Capitolo 14: Gli elementi essenziali del contratto
Requisiti del contratto
L'Art. 1325 indica i requisiti del contratto: accordo delle parti, la causa, l'oggetto e forma se prescritta a pena di nullità. Se il negozio è destinato a procurare l'acquisto di determinate situazioni giuridiche, sarà necessaria la capacità di diritto del soggetto acquirente. L'esistenza di qualche incapacità giuridica speciale determina la NULLITÀ del negozio e la conseguente inefficacia dell'acquisto. Il soggetto che intende modificare la propria sfera giuridica deve avere la capacità di agire. Tanto l'incapacità LEGALE di agire, quanto l'incapacità NATURALE di agire determinano l'annullabilità relativa del negozio, invalidità azionabile solo su domanda dell'incapace o di chi lo rappresenta. Se non viene richiesta pur essendo invalido, resta efficace.
Chi intende cedere un diritto, donare qualcosa o rinunciare deve avere il potere di disporre. Non può disporre di un diritto quando non ne è titolare. Non è legittimato al negozio quando non è autorizzato dall'avente diritto. Il difetto di legittimazione sostanziale produce l'inefficacia del negozio. INDISPONIBILITÀ del diritto si verifica quando, pur essendo titolare, trova un divieto posto dalla legge (es. cedere il proprio nome, obbligarsi a dare un organo per un trapianto), con conseguenza: nullità del negozio per contrasto di una norma imperativa.
Sostituzione e rappresentanza
La legittimazione al negozio può essere attribuita a un diverso soggetto che viene autorizzato a disporre di situazioni giuridiche altrui e quindi a modificare l’altrui sfera giuridica, si parla di:
- Sostituzione nell'attività giuridica: il sostituto agisce in nome proprio.
- Rappresentanza: il sostituto agisce in nome e per conto di un'altra persona, precisamente in nome del soggetto che viene sostituito.
La rappresentanza
La rappresentanza è l'istituto per cui a un soggetto, chiamato rappresentante, è attribuito dalla legge o dall'interessato il potere di sostituirsi a un altro soggetto, che chiamiamo rappresentato, nel compimento di un'attività giuridica per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica. Gli incapaci di agire come il minore o l'interdetto giudiziale devono necessariamente essere sostituiti nei negozi che riguardano il loro patrimonio dai genitori o dal tutore.
Tipi di rappresentanza
- Diretta: quando il rappresentante agisce per conto e in nome del rappresentato. I due elementi che caratterizzano la rappresentanza diretta sono:
- La spendita del nome
- Il verificarsi degli effetti del negozio unicamente e direttamente nella sfera giuridica del rappresentato
- Indiretta (chiamata anche interposizione reale di persona): quando il rappresentante agisce solo per conto e non nel nome del rappresentato (agisce quindi in nome proprio). Le caratteristiche sono:
- La mancata spendita del nome altrui
- Il realizzarsi degli effetti del negozio concluso dal rappresentante nella sfera giuridica di quest’ultimo, servendo quindi un ulteriore negozio perché gli effetti si realizzino nella sfera giuridica del rappresentato
Il potere di rappresentanza
- Legale: trova la fonte direttamente nella legge, nei soli casi da essa previsti. La funzione è consentire all'incapace legale il compimento di atti che altrimenti gli sarebbero preclusi; nella legge trova fonte anche la rappresentanza organica o istituzionale, forma necessaria senza la quale gli enti super individuali non potrebbero agire.
- Volontaria: trova la sua fonte nella volontà dei soggetti, viene conferita attraverso un apposito negozio chiamato procura.
