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RIASSUNTO DIRITTO PRIVATO II - SSG UNIFI - TOMMASO BENINI/ALESSIO ROMEI

I SINGOLI CONTRATTI

Capitolo XXXIX. Dai contratti del consumatore al diritto del consumatore

§358. Premessa. La genesi e le ragioni del diritto dei consumatori

I contratti dei consumatori non costituiscono un “tipo” contrattuale, ossia non realizzano un

determinato modello di operazione economica, come la vendita, l’appalto, il trasporto, etc.

La legislazione degli ultimi decenni ha fatto emergere una disciplina generale applicabile ai

contratti stipulati dai consumatori oltre a norme regolatrici di determinate figure contrattuali rivolte

al pubblico dei consumatori.

La tutela legale del consumatore eccede il regime dell’attività contrattuale del consumatore stesso,

come nel caso di responsabilità extracontrattuale del produttore che ha messo in commercio prodotti

difettosi (§472). La disciplina di settore ha introdotto appositi strumenti di tutela giurisdizionale a

favore dei consumatori. Appare oggi appropriato parlare di un “diritto del consumatore” seppur

sotto molti aspetti si tratti di una disciplina disorganica, anche a causa della sua incessante

evoluzione e nonostante vari tentativi di riordino, il più importante il “codice del consumo”.

Lo sviluppo della disciplina protettiva del consumatore ha riportato il diritto privato alla

differenziazione su base “personale”, in quanto applicabile in base a connotati soggettivi delle parti.

Il diritto privato ha conosciuto, nella sua storia, un’altra distinzione su base soggettiva:

- lo ius mercatorum, ossia il diritto degli affari; l’origine di questo diritto fu su base

consuetudinaria, in quanto nacque dalla prassi dei commerci e dalle giurisdizioni speciali

delle corporazioni mercantili.

- lo ius civile, ossia il diritto applicabile a coloro che non erano commercianti.

Questa distinzione si rispecchiava nella convivenza nel nostro ordinamento, fino all’entrata in

vigore del c.c. del 1942, di un Codice Civile (quello del 1865) e di un Codice di commercio (del

1882). Il superamento di tale distinzione si è raggiunto solo con l’unificazione del diritto privato in

un solo codice. Precedentemente, invece, si avevano due sistemi paralleli, nei quali, p.e., la vendita

era regolata diversamente a seconda che si trattasse di una vendita “commerciale” o “civile”; il

rapporto obbligatorio era sottoposto a regole parzialmente differenti a seconda che il debito

nascesse o meno da un’operazione “di commercio”.

Il contratto, nel sistema del c.c., assolveva la fondamentale funzione di strumento di libertà, di

autonomia dei privati che gli era assegnato dal Code Napoléon: mezzo di disciplina degli scambi

che vedeva le parti in una posizione di piena parità formale. Tuttavia negli anni del secondo

dopoguerra questa concezione ha progressivamente ceduto il passo alla consapevolezza che la

diffusione della grande impresa e degli scambi di massa poneva nuovi problemi. Nei secoli passati,

l’esigenza più sentita era quella di rimuovere i privilegi di trattamento giuridico spettanti ad alcuni

gruppi o classi sociali; successivamente ci si è resi conto che alla parità formale che la legge

attribuisce ai contraenti non sempre corrispondeva una parità sostanziale, ossia un identico potere

contrattuale. L’art. 1322, comma 1, c.c. sancisce il potere delle parti di “liberamente determinare”

sulla base di un loro paritario accordo, il contenuto del contratto; ma con il tempo si è maturata la

consapevolezza che spesso la “parità delle armi” dei contraenti è solo apparente e ciò per molte

ragioni:

- una delle parti è in grado, per la propria preponderante forza economica, di imporre all’altra

il contenuto regolamentare del contratto 1

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- una delle due dispone di conoscenze tecniche e giuridiche superiore a quelle dell’altra, la

quale non è sempre in grado di apprezzare e valutare l’impegno che va assumendo

- una delle due può mettere in atto efficaci mezzi di persuasione per indurre l’altra al

negoziato (pubblicità commerciale; forme di vendita “aggressive” come la vendita “porta a

porta”)

Nel §274 abbiamo visto che il c.c. ha approntato una prima forma di tutela nel caso di

predisposizione unilaterale del contratto ad opera di una delle parti, per mezzo delle disposizioni di

cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. Uno strumento di scarsa efficacia perché si limita a prescrivere un

requisito formale (p.e. l’approvazione specifica per iscritto delle clausole “vessatorie”), che è facile,

per il contraente “forte”, imporre all’altra parte.

