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Istituzioni di diritto privato

Atti illeciti e responsabilità civile

L'art. 2043 c.c. definisce l'atto illecito come "qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto", dettando dunque un principio di atipicità degli stessi. Il giudice deve confrontare l'interesse leso e l'interesse per la difesa del quale si è agito, ossia secondo il criterio di "pubblica utilità".

Sono illeciti gli atti lesivi della vita, dell'integrità fisica, della salute e della libertà altrui. L'interesse alla tranquillità d'animo è tutelato sia contro la minaccia di mali ingiusti, sia contro l'ingiuria. Costituiscono "diffamazione", e sono illecite, le comunicazioni di notizie, voci ed apprezzamenti che offendono la reputazione altrui; sono però cause di giustificazione l'esercizio della cronaca e della critica su fatti di pubblico interesse, e la comunicazione di notizie nello svolgimento di un rapporto professionale o di cooperazione, purché i fatti enunciati siano veri. Diffondere notizie non vere sul conto di una persona costituisce una lesione del suo diritto all'identità e verità personale. Ogni persona ha inoltre diritto alla riservatezza della vita privata, comprendente l'inviolabilità del domicilio, la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. La legge civile vieta di esporre o pubblicare l'immagine di una persona senza il consenso della stessa, a meno che non si tratti di un personaggio noto, o di una necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o legata a cerimonie svoltesi in pubblico.

Sono illeciti gli atti che danneggiano materialmente la cosa o la distruggono, ciò avviene anche attraverso l'impossessamento o la disposizione della cosa, che la sottragga all'avente diritto se in mala fede od in colpa grave. Commette concorrenza sleale l'imprenditore che compia atti idonei a creare confusione della propria attività e dei propri prodotti con attività e prodotti del concorrente, oppure diffonda notizie ed apprezzamenti idonei a determinare il discredito dei prodotti e dell'attività del concorrente, oppure si appropri di pregi dei prodotti o dell'impresa del concorrente.

La responsabilità per omissione diviene giuridicamente rilevante nel momento in cui si costituisca violazione di uno specifico dovere giuridico di agire, il quale può derivare dalla legge, da un contratto o da un precedente comportamento attivo. Il padre e la madre sono responsabili congiuntamente del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitino con essi. Se si tratta di un giovane che abbia già la capacità naturale di intendere e di volere, allora egli è personalmente responsabile, in solido con i genitori, i quali rispondono della presunzione di una colpa nella sorveglianza, che può essere eliminata con la prova di non aver potuto impedire il fatto (la stessa regola si applica al tutore).

Alcuni comportamenti che sono generalmente antigiuridici possono essere, in alcuni casi, giustificati da particolari circostanze. Il codice penale menziona l'esercizio di un diritto che consente la determinazione giudiziale di cause di giustificazione non definite espressamente dalla legge. Esistono però anche cause di giustificazione tipiche, ossia:

  • Il consenso dell'avente diritto -> non è responsabile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne.
  • La legittima difesa -> non è responsabile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
  • Chi agisce in stato di necessità -> non è responsabile chi compie un fatto dannoso costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, se il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti inevitabile.

Il divieto di danneggiare ingiustamente gli altri si riferisce sia agli eventi dolosi, che agli eventi colposi; il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di cagionare l'evento dannoso, la colpa si verifica, invece, quando l'evento dannoso non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza od imprudenza.

Il presupposto perché l'atto illecito possa venire imputato all'agente è che questi avesse la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso (capacità naturale, non legale). La capacità naturale può essere esclusa da insufficiente maturità. Dovuta da giovane età, da malattia mentale, da altre minorazioni, da stati ipnotici, da ubriachezza o da intossicazione per mezzo di stupefacenti, ma se lo stato di incapacità deriva da colpa dell'agente, egli resta responsabile. In caso di danno cagionato da persona non responsabile, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Può accadere che il danneggiato non ottenga il risarcimento dal sorvegliante, o perché inesistente o perché non possessore dei mezzi per pagare il risarcimento.

La responsabilità oggettiva

La legge consente l'esercizio di attività dannose o rischiose, che sono tuttavia fonte di responsabilità. L'art. 2049 c.c. detta che "i padroni ed i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti". Codesto articolo non ammette che il datore di lavoro di possa liberare provando di essere esente da colpa, avendo usato la dovuta diligenza nella scelta e nella sorveglianza del dipendente, dunque la responsabilità del datore di lavoro è una responsabilità indipendente dalla colpa. Analoghe responsabilità ha il proprietario di un veicolo per i danni cagionati dal conducente, o il proprietario di un animale per i danni cagionati da esso.

L'imprenditore risponde oggettivamente del rischio d'impresa. L'art. 2049 c.c. esprime il principio che ciascuno deve rispondere dei danni cagionati a terzi dalle persone che impiega al proprio servizio. Perché operi questa responsabilità, occorre un "rapporto di preposizione" fra l'autore del fatto dannoso ed il responsabile, e che il danno sia stato cagionato dal preposto nell'esercizio delle incombenze alle quali è adibito.

