RIASSUNTO DIRITTO PRIVATO II - SSG UNIFI - TOMMASO BENINI/ALESSIO ROMEI
I SINGOLI CONTRATTI
Capitolo XXXIX. Dai contratti del consumatore al diritto del consumatore
§358. Premessa. La genesi e le ragioni del diritto dei consumatori
I contratti dei consumatori non costituiscono un “tipo” contrattuale, ossia non realizzano un
determinato modello di operazione economica, come la vendita, l’appalto, il trasporto, etc.
La legislazione degli ultimi decenni ha fatto emergere una disciplina generale applicabile ai
contratti stipulati dai consumatori oltre a norme regolatrici di determinate figure contrattuali rivolte
al pubblico dei consumatori.
La tutela legale del consumatore eccede il regime dell’attività contrattuale del consumatore stesso,
come nel caso di responsabilità extracontrattuale del produttore che ha messo in commercio prodotti
difettosi (§472). La disciplina di settore ha introdotto appositi strumenti di tutela giurisdizionale a
favore dei consumatori. Appare oggi appropriato parlare di un “diritto del consumatore” seppur
sotto molti aspetti si tratti di una disciplina disorganica, anche a causa della sua incessante
evoluzione e nonostante vari tentativi di riordino, il più importante il “codice del consumo”.
Lo sviluppo della disciplina protettiva del consumatore ha riportato il diritto privato alla
differenziazione su base “personale”, in quanto applicabile in base a connotati soggettivi delle parti.
Il diritto privato ha conosciuto, nella sua storia, un’altra distinzione su base soggettiva:
- lo ius mercatorum, ossia il diritto degli affari; l’origine di questo diritto fu su base
consuetudinaria, in quanto nacque dalla prassi dei commerci e dalle giurisdizioni speciali
delle corporazioni mercantili.
- lo ius civile, ossia il diritto applicabile a coloro che non erano commercianti.
Questa distinzione si rispecchiava nella convivenza nel nostro ordinamento, fino all’entrata in
vigore del c.c. del 1942, di un Codice Civile (quello del 1865) e di un Codice di commercio (del
1882). Il superamento di tale distinzione si è raggiunto solo con l’unificazione del diritto privato in
un solo codice. Precedentemente, invece, si avevano due sistemi paralleli, nei quali, p.e., la vendita
era regolata diversamente a seconda che si trattasse di una vendita “commerciale” o “civile”; il
rapporto obbligatorio era sottoposto a regole parzialmente differenti a seconda che il debito
nascesse o meno da un’operazione “di commercio”.
Il contratto, nel sistema del c.c., assolveva la fondamentale funzione di strumento di libertà, di
autonomia dei privati che gli era assegnato dal Code Napoléon: mezzo di disciplina degli scambi
che vedeva le parti in una posizione di piena parità formale. Tuttavia negli anni del secondo
dopoguerra questa concezione ha progressivamente ceduto il passo alla consapevolezza che la
diffusione della grande impresa e degli scambi di massa poneva nuovi problemi. Nei secoli passati,
l’esigenza più sentita era quella di rimuovere i privilegi di trattamento giuridico spettanti ad alcuni
gruppi o classi sociali; successivamente ci si è resi conto che alla parità formale che la legge
attribuisce ai contraenti non sempre corrispondeva una parità sostanziale, ossia un identico potere
contrattuale. L’art. 1322, comma 1, c.c. sancisce il potere delle parti di “liberamente determinare”
sulla base di un loro paritario accordo, il contenuto del contratto; ma con il tempo si è maturata la
consapevolezza che spesso la “parità delle armi” dei contraenti è solo apparente e ciò per molte
ragioni:
- una delle parti è in grado, per la propria preponderante forza economica, di imporre all’altra
il contenuto regolamentare del contratto 1
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- una delle due dispone di conoscenze tecniche e giuridiche superiore a quelle dell’altra, la
quale non è sempre in grado di apprezzare e valutare l’impegno che va assumendo
- una delle due può mettere in atto efficaci mezzi di persuasione per indurre l’altra al
negoziato (pubblicità commerciale; forme di vendita “aggressive” come la vendita “porta a
porta”)
Nel §274 abbiamo visto che il c.c. ha approntato una prima forma di tutela nel caso di
predisposizione unilaterale del contratto ad opera di una delle parti, per mezzo delle disposizioni di
cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. Uno strumento di scarsa efficacia perché si limita a prescrivere un
requisito formale (p.e. l’approvazione specifica per iscritto delle clausole “vessatorie”), che è facile,
per il contraente “forte”, imporre all’altra parte.
