Diritto processuale civile
Primo tomo
Parte introduttiva
Costituzione = fonte rango primario, ha disposizioni processuali:
- Articolo 24
- Articolo 25
- Articolo 102
- Articolo 111
- Articolo 112
- Articolo 113
Articolo 24 comma 1 esprime garanzia, per tutti, del potere di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi; questa disposizione rende illegittime tutte quelle norme che escludono dal processo determinate categorie di persone + norme che, anche indirettamente, precludono o rendono troppo difficile la deduzione in giudizio di un diritto sostanziale/interesse legittimo. Norme irrispettose di questa garanzia si sono presentate soprattutto nelle ipotesi in cui la parte convenuta sia una p.a., esempio impostazione dell’arbitrato obbligatorio (dichiarato incostituzionale) / giurisdizione condizionata a adempimenti preliminari (valida solo quando tale adempimento sia funzionale al complessivo miglior svolgimento della tutela giurisdizionale).
Garanzia dell’agire in giudizio si sostanzia nella nozione costituzionale di giudice (precostituito per legge, articolo 25) e di indipendenza del giudice (articolo 102) + agire in giudizio è un potere della parte, l’organo giurisdizionale non può di norma attivarsi di propria iniziativa. Garanzia dell’azione è quindi un diritto costituzionale di libertà, ma anche di prestazione. La garanzia si concretizza anche con la previsione di poteri e facoltà successivi alla domanda (diritto alla prova).
Comma 2 principio di difesa, che si articola nella salvaguardia del contraddittorio fra le parti (articolo 111); la garanzia del contraddittorio spetta ovviamente alla parte convenuta, contro cui è proposta l’azione + anche all’attore dopo l'esercizio dell'azione + contraddittorio fra le parti e il giudice (dialettica trilaterale). Contraddittorio può svilupparsi in tutto l’arco del procedimento di cognizione fino al momento della finale discussione, che precede la deliberazione della sentenza + va assicurato in ogni grado del giudizio, quindi anche in appello e in cassazione.
Ricorso per cassazione proponibile contro le sentenze di appello/rese in unico grado perché inappellabili per legge; specifica garanzia costituzionale, che impegna il legislatore a conservarla e prevederla contro tutte le sentenze civili non più impugnabili (articolo 111 comma 7).
Comma 3 Disciplina l'accesso alla giustizia dei non abbienti: deve essere lo stato a far fronte ai costi processuali, se l'azione o la difesa è plausibile (gratuito patrocinio).
Comma 4 disposizione solo programmatica, afferma che “la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”; L. 117/1988 = rese lo stato risarcitoriamente responsabile verso le parti rimaste vittime di errori giudiziari colposi particolarmente gravi e di carattere oggettivo + stato ha azione di rivalsa di carattere civile-sanzionatorio contro i singoli magistrati a cui si deve l'errore inaccettabile.
Articolo 111 (novellato dalla l. 2/1999):
- Comma 1 la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (riserva di legge)
- Comma 2 principio del contraddittorio + parità fra le parti + principio di imparzialità e terzietà del giudice + durata ragionevole del processo, che aspetta alla legge garantire.
- Commi 3, 4 e 5 principi di giustizia nell'acquisizione probatoria che il codice di procedura penale dovrà saper realizzare
- Comma 6 tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
- Comma 7 contro le sentenze contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari/speciali, è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge; si ammette che la garanzia costituzionale del ricorso per Cassazione debba operare anche per i provvedimenti non muniti della forma di sentenza, ma di quella di ordinanza o decreto (necessaria deducibilità in cassazione delle decisioni sia quando si considerino, dal soccombente, affette da violazione delle leggi sostanziali sia se possono aver violato norme processuali) (procedimento camerale sul libro).
Articolo 101 la giustizia è amministrata in nome del popolo + i giudici devono osservare da attuare solamente la legge (principio di legalità). Tale principio di legalità si collega a quello di indipendenza dell'ordine giudiziario sancito dagli articoli 104 -107 (magistratura ordinaria) e articolo 108 (altre giurisdizioni); impedendo così che la maggioranza popolare possa travolgere la garanzia giuridica della libertà dei singoli.