La procura
PROCURA = negozio con il quale il soggetto conferisce ad altri il potere di rappresentarlo, è un atto unilaterale costitutivo di poteri verso terzi e serve a rendere noto ai terzi il fatto che il rappresentante è fornito del potere di agire in nome del dominus impegnandolo direttamente con loro. Il rappresentante potrebbe esserne all'oscuro, il potere esiste anche senza che vi sia stato un accordo fra il dominus e il soggetto da lui nominato. Discendono due corollari:
- La procura attribuisce al rappresentante solo un potere non un obbligo o un diritto
- Occorre che il procuratore agisca effettivamente come rappresentante e quindi concluda un negozio dichiarando al terzo di voler operare in nome e per conto del soggetto rappresentato
Validità e vizi della volontà
- Necessita di essere conferita con la stessa forma prescritta dalla legge per il negozio che il rappresentante deve concludere
- Il rappresentante deve essere capace di intendere e di volere
- Il rappresentato deve essere capace di agire
Vizi della volontà
- Se è viziata la volontà del rappresentante, il negozio da egli stipulato sarà annullabile
- Inoltre, se il vizio riguarda elementi del negozio predeterminati dal rappresentato e la volontà di quest'ultimo era viziata, il negozio sarà annullabile
Tipi di procura
- Espressa: l'interessato esplicitamente conferisce il potere a un terzo di rappresentarlo
- Tacita: se risulta da fatti concludenti
- Generale: se riguarda tutti gli affari del rappresentato, purché rientrino negli atti di ordinaria amministrazione
- Speciale: se riguarda uno o più affari determinati
- Revocabile: quando viene conferita nell'interesse del rappresentato
- Irrevocabile: quando viene conferita nell'interesse del rappresentante
Limiti della procura
Il contratto concluso dal rappresentante nel nome del rappresentato vincola costui solo nei limiti delle facoltà che erano state attribuite al rappresentante (le quali non sono illimitate). I limiti della procura infatti sono:
- Abuso di potere: il rappresentante, pur fornito del suo potere, ne ha fatto cattivo uso, cioè ha agito per un fine diverso da quello per il quale gli era stato conferito il potere. Può verificarsi in due ipotesi:
- Contratto concluso dal rappresentante con sé stesso; il rimedio è sempre l'annullabilità
- Contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato; il rimedio è l'annullabilità, la quale può essere domandata dal rappresentato se il conflitto era riconosciuto o riconoscibile dal terzo
- Eccesso di potere: si ha quando il rappresentante sorpassa i limiti dei poteri conferitigli. Il rimedio è l'inefficacia (il contratto non vincola il rappresentato in alcun modo)
- Difetto di potere: è il caso del falso rappresentante, cioè il soggetto che agisce in qualità di quest'ultimo non avendone i poteri. Il rimedio è l'inefficacia (il contratto non vincola il rappresentato in alcun modo)
Il falso rappresentante o il rappresentante che abbia ecceduto il potere conferitogli dalla procura è sempre tenuto a risarcire il terzo contraente dei danni che questi abbia sofferto per aver confidato senza colpa nella validità del contratto.
Vista l'invalidità del contratto, la legge consente:
- Al rappresentato di attribuire efficacia al negozio mediante la ratifica (= negozio unilaterale recettizio il quale ha effetto retroattivo salvo diritti dei terzi, grazie al quale il dominus può far acquistare efficacia a un negozio soggetto ad abuso, eccesso o difetto di potere)
- Il terzo contraente possa invitare il rappresentato a ratificare il negozio entro un certo termine, trascorso il quale il silenzio equivale a diniego di ratifica
- Che il terzo e il falso rappresentante possano accordarsi per sciogliere il contratto stipulato prima che avvenga la ratifica
Da non confondere con la figura del rappresentante è quella del nuncius (o portavoce) che si limita a trasmettere la volontà dell'interessato (non partecipa alla formazione di tale volontà, in quanto tutti gli elementi del negozio sono predeterminati dall'interessato), che può essere:
- Attivo: trasmette ad altri la volontà dell'interessato
- Passivo: se trasmette all'interessato la volontà degli altri
L'istituto di rappresentanza non può trovare applicazione in tutti quei negozi per il cui compimento la legge richiede necessariamente la presenza dell'interessato, i cosiddetti negozi personalissimi.
Elementi essenziali del contratto
- Essenziali: quelli senza i quali il negozio non può validamente formarsi; se non ci sono, il negozio è nullo (gli elementi essenziali sono: l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto e la forma quando risulta prescritta per legge sotto pena di nullità).
- Naturali: la legge li riconnette al negozio anche se le parti ne omettono la previsione (es. garanzia per vizi occulti).
