Capitolo 8 - I diritti della persona
Le fonti della tutela
Quando nasce un nuovo essere umano, la legge riconosce un nuovo soggetto di diritto, purché il bambino nasca vivo. Il nuovo nato può acquistare situazioni giuridiche e i diritti della personalità, oltre ad altri diritti personali e patrimoniali. I diritti della persona sono:
- Assoluti
- Non patrimoniali
- Indisponibili
- Imprescrittibili
La vita, l'integrità fisica, la salute
Il legislatore ha provveduto ad istituire una protezione di carattere generale, vietando di offendere la persona. La sanzione penale mira a soddisfare il pubblico interesse. Se tale comportamento ha causato un danno al titolare del bene protetto, trova applicazione una norma fondamentale del Codice che prevede l’obbligo del risarcimento del danno a carico di colui che ha provocato, con colpa o dolo, un danno ingiusto.
Quando la violazione del bene protetto deriva da un fatto previsto come reato, il danno da risarcire è sia quello patrimoniale, sia quello non patrimoniale, che consiste nella sofferenza conseguente all’offesa subita, vale a dire anche l’offesa che non riguarda i diritti inviolabili di rango costituzionale.
Vita: Il codice penale prevede numerosi reati, mentre il codice civile sembra tacere. Solo indirettamente la vita di una persona che si trova in stato di bisogno è tutelata attraverso il diritto agli alimenti (è personale, intrasmissibile, irrinunciabile).
Integrità fisica: L’art. 5 stabilisce che gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionano una diminuzione permanente dell’integrità fisica. Questi atti sono illeciti quando sono contrari alla legge, all’ordine pubblico, al buon costume. La giurisprudenza ha accolto un orientamento favorevole alla risarcibilità del danno biologico. La lesione investe il bene dell’integrità psico-fisica e viene individuata nella menomazione fisica o psichica, subita dal soggetto per colpa altrui, che peggiora il suo modo di vivere, a prescindere dalle conseguenze patrimoniali negative che ne derivano.
Salute: È tutelata all’art. 32 della Costituzione, sia come diritto dell’individuo, sia come interesse della collettività. Il diritto all'autodeterminazione, cioè la libertà di decidere se e come affrontare una cura medica o una operazione chirurgica. La Costituzione stabilisce che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione legge, nel rispetto della persona umana. Il trattamento sanitario può essere svolto ed è lecito solo se ha ottenuto il consenso dell’interessato. Si parla di consenso informato perché il medico deve spiegare il tipo di intervento e il rischio che ne consegue.
La libertà e la riservatezza
Oltre alla libertà personale, garantita contro detenzione, ispezioni, perquisizioni, va ricordato che il domicilio e la corrispondenza sono oggetti di garanzie costituzionali. La Costituzione protegge anche la libertà di circolazione e di espatrio, di riunione, di associazione, di fede religiosa e di culto. La libertà di manifestazione del pensiero è collegata alla libertà di stampa.
È necessario contemperare la tutela di tali beni, con la protezione dell’onore, della dignità e della riservatezza della persona. Libera è l’iniziativa economica privata, purché non si svolga in contrasto con la libertà e la dignità umana o con l’utilità sociale. Un aspetto della libertà è quello che concerne la vita privata della persona e la tutela dell’immagine e della riservatezza. L’immagine non può essere pubblicata senza consenso della persona ritratta, salvo il caso di personaggio o avvenimento di pubblico interesse.
Il bene della riservatezza è stato inteso come qualcosa di diverso dai diritti già citati. È vietato indagare sulle opinioni dei dipendenti; è illecito svolgere intercettazioni e riprese nelle dimore private, diffondere informazioni che riguardano la vita intima della persona. La legge sulla privacy ha regolato la raccolta, l’elaborazione e la diffusione dei dati di carattere personale, qualificando come dati sensibili le notizie che attengono più direttamente all’intimità della persona sia sotto l’aspetto fisico che sotto l’aspetto culturale o ideologico.
L'integrità morale
Il codice penale sanziona i reati di ingiuria e diffamazione, tutelando l’onore della persona. È illecita la violazione dell’onore e del decoro della persona, mediante l’uso indebito del nome altrui, dell’immagine altrui, o il travisamento della stessa identità personale. È data all’interessato un’azione inibitoria (si chiede al giudice di ordinare la cessazione dell’abuso) e un’azione di risarcimento del danno.
