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Laboratorio diritto privato II: contratti e diritti del consumatore

Il codice del consumo (CDC) enuncia i diritti dei consumatori: alla salute, sicurezza, alla qualità dei prodotti e servizi, ad un’adeguata informazione e corretta pubblicità, al fatto che le pratiche commerciali siano eseguite secondo buona fede, correttezza e lealtà, all’educazione al consumo, alla correttezza, trasparenza, equità, alla promozione dell’associazionismo tra consumatori e utenti, all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.

La disciplina prevista dal CDC si applica qualora una delle due parti sia un professionista (colui che vende beni ai propri clienti; egli è inteso sia come imprenditore grande/piccolo/artigiano sia come professionista intellettuale in senso stretto) e l’altro un consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, o un suo intermediario; egli è necessariamente persona fisica) e non quando nessuno dei due lo sia o lo siano entrambi.

La suprema corte ha stabilito che la disciplina prevista dal CDC è applicata a qualunque persona fisica che stipuli un contratto volto a soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio della propria attività. Alcune tutele poste a favore del consumatore si applicano anche alla microimpresa (entità, società, associazioni che esercitano un’attività economica occupando meno di 10 dipendenti e realizzando un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 mln di euro) che non corrisponde ad un consumatore e dunque ad essa si applicano solo norme di tutela poste contro le pratiche commerciali scorrette.

La legge agisce per promuovere le conoscenze e le capacità del consumatore, si fa riferimento all’art.4 del CDC che parla di educazione del consumatore che è funzionale allo sviluppo di maggiore consapevolezza da parte dei consumatori e dei loro diritti; inoltre la legge si impegna ad imporre correttezza nell’informazione precontrattuale che devono riguardare la sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e servizi e devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile.

Disciplina delle pratiche commerciali

Il titolo 3 della parte 2 del CDC contiene la disciplina delle pratiche commerciali (qualunque azione, omissione condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto posta in essere da un professionista in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori), la legge vieta le pratiche commerciali scorrette ovvero quelle contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio (questa disciplina si applica anche alle microimprese).

Vengono indicate le condotte scorrette che si articolano in: pratiche ingannevoli (si distinguono in: azioni – sono ingannevoli quando vengono trasmesse al consumatore informazioni non vere o presentate in modo tale da indurre il consumatore medio in errore, e omissioni – sono ingannevoli quando al consumatore non vengono riferite informazioni rilevanti per permettergli di assumere una decisione adeguata) e aggressive (lo sono quelle pratiche volte a condizionare il consumatore limitando la sua libertà di scelta e inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso, tali condotte sono indicate dagli art.25-26 del CDC).

I mezzi di tutela verso le pratiche scorrette sono previste dall’art.27 che attribuisce all’autorità antitrust il potere di intervenire. Eventuali pratiche commerciali scorrette possono recare danno anche ai concorrenti dell’imprenditore che la pone in essere dunque l’articolo 27 fa salve le azioni volte a reprimere la concorrenza sleale.

Clausole vessatorie

Si parla di clausole vessatorie facendo riferimento a quelle che, pur essendo poste in buona fede, determinano a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Sorge un dubbio sulla buona fede se sia intesa in senso soggettivo (in tal caso la clausola è vessatoria anche se il soggetto era in buona fede, quindi non voleva danneggiare l’altra parte) o oggettivo (in tal caso la clausola è vessatoria se comportano un abuso di una parte a danno dell’altra, questa seconda visione è quella preferita).

Un’altra precisazione riguarda il fatto che il carattere vessatorio riguarda il regolamento contrattuale e non le condizioni economiche. Infatti, la legge non reprime uno squilibrio del valore delle prestazioni ma una disparità dei diritti e obblighi delle parti. Non possono considerarsi vessatorie le clausole che attengono alla determinazione dell’oggetto del contratto, all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e servizi né quelle che riproducono disposizioni di legge.

Si distingue tra clausole sempre vessatorie (lo sono, senza possibilità di prova contraria, quelle elencate dall’art.36 comma 2, ovvero quelle clausole che limitano la responsabilità del professionista nel caso di morte o danno al consumatore, o che limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento del professionista o che rendano efficaci nei confronti del consumatore clausole contrattuali da lui non riconosciute prima della conclusione del contratto) e quelle che la legge presuppone lo siano (l’art.33 comma 2 del CDC prevede che siano vessatorie, fino a prova contraria, tutte le clausole contenute in uno specifico elenco).

Esse non lo sono sempre perché il professionista può dimostrare dandone prova che quelle clausole non erano state imposte unilateralmente perché erano state oggetto di trattativa individuale ovvero di un accordo espresso tra professionista e consumatore. Inoltre, il professionista può evitare che la clausola venga riconosciuta come vessatoria dimostrando che essa non determini uno squilibrio dei diritti e obblighi posti dal contratto in capo alle parti; la vessatorietà si misura tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto, delle circostanze esistenti al momento della conclusione e delle altre clausole del contratto stesso o di un altro collegato.

