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Diritto privato contratti tipici

I contratti nominati o tipici, cioè quelli di maggiore importanza o frequenza, sono regolati dal legislatore. Non tutti i contratti tipici sono regolati nel Titolo III. Alcuni sono regolati in altri libri del codice, come la donazione (regolata nel Libro II); il contratto di lavoro (regolato nel Libro V); il contratto di società (ancora regolato nel Libro V); altri sono regolati in leggi speciali (come la subfornitura).

I contratti tipici non esauriscono la tipologia contrattuale, in virtù del principio di autonomia contrattuale art. 1322: “Le parti possono anche concludere contratti diversi da quelli aventi una disciplina specifica, questo rende potenzialmente illimitata la categoria dei contratti atipici”.

Classificazione contratti tipici

  • Contratti di scambio che realizzano un do ut des: Vendita, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, donazione. Essi, di regola, trasferiscono la proprietà di un bene o un diritto (contratti di alienazione). Non ci può essere donazione senza “animus donandi”.
  • Contratti di scambio che realizzano un do ut facias: Locazione (proprietario cede godimento per un periodo di tempo dietro un compenso, per beni) e affitto (solo di cosa produttiva) permettono il godimento di beni da parte di soggetti diversi dal proprietario. L'appalto è il contratto principe per la produzione dei beni. Trasporto e deposito sono contratti che realizzano la prestazione di servizi.
  • Contratti di cooperazione nell’altrui attività giuridica: Mandato, commissione, spedizione, mediazione, agenzia sono contratti che hanno per oggetto il compimento o la promozione di affari.
  • Contratti di prestito: Comodato (di beni determinati) e mutuo (di denaro o beni fungibili) sono contratti di prestito, attraverso i quali un soggetto permette l'utilizzo di un bene (o di denaro) ad un altro soggetto. La differenza tra locazione e comodato è che quest'ultimo è gratuito, non c’è un corrispettivo a differenza della locazione. Mutuo non è propriamente gratuito, sono previsti gli interessi che sono il corrispettivo del contratto.
  • Contratti per la soluzione di controversie o nelle liti: Transazione, sequestro convenzionale, cessione dei beni ai creditori sono contratti diretti alla soluzione di controversie (transazione) o a regolare determinati aspetti di una lite (compromesso).
  • Contratti di banca: I contratti di banca (deposito bancario, apertura di credito), hanno in comune l'elemento soggettivo: essi sono stipulati da istituti di credito, nell'ambito della loro attività istituzionale.

Contratti di vendita art. 1470-1547

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un diritto (reale, di credito) verso un corrispettivo in denaro. Il denaro è l’elemento essenziale della vendita, il prezzo deve essere determinato o determinabile, altrimenti il contratto è nullo. E’ un contratto:

  1. Consensuale: Si perfeziona con il consenso delle parti, non occorre la consegna della cosa, che è un’obbligazione del venditore.
  2. A titolo oneroso: Presuppone il corrispettivo di un prezzo. Il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto a titolo gratuito sarebbe una donazione. Se effettuato in cambio di una cosa diversa sarebbe una permuta.
  3. A prestazioni corrispettive: La prestazione di trasferire la proprietà trova riscontro nella controprestazione di pagare il prezzo.
  4. Ha effetti reali: Produce automaticamente in virtù del solo accordo tra le parti il trasferimento della cosa/diritto. Eccezionalmente, come vedremo, in alcune ipotesi può avere effetti obbligatori: si tratta delle ipotesi della vendita di cosa altrui, della vendita di cosa futura, della vendita di cose determinate solo nel genere, della vendita alternativa e della vendita a rate con riserva di proprietà.
  5. Di solito ad esecuzione istantanea: Le prestazioni sono eseguite contestualmente.
  6. Forma libera: Salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge (per esempio, la compravendita di immobili).

Vendita obbligatoria

Si riscontrano delle ipotesi in cui l'effetto reale/traslativo non può immediatamente realizzarsi perché la cosa, per esempio, non è ancora venuta ad esistenza, o perché il venditore non è ancora divenuto "proprietario" della cosa stessa. Si parla di "vendita obbligatoria", dove il venditore, visto che l'effetto reale non ha potuto verificarsi, ha "l'obbligazione" di trasferire successivamente al consenso la proprietà. In altre parole, ipotesi in cui l'effetto traslativo non è contestuale/stesso momento al consenso.

Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose generiche, la proprietà si trasmette con l’individuazione delle specifiche unità/pezzi che si intendono trasferire. Vendita alternativa si ha il trasferimento solo quando sia stata effettuata la scelta tra due o più cose dedotte in obbligazione.

Vendita di cosa futura art. 1472 c.c.

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza. Se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati. Se la cosa non viene ad esistenza, la vendita è nulla. Se però le parti hanno voluto concludere un contratto aleatorio, la vendita resta valida, e il compratore è tenuto a pagare il prezzo, anche se la cosa non viene ad esistenza. Si distingue, così, secondo la tradizione, tra “emptio rei speratae” vendita di cosa sperata (vendita di cosa futura) e “emptio spei” vendita di una speranza (contratto aleatorio).

