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lOMoARcPSD|7389389 Riassunto del Torrente per diritto privato

Diritti reali, successioni, diritto di famiglia.

I diritti reali

Categoria elaborata per raggruppare i diritti su cosa materiale.

Caratteristiche

  • Immediatezza - Dall’ -> possibilità per il titolare di esercitare direttamente il potere sulla cosa.
  • Assolutezza - Dall’ -> dovere di tutti i consociati di astenersi dall’interferire nel rapporto tra il titolare del diritto e il bene che ne è oggetto.
  • Inerenza - Dall’ -> opponibilità del diritto a chiunque possieda o vanti diritti sulla cosa. Es: il proprietario può agire nei confronti di chiunque possieda il bene per ottenerne la restituzione.

➢ Si ritiene che i diritti reali costituiscano un ‘numero chiuso’, ovvero che è precluso ai privati di creare diritti reali diversi ed ulteriori.

Sono anche connotati di ‘tipicità’, è ovvero precluso all’autonomia dei privati di modificare il contenuto essenziale dei singoli diritti reali.

Distinzione dei diritti reali

Si distingue tra:

Ius in re propria La proprietà
Iure in re aliena Diritti reali che gravano su beni di proprietà altrui.
Diritti reali di godimento Attribuiscono al loro titolare di trarre dal bene l’utilità che lo stesso può fornire.
Diritti reali di garanzia Attribuiscono al loro titolare il diritto di farsi assegnare, con prelazione, il ricavato dell’eventuale alienazione forzata del bene.

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➢ Collegate ai diritti reali, vi sono le ‘obbligazioni propter rem’ (obbligazioni reali) -> l’obbligato viene individuato in base alla titolarità di un diritto reale su un determinato bene.

≠ ➢ Onere reale -> il creditore, per il pagamento, può soddisfarsi sul bene stesso non importa chi ne diventi proprietario o acquisti diritti reali di godimento o di garanzia.

La proprietà

➢ Statuto Albertino 1848 -> ‘Tutte le proprietà sono inviolabili’.

Pilastro dell’organizzazione sociale, fondamento dell’ordine e della sicurezza collettiva.

Conferma della tesi secondo cui la proprietà privata, in quanto espressione del generale principio di libertà dell’individuo, sarebbe un diritto innato, di natura che i poteri pubblici possono soltanto eccezionalmente comprimere.

➢ Art. 832 c.c. -> Al proprietario spetta il diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo.

  • Potere di godimento -> trarre dalla cosa utilità e benefici che essa è in grado di fornire.
  • Potere di disposizione -> potere di cedere ad altri, in tutto o in parte, i diritti sulla cosa.
  • Pienezza -> tendenzialmente disporne senza limiti.
  • Esclusività -> possibilità di vietare ad ogni terzo di godere dell’utilizzo della mia proprietà.

➢ Costituzione -> ‘la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge.

Caratteristiche della proprietà

  • Elasticità -> i poteri che normalmente competono al proprietario possono essere compressi in virtù della coesistenza sullo stesso bene di altri diritti reali.
  • Imprescrittibilità -> non c’è un termine di perdita di proprietà se non la uso. A meno che non ci sia un’altra persona che lo usucapisca. -> è imprescrittibile anche l’azione per affermare il diritto, l’azione di rivendicazione.
  • Perpetuità -> una proprietà ad tempus sarebbe una contraddizione. Anche se esistono alcune ipotesi di proprietà temporanea.

➢ La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, espropriata per motivi di interesse generale. Art. 42, comma 3 Cost.

Si cerca di trovare un equilibrio tra l’interesse del proprietario alla conservazione dei suoi diritti sul bene e l’interesse della collettività ad utilizzarlo ai fini del pubblico interesse.

La Costituzione prevede che la posizione del privato può essere sacrificata solo in presenza di indennizzo (che compensi il privato del sacrificio che subisce), un interesse generale, una previsione legislativa che lo consenta.

  • Espropriazione traslativa ➔ espropriare = che trasferisce la titolarità di un bene dal precedente proprietario ad un altro soggetto.
  • Espropriazione larvata; limitazioni che pur non determinando la perdita del diritto del proprietario, svuotano di contenuto il diritto di proprietà e incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile in rapporto alla destinazione inerente alla natura del bene. (detti anche limiti espropriativi.)

