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Diritto processuale civile

Aggiornato riforma Cartabia 2022-2023 Claudio Consolo Spiegazioni di diritto processuale civile - Vol. I

Principi costituzionali in materia processuale

Il processo civile è la sequenza di atti messa in moto, di regola, dalla domanda di parte rivolta al giudice per ottenere una pronuncia giurisdizionale, con lo scopo ultimo di garantire la tutela dei diritti soggettivi riconosciuti dalle norme di diritto sostanziale.

La disciplina del processo civile è composta sia di principi che di regole.

I principi sono prescrizioni aperte, che individuano i valori da rispettare, senza indicare in modo preciso le condizioni in cui si producono conseguenze giuridiche; di contro, le regole sono norme giuridiche precise, che, mediante un processo di bilanciamento dei principi, forniscono concretezza.

I principi su cui poggia il processo civile, di derivazione internazionale (art. 6 Cedu) e costituzionale, sono, anzitutto l’equità processuale, da cui discendono gli ulteriori valori di: legalità processuale, parità delle parti, contraddittorio, imparzialità e terzietà del giudice, ragionevole durata, diritto di difesa.

Il principio di legalità processuale figura nell’art. 111 co. 1 Cost., mediante la riserva di legge assoluta che sancisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, così da rendere prevedibile il diritto mediante precisione e determinatezza delle norme.

Il principio del contraddittorio si sostanzia nella tecnica di confronto dialettico tra due antagonisti che espongono le loro ragioni a sostegno delle rispettive tesi, potendo replicare gli argomenti avversari, al fine di convincere un terzo soggetto imparziale, incaricato di risolvere la controversia.

L’art. 111 Cost. individua due tipologie di contraddittorio di cui una generale che riguarda ogni processo, il contraddittorio argomentativo enunciato al co. 2, ossia un contraddittorio sulla prova, in cui, ogni parte, può portare le proprie argomentazioni innanzi al giudice, con il fine di persuaderlo mediante l’attività retorico-argomentativa posta in essere.

Il principio di ragionevole durata figura nell’art. 111 co. 2 Cost. e nell’art. 6 Cedu: nella nostra Costituzione integra un parametro processuale ai fini della legittimità del processo; per la Cedu invece si tratta di un diritto soggettivo che consente di sindacare la durata dei singoli processo qualora il ricorrente subisca un danno rilevante e gli spetta un risarcimento, tenendo conto della complessità del caso e del comportamento dell’interessato e delle autorità competenti.

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Il giudice deve essere: imparziale, indipendente, precostituito e naturale.

L’imparzialità è il requisito più importante e permette al giudice di decidere senza interessi e pregiudizi, in una posizione terza rispetto alle parti del processo.

L’indipendenza, strumentale all’imparzialità, è sancita dall’art. 101 Cost. in cui stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, sia a protezione di interferenze esterne, soprattutto del potere esecutivo, che internamente all’ordinamento giudiziario, impedendo che venga organizzata secondo criteri gerarchici (art. 107 Cost.).

Infine, sempre strumentale all’imparzialità, c’è la previsione del giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), ossia l’ufficio giudicante idoneo individuato dalla legge in base a criteri oggettivi, non più precisamente il nome del giudice intesa come persona fisica.

Il diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, è tutelato dall’art. 24 Cost. per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

Nel processo civile si sostanzia nella previsione del contraddittorio e della parità tra le parti, le quali hanno strumenti uguali per sostenere le proprie argomentazioni.

Sempre nel diritto di difesa, rientra infine la garanzia delle impugnazioni, finalizzate a riparare gli eventuali errori giudiziari, per cui è previsto il ricorso in Cassazione anche per le decisioni prese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti per i motivi inerenti alla giurisdizione (art. 111 co. 8 Cost.)

Art. 111 Costituzione

Art. 111 Costituzione 4. Il processo penale è regolato dal principio del le sentenze dei tribunali militari in tempo di 1. La giurisdizione si attua mediante il giusto contraddittorio nella formazione della prova. La guerra. processo regolato dalla legge. colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera 8. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e 2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra scelta, si è sempre volontariamente sottratto della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo ammesso per i soli motivi inerenti alla terzo e imparziale. La legge ne assicura la difensore. giurisdizione. ragionevole durata.

5. La legge regola i casi in cui la formazione 3. Nel processo penale, la legge assicura che la della prova non ha luogo in contraddittorio per persona accusata di un reato sia, nel più breve consenso dell'imputato o per accertata tempo possibile, informata riservatamente della impossibilità di natura oggettiva o per effetto di natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo provata condotta illecita. carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la 6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far essere motivati interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e 7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle sulla libertà personale, pronunciati dagli organi stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia ammesso ricorso in Cassazione per violazione di assistita da un interprete se non comprende o non legge. Si può derogare a tale norma soltanto per parla la lingua impiegata nel processo.

Processo civile

Il processo civile è lo strumento attraverso cui si esercita l’attività giurisdizionale dello Stato, affidata al giudice, soggetto terzo ed imparziale, con il fine di dirimere controversie che hanno ad oggetto questioni attinenti al diritto privato.