L’art.35 impone l’obbligo di trasparenza per cui se una clausola deve essere chiara e comprensibile. Inoltre, questo articolo detta una regola ermeneutica per cui in caso di dubbio prevale l’interpretazione favorevole al consumatore, si tratta di un’applicazione del principio di interpretatio contra stipulatorem. Le clausole vessatorie sono nulle ai fini dell’art.36 che tratta di nullità di protezione, inoltre questo articolo precisa che il contratto resta efficace per il resto e che sono nulle clausole che prevedono l’applicazione di una legge straniera volte a privare il consumatore della sua tutela. La nullità opera a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma solo se ciò va a vantaggio del consumatore.

Obbligo generale di informazione precontrattuale

L’art.48 prevede un obbligo generale di informazione precontrattuale quindi il professionista deve fornire al consumatore prima della conclusione del contratto, in modo chiaro e comprensibile una serie di informazioni attinenti ad alcuni elementi tra cui le caratteristiche principali del bene o servizio, identità del professionista, prezzo totale dei beni o servizi e modalità di calcolo del prezzo e le eventuali spese aggiuntive di spedizione e consegna, modalità di pagamento e di esecuzione, la data entro cui il professionista deve adempiere, la garanzia legale di conformità per i beni e le condizioni di servizio post-vendita e delle garanzie commerciali, la durata del contratto, la previsioni di un rinnovo automatico e le condizioni di risoluzione.

Non vi è l’obbligo di informazione per contratti che implicano transazioni quotidiane ed eseguiti al momento della loro conclusione, se si tratta di contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali sono previste ulteriori informazioni.

L’omissione di una o più informazioni ha rilevanza per il giudizio di vessatorietà ed in base alla gravità dell’omissione potranno trovare applicazione i rimedi dell’annullamento per dolo o del risarcimento del danno o la responsabilità per illeciti commessi in fase di formazione del contratto.

Contratti conclusi fuori dai locali commerciali e contratti a distanza

I contratti conclusi fuori dai locali commerciali comprendono tutti i casi in cui il contratto viene perfezionato in un luogo diverso dal locale commerciale del professionista, rientrano tra questi anche quelli conclusi nel locale del professionista ma immediatamente dopo che il consumatore sia stato avvicinato personalmente in luogo diverso e durante un’escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali.

I contratti a distanza sono quelli conclusi senza la presenza fisica e simultanea del professionista e consumatore ma mediante l’uso di mezzi di comunicazione a distanza. Questi contratti prevedono una disciplina basata sull’obbligo di informazione precontrattuale alle cui informazioni dovute nella disciplina precedente si aggiungono quelle relative agli aspetti economici del contratto dovendosi specificare il prezzo totale delle imposte, eventuali spese aggiuntive di spedizione, consegna, postali ecc.

L’art.49 prevede che se non adeguatamente informato riguardo le spese aggiuntive e costi ulteriori e di restituzione il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. Vi sono alcuni oneri formali specifici, per i contratti conclusi fuori dai locali commerciali le informazioni devono essere fornite in modo cartaceo o altro mezzo durevole inoltre il consumatore deve ricevere copia del contratto o conferma scritta di esso, in entrambi i casi su altro mezzo durevole.

Nei contratti stipulati a distanza le informazioni devono essere fornite in modo adeguato al mezzo di comunicazione adottato, in seguito vi sarà la conferma su mezzo durevole del contratto già concluso e se il contratto a distanza viene concluso per via telematica e l’inoltro dell’ordine avvenga mediante l’attivazione di un pulsante virtuale allora questo dovrà essere accompagnato dalla dicitura “ordine con obbligo di pagare”.

In caso di violazione di questi oneri si avrà il risarcimento del danno e/o nei rimedi contrattuali generali ma non nell’invalidità dell’atto. Per il contratto negoziato telefonicamente la legge prevede che il professionista debba inviare una copia cartacea dell’offerta ed il contratto si ritiene concluso una volta che il consumatore rinvia tale copia all’indirizzo del professionista con la sua sottoscrizione, in alternativa è possibile scambiare documenti informatici con firma elettronica avanzata.

Diritto di recesso

Colui che ha stipulato un contratto a distanza o al di fuori dei locali commerciali ha diritto di recesso detto “di pentimento” che può essere esercitato senza dare alcuna motivazione ed è esercitabile entro 14 giorni che decorrono o dalla conclusione del contratto o dal conseguimento del possesso fisico del bene acquistato.

Il recesso è tempestivamente esercitato se entro il termine di legge la comunicazione è inviata in forma cartacea o elettronica o altre forme di comunicazione, resta a carico del consumatore l’onere di dimostrare l’avvenuto esercizio del diritto. Il professionista deve informare il consumatore delle condizioni, termini e procedure del recesso e dell’eventualità in cui non abbia tale diritto o le circostanze in cui ne viene privato.

Se il consumatore non è stato correttamente informato sul termine del proprio diritto di recesso allora questo si estende a 12 mesi mentre in caso di inadempimento tardivo dell’obbligo di informazione del professionista comporta che il consumatore possa esercitare il diritto nei successivi 14 giorni.