Vendita di cosa altrui art. 1478 c.c.

Con la vendita di cosa altrui, il venditore non vende una cosa che non è sua, ma si obbliga a procurarsi la cosa altrui, e ritrasmetterla al compratore. Se al momento del contratto la cosa venduta non era di proprietà del venditore, questi è obbligato a procurarne l'acquisto al compratore. Il compratore diventa proprietario nel momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa, senza necessità di una ulteriore dichiarazione di volontà.

Vendita sottoposta a condizione sospensiva

Nella vendita sottoposta a condizione sospensiva, gli effetti reali si produrranno al momento in cui si sarà avverato l’evento futuro ed incerto previsto come condizione.

Vendita a rate con riserva di proprietà art. 1533 c.c.

Nella vendita a rate con riserva di proprietà, l’effetto traslativo si verifica al momento del pagamento dell’ultima rata.

Obbligazioni del venditore art. 1476 c.c.

Le obbligazioni principali del venditore sono:

  1. Quella di consegnare la cosa al compratore;
  2. Quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l'acquisto non è effetto immediato del contratto;
  3. Quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.

Consegna della cosa (art. 1477): Prima obbligazione del venditore è consegnare la cosa. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita e, salvo patto contrario, deve essere consegnata insieme con gli accessori, le pertinenze e i frutti dal giorno della vendita.

Garanzia dall'evizione (art. 1483 e ss.): Il venditore deve garantire il compratore dall'evizione. Si ha evizione quando il compratore perde la proprietà della cosa a seguito dell'azione del terzo. In altre parole, l’evizione è il fatto dannoso che consegue alla rivendica del terzo. L'evizione può essere totale o parziale (art. 1483-1484).

Evizione

Viene rivendicata la proprietà del bene da un terzo. Il compratore convenuto in giudizio da un terzo che vanti dei diritti sul bene ha l’onere di chiamare in causa il venditore. Se il compratore subisce l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatto valere su di essa, il venditore è tenuto al risarcimento del danno, di regola, nei limiti dell'interesse contrattuale negativo (danno emergente e processante mancato guadagno), consistente nel rimborso del prezzo versato e delle spese sostenute dal compratore, tenendo conto ai fini della diminuzione del danno dell'usura frattanto subita dalla cosa (così Cass., 27 gennaio 1998, n. 792).

Se l'evizione è parziale, art. 1480, di modo che il compratore può chiedere la risoluzione del contratto (limitazione del godimento non è più interessato al bene, risolve il contratto) e il risarcimento del danno, quando deve ritenersi, secondo le circostanze, che non avrebbe acquistato la cosa senza la parte che ha subito l'evizione. Altrimenti può solo ottenere una riduzione del prezzo (contando la diminuzione del valore a causa dell’evizione), oltre al risarcimento del danno. L’evizione può essere esclusa dal contratto.

Garanzia dei vizi

Il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.

  • Vizi palesi: Sono riconoscibili, esame diretto della cosa condotto con criteri di normale diligenza.
  • Vizi occulti: Non riconoscibili al momento della compravendita, e che si manifestano in un momento successivo.

Rimedi

Se la garanzia è dovuta (e quindi non opera una delle cause di esclusione della garanzia) e il vizio sussiste, il compratore ha due rimedi:

  • Azione redibitoria: Mira alla risoluzione del contratto.
  • Azione estimatoria o quanti minoris: È volta ad assicurare la conservazione del contratto, sia pure condizionatamente ad una riduzione del prezzo, rapportata alla minore utilità o al minor valore della cosa, salvo il risarcimento del danno.

Il compratore per far valere la garanzia entro 8 giorni se sono dei vizi apparenti, o al momento della scoperta se sono vizi occulti. Se no decade il diritto della garanzia. Nei casi indicati dall'art. 1490 il compratore può domandare, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione. La scelta, se operata mediante domanda giudiziale, è irrevocabile. Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto, ma se è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l'ha alienata o trasformata, questi può domandare solo la riduzione del prezzo. L’azione del compratore è soggetta ad un termine di prescrizione di 1 anno dal momento della consegna.

L'azione redibitoria e l'azione estimatoria, o quanti minoris, sono tra loro incompatibili, poichè l'una mira alla risoluzione del contratto e l'altra alla sua conservazione, sia pure condizionatamente ad una riduzione del prezzo, rapportata alla minore utilità o al minor valore della cosa.

Obbligazioni del compratore art. 1498 c.c.

L’obbligazione principale del compratore consiste nel pagare il prezzo pattuito, entro il termine e luogo pattuito. In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue. Apposite regole integrative in caso in cui non venga pattuito il prezzo o la determinazione. Possono demandare ad un terzo la determinazione del prezzo.

Tipi di vendita

Patto di riscatto art. 1500-1509 c.c.: Il venditore si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalla legge. Il venditore ha bisogno di denaro liquido ma spera di potersi procurare entro un certo termine la somma necessaria per farsi restituire il bene alienato. Il riscatto ha un termine di 2 anni per i beni mobili e 5 per gli immobili, termine inderogabile e improrogabile.