Il diritto processuale civile, non più procedura civile con l’intervento di Giuseppe Chiovenda, è la prosecuzione dello studio del diritto civile dal punto di vista del processo, riconoscendo la possibilità di tutelare i diritti dei soggetti riconosciuti dal diritto civile mediante l’intervento del giudice, che attua la funzione giurisdizionale dello Stato.

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Il processo giurisdizionale è dunque uno strumento di attuazione del diritto sostanziale, nel quale sono presenti le norme su cui poggia il processo civile, a garanzia proprio dei diritti riconosciuti nel diritto sostanziale, in particolare al Titolo IV Libro VI cc Della tutela giurisdizionale dei diritti: l’art. 2907 si occupa dell’attività giurisdizionale, l’art. 2908 della tutela costitutiva, e l’art. 2909 degli effetti vincolanti della decisione sulla domanda divenuta definitiva (giudicato).

Art. 2907 cc - Attività giurisdizionale

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio.

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.

Art. 2908 cc - Effetti costitutivi della sentenza

Nei casi previsti dalla legge, l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Art. 2909 - Cosa giudicata

L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

Attività giurisdizionale

Art. 2907 co. 1 cc - Attività giurisdizionale

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio.

L’attività giurisdizionale è l'attività di tutela dei diritti previsti dalla legge a vantaggio della persona che agisce ed è attuata mediante l'applicazione della norma giuridica al caso concreto.

La giurisdizione civile si distingue in due sottotipi: giurisdizione contenziosa e giurisdizione volontaria.

La giurisdizione contenziosa vede il giudice come terzo chiamato a risolvere una controversia tra parti contrapposte, emanando un provvedimento finale, quasi sempre una sentenza che passa in giudicato, quindi diviene fonte definitiva dei diritti controversi.

Questa si basa sul principio dispositivo sostanziale, riflesso dell’autonomia dei privati e del loro dominio esclusivo sui beni della vita attribuiti dalla norma violata, per cui è necessario che vi sia una domanda di parte perché lo Stato si attivi con la prestazione giurisdizionale, che diviene servizio pubblico essenziale. Infatti, il titolare di un diritto soggettivo che assume leso, se vuole ottenere tutela, deve rivolgersi all’autorità giudiziaria, non consentendo ai privati di farsi giustizia da soli.

Da questo dispositivo discende inoltre che, nella fase istruttoria del processo, solo le parti possono introdurre i fatti che ritengono rilevanti, di contro, il giudice non può ricercare da sé fatti in merito alla fondatezza della domanda, secondo il modello accusatorio che non permette al giudice di cercare da solo fatti o prove in merito agli stessi, evitando così la figura del giudice inquisitore, che potrebbe alterare la sua imparzialità nel giudizio.

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Nelle ipotesi di attività giurisdizionale contenziosa, quindi al di fuori dalle ipotesi di giurisdizione volontaria, vi sono tre diversi tipi di tutela che il giudice può erogare ai privati litiganti: tutela esecutiva, tutela cautelare e tutela di cognizione.

Il principio dispositivo sostanziale della domanda di parte trova eccezione nei casi riportati dal legislatore ex art. 69 cpc, in cui si attribuisce al pm una legittimazione straordinaria ed officiosa nei casi in cui tale rapporto privato assume rilevanza pubblicistica e in materia di tutela dei minori (art. 336 cc), in cui si legittima il giudice a pronunciare sentenza anche senza domanda.

La giurisdizione volontaria vede il giudice come terzo chiamato ad intervenire nella gestione di un affare o di un negozio, che può coinvolgere anche una sola parte, mediante un provvedimento finale che solitamente è un decreto, che non passa in giudicato, ma può essere revocato o modificato in relazione all'evoluzione dell’affare o del negozio gestito. In queste ipotesi, l’attività del giudice è amministrativa, intesa come di pubblica amministrazione del diritto privato, non essendoci un diritto controverso tra le parti su cui il giudice deve esprimersi, e si svolge con un procedimento semplificato in camera di consiglio, quindi senza udienza (artt. 737-742 bis cpc).

La funzione giurisdizionale può essere esercitata anche da arbitri, sempre che non sia escluso il giudizio arbitrale dalla legge o che la controversia abbia ad oggetto diritti indisponibili, per cui in virtù di convenzioni stipulate tra le parti decidono di far regolare le loro controversie da giudici privati attraverso il compromesso, un apposito contratto, oppure attraverso la clausola compromissoria, inserita in un diverso contratto, concludendosi con il lodo, una decisione con la medesima efficacia della sentenza.

Tipi di tutela

Nelle ipotesi di attività giurisdizionale contenziosa, quindi al di fuori dalle ipotesi di giurisdizione volontaria, vi sono tre diversi tipi di tutela che il giudice può erogare ai privati litiganti: tutela esecutiva, tutela cautelare e tutela di cognizione.

La tutela di cognizione, la tutela più importante nel processo civile, permette al giudice di creare certezza in merito ad una situazione giuridica soggettiva e ad un determinato bene della vita, controversi tra le parti.

