Capitolo 1
LO STATO DI DIRITTO NELL’ERA DELLA GLOBALIZZAZIONE
§ 1. STATO DI DIRITTO E RULE OF LAW
stato di diritto
De nizione
signi cato storico
Santoro apre il capitolo distinguendo il della nozione di “Stato di diritto” dal
signi cato teorico.
suo Questa distinzione è fondamentale, perché l’autore vuole mostrare come
l’espressione non indichi soltanto una determinata esperienza politico-istituzionale europea, ma
anche un modello teorico generale.
signi cato storico
1. Il dello Stato di diritto
Sul piano storico, lo Stato di diritto designa il regime di ispirazione liberale a ermatosi in alcuni
Stati europei tra la ne dell’Ottocento e le prime decadi del Novecento.
I principali riferimenti sono:
Germania
la del Secondo Impero;
• Francia
la della Terza Repubblica;
• l’Italia liberale dell’età di Crispi e Giolitti.
•
Da questo punto di vista, lo Stato di diritto rappresenta una speci ca forma di governo tipica degli
Stati nazionali europei continentali. La dottrina tende a considerarlo soprattutto una costruzione
teorica tedesca (Rechtsstaat), successivamente recepita in altri ordinamenti.
Inghilterra, Albert Venn Dicey
Parallelamente, in descrive il sistema costituzionale britannico
Rule of Law.
come fondato sul principio della Sebbene le esperienze continentali e quella inglese
nucleo
siano di erenti sotto il pro lo istituzionale e culturale, Santoro sottolinea l’esistenza di un
comune: entrambe mirano a subordinare l’esercizio del potere politico al diritto.
signi cato teorico
2. Il dello Stato di diritto
Sul piano teorico, la nozione di Stato di diritto assume un signi cato più ampio e generale. Il suo
nucleo essenziale consiste nella contrapposizione tra:
legge”;
“governo della
• uomini”.
“governo degli
• prevale il governo della legge.
Lo Stato di diritto è dunque l’ordinamento nel quale
tradizione classica,
Santoro riconduce questa idea alla in particolare ad Aristotele e a Cicerone,
secondo i quali la libertà politica richiede che il potere non sia arbitrario ma sottoposto a norme
generali. lex facit regem
In questo contesto assume rilievo il principio: (non viceversa), ossia il principio
il sovrano
secondo cui è la legge a fondare il potere del sovrano e non viceversa. Ne deriva che
non è legibus solutus, cioè non è sciolto dal vincolo della legge.
Lo Stato di diritto si con gura quindi come un ordinamento nel quale il diritto opera come limite
procedurale del potere politico, considerato potenzialmente pericoloso per la libertà individuale.
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volontarismo liberalismo
La tensione tra e tensione tra due forze
Secondo Santoro, il dibattito giuridico moderno si sviluppa attorno alla
fondamentali. volontarismo politico,
Da una parte vi è il che trova la propria massima espressione
nell’assolutismo dello Stato moderno. In questa prospettiva il diritto coincide essenzialmente con
la volontà sovrana. concezione liberale diritto diritti soggettivi,
Dall’altra parte vi è la del e dei caratterizzata da:
universalismo;
• razionalismo;
• formalismo giuridico.
• equilibrio
Lo Stato di diritto nasce precisamente dal tentativo di trovare un tra queste due forze.
Con il progressivo indebolimento del giusnaturalismo, esso diventa il principale strumento teorico
mediante cui conciliare:
sovranità statale;
• tutela dei diritti individuali.
•
Per tutto il periodo compreso tra la metà dell’Ottocento e la seconda guerra mondiale, la teoria
liberale europea si concentra quindi sulla ricerca di questo equilibrio.
autorità politica e autorità giuridica
Il ruolo del diritto: diritto
Il nucleo comune delle diverse concezioni dello Stato di diritto consiste nell’idea che il
abbia una duplice funzione.
- strumento potere politico realizza le
Da un lato esso rappresenta lo attraverso cui il
proprie scelte e rende e ettive determinate politiche pubbliche.
costituisce un limite al potere stesso,
-Dall’altro lato il diritto poiché contiene elementi
“indisponibili”, sottratti alla volontà contingente delle maggioranze politiche.