Limitazione e vincoli

  • Di diritto pubblico: vincoli urbanistici (distanza da fiumi, mare, strade, architettonici, isolamento termico, acustico ecc), vincoli idrogeologici, vincoli dei piani regolatori, espropriazioni per pubblico interesse, diritto di prelazione sui beni di valore artistico e archeologico (devo notificare prima lo Stato e esso ha diritto di prelazione, se non lo faccio la vendita può essere annullata).
  • Di diritto privato (c.d. limiti legali di buon vicinato): atti di emulazione (posti in essere al solo scopo di danneggiare l’altro senza alcun vantaggio per me, il dispetto), divieto di immissioni (non può impedire l’immissione di fumo, di calore, di rumore, gli scuotimenti derivanti dal suolo del vicino se non supero la normale tollerabilità), accesso da parte del vicino (il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio, se ne viene riconosciuto la necessità, per costruire o riparare un muro o altra opera comune o del vicino), distanze per costruzioni, piantagioni, scavi…, apertura di luci e vedute (art. 900 ss. c.c.), stillicidio (scarico dell’acqua da un terreno ad un altro), diritti degli eredi o legittimari.

Indennizzo = la Corte Costituzionale ha escluso che esso debba consistere necessariamente in un integrale risarcimento del pregiudizio economico sofferto dell’espropriato.

Esso rappresenta un serio ristoro del suddetto pregiudizio conseguente all’espropriazione. Al fine di incentivare la cessione volontaria della proprietà del bene, la legge prevede che il corrispettivo della cessione sia maggiore rispetto all’indennizzo.

La proprietà dei beni culturali

Art. 839 c.c. -> le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano un interesse storico, archeologico o etnografico sono sottoposte alle leggi speciali.

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 -> delinea un particolare regime di proprietà per i beni culturali che pone al privato una serie di particolari vincoli per garantire la protezione e la conservazione di tali beni per fini di pubblica fruizione.

  • Quanto al potere di godimento: i beni non possono essere distrutti, danneggiati, adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico ecc…
  • Quanto al potere di disposizione: diritto di prelazione dello Stato, l’obbligo di denuncia di atti che trasferiscono la proprietà o la detenzione di detti beni ecc..

Inoltre, viene previsto che i beni culturali possano essere espropriati per ragioni di pubblica utilità.

La proprietà edilizia

Al proprietario di un’area interessata all’edificazione compete lo ‘ius aedificandi’, ovvero il diritto a costruire.

L’attività di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio può essere svolta solo nel rispetto delle forme degli strumenti urbanistici dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico – edilizia vigente.

Per gli interventi di maggior impatto è necessario il rilascio del ‘permesso di costruire’ che comporta il versamento di un contributo commisurato all’incidenza dell’opera.

Altri strumenti che fatto ricorso a meccanismi di tipo privatistico:

Convenzione di lottizzazione: a fronte dell’autorizzazione da parte del Comune, i proprietari dell’area interessata assumono una serie di impegni nei confronti del Comune stesso.

Per evitare l’abusivismo edilizio:

  • Sanziona con la nullità gli atti inter vivos aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali su terreni, ove non vi sia allegato il certificato di destinazione urbanistica.
  • Sanziona con la nullità gli atti aventi ad oggetto il trasferimento o la costituzione di diritti reali su edifici, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 Marzo 1985, ove gli atti non risultino gli estremi del permesso di costruire, per dichiarazione dell’alienante.
  • Vieta alle aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di permesso di costruire.
  • Impone a chi abbia violato le disposizioni che regolamentano l’attività edilizia l’obbligo di risarcire i danni che terzi ne abbiano sofferto.

La proprietà fondiaria

Proprietà fondiaria = proprietà della terra e dei fondi.

➢ In linea verticale si estende all’infinito sia nel sottosuolo che nello spazio aereo soprastante.

Art. 840, comma 2 c.c. -> il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio, che egli non abbia interesse ad escluderle.