Chi si vale dell'opera di soggetti esterni ed autonomi, diversamente, non risponde dei danni che costoro possono illecitamente cagionare a terzi. La responsabilità per il danno cagionato da animali grava sul proprietario o su chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, ma non colpisce chi lo detenga nell'interesse altrui. La disposizione sul danno cagionato da cose designa come responsabile colui che le ha in custodia. In entrambi i casi, la responsabilità non si esclude per mancanza di colpa, ma solo in presenza di caso fortuito, ossia un danno imprevedibile ed inevitabile estraneo alla cosa od all'animale ed alla sfera del custode.

Nei casi di colpa, si deve distinguere tra danno dovuto ad un "fatto della cosa", ossia quando essa agisca quando non azionata dall'uomo, si sottragga al controllo di esso a causa di un guasto o per cause accidentali, o per un "fatto dell'uomo". Se il danno è dovuto al fatto di un dipendente nell'esercizio di un'attività non pericolosa, il danneggiato deve provare la colpa di questo, ma se si tratta di un'attività pericolosa, dovrà essere chi esercita l'attività a dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'incidente.

Gestione di affari altrui

Si ha la gestione di affari quando una persona compie un atto nell'interesse o per conto altrui, senza averne ricevuto l'incarico dall'interessato e senza essere comunque obbligato a farlo. La gestione di affari altrui è riconosciuta solo quando l'interessato non sia in grado di provvedere da sé. Occorre che il gestore non sia obbligato e che intervenga con la consapevolezza di agire nell'interesse e per conto altrui. Oggetto della gestione possono essere sia atti giuridici, sia atti materiali. La gestione di affari produce effetti obbligatori a carico del gestore ed a carico dell'interessato, il gestore deve continuare la gestione e condurla al termine, sinché l'interessato non sia in grado di provvedervi autonomamente. La gestione va condotta con diligenza, ed il gestore non risponde di colpa lieve. L'interessato deve rimborsare al gestore tutte le spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte, dunque il gestore non agisce a proprio rischio.

La legge non riconosce la gestione di affari altrui eseguita contro il divieto dell'interessato, salvo che il divieto sia contrario alla legge, all'ordine pubblico, od al buon costume. L'interessato può sempre ratificare la gestione, se essa non presenta tutti i requisiti di legge: in tal caso, si applicano le disposizioni sul mandato.

Arricchimento senza causa

La causa giustificatrice di una prestazione consiste in un precedente rapporto obbligatorio fra colui che esegue la prestazione e colui che la riceve, od in un rapporto successivo od, ancora, in un contratto concluso attraverso l'esecuzione della stessa prestazione. La prestazione è giustificata nel momento in cui viene eseguita, ma se la giustificazione viene meno, vi è un effetto retroattivo, l'azione concessa a chi ha pagato l'indebito si chiama "ripetizione dell'indebito". L'arricchito indebitamente dovrà restituire la cosa o, se non possibile, dovrà pagare una somma commisurata al proprio arricchimento. Assieme alla restituzione della cosa, o della somma di denaro, sono dovuti i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento o dell'indebito conseguimento, se il ricevente era in malafede, se in buona fede, invece, dal giorno della domanda. L'arricchito innocente risponde solo nei limiti del suo arricchimento.

Il possessore che abbia migliorato la cosa altrui, anche senza esserne possessore, ma ritenendo erroneamente di esserlo, ha diritto ad ottenere un'indennità per i miglioramenti apportati. L'acquisto per usucapione, la liberazione da un debito o da un vincolo per prescrizione e per l'acquisto di cosa altrui per occupazione ed invenzione non rientrano nelle azioni di arricchimento.

Vi è "pagamento indebito" nei casi in cui una persona paghi un debito altrui credendosi erroneamente debitore; in tali casi, colui che ha pagato può rivolgersi contro il vero debitore surrogandosi nei diritti del creditore.

Le obbligazioni pecuniarie

La moneta è un bene destinato a costituire mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi di ogni genere. Le unità di misura nelle quali essa si esprime possono costituire una misura di valore dei beni e servizi stessi. Gli strumenti monetari sono cose mobili sulle quali è impresso un numero di unità monetarie che ne esprime il valore nominale.

Il "principio nominalistico" sostiene che il debitore si libera pagando la somma originariamente determinata, anche se il suo potere d'acquisto si è modificato nel tempo incorso fra la nascita del debito e la sua scadenza. La "liquidazione" è la determinazione numerica della somma dovuta. Essa avviene sulla base del valore del bene in un certo momento. Costituiscono debito di valore il risarcimento per equivalente del danno, contrattuale od extracontrattuale, e la restituzione di un arricchimento senza causa quando la somma dovuta rappresenta l'equivalente di un bene. I debiti si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

La legge vieta il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi quando il valore sia complessivamente superiore ad un certo limite e dispone che in questo caso il trasferimento può essere eseguito solo per il tramite di intermediari a ciò abilitati.