Santoro insiste molto su questo punto: non tutto il contenuto del diritto può dipendere dalla
mutevole volontà politica. Una parte dell’ordinamento deve restare stabile, proprio per garantire:
certezza del diritto;
• prevedibilità delle decisioni;
• tutela dei cittadini contro l’arbitrio del sovrano.
•
Il diritto assume quindi una funzione di mediazione tra:
volontaristico;
elemento
• razionalistico.
elemento
•
Esso diventa la “camera di compensazione” tra esigenze del potere politico e garanzie individuali.
ff Le Costituzioni rigide e i limiti al potere politico
Secondo Santoro, soltanto le Costituzioni rigide del secondo dopoguerra riescono a de nire in
maniera stabile la parte indisponibile dell’ordinamento giuridico.
Prima di allora, gli ordinamenti liberali cercavano di limitare il potere politico soprattutto attraverso
caratteristiche formali della legge, quali:
generalità;
• astrattezza;
• stabilità;
• irretroattività.
•
L’esperienza dei totalitarismi dimostra però che tali limiti formali non sono su cienti. I regimi
totalitari mostrano infatti come il potere politico possa impossessarsi completamente del diritto e
svuotarlo della propria funzione garantistica.
Da questa esperienza nasce l’esigenza di individuare contenuti costituzionali sottratti alla
disponibilità della maggioranza politica.
Rule of Law e di erenza rispetto allo Stato di diritto continentale
Santoro sottolinea che la Rule of Law inglese rimane, rispetto allo Stato di diritto continentale,
un’esperienza peculiare ed eccentrica.
La di erenza principale deriva dal diverso contesto culturale e giuridico:
sistemi continentali
nei prevale la tradizione del civil law;
• Inghilterra
in prevale la tradizione del common law.
•
Nel sistema inglese il problema dell’equilibrio tra sovranità e diritti emerge molto precocemente,
Glorious Revolution.
già dopo la
La Rule of Law si sviluppa quindi all’interno della tradizione costituzionale inglese e del mito della
“Costituzione antica”.
Stato di diritto contro dispotismo e Polizeistaat
Michel Foucault,
Richiamando Santoro a erma che la nozione moderna di Stato di diritto si
sviluppa polemicamente contro 2 modelli:
il dispotismo;
• il Polizeistaat (Stato di polizia).
•
A) Il dispotismo
Il dispotismo è la forma di governo nella quale il sovrano esercita il potere senza limiti giuridici. Il
legibus solutus
governante è e l’esercizio del potere dipende esclusivamente dalla sua volontà
arbitraria.
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B) Lo Stato di polizia
Lo Stato di polizia è invece il sistema nel quale non esiste distinzione tra:
norme generali e astratte;
• ordini particolari dell’autorità amministrativa.
•
L’atto dell’autorità pubblica possiede quindi la stessa forza della legge.
Lo Stato di diritto si de nisce allora come l’ordinamento nel quale:
il governo agisce solo nei limiti ssati dalla legge;
• la coercizione pubblica deriva dalla legge;
• la volontà del sovrano assume valore solo quando si esprime in forme generali e universali.
• distinzione tra legge generale atto particolare dell’autorità
La e costituisce quindi uno dei
cardini tradizione liberale europea.
della generalità legge
La della
La teoria liberale tra Settecento e Ottocento attribuisce enorme importanza alla generalità della
legge.
Montesquieu sostiene che, come l’universo è regolato da leggi generali, così anche lo Stato deve
governare mediante norme generali e non tramite decisioni arbitrarie.
Rousseau a erma che la legge è espressione della volontà generale e quindi non può che avere
carattere generale.
Queste idee vengono consacrate dalla Rivoluzione francese e dalla Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789.
Successivamente:
le Costituzioni rivoluzionarie distinguono le leggi dai decreti;
• Condorcet a erma che la legge deve avere generalità e durata illimitata;
• Kant sostiene che solo le leggi generali garantiscono e ettivamente la libertà.
•
Anche nel mondo inglese:
Blackstone nega che una legge individuale possa essere vera legge;
• Austin distingue le leggi generali dai “comandi occasionali”.