Il sistema giudiziario esistente in Italia derivava dalla organizzazione giudiziaria istituita nel Regno di Sardegna sul modello di derivazione francese napoleonico. Il primo ordinamento giudiziario unitario (1856-1859) accentuava la sottoposizione all'esecutivo primi accenni di indipendenza iniziano con la legge Zanardelli del 1890 + legge Orlando del 1907.
Gli ordinamenti giudiziari successivi, di epoca fascista, rafforzarono il controllo dell'esecutivo, specie sui magistrati del pubblico ministero. In sede costituente (1948), i tratti fondamentali della magistratura divennero:
- Abbandono della concezione delegata del potere giudiziario
- P.M. = magistrato indipendente, titolare del potere-dovere di azione penale
- Istituzione di un organo di rilevanza costituzionale interno alla magistratura, ossia il CSM
- Unità della giurisdizione, con temperamenti che fanno salve le giurisdizioni amministrative e contabile (comunque assoggettate al controllo delle sezioni unite della Corte di Cassazione)
L’accento fondamentale viene posto sull'indipendenza.
Sezione terza: le decisioni di merito e le sue condizioni
Capitolo I
Processo = procedimento che si svolge con la partecipazione delle parti + contraddittorio, il cui esito è l’emanazione di una sentenza. Stadio preliminare è quello della verifica, da parte del giudice, dei presupposti processuali, ossia l’esistenza di circostanze necessarie per la nascita, in capo al giudice, del dovere di decidere nel merito della causa.
Carenza presupposti * obbliga giudice a chiudere il processo (dovere di non decidere nel merito, di non esercitare il suo potere); il provvedimento emesso è un provvedimento decisorio, motivato e impugnabile dalle parti + oggetto riguarda il dovere per il giudice adito di non esercitare il potere di giudicare nel merito. *sentenza di merito, pronunciata in mancanza dei presupposti processuali, NON è una sentenza inesistente, ma è solamente invalida invalidità deve essere fatta valere tramite impugnazione delle parti.
Presupposti processuali:
- Giurisdizione = appartenenza, in capo ad una branca dell’ordinamento giudiziario, della potestà di giudicare nei confronti di un convenuto determinato; giudice dovrà valutare se il potere di giudicare spetta a lui oppure ad un giudice di una diversa branca dell’ordinamento (es. giudice tributario) / a un giudice straniero. Articolo 59 legge 69/2009 istituto della traslatio iudicii, consente che il processo prosegua dinanzi a giudice con giurisdizione.
- Competenza = controllare la sua capacità giudicare, in particolare il fatto di essere competente per decidere quella causa nell’ambito della giurisdizione civile; le competenze sono:
- Materia
- Valore
- Territorio
- Ne bis in idem = mancanza giudicato sullo stesso diritto che l’attore sta facendo valere in giudizio
- Capacità processuale = capacità di svolgere le attività e di esercitare direttamente i poteri propri della parte (equivalente della capacità di agire civilistica, a cui si collega la capacità processuale); di regola chi ha la capacità di essere parte ha anche la capacità di agire in giudizio. Tuttavia vi sono delle figure di soggetti che non possono esercitare in maniera diretta i loro poteri sono parti del processo ma non hanno la capacità di agire nel processo (“le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate”, articolo 75 comma 2 cpc): il rappresentante sarà in giudizio in nome e per conto dell'incapace, in quanto l'attività processuale verrà imputata direttamente all'incapace che è parte del giudizio e del conseguente giudicato (rappresentante NON è parte del processo) Sono incapaci i minori (rappresentati dal genitore esercitante la potestà/tutore/curatore speciale) + gli interdetti (rappresentati dal tutore) + inabilitati (rappresentati dal curatore)
- Capacità di essere parti del processo = corrispondente alla capacità giuridica del diritto civile, tale capacità non manca mai a tutte le persone fisiche + varie persone giuridiche.
