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Concetti Chiave

  • Il diritto alle ferie è garantito dalla Costituzione italiana e non può essere rinunciato.
  • La durata delle ferie è stabilita dalla legge o dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).
  • Il datore di lavoro decide il periodo di ferie tenendo conto degli interessi dell'impresa e del lavoratore.
  • Secondo la Convenzione OIL n° 132, almeno 2 settimane di ferie devono essere godute entro 12 mesi.
  • La direttiva CEE n° 104 stabilisce un minimo di 4 settimane di ferie annuali, non sostituibili con indennità.
Ferie
Il diritto alle ferie è irrinunciabile (articolo 36 della Costituzione). La durata è fissata dalla legge o dai CCNL (articolo 2109), l'epoca del godimento è stabilita dal datore tenuto conto degli interessi dell'impresa e del lavoratore. Il periodo, retribuito, deve essere possibilmente continuativo. Secondo la Convenzione dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro) n° 132 del 1970, un periodo di almeno 2 settimane consecutive deve essere fruito entro 12 mesi, ed il resto entro 18 mesi dalla fine dell'anno in cui le ferie sono state maturate.
La direttiva CEE n° 104 del 1993, recepita dal decreto legislativo 66 del 2003, stabilisce che il periodo minimo di ferie annuali è di 4 settimane e non può essere sostituito da indennità.

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