Si sono, perciò, succeduti interventi legislativi volti a rafforzare la tutela del consumatore nella sua
attività contrattuale. Il materiale normativo che si è accumulato negli anni è stato riorganizzato e
raccolto in un testo unico, il codice del consumo, che costituisce il plesso normativo oggi più
importante, anche se non esaurisce la materia del diritto dei consumatori.
Il Codice si struttura in sei Parti:
I. Disposizioni generali (artt. 1-3)
II. Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità (artt. 4-32)
III. Il rapporto di consumo (artt. 33-101)
IV. Sicurezza e qualità (artt. 102-135)
V. Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia (artt. 136-141)
VI. Disposizioni finali (artt. 142-146)
Dall’entrata in vigore esso ha subito diverse modifiche e integrazioni le ultimi con il D.Lgs.
21/2014 e 230/2015 ( in attuazione rispettivamente della Dir. 2011/83/UE e 2013/11/UE).
Nelle disposizioni di esordio (art. 2) si enumerano i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori,
ossia il diritto:
- alla tutela della salute
- alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi
- ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità
- al fatto che le pratiche commerciali siano esercitate secondo buona fede, correttezza e lealtà
- all’educazione al consumo
- alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali
- alla promozione dell’associazionismo tra i consumatori ed utenti
- all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza
§359 I soggetti: il “consumatore” ed il “professionista”. La tutela del contraente debole nei
rapporti fra imprenditori
La disciplina in esame si applica sulla base di presupposti di ordine soggettivo, correlati alla qualità
delle parti.
Occorre che una di esse sia un "consumatore" e l’altra un “professionista”.
L’art. 3, lettera a) cod. cons. offre una descrizione di carattere generale e stabilisce che per
“consumatore o utente” si intende: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; la lettera c) prevede
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che è “professionista”: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. La
definizione originaria parlava solo di attività “imprenditoriale o professionale”, le altre sono state
aggiunte con il D.Lgs. 221/2007 (aggiunta di dubbia utilità in quanto attività commerciale e
artigianale rientrano nella nozione di impresa).
Il consumatore
È sicuramente una persona fisica, in quanto società o enti senza scopo di lucro non possono godere
delle tutele previste a favore del consumatore. Un certo individuo, può essere, a seconda del
contesto in cui viene posta in essere l’operazione, professionista o consumatore: l’esercente
un’impresa commerciale è professionista quando vende beni ai propri clienti, è consumatore quando
acquista beni per sé o per la propria famiglia. Ma un medesimo soggetto può mutare veste a
seconda semplicemente delle finalità dell’operazione posta in essere: l’ingegnere che acquista un
computer per il proprio studio non agisce come consumatore, se però acquista un identico computer
per farne dono al figlio, agisce come consumatore.
La distinzione, rilevante sul piano della qualificazione, dipenderà dalla valutazione delle
circostanze: se l'ingegnere richiede la consegna dell’apparecchio nel proprio studio professionale ed
iscrive il bene, a fini fiscali, tra i beni strumentali all’esercizio della propria attività, ha agito come
professionista; se acquista il computer in un centro commerciale e se lo porta a casa potrà
qualificarsi consumatore. La Suprema Corte ha confermato che la tutela prevista dal cod. cons. può
essere applicata a tutte le persone fisiche che perfezionino un contratto volto a soddisfare esigenze
della vita quotidiana estranee all’esercizio della propria attività. L’esito appena descritto appare
imposto dalla restrittiva formulazione letterale della norma; non mancano però proposte
interpretative dottrinali tendenti a superare tale limitazione, fino ad estendere la tutela anche al
professionista che agisca nella stipulazione del contratto come mero “aderente” ad un contratto
predisposto dalla controparte.