- Litispendenza = per venire a decidere il merito della causa in un nuovo processo quando la stessa domanda (ancora non decisa con giudicato), contestualmente penda davanti a un altro giudice. Articolo 39 comma 1 cpc afferma che quando vi siano due processi aventi ad oggetto la stessa domanda giudiziale, solo il giudice del processo che ha iniziato per primo potrà decidere il merito (ratio = ne bis in idem, si vuole evitare i due processi conducano a due decisioni sullo stesso diritto; esigenze di economia processuale). Per stabilire quale sia il processo che è sorto per primo articolo 39 comma 3 cpc, afferma che il momento di prevenienza coincide con quello della notifica dell'atto di citazione/deposito del ricorso. Non è richiesto che due processi pendano in primo grado; infatti, la litispendenza può essere rilevata in ogni stato e grado del processo + è necessario invece che due giudizi pendano avanti a uffici giudiziari diversi (qualora la causa fosse pendente due volte davanti allo stesso ufficio giudiziario, si applicherebbe l'articolo 273 cpc, che prevede la riunione dei due processi davanti a uno stesso magistrato).
- Legittimazione ad agire
- Interesse ad agire
- Tentativo obbligatorio di conciliazione extraprocessuale, previsto in certe liti
* analisi funzionale del presupposto della capacità processuale motivo per il quale la legge non consente che possa essere decisa nel merito, neppure se fondata, la domanda giudiziale promossa da un soggetto che non sia capace di agire in giudizio (pur capace di essere parte) rischio di una decisione che non rispetti a sufficienza la garanzia del contraddittorio, in quanto il modo in cui si difenderebbe nel processo questo incapace potrebbe essere un modo non accurato e affidabile. Persone giuridiche, private o pubbliche, devono avvalersi di un rappresentante, in quanto possono agire solamente mediante i loro organi (rappresentanza organica, un modo di essere necessario delle persone giuridiche); è un tipo di rappresentanza diverso da quello delle persone fisiche incapaci. Si presenta quindi anche in campo processuale, la duplice accezione della figura della capacità:
- Capacità statica, di essere parte
- Capacità dinamica, di agire nel processo
Qualora manchi l'una o l'altra, vi sarà un difetto di presupposto processuale se manca la capacità di essere parte non vi è rimedio; se difetta la capacità processuale, può operare la sanatoria ex articolo 182 comma 2 = istituto che obbliga il giudice istruttore, d'ufficio, a concedere alla parte un termine entro il quale sanare la mancanza originaria della capacità processuale. La legge 69/2009 ha modificato questo articolo per i processi instaurati dopo il 4 luglio 2009, la costituzione del rappresentante/rilascio dell'autorizzazione ha piena efficacia retroattiva + sottolinea il carattere doveroso dell'assegnazione da parte del giudice del termine per rimediare al difetto di capacità processuale. L'articolo 182 dispone una disciplina uniforme, che non differenzia a seconda che il difetto di rappresentanza colpisca all'attore o il convenuto, prevedendo in ogni caso l'estinzione del processo; chiaro che questa previsione deve essere confinata alle ipotesi in cui il vizio di rappresentanza sia addebitabile all'attore. Qualora invece il difetto di capacità processuali riguardi la persona del convenuto, una chiusura in rito del processo per l'intemperanza all'invito giudiziale a sanare tale vizio danneggerebbe ingiustificatamente l'attore la causa potrà essere decisa nel merito, dichiarando la contumacia del convenuto. Qualora manchi la persona a cui spetta la rappresentanza/essa si trova in conflitto di interessi con rappresentato, l'autorità giudiziaria può nominare un curatore speciale.