Capitolo 9 - La capacità
La capacità giuridica
È l’idoneità del soggetto a divenire titolare di diritti e di obblighi o di situazioni giuridiche soggettive. Viene chiamata capacità giuridica generale. La legge vieta di acquistare determinate situazioni giuridiche a chi non goda di particolari requisiti, si parla di incapacità giuridica speciale, che determina la nullità dell’acquisto. La capacità di succedere mortis causa è un aspetto della capacità giuridica.
La capacità d'agire
Capacità di agire: idoneità del soggetto a determinare l’acquisto o la modifica di una situazione giuridica mediante un atto di volontà che si ripercuote sulla propria sfera giuridica. Ci sono:
- Situazioni giuridiche vengono attribuite direttamente dalla legge alla persona, a prescindere dalla sua volontà
- Situazioni giuridiche che si possono acquistare o cedere ponendo in essere degli atti giuridici
Per produrre degli effetti giuridici occorre poter esprimere una volontà libera e consapevole. La capacità di agire non si acquista alla nascita, ma quando la persona è in grado di capire il significato del suo comportamento e di porre in essere atti dettati da una volontà libera e consapevole. Colui che nasce vivo ha la capacità giuridica, ma non ha la capacità di agire fino alla maggiore età.
Per agire validamente, cioè per compiere un atto giuridico in grado di produrre effetti stabili e duraturi sulla sfera del soggetto agente, occorre che sussista la capacità di intendere e di volere. Rispondere in modo responsabile si chiama capacità naturale di agire. La legge fissa un’età, quella di diciotto anni, al compimento della quale si intende che il soggetto sia capace di agire in tutti gli atti per i quali non è richiesta un’età diversa. Con la maggiore età si acquista una capacità legale di agire generale.
Chi ha compiuto i quindici anni può impegnarsi con un contratto di lavoro subordinato. La mancanza della capacità d’intendere e di volere in una persona adulta può essere la conseguenza di una malattia, della assenza di una educazione o di una maturazione adeguata, l’effetto di farmaci, di droghe o di un turbamento psichico, che determinano stato. Se i presupposti che inducono l’incapacità fanno presumere una lunga durata, vi è la possibilità che, dopo una valutazione, il giudice pronunci una sentenza che toglie al soggetto la capacità di agire per ogni specie di atti (interdizione) o per alcuni atti (inabilitazione).
Le situazioni di incapacità dichiarata durano fino al provvedimento di revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione, pronunciato in seguito al recupero delle facoltà mentali oppure fino alla morte dell’incapace.
L'incapacità naturale totale e parziale
L’incapacità sancita dalla legge per il minore, l’interdetto o l’inabilitato prende il nome di incapacità legale. L’incapacità di intendere e di volere prende il nome di incapacità naturale. Va accertata, di volta in volta, quando nel compimento di un atto può essere rilevante tale situazione.
Se un soggetto minore, interdetto o inabilitato compie un negozio, questo atto è già invalido a causa della incapacità legale e l’effettiva capacità di intendere e di volere di quella persona diviene irrilevante. L’incapacità di intendere e di volere può assumere due diversi gradi di intensità: incapacità naturale = una parziale consapevolezza o libertà nel decidere, quando il soggetto non dispone di una normale scala dei valori perché la sua volontà è turbata.
Esiste un atto giuridico, il quale nasce male a causa delle condizioni anormali in cui il soggetto si trova. L’atto compiuto dall’incapace naturale è efficace, ma invalido e, su richiesta dell’incapace, è annullabile, mediante una sentenza, alle seguenti condizioni:
- Atti di natura personale: è sufficiente dimostrare la sola incapacità naturale nel momento in cui l’atto è stato compiuto
- Atti patrimoniali unilaterali: dimostrare, oltre all’incapacità, anche il fatto di aver subito un grave pregiudizio
- L’incapace conclude un contratto, la legge gli consente di chiedere l’annullamento soltanto se l’altro contraente si era accorto o avrebbe dovuto accorgersi del suo stato di incapacità, cioè se la controparte era in mala fede
In caso contrario non è consentito l’annullamento perché la legge ravvisa nella buona fede dell’altro contraente una ragione di tutela del suo interesse. Principio dell’affidamento: se l’altra parte è in buona fede, cioè confida nella validità del negozio, ignorandone i vizi, la legge non consente l’annullamento. Nella scelta se proteggere l’incapace naturale o l’altro contraente in buona fede, prevale la tutela di quest’ultimo.
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