- Accidentali: le parti possono liberamente apporli (es. condizione, termine e modo).
Volontà
La volontà passa attraverso un processo di formazione e poi attraverso un momento di esteriorizzazione (prima si forma poi viene esternata). Normalmente la volontà interna coincide con quella esterna, può accadere che nel processo di formazione o durante l'esteriorizzazione della volontà intervengano fattori di disturbo che possono cagionare:
- Una mancanza di volontà
- Una divergenza fra volontà e dichiarazione
- Il formarsi di una volontà viziata
La disciplina in questi casi richiede che vengano contemperati e considerati 3 diversi interessi:
- Dell'attore dell'atto
- Del destinatario dell'atto: al rispetto dell'affidamento da lui riposto nella dichiarazione
- Generale alla sicurezza e alla celerità dello scambio
Fattori di disturbo della volontà
-
Casi di mancanza di volontà (c'è dichiarazione ma non volontà): danno luogo a nullità assoluta dell'atto perché la volontà è un elemento essenziale del contratto. I casi possono essere:
- Dichiarazioni docendi causa: dichiarazioni dall'apparente contenuto giuridico fatte a scopo didattico (non è che se la prof fa un esempio dicendo che vende la casa allora è vero che vende la casa).
- Dichiarazioni ioci causa:
- Dichiarazioni fatte nello scherzo: fatte in condizioni tali che tutti intendono che non si agisce sul serio, qui abbiamo nullità assoluta.
- Dichiarazioni per scherzo: fatte con intenzione non seria senza però che ciò risulti all'altra parte, il negozio non è nullo se l'altra parte usando l'ordinaria diligenza non era in grado di avvedersi dello scherzo.
- Violenza assoluta: la mancanza della volontà è assoluta ed è per questo che la violenza assoluta è intesa come forma di costrizione fisica a dichiarare, il negozio è nullo.
-
Casi di divergenza fra volontà e dichiarazione: possono essere:
- Riserva mentale: Quando il soggetto ha intenzionalmente dichiarato una cosa diversa da quella che vuole, senza alcuna intesa con il destinatario della dichiarazione e senza che questo si accorga della divergenza. Rimane esclusivamente interna al dichiarante e quindi non ha alcuna conseguenza giuridica. Il negozio è perfettamente valido ed efficace.
- Errore ostativo: è un errore del dichiarante che cade sulla dichiarazione (es. dico 10 ma penso 100), oppure un errore sulla trasmissione (volevo telegrafare 10 ma il telegrafo scrive 100). Il negozio è nullo se è un contratto annullabile.
- Dissenso: è tipico dei soli contratti e si ha quando in seguito a un errore sulla natura o sull'identità dell'oggetto del contratto oppure in seguito a un fraintendimento delle dichiarazioni di una parte, la controparte aderisce apparentemente senza che in realtà sia avvenuto alcun incontro di volontà. Se dipende da errore ostativo il contratto è ANNULLABILE, se dipende da una non corrispondenza tra proposta e accettazione, il contratto è NULLO (o non si è nemmeno formato).
- Simulazione: si ha simulazione quando le parti, d'accordo tra loro, pongono in essere deliberatamente dichiarazioni difformi dal loro interno volere. La peculiarità della simulazione sta nel fatto che la divergenza è voluta e concordata tra le parti, al fine di creare una situazione giuridica apparente. Elementi essenziali:
- Divergenza assoluta: è il consapevole contrasto tra la dichiarazione e l'effettiva intenzione di chi la pone in essere.
- Accordo simulatorio: è l'intesa reciproca delle parti che può essere precedente o contemporanea alla dichiarazione, sulla divergenza tra il negozio stipulato e il loro effettivo volere.
- Intenzione di creare apparenza: è la reciproca intenzione di non dar seguito al negozio stipulato; tra loro il negozio è inefficace.
Effetti della simulazione
Possiamo distinguere 2 tipi di effetti della simulazione tra le parti:
- Simulazione assoluta: i contraenti dichiarano di volere un negozio ma in realtà non ne vogliono nessuno.