Si sono, perciò, succeduti interventi legislativi volti a rafforzare la tutela del consumatore nella sua

attività contrattuale. Il materiale normativo che si è accumulato negli anni è stato riorganizzato e

raccolto in un testo unico, il codice del consumo, che costituisce il plesso normativo oggi più

importante, anche se non esaurisce la materia del diritto dei consumatori.

Il Codice si struttura in sei Parti:

I. Disposizioni generali (artt. 1-3)

II. Educazione, informazione, pratiche commerciali, pubblicità (artt. 4-32)

III. Il rapporto di consumo (artt. 33-101)

IV. Sicurezza e qualità (artt. 102-135)

V. Associazioni dei consumatori e accesso alla giustizia (artt. 136-141)

VI. Disposizioni finali (artt. 142-146)

Dall’entrata in vigore esso ha subito diverse modifiche e integrazioni le ultimi con il D.Lgs.

21/2014 e 230/2015 ( in attuazione rispettivamente della Dir. 2011/83/UE e 2013/11/UE).

Nelle disposizioni di esordio (art. 2) si enumerano i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori,

ossia il diritto:

- alla tutela della salute

- alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi

- ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità

- al fatto che le pratiche commerciali siano esercitate secondo buona fede, correttezza e lealtà

- all’educazione al consumo

- alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali

- alla promozione dell’associazionismo tra i consumatori ed utenti

- all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza

§359 I soggetti: il “consumatore” ed il “professionista”. La tutela del contraente debole nei

rapporti fra imprenditori

La disciplina in esame si applica sulla base di presupposti di ordine soggettivo, correlati alla qualità

delle parti.

Occorre che una di esse sia un "consumatore" e l’altra un “professionista”.

L’art. 3, lettera a) cod. cons. offre una descrizione di carattere generale e stabilisce che per

“consumatore o utente” si intende: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; la lettera c) prevede

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che è “professionista”: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. La

definizione originaria parlava solo di attività “imprenditoriale o professionale”, le altre sono state

aggiunte con il D.Lgs. 221/2007 (aggiunta di dubbia utilità in quanto attività commerciale e

artigianale rientrano nella nozione di impresa).

Il consumatore

È sicuramente una persona fisica, in quanto società o enti senza scopo di lucro non possono godere

delle tutele previste a favore del consumatore. Un certo individuo, può essere, a seconda del

contesto in cui viene posta in essere l’operazione, professionista o consumatore: l’esercente

un’impresa commerciale è professionista quando vende beni ai propri clienti, è consumatore quando

acquista beni per sé o per la propria famiglia. Ma un medesimo soggetto può mutare veste a

seconda semplicemente delle finalità dell’operazione posta in essere: l’ingegnere che acquista un

computer per il proprio studio non agisce come consumatore, se però acquista un identico computer

per farne dono al figlio, agisce come consumatore.

La distinzione, rilevante sul piano della qualificazione, dipenderà dalla valutazione delle

circostanze: se l'ingegnere richiede la consegna dell’apparecchio nel proprio studio professionale ed

iscrive il bene, a fini fiscali, tra i beni strumentali all’esercizio della propria attività, ha agito come

professionista; se acquista il computer in un centro commerciale e se lo porta a casa potrà

qualificarsi consumatore. La Suprema Corte ha confermato che la tutela prevista dal cod. cons. può

essere applicata a tutte le persone fisiche che perfezionino un contratto volto a soddisfare esigenze

della vita quotidiana estranee all’esercizio della propria attività. L’esito appena descritto appare

imposto dalla restrittiva formulazione letterale della norma; non mancano però proposte

interpretative dottrinali tendenti a superare tale limitazione, fino ad estendere la tutela anche al

professionista che agisca nella stipulazione del contratto come mero “aderente” ad un contratto

predisposto dalla controparte.