Il professionista
La disciplina in oggetto si applica sul presupposto che le parti del contratto appartengano a
categorie eterogenee: non si applica ai contratti in cui nessuno dei due sia “professionista” o lo
siano entrambi; in questo secondo caso si applicano alcune specifiche norme volte a tutelare un
imprenditore debole contro la maggior forza contrattuale dell’altro (p.e. “subfornitura” §388).
Il D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012) ha introdotto nel cod. cons. la figura della microimpresa
(figura di derivazione comunitaria, ma presente già nel nostro ordinamento), alla quale sono state
rese applicabili alcune delle previsioni dettate a tutela del consumatore.
L’art. 18, comma 1, lett. d-bis), cod. cons., definisce microimprese tutte le entità, società o
associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a
titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo o
un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro. Non sono equiparate ai
consumatori, in quanto sono destinatarie solo delle norme di tutela stabilite contro le pratiche
commerciali scorrette e non è prevista alcuna estensione delle norme relative alle clausole
contrattuali abusive. 3
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§360. L’educazione del consumatore; gli obblighi di informazione, la comunicazione
pubblicitaria e la promozione commerciale
Obiettivo primario della legge è promuovere lo sviluppo di una capacità di adeguata
autodeterminazione dei consumatori nelle scelte relative all’acquisto di beni e di servizi e nella
tutela dei loro diritti.
Nel perseguire tali scopi la legge agisce in due fondamentali direzioni
1. promozione delle conoscenze e delle capacità di valutazione del consumatore
2. imposizione di apposite regole di correttezza nell’informazione precontrattuale
Riguardo al punto 1. L’educazione del consumatore
L’art. 4 cod. cons. parla di “educazione del consumatore”, precisando che essa è funzionale allo
sviluppo di una maggiore consapevolezza, da parte dei consumatori, dei loro diritti, nonché alla
promozione dei rapporti associativi tra consumatori e della loro partecipazione ai procedimenti
amministrativi. Le attività destinate all’educazione dei consumatori (p.e. iniziative dei mezzi di
comunicazione di massa tendenti ad informare sulle caratteristiche dei prodotti, sulle tutele dei
consumatori, ecc…) non hanno finalità promozionale di specifici prodotti, ma sono volte “ad
esplicitare le caratteristiche dei prodotti e dei servizi e rendere chiaramente percepibili benefici e
costi conseguenti alle loro scelte”.
Riguardo al punto 2.
Il cod. cons. indica le informazioni dovute ai consumatori, che devono quale soglia minima ed
essenziale, riguardare la “sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi” (art. 5,
comma 2) e devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile (art. 5, comma 3).
Regole di maggior dettaglio disciplinano le informazioni che devono essere fornite in ordine alla
provenienza del prodotto, al prezzo, alle modalità della loro indicazione, comminando un divieto di
commercializzazione per i prodotti privi delle indicazioni indispensabili. Ulteriori norme di settore
contengono regole più specifiche (p.e. etichettatura dei prodotti alimentari, caratteristiche degli
apparecchi alimentati a corrente elettrica, dei giocattoli e prodotti destinati all’infanzia).
È stata dedicata particolare attenzioni alle modalità con le quali il professionista si avvicina al
pubblico dei consumatori. Il Titolo III, Parte II, nel testo originario raccoglieva norme introdotte da
leggi precedenti, volte a disciplinare la pubblicità e le altre comunicazioni commerciali, reprimendo
la pubblicità ingannevole.
L’intero Titolo è stato ridisegnato dal D.Lgs. 146/2007, emanato in attuazione della Direttiva
2005/29/CE, che si rivolge alle “pratiche commerciali”, ossia qualsiasi azione, omissione condotta o
dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del
prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un
prodotto ai consumatori (art. 18, lett. d).
