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Introduzione

Norma giuridica = comando giuridico di carattere generale ed astratto.

-> Il precetto contenuto nella norma si può collegare a:

  • Meccanismi sanzionatori (pena per il trasgressore).
  • Coazione diretta (per impedire il compimento di un atto vietato).
  • Esecuzione forzata (mediante uso della forza pubblica; risultato: eliminare situazione antigiuridica).

Il rispetto della norma può avvenire per 2 motivi:

  1. Riconoscimento della sua utilità su convinzioni morali;
  2. Bisogno di autorità.

Ordinamento giuridico

Ordinamento giuridico = complesso ordinamento di norme. La regola giuridica ha la funzione di assicurare nell'ordine la pacifica convivenza e lo sviluppo dei consociati.

Fonti del diritto italiano

  • Costituzione -> norma fondamentale che regge la comunità degli italiani, esprime i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Detta le norme di organizzazione dello Stato, le fonti creatrici del diritto e determina gli organi supremi.
  • Leggi ordinarie dello Stato -> contenute nel Codice civile e Codice della navigazione (1942).
  • Leggi regionali -> potestà legislativa concorrente allo Stato; le Regioni a statuto speciale dispongono di forme particolari di autonomia.
  • Regolamenti -> disciplinano l'applicazione delle leggi statali e regionali.
  • Usi (o consuetudini) -> nascono dalla tradizione. Una legge non può venir meno per desuetudine, ma può venir abrogata da legge successiva.

Il procedimento di applicazione della norma giuridica ha la forma logica del sillogismo, la norma costituisce la premessa maggiore, il fatto la premessa minore e la sentenza la conclusione.

Principi generali dell'ordinamento giuridico

  • eguaglianza dei cittadini
  • diritti naturali della famiglia
  • responsabilità per le proprie azioni
  • tutela della buona fede
  • favore per ciò che semplifica e snellisce i traffici
  • favore per la concorrenza e libertà dell'iniziativa economica privata

Clausole generali

Giusta causa, grave motivo, danno ingiusto, interesse meritevole di protezione, correttezza, buona fede, buon costume, ordine pubblico, diligenza del buon padre di famiglia. -> Principi che vengono usati per la giurisprudenza relazionata in base ai tipi di casi.

I giudici non si limitano ad applicare le norme, ma svolgono anche un'opera di integrazione dell'ordinamento giuridico.

Diritto pubblico e privato

Il "diritto pubblico" ha per oggetto l'organizzazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri enti costituiti per realizzare interessi collettivi (diritto costituzionale, diritto tributario, diritto penale e procedura penale).

≠ "diritto privato", che regola i rapporti reciproci degli individui, sia nel campo personale, sia nel campo familiare, sia in quello patrimoniale, l'organizzazione e l'attività di società, associazioni ed enti privati.

Il diritto deve essere fondato su leggi generali al fine di garantire l'eguaglianza.

Stato di diritto e stato sociale

Lo "Stato di diritto" è caratterizzato da:

  1. Sovranità della legge;
  2. Sistema dei rimedi giurisdizionali;
  3. Divisione dei poteri;
  4. Principio dell'irretroattività delle leggi.

Lo "Stato sociale" (socialità = disposizione a creare le migliori condizioni strutturali per lo sviluppo della società in ogni suo settore) è caratterizzato da diretti ed indiretti interventi pubblici nell'economia.

Divieto dell'autotutela privata

Essa costituisce reato ed è colpita da sanzioni penali.

-> È concessa solo nei seguenti casi:

  • Legittima difesa;
  • Diritto di ritenzione -> può essere trattenuta la cosa del debitore finché il debitore non adempia, ed eventualmente venderla per soddisfarsi con il ricavato.

Diritto soggettivo, potestà e autonomia privata

Diritto soggettivo: libertà nell'esercizio da ogni intervento o direzione esterna, attribuendosi al singolo una zona di potere nella quale egli può muoversi a suo criterio.

Potestà = potere attribuito ad una persona non per l'attuazione di interessi propri, ma per l'esercizio di una funzione rivolta a proteggere e realizzare un interesse altrui o un interesse superiore.

Autonomia privata = potere del singolo di regolare nel modo che egli ritiene nel suo interesse i molteplici rapporti giuridici che sono il contesto delle attività economiche e delle relazioni personali. Si esplica mediante negozi giuridici.