Il professionista

La disciplina in oggetto si applica sul presupposto che le parti del contratto appartengano a

categorie eterogenee: non si applica ai contratti in cui nessuno dei due sia “professionista” o lo

siano entrambi; in questo secondo caso si applicano alcune specifiche norme volte a tutelare un

imprenditore debole contro la maggior forza contrattuale dell’altro (p.e. “subfornitura” §388).

Il D.L. 1/2012 (conv. in L. 27/2012) ha introdotto nel cod. cons. la figura della microimpresa

(figura di derivazione comunitaria, ma presente già nel nostro ordinamento), alla quale sono state

rese applicabili alcune delle previsioni dettate a tutela del consumatore.

L’art. 18, comma 1, lett. d-bis), cod. cons., definisce microimprese tutte le entità, società o

associazioni che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a

titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo o

un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro. Non sono equiparate ai

consumatori, in quanto sono destinatarie solo delle norme di tutela stabilite contro le pratiche

commerciali scorrette e non è prevista alcuna estensione delle norme relative alle clausole

contrattuali abusive. 3

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§360. L’educazione del consumatore; gli obblighi di informazione, la comunicazione

pubblicitaria e la promozione commerciale

Obiettivo primario della legge è promuovere lo sviluppo di una capacità di adeguata

autodeterminazione dei consumatori nelle scelte relative all’acquisto di beni e di servizi e nella

tutela dei loro diritti.

Nel perseguire tali scopi la legge agisce in due fondamentali direzioni

1. promozione delle conoscenze e delle capacità di valutazione del consumatore

2. imposizione di apposite regole di correttezza nell’informazione precontrattuale

Riguardo al punto 1. L’educazione del consumatore

L’art. 4 cod. cons. parla di “educazione del consumatore”, precisando che essa è funzionale allo

sviluppo di una maggiore consapevolezza, da parte dei consumatori, dei loro diritti, nonché alla

promozione dei rapporti associativi tra consumatori e della loro partecipazione ai procedimenti

amministrativi. Le attività destinate all’educazione dei consumatori (p.e. iniziative dei mezzi di

comunicazione di massa tendenti ad informare sulle caratteristiche dei prodotti, sulle tutele dei

consumatori, ecc…) non hanno finalità promozionale di specifici prodotti, ma sono volte “ad

esplicitare le caratteristiche dei prodotti e dei servizi e rendere chiaramente percepibili benefici e

costi conseguenti alle loro scelte”.

Riguardo al punto 2.

Il cod. cons. indica le informazioni dovute ai consumatori, che devono quale soglia minima ed

essenziale, riguardare la “sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi” (art. 5,

comma 2) e devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile (art. 5, comma 3).

Regole di maggior dettaglio disciplinano le informazioni che devono essere fornite in ordine alla

provenienza del prodotto, al prezzo, alle modalità della loro indicazione, comminando un divieto di

commercializzazione per i prodotti privi delle indicazioni indispensabili. Ulteriori norme di settore

contengono regole più specifiche (p.e. etichettatura dei prodotti alimentari, caratteristiche degli

apparecchi alimentati a corrente elettrica, dei giocattoli e prodotti destinati all’infanzia).

È stata dedicata particolare attenzioni alle modalità con le quali il professionista si avvicina al

pubblico dei consumatori. Il Titolo III, Parte II, nel testo originario raccoglieva norme introdotte da

leggi precedenti, volte a disciplinare la pubblicità e le altre comunicazioni commerciali, reprimendo

la pubblicità ingannevole.

L’intero Titolo è stato ridisegnato dal D.Lgs. 146/2007, emanato in attuazione della Direttiva

2005/29/CE, che si rivolge alle “pratiche commerciali”, ossia qualsiasi azione, omissione condotta o

dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del

prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un

prodotto ai consumatori (art. 18, lett. d).