In caso di recesso il professionista deve rimborsare i pagamenti effettuati al consumatore mentre quest’ultimo deve restituire i beni entro 14 giorni dalla data di comunicazione del recesso ed egli sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni a meno che non lo abbia assunto il professionista o che il professionista non abbia dato informazione che tale costo è a carico del consumatore, in caso di contratti stipulati al di fuori di locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati direttamente al domicilio del consumatore, questi saranno ritirati dal professionista direttamente dal domicilio del consumatore che è responsabile solo della diminuzione del valore dei beni a meno che il professionista non abbia dato informazione del diritto di recesso.

Il diritto di recesso è escluso per quei contratti contenuti nell’elenco dell’art.59 CDC. In caso di forniture non richieste che comportino un pagamento a carico del consumatore, egli non è tenuto a sostenere tali spese o costi aggiuntivi ed il suo silenzio non vale come accettazione.

Credito al consumo

I produttori possono sollecitare eventuali consumatori ad acquistare, ad esempio facilitandoli nel pagamento (ex. rateizzazione o dilazione) o fornendo loro risorse per l’acquisto di beni durevoli o di consumo e servizi, per evitare il sovra indebitamento dei consumatori è prevista una tutela.

Si parla di credito al consumo facendo riferimento a qualunque forma di credito concesso sotto forma di finanziamento o di dilazione di pagamento a favore del consumatore, ad eccezione di operazioni con valore inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro e quelle volte a finanziare l’acquisto di beni immobili. In tal caso sono previsti obblighi di informazione sulle condizioni del finanziamento, inoltre il consumatore deve essere informato in modo tale da poter fare un confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito ed il finanziatore, prima della conclusione del contratto di credito, valuti il merito creditizio del consumatore ovvero la sua capacità di adempiere le obbligazioni che sta assumendo.

Tale contratto deve aver forma scritta ad substantiam ed essere redatto su supporto cartaceo o altro mezzo durevole, il consumatore ha diritto di recesso entro 14 giorni dalla stipulazione del contratto e di rimborsare anticipatamente in qualunque momento in tutto o in parte la somma dovuta al finanziatore. L’art.125quinquies TUB si occupa del caso in cui il finanziamento sia volto a mettere a disposizione mezzi per l’acquisto di uno specifico bene o servizio, qui in caso di inadempimento del fornitore il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito in modo da evitare che egli non riceva il bene e che sia costretto a rimborsare il finanziatore ed in caso di risoluzione del contratto il finanziatore ha l’obbligo di rimborsare al consumatore le rate già pagate ed il finanziatore agirà poi per ottenere tale importo verso il fornitore.

Tutela del consumatore

La tutela del consumatore spetta al giudice del luogo in cui risiede il consumatore al momento della domanda e per rafforzare tale tutela è permesso su iniziativa di alcuni enti (associazioni rappresentative a livello nazionale dei consumatori o categorie di professionisti o camere di commercio) di chiedere il permesso al giudice di inibire cioè vietare una volta per tutte ad un professionista o ad un’associazione di professionisti l’impiego di determinate clausole e l’inibitoria ottenuta comporta il divieto per il professionista di utilizzare la clausola riconosciuta come vessatoria in TUTTI i propri contratti e tali soggetti possono chiedere anche l’inibitoria di atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori o l’adozione di misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate o l’ordine di pubblicazione sulla stampa dei provvedimenti adottati.

Riguardo la tutela giurisdizionale è stata introdotta anche una tutela amministrativa contro le clausole vessatorie che viene affidata all’autorità antitrust la quale può d’ufficio o su denuncia dichiarare la vessatorietà di clausole inserite nei contratti standard tra professionisti e consumatori, la dichiarazione di vessatorietà deve essere resa pubblica e contro i provvedimenti dell’autorità antitrust è consentito il ricorso al TAR.

Azione risarcitoria collettiva

L’art.140 bis CDC tratta l’azione risarcitoria collettiva che consente la tutela di:

  • Diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in una situazione omogenea.
  • Diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore.
  • Diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

Attraverso l’azione di classe qualunque membro della classe può richiedere al tribunale l’accertamento della responsabilità dell’imprenditore e la condanna al risarcimento del danno o alle restituzioni, il giudice dovrà poi valutare l’ammissibilità dell’azione collettiva, dopodiché renderà nota l’azione collettiva e svolgerà il giudizio di merito quindi se accoglie la domanda risarcitoria allora liquida il danno a favore di coloro che hanno aderito all’azione di classe o stabilisce un criterio di liquidazione omogeneo mentre coloro che non hanno aderito possono proporre azioni individuali ma non sarà possibile proporre altre azioni di classe, dopo la scadenza per l’adesione, contro la stessa impresa per gli stessi fatti.

Per favorire la conciliazione delle controversie relative ai rapporti di consumo senza far ricorso ai procedimenti giurisdizionali è stato introdotto un sistema di risoluzione extragiudiziale per mezzo dell’intervento di organismi che svolgono attività di mediazione.

Contratti tipici e atipici: la compravendita

Al contratto di compravendita si fa ricorso per procurarsi la disposizione di beni, questa può avvenire in modi diversi a seconda delle esigenze e delle condizioni delle parti coinvolte.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alb2837 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Viciani Simona.
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