Obbligazioni solidali, indivisibili, alternative e facoltative

Un'obbligazione è parziaria se uno dei condebitori non paga la sua parte ed il creditore subisce la perdita corrispondente. Si ha solidarietà passiva se il creditore può pretendere l'intero da uno qualunque dei debitori il quale, dopo aver pagato, dovrà rivolgersi ai condebitori per ottenere da ciascuno il rimborso della sua parte, mediante un'azione di regresso. Essa costituisce la regola, salvo patto contrario con il creditore.

Se più eredi succedono al debitore, essi sono tenuti parziariamente, ciascuno per la propria quota, salvo che il testatore abbia disposto diversamente. Se il debito è solidale, il creditore è libero di escutere i debitori nell'ordine che preferisce; a volte, invece, la legge impone un determinato ordine successivo. Si ha solidarietà attiva se, in una pluralità di creditori, ciascuno di essi ha diritto di chiedere l'adempimento per intero, salvo il suo obbligo di riversare agli altri la parte che spetta loro. Invece, se ciascuno dei creditori può pretendere solo il pagamento della sua quota, il credito si dice parziario.

Un'obbligazione è indivisibile se la prestazione non può essere divisa ed eseguita in parti (ad es. la consegna di una statua). Un'obbligazione è alternativa se al creditore od al debitore è attribuita la scelta fra diverse prestazioni, poste sullo stesso piano di importanza. La scelta, se non stabilito diversamente, spetta al debitore. Se l'oggetto scelto diventa successivamente impossibile, l'obbligazione si estingue. Se una delle prestazioni è impossibili dall'origine o diventa impossibile prima della scelta, la scelta si restringe alle altre prestazioni.

Un'obbligazione è facoltativa se prevede come oggetto una sola prestazione, ma attribuisce al debitore la facoltà di liberarsi eseguendo un'altra prestazione in funzione di surrogato della prima (ad es. pagare il valore di una cosa anziché restituirla).

L'adempimento ed altre cause di estinzione delle obbligazioni

L'adempimento consiste nell'eseguire la prestazione dovuta. L'obbligazione può essere adempiuta dal debitore personalmente, o per mezzo di un suo ausiliario, tranne se la prestazione abbia carattere personale. Il pagamento deve essere fatto al creditore od al suo rappresentante, oppure al soggetto indicato dal creditore od autorizzato dalla legge o dal giudice a riceverlo.

La prestazione deve essere eseguita per intero; il creditore può rifiutare un adempimento parziale, ad eccezione di cambiali ed assegni. Il debitore deve eseguire esattamente ciò che è dovuto. Si parla di dazione in pagamento quando l'obbligazione che abbia per oggetto una somma di denaro venga estinta, in accordo fra le parti, con il trasferimento di una cosa, e si applicano regole analoghe a quelle della vendita.

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo non obbligato. Eseguito il pagamento, i rapporti fra il terzo ed il debitore saranno regolati dai loro accordi, se presenti, altrimenti il terzo potrà chiedere al debitore il rimborso in base alla regola generale sull'arricchimento senza causa. Il debitore non può opporsi all'adempimento del terzo. Il creditore può rifiutare l'adempimento del terzo solo quando l'obbligazione abbia per oggetto una prestazione di fare di carattere personale. L'intervento del terzo è in ogni caso escluso se vi si oppongono sia debitore che creditore. Se la volontà di pagare del terzo manca od è viziata, il pagamento è invalido ed il terzo potrà chiedere la restituzione.

Il terzo, nel pagare il debito altrui, può subentrare al creditore nel diritto di credito verso il debitore, determinando il "pagamento con surrogazione". Il terzo ha interesse a subentrare nel diritto del creditore, se questo è assistito da particolari garanzie od interessi particolarmente elevati. La surrogazione può avvenire:

  • Di diritto (surrogazione legale) -> in una serie di casi previsti dalla legge.
  • Per volontà del creditore -> il creditore, ricevendo il pagamento da un terzo, dichiara espressamente di surrogarlo nei propri diritti.
  • Per volontà del debitore -> il debitore, nel prendere a mutuo una somma di denaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, dichiara, con determinate forme, di surrogare il mutuante nei diritti del creditore.

La "compensazione" è l'estinzione di due debiti reciproci, esistenti fra le stesse persone. Essa costituisce una soddisfazione preferenziale del credito. Ne esistono 3 tipi:

  • Compensazione legale -> occorre che le obbligazioni reciproche siano omogenee, fungibili, esigibili e liquide.
  • Compensazione giudiziale -> vi si ricorre quando uno dei due crediti non è liquido, ma è di facile e pronta liquidazione. Il creditore domanda al giudice di liquidarlo pronunciando la compensazione.
  • Compensazione volontaria -> le parti possono d'accordo estinguere per compensazione anche debiti e crediti reciproci che non abbiano le caratteristiche prima elencate.

La compensazione in senso proprio riguarda due crediti contrapposti che derivino da rapporti distinti ed autonomi, quando derivano invece dallo stesso rapporto, si ha "compensazione impropria". L'obbligazione si estingue per confusione se le qualità del debitore e del creditore si riuniscono nella stessa persona. La novazione estingue un'obbligazione sostituendola con un'obbligazione nuova. Essa può essere soggettiva se la differenza riguarda...

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elena0201 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Romeo Chrisitian.
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