Dunque la proprietà si estende sostanzialmente alla parte del sottosuolo suscettibile di utilizzazione secondo un criterio di normalità, analoga regola vale per il soprassuolo.

➢ In linea orizzontale ogni proprietà fondiaria si estende nell’ambito dei propri confini.

Il proprietario può cintare in qualsiasi momento il proprio fondo, e di impedirne l’accesso a chiunque (salvo che vi entri per costruire o riparare un muro sul confine, o per riprendere la cosa o l’animale che ci si trovi accidentalmente).

I rapporti di vicinato

Le singole proprietà immobiliari sono necessariamente destinate a convivere fianco a fianco, pertanto sono inevitabili i conflitti tra i contrapposti interessi.

Per disciplinare i rapporti di vicinato, il codice emana delle regole in materia di:

  • Atti emulativi
  • Immissioni
  • Distanze
  • Muri
  • Luci e vedute
  • Acque

Gli atti emulativi

Art. 833 c.c. -> (preclusi ai soggetti) atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o arrecare molestia ad altri.

Per essere vietato l’atto di godimento di un bene devono concorrere 2 presupposti:

  1. Oggettivo -> assenza di utilità per chi lo compie.
  2. Soggettivo -> intenzione di nuocere o arrecare molestia ad altri.

➢ Non si incorre nel divieto di atti emulativi quando sussiste un comportamento omissivo del proprietario, anche quando finalizzato a nuocere al vicino.

Es: condotta di chi lascia crescere degli arbusti spontanei per precludere il vicino di una visuale di una particolare suggestione.

Le immissioni

Art. 844 c.c. -> non può impedire le immissioni immateriali come l’immissione di fumo, di calore, di rumore, gli scuotimenti derivanti dal suolo del vicino se non supero la normale tollerabilità. -> ergo attività che si svolgono sul fondo del vicino.

L’art. 832 c.c. legittima il proprietario ad opporsi a qualsiasi attività materiale di terzi che abbia a svolgersi sul suo fondo.

Es: scarico di rifiuti, smaltimento di liquidi ecc..

Occorre distinguere:

Le immissioni superano la soglia di normale tollerabilità, ma sono giustificate da esigenze di produzione

➢ Superano il ‘rumore di fondo’, ma provengono da impianti industriali.

Chi le subisce NON ha il diritto di farle cessare, ma può ottenere un indennizzo in denaro per l’eventuale pregiudizio sofferto.

Tale indennizzo è consentito solo se:

  • L’immissione non sia eliminabile.
  • La cessazione dell’attività produttiva causerebbe un danno alla collettività più grave del sacrificio inflitto ai proprietari del fondo.

Le immissioni superano la soglia di normale tollerabilità senza giustificazione

Immissioni provenienti dall’appartamento del vicino che supera il ‘rumore di fondo’.

Chi le subisce ha diritto per il futuro di che ne cessi la prosecuzione o che quanto meno vengano predisposte le misure per far rientrare tali immissioni entro la soglia di tollerabilità.

Inoltre, egli ha il diritto al risarcimento.

La tollerabilità va valutata caso per caso dal punto di vista del fondo che la subisce, e tenendo conto della ‘condizione del luogo’, ovvero la sua concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle normali attività svolte nella zona, delle abitudini ecc..

Legge 30 dicembre 2018 -> Dal 2019 si applicano i criteri di accettabilità del rumore indicati nella ‘legge quadro dell’inquinamento acustico’.

Le distanze legali

Artt. 873, 878 ss. c.c. -> per impedire che fra immobili che si fronteggiano da fondi appartenenti a diversi proprietari, possano crearsi intercapedini angusti ove i rifiuti sono destinati ad accumularsi, si predispone che le costruzioni sui fondi se non sono unite, devono essere tenute ad una distanza non minore di 3m.

Se l’immobile si trova a distanza inferiore, il vicino può agire per la rimozione dell’opera abusivamente realizzata, nonché per il risarcimento del danno sofferto.