Dovere giuridico

Il dovere giuridico può avere per oggetto:

  • Un'azione -> pagare, custodire, trasportare ecc.
  • Un'astensione -> non divulgare un segreto, non costruire su un certo fondo ecc.

-> Il dovere è sempre imposto per la realizzazione di un interesse. Il soggetto, al quale sia attribuita la possibilità di pretendere l'adempimento del dovere, è titolare di una "pretesa". Il dovere corrispondente ad una pretesa è un "obbligo". La mancanza di pretesa produce una "facoltà".

-> Potere = possibilità di operare un risultato ne modo voluto.

-> Soggezione = situazione di chi subisce le conseguenze dell'esercizio del potere giuridico.

Diritti soggettivi

I "diritti soggettivi" si distinguono in:

  1. Diritti relativi -> attribuiscono ad una persona pretese che questa può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate (ad es. il creditore può chiedere interesse solo al debitore).
  2. Diritti assoluti -> attribuiscono ad una persona pretese che questa può far valere nei confronti di una moltitudine di persone indeterminate (ad es. il diritto all'onore)

-> Vengono ulteriormente classificati in:

  1. Diritti della personalità -> diritto alla vita, all'integrità fisica, alla libertà di movimento, al nome, all'onore, alla riservatezza della vita privata, ad essere riconosciuto autore delle proprie opere ecc. Sono diritti intrasmissibili.
  2. Diritti patrimoniali -> hanno per contenuto un'utilità economica. Sono trasmissibili e si distinguono ulteriormente in:
  • Assoluti -> comprendono la proprietà e gli altri diritti assoluti sulle cose (diritti reali) ed i diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni.
  • Relativi -> diritti di credito (o personali) ed i rapporti che ne derivano, detti "obbligatori" (o obbligazioni).

Aspettativa e diritto potestativo

Aspettativa = diritto in formazione; acquisto di un diritto che dipende dal verificarsi di un fatto che consti di più elementi.

-> Si dice "aspettativa di fatto" quando essa non è presa in considerazione dalla legge (ad es. i figli che aspettano che il genitore muoia per succedergli).

-> Si dice "aspettativa di diritto" quando la legge attribuisce al titolare dell'aspettativa il potere di compiere atti conservativi del bene che potrebbe diventare suo (ad es. la donazione di una biblioteca giuridica a condizione che il ricevente si laurei in giurisprudenza).

Diritto potestativo = potere di determinare, mediante proprio atto di volontà, una modifica della sfera giuridica di un altro soggetto, il quale non può che subirla (ad es. il diritto di prelazione).

Onere

Onere = comportamento non obbligatorio, ma richiesto come presupposto per l'esercizio di un potere (ad es. il compratore di una cosa difettosa se vuole può denunciare il difetto).

Rapporto giuridico

Rapporto giuridico semplice = relazione fra il titolare di un interesse giuridicamente protetto e chi è tenuto a realizzare o rispettare quell'interesse.

-> Può verificarsi anche un rapporto giuridico complesso: insieme di posizioni soggettive fra loro collegate.

Fatti giuridici

Fatti giuridici = fatti che concorrono, in base alla norma di diritto, a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici. Si distinguono in:

  • Fatti in senso stretto (la nascita, il crollo di un edificio ecc.).
  • Atti umani (l'imprudenza di un automobilista, l'accettazione di un contratto ecc.).

-> Gli "atti giuridici" si distinguono in:

  • Atti leciti -> atti conformi alle norme dell'ordinamento giuridico.
  • Atti illeciti -> atti compiuti in violazione di doveri giuridici.
  • Negoziali -> manifestazioni di volontà con le quali i singoli, nell'esercizio dell'autonomia privata, intendono costituire modificare od estinguere rapporti giuridici e così regolare i propri interessi nei rapporti con gli altri.
  • Atti non negoziali -> volti a produrre un risultato di fatto. Si suddistinguono in:
  • Atti materiali (o reali) -> propongono modificazioni materiali del mondo esterno (ad es. trasferimento domicilio).
  • Comunicazioni -> scopo di informare o di intimare (quelle a contenuto puramente informativo vengono dette "dichiarazioni di scienza" o "dichiarazioni di verità").