L’art. 20 vieta le pratiche commerciali scorrette, tali essendo quelle contrarie alla diligenza

professionale e idonee a falsare il comportamento economico del “consumatore medio”. Gli artt.

21-23 elencano le pratiche ingannevoli, gli artt. 24-26 quelle aggressive.

Sul piano del fenomeno le pratiche ingannevoli possono concretarsi in:

- azione, che è ingannevole quando trasmette al consumatore informazioni non corrispondenti

al vero o, anche se non intrinsecamente false, presentate in modo tale da indurre in errore il

consumatore medio (art. 21) 4

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- omissione, che è ingannevole quando si traduce nella mancata comunicazione al

consumatore di informazioni rilevanti per permettere a costui di assumere una decisione

consapevole (art. 22)

Il D.Lgs. 145/2007 tutela i professionisti contro la pubblicità ingannevole compiuta da altri

operatori, che comporta effetti distorsivi della concorrenza.

Le pratiche aggressive sono quelle che mirano a condizionare il consumatore limitando la sua

libertà di scelta e inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non

avrebbe preso (art. 24). Vengono indicate agli artt. 25 e 26.

L’art. 27 definisce i mezzi di tutela contro le pratiche scorrette, attribuendo all’Autorità Antitrust il

potere di inibire la prosecuzione della pratica ritenuta scorretta, di adottare misure volte ad

eliminare gli effetti e di applicare rilevanti sanzioni pecuniarie. L’Autorità può agire d’ufficio o

sollecitata da singoli consumatori o da organizzazioni.

Rimangono poi intatti gli strumenti di tutela dinanzi all’autorità giudiziaria a favore del singolo

consumatore che abbia stipulato un contratto sotto l’influsso di una condotta scorretta

dell’imprenditore.

Ai sensi dell’art. 2598 c.c., l’art. 27, comma 15, fa salve le azioni volte reprimere la concorrenza

sleale, in quanto comunque la pratica commerciale scorretta può recare danno anche ai concorrenti

dell’imprenditore che la pone in essere.

§361. I contratti del consumatore e le clausole vessatorie

Terreno d’elezione degli interventi di tutela del consumatore, e materia di particolare interesse

nell’ambito dello studio del contratto, è la disciplina del contenuto del contratto, ed in particolare

delle clausole “vessatorie” che il professionista, nell’ambito della propria attività di contrattazione

standardizzata, è in grado di imporre al consumatore.

La disciplina codicistica delle condizioni generali di contratto (artt. 1341 e 1342 c.c.) (§274.), come

già detto, ha limiti di efficacia e il processo evolutivo ha portato a sostituire ad una tutela soltanto

formale, una di carattere sostanziale. All’origine di tale innovazione si pone la Direttiva 93/12/CE

(attuata prima con la L. 52/1996 introducendo nel c.c. il Capo XIV-bis), confluita nel cod. cons.

Parte III. Nel c.c. oggi è rimasto solo l’art. 1469-bis, che si limita ad operare un coordinamento,

significativo sul piano sistematico, stabilendo che le norme del c.c. sul contratto in generale “si

applicano anche ai contratti del consumatore, ove non derogate dal cod. cons. o da altre disposizioni

più favorevoli per il consumatore”.

Analisi delle principali norme regolatrici del contratto del consumatore

Il contenuto è un calco notevolmente fedele del testo della Direttiva.

Innanzitutto, la legge pone un’enunciazione di ordine generale: “si considerano vessatorie le

clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo

squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” (art. 33, comma 1).

Si devono fare due precisazioni:

- il termine “buona fede” è il portato di un’originaria infelice formulazione del testo italiano

della Direttiva. Ha fatto sorgere il dubbio se dovesse essere inteso in senso soggettivo (in tal

caso si dovrebbero considerare vessatorie anche se il predisponente era in buona fede, ossia

non aveva intenzione di comprimere i diritti dell’altra parte) o in senso oggettivo (in tal caso

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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