•
Tuttavia, Santoro evidenzia un limite importante: gli ordinamenti ottocenteschi non prevedevano
strumenti e caci contro leggi individuali o retroattive.
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tutela cittadino contro la pubblica amministrazione
La del tutela del cittadino contro gli
Nella seconda metà dell’Ottocento il problema centrale diventa la
atti illegittimi della pubblica amministrazione.
Lo Stato di diritto non è più soltanto lo Stato che governa secondo la legge, ma quello che
strumenti giurisdizionali l’esercizio illegittimo del potere
garantisce ai cittadini concreti contro
pubblico.
Si delineano allora due modelli:
A) Modello francese
Fondato sulla giustizia amministrativa e sul Consiglio di Stato.
B) Modello inglese
Fondato sulla possibilità di ricorrere ai giudici ordinari contro gli atti dell’autorità pubblica.
Dicey Rule of
critica fortemente il sistema francese, sostenendo che non possa esistere una vera
Law quando la tutela contro l’amministrazione è a data a tribunali amministrativi speciali.
dibattito tedesco giustizia amministrativa
Il sulla
La dottrina tedesca discute a lungo se uno Stato possa de nirsi realmente “Stato di diritto”
giudici amministrativi speciali.
quando il cittadino deve rivolgersi a
Una parte della dottrina liberale ritiene che solo i giudici ordinari, indipendenti dall’esecutivo,
possano garantire e ettivamente i diritti individuali.
Otto von Bähr sostiene infatti che il tribunale amministrativo sia pur sempre una forma assunta dal
potere politico. Rudolf von Gneist,
Prevale però la posizione di secondo cui i tribunali amministrativi sono
necessari per a rontare le questioni tecniche dell’amministrazione pubblica.
Di conseguenza, anche in Germania si a erma un sistema di giustizia amministrativa simile a
quello francese. Diritti soggettivi e interessi legittimi
Alla ne dell’Ottocento si di onde nell’Europa continentale l’idea che non possa esistere
contrasto tra:
esercizio legittimo del potere pubblico;
• diritti individuali.
•
Quando il potere pubblico agisce sulla base della legge:
il diritto soggettivo del cittadino si “a evolisce”;
• esso si trasforma in interesse legittimo.
•
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Il cittadino non può quindi pretendere la tutela piena del proprio diritto davanti al giudice ordinario,
ma può solo chiedere al giudice amministrativo di veri care se l’amministrazione abbia rispettato
la legge. speci cità tradizione inglese
La della
La tradizione inglese di common law rimane profondamente diversa da quella continentale.
Nel common law:
la legge non coincide integralmente con la volontà sovrana;
• persistono diritti storicamente riconosciuti ai cittadini;
• tali diritti non possono essere eliminati improvvisamente neppure dal legislatore.
•
Per questo Dicey manifesta una forte ostilità verso il diritto amministrativo: esso appare
incompatibile con la tradizione inglese della Rule of Law, fondata sull’eguaglianza dei cittadini
davanti ai giudici ordinari.
diversa concezione rapporto diritto democrazia
La del tra e
Secondo Santoro, la di erenza più profonda tra tradizione continentale e tradizione di common
law riguarda il diverso modo di concepire il rapporto tra:
diritto;
• democrazia;
• società.
• di erente idea di società due tradizioni
Questa diversità dipende dalla posta alla base delle
giuridiche.
tradizione continentale
Nella il diritto trae la propria legittimazione dalla sovranità popolare. La
legge è considerata espressione della volontà del popolo e, proprio per questo, possiede forza
vincolante. Il diritto è dunque legittimo perché prodotto dalla legge, e la legge è legittima perché
espressione della volontà sovrana del popolo.
Alla base di questa impostazione vi è l’idea che il popolo costituisca un’entità unitaria, organica e
razionale, capace di esprimere un modello complessivo di organizzazione sociale. Lo Stato
sovrano assume quindi il compito di tradurre tale volontà collettiva in norme giuridiche vincolanti.
Ne deriva una concezione fortemente centralizzata del potere normativo:
il diritto discende dallo Stato;
• lo Stato è il detentore esclusivo della sovranità;
• le norme giuridiche valgono in quanto espressione della volontà popolare.