➢ Ipotesi in cui gli strumenti urbanistici locali richiedano una distanza superiore ai tre metri previsti dal codice:

  1. Se la previsione degli strumenti urbanistici risulta destinata a disciplinare proprio le distanze tra costruzioni nei rapporti intersoggettivi di vicinato, la sua violazione legittima il vicino ad agire per la tutela ripristinatoria con la rimozione dell’opera, e per tutela risarcitoria con il risarcimento del danno sofferto.
  2. Se la previsione degli strumenti urbanistici risulta dettata esclusivamente per la tutela degli interessi generali, anche se importa la necessità di rispettare determinate distanze, la sua violazione legittima il vicino ad agire solo per il risarcimento del danno.

Il codice contiene una serie di disposizione riguardanti i muri che si trovano sul confine o nei pressi di esso. Il proprietario confinante ha diritto ad acquisire, mediante sentenza ove l’altro proprietario non acconsenta, la comproprietà del muro che si trova sul confine.

Chi acquisisce la comproprietà del muro, deve all’altro un importo pari alla metà del valore del muro e del suolo su cui insiste. Se il muro non si trova sul confine, il comproprietario deve un importo pari al valore dell’area da occupare con la nuova costruzione.

Principio di prevenzione -> il confinante che costruisce per primo finisce con il condizionare le scelte del vicino che successivamente voglia costruire.

Edifica per primo.

A chi è aperta una triplice alternativa:

  • Costruire rispettando una distanza dal confine pari ad almeno la metà di quella imposta dalla legge.
  • Costruire sul confine.
  • Costruire ad una distanza dal confine inferiore a quella prescritta.

Chi edifica successivamente deve:

  • Costruire ad una distanza tale da consentire il distacco legale dalla preesistente costruzione.
  • Può chiedere la comunione forzosa del muro di confine, o realizzare il suo manufatto in aderenza ad esso.
  • O arretrare il suo edificio in misura pari all’intero distacco legale.
  • Può chiedere la comunione forzosa del muro ed avanzare la propria costruzione fino ad essa occupando lo spazio intermedio, dopo aver interpellato il proprietario se preferisce estendere il muro a confine o demolirlo, o costruire in sua aderenza, o rispettare il distacco.

Il codice prevede distanze minime dal confine anche per pozzi, cisterne e tubi per via del loro carattere potenzialmente dannoso.

Sono previste anche distanze minime dal confine per fossi e canali, in considerazione del pericolo di frane che può derivarne, nonché è prevista anche una distanza per le piantagioni per via del pregiudizio che potrebbe arrecare al vicino il propagarsi delle radici, dal protendersi dei rami, dall’immissione di umidità o ombra ecc..

Le luci e le vedute

Artt. 900 ss. c.c.

Le aperture nel muro contiguo al fondo confinante si distinguono in:

Vedute (o prospetti) Sono quelle che consentono in condizione di comodità e sicurezza, di guardare sul fondo del vicino senza l’ausilio di mezzi meccanici (inspicere), ma anche di sporgere il capo su di esso (prospicere).
Il proprietario può sempre aprire delle vedute nel muro contiguo al fondo altrui, ma deve rispettare le distanze minime dal confine al fine di tutelare la riservatezza del fondo confinante.
Luci Sono quelle aperture che pur consentendo il passaggio di aria e luce, non consentono la vista sul fondo del vicino.
Al fine della tutela della sicurezza e della riservatezza, la legge prescrive che la legge abbia determinate caratteristiche c.d. ‘luce regolare’.
Se un’apertura non rispetta tali caratteristiche, il vicino ha diritto di esigere in ogni momento, che questa sia resa regolare.
Il proprietario ha sempre la facoltà di aprire delle luci nel suo muro, tuttavia, il vicino può sempre chiuderle, ma solo se costruisce in aderenza o in appoggio al muro dove risultano aperte le luci.

Modi di acquisto della proprietà

Si distinguono due diversi tipi di modi di acquisto della proprietà:

A titolo derivativo Importano la successione nello stesso diritto già appartenente ad altro soggetto.
I vizi presenti nel titolo del precedente proprietario
A titolo originario Determina la nascita di un diritto nuovo, indipendente da quello spettante sullo stesso bene eventualmente da un proprietario
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Benacchio Gian Antonio.
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