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Capitolo 6: Situazioni giuridiche e principi processuali

Azione, eccezione, legittimazione

Chi ritiene di aver subito un’offesa, o vuole cautelarsi contro la minaccia di una violazione del suo diritto, può utilizzare strumenti giuridici che si chiamano "Diritto di azione" e si configura come una pretesa verso lo Stato. Si tratta di un diritto di ottenere dagli organi giurisdizionali un provvedimento sul merito della questione, attraverso un giudizio disciplinato dalla legge.

Le questioni sorgono sulla base di un conflitto fra due o più soggetti. Colui che agisce si chiama attore e chiede all’organo giurisdizionale dello Stato un giudizio di merito che incide su altri contro interessati. L’azione si promuove con una domanda, rivolta al giudice, che deve essere notificata alla controparte, invitandola a costituirsi in giudizio. Bisogna individuare la parte o le parti contro cui si agisce ed il provvedimento che si chiede. L’oggetto della pretesa si chiama petitum.

Bisogna indicare quale sia il diritto violato, per fornire la giustificazione giuridica della domanda o causa pretendi. È necessario dimostrare l’esistenza dei fatti sui quali la pretesa si fonda. La legge disciplina i mezzi di prova. La legge indica quali fatti o cose sono prove, cioè possono servire per dimostrare l’esistenza di altri fatti che sono fonte di diritti e giustificano l’azione di giudizio.

Colui che viene chiamato in causa prende il nome di convenuto. La difesa del convenuto consisterà nel dimostrare che non esistono i fatti sui quali si basa la domanda. Si tratta di risposte difensive (eccezioni), le quali possono riguardare sia la questione sostanziale, concernente chi abbia ragione in base ai fatti accaduti, sia la questione processuale, concernente il modo di procedere nella controversia. Il convenuto può proporre a sua volta una domanda contro l’attore, fondata sullo stesso rapporto, da cui deriva la domanda riconvenzionale.

La legge indica quale sia la persona che ha il potere di agire: si dice che il soggetto ha la legittimazione processuale attiva; viene indicato quale sia il soggetto che deve essere citato in giudizio, cioè il soggetto dotato della legittimazione processuale passiva.

Cenni ad alcuni principi del processo civile

Principio dispositivo o principio dell’iniziativa di parte

I privati hanno l’onere di prendere ogni iniziativa. Sono in gioco interessi privati, dei quali il giudice non può farsi portavoce.

  • Principio della domanda: il giudice non può dare provvedimenti diversi da quelli richiesti dall’attore nella domanda, altrimenti la sentenza può essere impugnata per ultrapetizione, né l’organo giudicante potrà far valere eccezioni non sollevate dal convenuto.
  • Principio dell’onere della prova: il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero o le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Il convenuto dovrà provare i fatti sui quali si fonda l’eccezione.

Le prove sono richieste da ciascuna parte e sono ammesse dal giudice a due condizioni: se sono giuridicamente ammissibili e se sono concludenti, cioè se i fatti che si intendono provare sono effettivamente utili per risolvere la controversia. La legge inverte l’onere della prova, a favore di una delle parti e a carico dell’altra. Il giudice conserva un minimo potere di iniziativa: può interrogare liberamente le parti e può ordinare loro le ispezioni indispensabili.

Principio inquisitorio

Ogni volta che vi sia da tutelare un interesse che la legge reputa preminente rispetto a quello della parte che agisce in giudizio. Il giudice non è vincolato dalla domanda e deve indagare per proprio conto (inquisire) per svolgere il compito imposto dall’ordinamento.

Altri principi

Le norme di legge si presumono conosciute dal giudice. Non è necessario che le parti provino l’esistenza della norma che viene invocata.

Principio del contraddittorio: Serve a garantire il diritto alla difesa. L’attore avrà l’onere di citare in giudizio tutti i soggetti nei confronti dei quali dovrà produrre effetto il provvedimento richiesto. È sufficiente chiamarli in giudizio affinché essi abbiano la possibilità di difendersi.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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