•
Santoro insiste sul carattere in parte ideologico e ttizio di questa costruzione: il “popolo” viene
soggetto unitario, omogeneo e privo di con itti interni.
implicitamente rappresentato come un
fi ff ff fi fi fl
concezione “autoritaria” diritto tradizione continentale
La del nella
Santoro richiama Paolo Grossi per mostrare una conseguenza fondamentale di questa
impostazione: nell’Europa continentale il diritto penale diviene il modello paradigmatico della
giuridicità.
Ciò accade perché il diritto viene concepito principalmente come:
comando;
• imposizione autoritativa;
• strumento coercitivo.
• Zygmunt Bauman,
L’autore collega questa concezione alla ri essione di secondo cui la modernità
europea è stata “un’epoca di tavoli da disegno”, ossia un’epoca convinta che la società potesse
essere progettata razionalmente dall’alto.
La società viene immaginata come un’opera architettonica da costruire secondo:
un piano razionale;
• procedure rigorose;
• un controllo centralizzato.
•
In questa prospettiva:
il diritto è lo strumento attraverso cui il potere politico impone il proprio progetto sociale;
• la sanzione è il mezzo mediante cui costringere gli individui a conformarsi a tale progetto.
•
Il diritto assume quindi una funzione eminentemente ordinatrice e disciplinare.
L’empirismo common law
del
La tradizione anglosassone si sviluppa invece su presupposti radicalmente di erenti.
Essa si caratterizza per il proprio empirismo e per la di denza verso ogni tentativo di
società è considerata troppo complessa
progettazione razionale totale della società. La per
essere regolata integralmente mediante un piano imposto dall’autorità politica.
Per questo motivo: l’ordine;
il giurista di civil law ricerca
• disordine
il giurista di common law opera nel concreto dei fatti.
•
Nel common law le regole giuridiche non derivano principalmente da imposizioni sovrane, ma si
formano attraverso:
l’uso sociale;
• la prassi;
• la risoluzione concreta delle controversie.
• judge-made law,
Il diritto di common law, in quanto non consiste in un insieme di comandi
provenienti dall’alto, bensì in un sistema costruito progressivamente attraverso le decisioni
giudiziali. fl ffi ff
Le regole sopravvivono solo se si dimostrano concretamente utili nella pratica sociale e nella
soluzione delle controversie. Quelle incapaci di superare la prova dell’esperienza vengono
progressivamente abbandonate. funzionalità
Il criterio decisivo non è dunque la conformità a un progetto razionale astratto, ma la
pratica della regola.
Codi cazione ruolo giudice tradizione continentale
e del nella
positivismo giuridico
Il continentale elabora l’ideale di un ordinamento fondato su:
codi cazioni razionali;
• completezza normativa;
• organicità del sistema giuridico.
•
Il diritto viene concepito come un insieme di dati normativi oggettivi, sottratti all’attività creativa
dell’interprete.
L’idealtipo di questa impostazione è rappresentato dalla tradizione francese settecentesca,
plasmata dall’Illuminismo e di usa in Europa dalla Rivoluzione francese e dall’esperienza
napoleonica.
In tale modello:
il giudice non crea diritto;
• il giudice applica esclusivamente la legge;
• qualsiasi attività creativa del giudice rappresenta un’indebita invasione della sfera
• democratica. Montesquieu:
Da qui deriva la celebre formula di il giudice è soltanto “la bocca della legge”.
Il giudice non possiede una propria legittimazione democratica e non può sostituirsi alla volontà
popolare espressa dal legislatore.
Rousseau
Anche attribuisce al giudice una funzione essenziale ma non politica:
egli è difensore della legge;
• non partecipa al processo democratico;
• il suo ruolo consiste nell’impedire violazioni della legge, non nel produrre norme.
•
Santoro evidenzia quindi un punto centrale: nella tradizione continentale l’attivismo giudiziario
viene percepito come una rottura dell’equilibrio costituzionale fondato sulla separazione dei
poteri. giudice common law
Il nel
La tradizione di common law si sviluppa invece in senso opposto.
Fin dalle origini, alle Corti viene riconosciuto il potere di “dire il diritto”. Il giudice no
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