Soggetti e capacità giuridica

Capacità giuridica = capacità di una persona di essere soggetto di diritti e di obblighi.

-> La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. La legge prende in considerazione anche il concepito, ammettendo che possa ricevere per donazione o per successione a causa di morte, alla condizione che egli nasca vivo (durante la gestazione, il nascituro ha un'aspettativa, al momento della nascita il diritto diventa perfetto).

Garanzia dell'integrità fisica: è illecito ledere l'integrità fisica altrui; ad esempio, per un intervento chirurgico, è richiesto il consenso del paziente.

Il diritto garantisce la libertà fisica di movimento e libertà di fare e non fare + tutela della dignità e libertà umana nelle manifestazioni della personalità (libertà di opinioni politiche, religione e parola). + diritto al nome, alla riservatezza della vita privata, alla verità personale, all'inviolabilità del domicilio ed all'onore.

Capacità di agire = capacità di disporre dei propri diritti e di assumere impegni mediante manifestazioni di volontà.

-> Cause per cui la capacità giuridica può essere esclusa o limitata: mancanza o riduzione della capacità di intendere e di volere.

Il diritto intende proteggere l'incapace contro il pericolo che egli rechi a sé stesso, perciò consente l'annullamento dei negozi giuridici stipulati dall'incapace e, se lo stato di incapacità non è del tutto transitorio, affida a determinate persone il compito di provvedere agli interessi dell'incapace.

Con la maggiore età (18 anni) si acquista la capacità generale di agire.

Cause che limitano o escludono le capacità di intendere e di volere

  • Minore età;
  • Alterazione delle facoltà mentali;
  • Altre minorazioni.

L'abituale infermità mentale dà luogo ad una sentenza di interdizione -> l'interdetto è privo della capacità di compiere atti giuridici, tranne qualche eccezione, ed è affidato ad un tutore.

Se l'infermità di mente non è così grave, si pronuncia una sentenza di inabilitazione, che limita solo la capacità di compiere atti di straordinaria amministrazione ed attribuisce all'inabilitato l'assistenza di un curatore.

Amministrazione di sostegno -> solo per determinati atti, o categorie di atti, precisati nel provvedimento di nomina dell'amministratore, la capacità di agire del beneficiario è esclusa o limitata. Può essere disposta anche solo per un periodo determinato di tempo.

L' incapacità legale può essere:

  • Assoluta -> non possono stipulare alcun negozio giuridico (minori ed interdetti).
  • Relativa -> hanno una limitata capacità di agire (minori emancipati, inabilitati e beneficiari dell'amministrazione di sostegno).

≠ incapacità naturale -> effettiva incapacità di intendere e di volere. In tal caso:

  • I negozi del diritto di famiglia compiuti da chi si trovi in stato di incapacità naturale, possono essere annullati.
  • L'incapacità naturale rende annullabili testamento e donazione.
  • Gli atti unilaterali sono annullabili se gravemente dannosi per l'incapace.
  • Nel campo degli affari, occorre provare che l'atto arreca un grave pregiudizio all'incapace e che risulti malafede nell'altro contraente.

Il condannato alla reclusione per più di 5 anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale che implica gli stessi effetti dell'interdizione giudiziale, qui lo scopo non è la tutela ma la pena: l'annullamento dell'atto può essere richiesto da chiunque vi abbia interesse, anche contro il condannato.

Il negozio giuridico concluso da minorenne è annullabile senza necessità di provare che sia effettivamente dannoso. Se ha però ricevuto una prestazione non restituibile o cose consumabili, ne dovrà ugualmente pagare l'equivalente.

Responsabilità genitoriale

Cura della persona del minore e dell'amministrazione dei suoi beni.

-> Le decisioni sono prese in comune accordo dai genitori, in caso di contrasto è previsto l'intervento del giudice che deve cercare di favorire un accordo ed, in caso di insuccesso, attribuire il potere di decisione al genitore più idoneo alla cura dell'interesse del figlio.

-> L'art. 30 della Costituzione sancisce il naturale diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (+potere di sorveglianza, che implica il potere di tenere il figlio presso di sé, o di destinargli una certa abitazione).

Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

Atti di ordinaria amministrazione = atti di disposizione del reddito, atti di valore e rischio non eccessivo, che riguardano il miglioramento e la conservazione dei beni compresi nel patrimonio.

Atti di straordinaria amministrazione = atti di disposizione del capitale.

Se entrambi i genitori sono morti, si passa alla tutela, scelta tra parenti od affini del minore. Il tutore ha la cura della persona del minore, con poteri analoghi a quelli inerenti alla responsabilità genitoriali, ma con il controllo e l'intervento del giudice più frequente.

Emancipazione del minore -> minore di 16+ anni può essere autorizzato, per gravi motivi, a contrarre matrimonio.

L'interdizione o inabilitazione può essere revocata con sentenza quando ne venga meno la causa.

Il decreto di nomina dell'amministratore di sostengo deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'incarico, degli atti che ha il potere di compiere e di quelli che il beneficiario può compiere solo in sua assistenza. Gli atti compiuti dall'amministratore in violazione di disposizioni sulla legge, o in eccesso ai suoi poteri sono annullabili.

Dimora, residenza e domicilio

Dimora = luogo in cui la persona si trova attualmente, anche per breve tempo;

Residenza = luogo in cui la persona ha la dimora abituale;

Domicilio = luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi.

Quando non si hanno più notizie di una persona, il Tribunale può nominare un curatore e dare provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio dello scomparso. Poi:

  • Trascorsi 2 anni dall'ultima notizia -> il Tribunale dichiara l'assenza e immette nel possesso temporaneo dei beni dell'assente coloro che ne sarebbero eredi se egli fosse morto. Costoro dovranno conservare il patrimonio per restituirlo all'assente nel caso in cui tornasse, ma potranno godere delle rendite;
  • Trascorsi 10 anni dall'ultima notizia -> il Tribunale dichiara la morte presunta, fissandone la data al giorno dell'ultima notizia. I presunti eredi e legatari acquistano la libera disponibilità dei beni ed il coniuge può contrarre nuovo matrimonio;
  • Se il presunto morto ritorna, o ne è provata l'esistenza, recupera i beni nello stato in cui si trovano ed il nuovo matrimonio del coniuge è nullo.

Persona giuridica

Persona giuridica = soggetto di diritto costituito da persone fisiche e da beni, volti al raggiungimento di fini comuni, cui l'ordinamento riconosce la capacità giuridica.

-> Scopi della realizzazione di una persona giuridica:

  1. Realizzare interessi di carattere generale attraverso un ente che si faccia portatore istituzionale di tali interessi.
  2. Realizzare uno scopo per il quale non bastano le forze di un singolo, ma occorrono le attività ed i mezzi materiali coordinati di più persone.
  3. Realizzare una limitazione di responsabilità, con scopo di dare ai terzi protezione contro l'inganno e contro il pericolo che il patrimonio dell'ente venga sottratto alle loro pretese creditorie.

Patrimonio = insieme di rapporti giuridici attivi e passivi.

Per istituire una persona giuridica occorre un patrimonio che sia staccato dal patrimonio di qualsiasi persona fisica e sia sottoposto a vicende autonome, dirette a realizzare un determinato scopo. -> È insensibile alle vicende che riguardano i soggetti componenti.

Il creditore del singolo partecipante concorre con il creditore comune su un piano di parità, ovvero il bene in comunione non è destinato alla soddisfazione preferenziale dei creditori comuni -> la comunione non ha alcuna autonomia patrimoniale.

Autonomia patrimoniale perfetta: i soci non rispondono dei debiti della società, il patrimonio non è assoggettato alle pretese dei creditori dei singoli soci.

Autonomia patrimoniale imperfetta: il patrimonio non è del tutto insensibile alle vicende patrimoniali dei partecipanti.

≠ Società in nome collettivo: autonomia patrimoniale attenuata società semplice: autonomia patrimoniale ulteriormente attenuata, il patrimonio sociale e quello del socio sono separati al fine di assicurare stabilità alla destinazione dei beni sociali allo scopo comune.

Autonomia patrimoniale = insensibilità del patrimonio dell'ente ai debiti personali del singolo partecipante, o esistenza di qualche schermo giuridico che difenda il patrimonio dell'organizzazione dai contraccolpi dei debiti dei singoli.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher elena0201 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Romeo Chrisitian.
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