
- I segni distintivi dell'impresa includono ditta, insegna e marchio, ciascuno con specifiche funzioni di identificazione e protezione legale.
- Il marchio deve essere originale, veritiero, nuovo e lecito per garantire protezione legale, con possibilità di registrazione nazionale e internazionale.
- Le invenzioni, come creazioni intellettuali, sono protette da brevetti che garantiscono diritti patrimoniali e morali per un periodo limitato.
- Il trasferimento di un'azienda comporta la cessione di tutti i beni aziendali, con l'alienante che deve rispettare un divieto di concorrenza per cinque anni.
AZIENDA: E un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
BENI AZIENDALI: materiali(immobili, macchine, merci), immateriali(avviamento, segni distintivi dell’impresa).
SEGNI DISTINTIVI: ditta(individua l’impresa come tale), insegna(individua il luogo dove viene esplicata l’attività produttiva), marchio(individua i prodotti dell’impresa). L’impresa può utilizzare questi segni distintivi in esclusiva:
DITTA: che corrisponde alla denominazione o ragione sociale, deve avere la novità non deve cioè essere già stata usata da un altro imprenditore altrimenti va modificata, può essere ceduta con il trasferimento dell’azienda.
INSEGNA: segno distintivo che contraddistingue i locali dove l’impresa viene esercitata.
Può essere formata da nomi di fantasia o cognome dell’imprenditore o solo da immagini. Deve distinguersi dalle altre imprese.
MARCHIO: segno distintivo dei prodotti di un’impresa e deve essere:
originale e non generico, veritiero(non deve ingannare il pubblico), nuovo(non deve essere già usato), lecito(non deve porsi in contrasto con la legge). Questi requisiti servono all’imprenditore per tutelare il marchio e impedire ad altri di usarlo. Nei confronti dei contraffattori egli può richiedere: immediata cessazione del comportamento illecito, distruzione delle parole e dei prodotti contraffatti, risarcimento del danno. Se l’imprenditore vuole ricevere la massima tutela deve registrare il presso l’ufficio italiano dei brevetti e marchi. Così si assicura il diritto di usare in esclusiva il marchio sul territorio nazionale. La registrazione vale 20 anni e viene rinnovata per periodi di 20 anni. Per estendere la tutela del marchio a livello internazionale deve registrare il suo marchio presso l’ufficio di Berna. L’imprenditore può usare direttamente il marchio senza procedere alla sua registrazione ricevendo ugualmente la tutela. Si può disporre del marchio in vario modo: cedere il marchio senza la cessione dell’azienda oppure concedere licenze d’uso esclusive e non esclusive.
INVENZIONI: fanno parte dei beni immateriali dell’azienda anche le creazioni dell’intelletto umano diretta a dare soluzioni concrete a un problema tecnico e trovare applicazioni nel campo industriale.
DIRITTI DELL’INVENTORE: morale(deve essere riconosciuto da tutti come l’autore dell’invenzione), patrimoniale(sfruttare economicamente e in modo esclusivo le invenzioni.
BREVETTO: attesta il diritto patrimoniale del soggetto su una data invenzione, viene rilasciato dall’ufficio italiano brevetti e marchi. Ha efficacia nel territorio nazionale e per estenderlo in ambito internazionale bisogna chiedere la tutela agli uffici di Berna. Ha una durata limitata di 20 anni dalla data di deposizione della domanda trascorso tale termine l’invenzione può essere usata da chiunque
Deve avere l’industrialità(deve essere idoneo e avere applicazione industriale), novità (deve avere carattere creativo rispetto a ciò che è già stato attuato e deve avere carattere di originalità), leicità(non deve essere contraria all’ordine pubblico,al buon costume e alle disposizioni di legge).
AVVIAMENTO: è la capacità dell’azienda di produrre ricchezza. Gli elementi che determinano l’avviamento sono: oggettivi(caratteristiche beni aziendali e ubicazione dei locali), soggettivi(capacità organizzativa dell’imprenditore).
TRASFERIMENTO: l’azienda può essere trasferita ad un altro imprenditore. Il trasferimento può avvenire in proprietà(vendita o donazione) oppure in godimento( affitto o usufrutto). Il trasferimento dell’azienda comporta il trasferimento di tutti i beni aziendali( tutti i beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dalla sua impresa). Occorre perciò specificare quali beni si debbano escludere dal testamento.
CONCORRENZA DELL’ALIENANTE: chi aliena l’azienda deve astenersi dall’iniziare una nuova azienda per almeno 5 anni. Vi sono 2 limiti che incontra l’alienante:temporale( divieto di concorrenza per il periodo di 5 anni) e natura dell’attività(per il quale il divieto non si estende a ogni genere di attività ma soltanto a quelle che per l’oggetto possono effettivamente danneggiare l’attività dell’acquirente.
Domande da interrogazione
- Che cos'è un'azienda secondo la definizione fornita?
- Quali sono i requisiti che un marchio deve soddisfare?
- Quali diritti ha l'inventore su un'invenzione?
- Come può essere trasferita un'azienda ad un altro imprenditore?
- Quali sono i limiti imposti all'alienante di un'azienda riguardo alla concorrenza?
Un'azienda è un complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.
Un marchio deve essere originale, non generico, veritiero, nuovo e lecito per tutelare l'imprenditore e impedire l'uso da parte di altri.
L'inventore ha diritti morali, per essere riconosciuto come autore, e diritti patrimoniali, per sfruttare economicamente l'invenzione.
Un'azienda può essere trasferita in proprietà (vendita o donazione) o in godimento (affitto o usufrutto), includendo tutti i beni aziendali.
L'alienante deve astenersi dall'iniziare una nuova azienda per almeno 5 anni, con limiti temporali e di natura dell'attività.