L’art. 20 vieta le pratiche commerciali scorrette, tali essendo quelle contrarie alla diligenza
professionale e idonee a falsare il comportamento economico del “consumatore medio”. Gli artt.
21-23 elencano le pratiche ingannevoli, gli artt. 24-26 quelle aggressive.
Sul piano del fenomeno le pratiche ingannevoli possono concretarsi in:
- azione, che è ingannevole quando trasmette al consumatore informazioni non corrispondenti
al vero o, anche se non intrinsecamente false, presentate in modo tale da indurre in errore il
consumatore medio (art. 21) 4
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- omissione, che è ingannevole quando si traduce nella mancata comunicazione al
consumatore di informazioni rilevanti per permettere a costui di assumere una decisione
consapevole (art. 22)
Il D.Lgs. 145/2007 tutela i professionisti contro la pubblicità ingannevole compiuta da altri
operatori, che comporta effetti distorsivi della concorrenza.
Le pratiche aggressive sono quelle che mirano a condizionare il consumatore limitando la sua
libertà di scelta e inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non
avrebbe preso (art. 24). Vengono indicate agli artt. 25 e 26.
L’art. 27 definisce i mezzi di tutela contro le pratiche scorrette, attribuendo all’Autorità Antitrust il
potere di inibire la prosecuzione della pratica ritenuta scorretta, di adottare misure volte ad
eliminare gli effetti e di applicare rilevanti sanzioni pecuniarie. L’Autorità può agire d’ufficio o
sollecitata da singoli consumatori o da organizzazioni.
Rimangono poi intatti gli strumenti di tutela dinanzi all’autorità giudiziaria a favore del singolo
consumatore che abbia stipulato un contratto sotto l’influsso di una condotta scorretta
dell’imprenditore.
Ai sensi dell’art. 2598 c.c., l’art. 27, comma 15, fa salve le azioni volte reprimere la concorrenza
sleale, in quanto comunque la pratica commerciale scorretta può recare danno anche ai concorrenti
dell’imprenditore che la pone in essere.
§361. I contratti del consumatore e le clausole vessatorie
Terreno d’elezione degli interventi di tutela del consumatore, e materia di particolare interesse
nell’ambito dello studio del contratto, è la disciplina del contenuto del contratto, ed in particolare
delle clausole “vessatorie” che il professionista, nell’ambito della propria attività di contrattazione
standardizzata, è in grado di imporre al consumatore.
La disciplina codicistica delle condizioni generali di contratto (artt. 1341 e 1342 c.c.) (§274.), come
già detto, ha limiti di efficacia e il processo evolutivo ha portato a sostituire ad una tutela soltanto
formale, una di carattere sostanziale. All’origine di tale innovazione si pone la Direttiva 93/12/CE
(attuata prima con la L. 52/1996 introducendo nel c.c. il Capo XIV-bis), confluita nel cod. cons.
Parte III. Nel c.c. oggi è rimasto solo l’art. 1469-bis, che si limita ad operare un coordinamento,
significativo sul piano sistematico, stabilendo che le norme del c.c. sul contratto in generale “si
applicano anche ai contratti del consumatore, ove non derogate dal cod. cons. o da altre disposizioni
più favorevoli per il consumatore”.
Analisi delle principali norme regolatrici del contratto del consumatore
Il contenuto è un calco notevolmente fedele del testo della Direttiva.
Innanzitutto, la legge pone un’enunciazione di ordine generale: “si considerano vessatorie le
clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33, comma 1).
Si devono fare due precisazioni:
- il termine “buona fede” è il portato di un’originaria infelice formulazione del testo italiano
della Direttiva. Ha fatto sorgere il dubbio se dovesse essere inteso in senso soggettivo (in tal
caso si dovrebbero considerare vessatorie anche se il predisponente era in buona fede, ossia
non aveva intenzione di comprimere i diritti dell’altra parte) o in senso oggettivo (in tal caso
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