Ipotesi di rappresentanza processuale volontaria attraverso un negozio unilaterale (procura), si attribuisce ad altri il potere di agire in nome e per conto del soggetto che pone in essere tale delegazione; Vi sono dei limiti: la disciplina è dettata dall'articolo 77 cpc, il quale afferma che la rappresentanza processuale volontaria può essere conferita solo a chi sia investito (per iscritto) di un potere rappresentativo sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio è ammissibile la rappresentanza processuale sganciata dalla non rappresentanza sostanziale, infatti la rappresentanza volontaria processuale si pone come un complemento che si affianca al potere di rappresentanza sostanziale + deve risultare da atto scritto. Comma 2 pone l’unica eccezione tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza o domicilio nella Repubblica. Tutto questo vale in linea generale anche per l'investitore (collaboratore dell'imprenditore).
Continenza (articolo 39 comma 2 cpc) situazione in cui vi è una causa che è più ampia, in quanto contiene l'altra causa (continenza quantitativa), oppure in quanto è idonea ad abbracciarne in tutto o in parte gli effetti decisori (continenza qualitativa); ipotesi più semplice è quello della differenza quantitativa nel petitum la domanda ricomprende per intero l'altra; la soluzione è nel senso che, si è stata promossa per prima la causa più ampia, il secondo processo non può arrivare alla decisione di merito e va definito con una sentenza che dichiara questo processo e non decidibile (figura posta sul confine tra litispendenza e continenza quantitativa = litispendenza parziale). Qualora la domanda più ampia se quella proposta per seconda, si applicherà il comma 2 (caso classico di continenza quantitativa) la norma prevede che il secondo giudice adito (causa più ampia) se ne priverà con sentenza di rito dichiarativa della continenza solo se il primo giudice adito (causa più circoscritta) è competente anche per la causa più ampia; se il primo giudice non ha tale competenza sulla seconda più ampia domanda, sarà lui a dover dichiarare la continenza.
Casi più complessi in cui la differenza fra i petita non è solo quantitativa, ma è anche di tipo logico-giuridico esempio, primo processo in cui l'attore chiede l'adempimento di una prestazione basata su un certo contratto + secondo processo in cui colui che era convenuto chiede che venga accertata la nullità di quel contratto. Il processo sorto per secondo (per nullità) è un processo che abbraccia e coinvolge logicamente il processo venuto in essere per primo: se quel contratto fosse nullo non sarà dovuta in sua forza nessuna prestazione (ipotesi di pregiudizialità tra due processi, può applicarsi l'articolo 39 comma 2).
Riunione delle cause connesse (articolo 40 comma 2 cpc) condizionata al fatto che l'eccezione di connessione sia sollevata/rilevata all'udienza di trattazione di cui all'articolo 183 + stato della causa che attrarrebbe e l'altra consente l'esauriente trattazione della causa connessa da riunire ad essa.
Capitolo II
Primo presupposto processuale = GIURISDIZIONE; giudice adito avrà giurisdizione se appartiene a quella branca dell’ordinamento giudiziario in cui il legislatore riconosce il potere di decidere, nei confronti di quel convenuto, in ordine alla situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio con la domanda. Il difetto può essere:
- Assoluto = ipotesi di insindacabilità giurisdizionale dell’operato della P.A. + estraneità rapporto al nostro ordinamento giuridico, quando giurisdizione non spetti ad alcun giudice italiano (improponibilità assoluta della domanda)
- Relativo = manca la giurisdizione del giudice civile, ma ne sussiste una diversa, pur sempre di organi giurisdizionali dello Stato italiano (articolo 113 costituzione).
Nel nostro ordinamento vi sono diversi plessi giurisdizionali, tendenzialmente la distinzione opera in ragione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio; la giurisdizione potrà spettare:
- Al giudice amministrativo (tutela gli interessi legittimi/diritti soggettivi nei casi della cosiddetta giurisdizione esclusiva), composto dal tar e dal consiglio di stato.
- Al giudice tributario (liti che hanno oggetto i tributi), composto dalle commissioni tributarie provinciali e regionali.
- Al giudice contabile (giurisdizione in ordine alla regolarità dei conti pubblici), composto dalla Corte dei conti.
- Al giudice civile (giurisdizione residuale, a cui compete la tutela dei diritti soggettivi che non rientrino in...
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