La tutela di cognizione può essere richiesta dalle parti mediante tre azioni: azione di accertamento, azione di condanna e azione costitutiva.

L’azione di mero accertamento mira ad ottenere dal giudice un provvedimento che affermi l’esistenza del diritto che l’attore afferma di vantare nei confronti del convenuto

L’azione di condanna, oltre a chiedere l’accertamento dell’esistenza del diritto vantato, chiede che gli si riconosca il potere di agire in via esecutiva per ottenere la soddisfazione del suo diritto, se il convenuto non collabora.

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L’azione costitutiva, oltre a chiedere l’accertamento dell’esistenza del diritto vantato, chiede al giudice di pronunciarsi con un provvedimento che costituisce una situazione giuridica nuova, modifichi o estingua una situazione giuridica preesistente.

La tutela esecutiva, che solitamente segue la tutela di cognizione, mira a dare soddisfazione al titolare del diritto mediante la sua esecuzione coattiva in un processo esecutivo ad opera di organi dotati di potere giudiziario.

La tutela cautelare, strumentale alla tutela di cognizione, consente alla parte che sta per chiedere, o ha già chiesto, la tutela di cognizione di ottenere un provvedimento provvisorio che tuteli temporaneamente il diritto che afferma di vantare, così da evitare che l’attesa della decisione sul suo diritto pregiudichi l’eventuale soddisfazione futura.

Azione di accertamento (tutela di cognizione)

La tutela di cognizione è la più importante nel processo civile, mediante questa il giudice crea certezza in merito ad una situazione giuridica soggettiva e ad un determinato bene della vita controversi tra le parti.

La tutela di cognizione può essere richiesta dalle parti mediante tre azioni: azione di accertamento, azione di condanna e azione costitutiva.

L’azione di accertamento, fulcro della tutela di cognizione, permette di valutare l’esistenza del diritto o del rapporto, tra chi esiste, con quali contenuti e conseguenze.

L’accertamento è anche presupposto necessario per l’azione di condanna, per dare attuazione del diritto questo deve esistere, e per l’azione costitutiva, per modificare, estinguere o creare il rapporto questo deve essere stato accertato, ecco perché nel contesto della tutela di cognizione si parla di azione di mero accertamento, una domanda della parte con cui si chiede al giudice di accertare l’esistenza ed il modo di essere del diritto vantato. Questa non è disciplinata dal nostro ordinamento, ma, in forza dell’art. 100 cc, in cui si disciplina l’interesse ad agire, si riconosce la possibilità per le parti di domandare e, se la domanda è fondata, ottenere una sentenza che accerti l’esistenza del diritto vantato o, se si richiede un accertamento negativo, un provvedimento che accerta l’inesistenza del diritto vantato dal convenuto e contestato dall'attore. L’accertamento negativo è espressamente previsto per i diritti reali parziali (actio negatoria di servitù o di usufrutto - art. 949 cc), mentre per i diritti di credito è riconosciuto da dottrina e giurisprudenza.

Azione di condanna (tutela di cognizione)

La tutela di cognizione è la più importante nel processo civile, mediante questa il giudice crea certezza in merito ad una situazione giuridica soggettiva e ad un determinato bene della vita controversi tra le parti.

La tutela di cognizione può essere richiesta dalle parti mediante tre azioni: azione di accertamento, azione di condanna e azione costitutiva.

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L’azione di condanna, accertata l’esistenza, l’esigibilità e la lesione del diritto, permette all’attore di porre in essere un'azione esecutiva, con cui può instaurare un nuovo processo esecutivo, diverso da quello di cognizione, per ottenere la soddisfazione coattiva del diritto, spostandosi nella tutela esecutiva.

Dopo aver accertato l’esistenza del diritto e la sua lesione, il giudice adito condanna il convenuto all’adempimento dell’obbligazione.

La sentenza di condanna produce tre effetti, a tutela del creditore: il titolo esecutivo (effetto principale), l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale e la prescrizione ordinaria (effetti secondari).

La sentenza di condanna costituisce titolo esecutivo, consentendo all’attore, riconosciuto creditore, di attivare il processo esecutivo con cui ottenere coattivamente l’adempimento dell’obbligazione già dal primo grado, senza attendere che questa passi in giudicato, in deroga al principio generale per cui gli effetti di una sentenza si producono dopo che passa in giudicato.

La sentenza di condanna, costituendo titolo esecutivo, permette al creditore di iscrivere ipoteca giudiziale (art. 2818 cc) sin dal momento della pronuncia del provvedimento, anche se l’efficacia esecutiva della sentenza venisse sospesa a seguito di un’impugnazione (art. 283 cpc), così che al creditore vittorioso venga garantita la futura esecuzione forzata, che, viene necessariamente differita nel tempo, costituendo a suo favore una causa legittima di prelazione, che gli consente di soddisfarsi con preferenza se dovessero concorrere altri creditori del comune deb

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cristina.simoncini.98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof De Cristofaro Marco.
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