- Simulazione relativa: i contraenti dichiarano di volere un negozio (simulato), ma nella realtà vogliono un altro negozio (dissimulato), quindi tra di loro stipulano un contratto nascosto. Si distingue in:
- Simulazione soggettiva: è l'interposizione fittizia di persona, cioè quando si fa apparire come parte di un negozio un soggetto mentre in realtà parte è un altro soggetto. Il prestanome deve essere parte dell'accordo simulatorio e non assume alcuna obbligazione, almeno nei rapporti tra le parti.
- Simulazione oggettiva: è quella che riguarda la natura del negozio (es. viene simulata una vendita ma in realtà si vuole fare una donazione) o un elemento del negozio (oggetto, prezzo…).
Effetti verso i terzi
Verso i terzi, si distinguono 3 categorie di effetti:
- Terzi sub-acquirenti: un terzo che ha acquistato il diritto oggetto del negozio simulato. Ai terzi di buona fede che hanno acquistato dal titolare apparente non può essere opposta la simulazione, salvi gli effetti della trascrizione e della domanda giudiziale di simulazione.
- Terzi pregiudicati: ogni terzo il quale abbia a ricevere un pregiudizio dalla simulazione posta in essere può invocare la circostanza che il contratto era solo simulato nei confronti delle parti.
- Terzi avvantaggiati: tutti coloro che in base alla simulazione reale vantano un diritto che risulta escluso, ridotto o inopponibile rispetto all'atto simulato. Possono avvantaggiarsi del contratto effettivamente voluto dalle parti.
Effetti verso i creditori
Verso i creditori:
- Creditori del simulato alienante: hanno l'interesse a invocare il carattere solo fittizio dell’alienazione che li danneggia. Ricevono una maggiore tutela in quanto invocano una situazione giuridica effettiva.
- Creditori del simulato acquirente:
- Creditori acquirenti: garantiti da pegno o ipoteca sui beni che hanno formato oggetto della simulata alienazione. Se sono in buona fede, la simulazione è ad essi inopponibile (perché vantano un diritto reale su quei beni).
- Creditori chirografari: non garantiti, non hanno alcun specifico diritto sui beni e di conseguenza la simulazione è ad essi opponibile, purché non abbiano compiuto in buona fede atti di esecuzione sui beni stessi (es. pignoramento).
Può accadere che in seguito alla simulazione ci sia una situazione di conflitto tra i creditori, quando i creditori del simulato alienante e i creditori del simulato acquirente, in assenza di altri beni, vogliono tutti soddisfarsi sui beni oggetto del contratto simulato. La legge tutela i creditori del simulato alienante quando il loro credito è anteriore all’atto simulato. Tutela invece i creditori del simulato acquirente quando il credito dei creditori del simulato alienante è posteriore all’atto simulato. In ogni caso, prevalgono sempre i creditori del simulato alienante, se hanno trascritto la domanda di simulazione prima della trascrizione del pignoramento ad opera dei creditori del simulato acquirente.
Azione di simulazione
Azione di simulazione: azione con cui per fare accertare la simulazione, il soggetto interessato deve adire l’autorità giudiziaria. I legittimati attivi (coloro che possono agire con l’azione di simulazione) sono sia le parti che i terzi attualmente o potenzialmente pregiudicati dalla situazione apparente. Perché il giudice possa accertare la simulazione, questa deve essere provata. Il regime probatorio è sottoposto a una disciplina che varia:
- Le parti: incontrano i limiti stabiliti dalla legge per la prova testimoniale, ma valgono confessione e giuramento se non hanno la controdichiarazione. Se invece la prova è diretta ad accertare l’illiceità del negozio dissimulato, la prova per testimoni è ammessa senza limiti.
- I terzi: possono dare la prova della simulazione con qualsiasi mezzo (in quanto non sono in grado di procurarsi la controdichiarazione da esibire).
Negozio indiretto
Negozio indiretto: negozio a cui si ricorre quando i soggetti vogliono perseguire un certo intento pratico ed effetto, che si potrebbe perseguire utilizzando un certo negozio tipico, ma i contraenti ricorrono a uno diverso che viene adattato a uno scopo diverso da quello che ne costituisce la sua causa. È valido purché non sia in frode alla legge e purché non sia diretto a realizzare un motivo illecito comune a entrambe le parti.
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