Cose mobili art. 1510-1522 c.c.: La vendita di cose mobili/merci costituisce il caso più frequente di compravendita. La legge si preoccupa di stabilire il luogo della consegna e le modalità di trasporto che sono a rischio e pericolo del compratore e i costi sono a carico del compratore salvo patti e usi contrari. In mancanza di patto o di uso contrario, la consegna della cosa deve avvenire nel luogo dove questa si trovava al tempo della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, ovvero nel luogo dove il venditore aveva il suo domicilio o la sede dell'impresa.

  • Se compratore non si presenta, il venditore la deposita in un pubblico deposito a spese del compratore.
  • Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può far vendere la cosa per conto e a spese del compratore.
  • Se è il venditore a non adempiere, il compratore può farla acquistare a spese del venditore.
  • Vendita con riserva di gradimento: si perfeziona al momento in cui il compratore esprime il gradimento sulla cosa.
  • Vendita a prova, art. 1521: La vendita a prova è un contratto condizionato, per la sua efficacia, all'esito positivo della prova diretta ad accertare che il bene compravenduto abbia le qualità che le parti abbiano pattuite o sia idoneo all'uso cui è destinata.
  • Vendita su campione, art. 1522: Nella vendita su campione le parti determinano la cosa oggetto della compravendita con riferimento ad un prototipo già individuato, il campione, che svolge la funzione di determinare l'oggetto del contratto in ordine alla cosa venduta, di cui fissa i requisiti, e permette contestualmente di accertare l'esattezza dell'adempimento. Qualsiasi difformità tra il campione e la merce effettivamente venduta attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto.
  • Vendita su tipo di campione art. 1522: Mentre nella vendita su campione qualsiasi difformità, anche la più piccola, attribuisce al compratore il diritto alla risoluzione del contratto, non così nella vendita su tipo di campione (art. 1522, 2° comma), ove quest’ultimo servirà solo a indicare in modo approssimativo le qualità della cosa che sarà oggetto della compravendita.
  • Vendita a misura art. 1537: Quando un determinato immobile è venduto con l'indicazione della sua misura e per un prezzo stabilito in ragione di un tanto per ogni unità di misura, il compratore ha diritto a una riduzione, se la misura effettiva dell'immobile è inferiore a quella indicata nel contratto. Se la misura risulta superiore a quella indicata nel contratto, il compratore deve corrispondere il supplemento del prezzo, ma ha facoltà di recedere dal contratto qualora l'eccedenza oltrepassi la ventesima parte della misura dichiarata.
  • Vendita a corpo art. 1538: Nei casi in cui il prezzo è determinato in relazione al corpo dell'immobile e non alla sua misura, sebbene questa sia stata indicata, non si fa luogo a diminuzione o a supplemento di prezzo, salvo che la misura reale sia inferiore o superiore di un ventesimo rispetto a quella indicata nel contratto. Nel caso in cui dovrebbe pagarsi un supplemento di prezzo, il compratore ha la scelta di recedere dal contratto o di corrispondere il supplemento.
  • Vendita su documenti, art. 1527: Nella vendita su documenti il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce.
  • Vendita a termine di titoli di credito: La vendita a termine di titoli di credito è un contratto di borsa.
  • Vendita di eredità: La vendita di eredità è un contratto che ha per oggetto il trasferimento di una eredità (senza necessaria specificazione dei cespiti) verso il corrispettivo di un prezzo. Deve farsi per atto scritto, sotto pena di nullità (art. 1543). Chi vende un'eredità non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede (art. 1542), trattandosi, così, di un contratto aleatorio.

Vendita con riserva di proprietà, art. 1523/26: Nella vendita a rate, molto diffusa nella prassi commerciale, le parti stabiliscono che il prezzo debba essere pagato frazionatamente entro un certo tempo e la proprietà passi al compratore solo quando sarà pagata l’ultima rata del prezzo. L’effetto reale della vendita è sottoposto a condizione sospensiva del pagamento integrale, ma gli effetti della vendita si verificano immediatamente in conseguenza della conclusione del contratto. Chi compra a rate non può alienare la cosa fino a quando non ne ha acquistato la proprietà. Per l’opponibilità della riserva di proprietà ai creditori del compratore che intendessero espropriare la cosa acquistata a rate, occorre che il patto risulti da atto scritto avente è una data anteriore al pignoramento. Il mancato pagamento di una sola rata dal luogo alla risoluzione soltanto se questa rata supera l’ottava parte del prezzo. La vendita con riserva della proprietà è una vendita a credito garantita dalla proprietà del bene. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito solo nella forma della dilazione del prezzo senza interessi e/o altri oneri.

Vendita immobiliare

La vendita di beni immobili deve farsi per iscritto (art. 1350 c.c.) ed è soggetta a trascrizione. Si distinguono la vendita a misura in cui il prezzo è stabilito in...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Serpeverde21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Laboratorio di diritto privato applicato: responsabilità civile e contratti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Viciani Simona.
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