Estratto del documento

Istituzioni di diritto privato: gli atti illeciti e la responsabilità civile

Gli atti illeciti

Non tutti gli atti dannosi sono vietati. Alcuni di essi però lo sono: gli atti illeciti. Questi possono essere preventivamente impediti, e, una volta commessi, danno luogo a responsabilità per danni. La responsabilità ha la funzione da un lato di risarcire il danneggiato, ma allo stesso tempo costituisce una sanzione per chi si è comportato in modo vietato, la cui minaccia dovrebbe contribuire preventivamente a scoraggiare il compimento degli atti illeciti.

Articolo 2043 codice civile: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

In alcuni sistemi giuridici sono stabilite direttamente dal legislatore le figure di illeciti tipici. In Italia, invece, vige il principio generale dell’articolo 2043 del codice civile, che definisce illecito “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”, che dunque consente di aggiungere figure rispetto a quelle poche espressamente previste dalle norme. Di conseguenza nel nostro ordinamento vige un principio di atipicità dell’atto illecito.

Spetterà dunque all’interprete stabilire se il danno provocato sia o meno ingiusto, e questo attraverso la valutazione comparativa di due interessi contrapposti:

  • L’interesse minacciato da un certo tipo di condotta
  • L’interesse che l’agente di quella condotta realizza o tende a realizzare

Questi interessi contrapposti vengono tendenzialmente comparati attraverso il criterio della pubblica utilità, la quale opera anche nel caso in cui determinate norme avessero individuato una sfera spettante a ciascuno e il divieto di compiere atti che potessero ledere tale sfera (ad esempio la pubblica utilità di conoscere le notizie di cronaca è una motivazione valida per “ledere” il nome, il decoro o la riservatezza di una persona che ha commesso un crimine).

In alcuni casi il conflitto tra esigenze contrapposte viene risolto dal legislatore attraverso la definizione di particolari tipi di illecito: nel campo dei diritti soggettivi vige un principio di tipicità sia degli illeciti che delle cause di giustificazione.

Sono tipici illeciti contro la persona gli atti lesivi dei diritti alla:

  • Vita → Nel caso di uccisione di una persona è attribuito un diritto di risarcimento ai familiari e al convivente compagno di vita: del danno patrimoniale se l’ucciso ne manteneva in adempimento a un obbligo giuridico, e del danno non patrimoniale per il dolore derivante dalla perdita.
  • Integrità fisica
  • Salute → Può essere causato sia materialmente, sia con atti e parole che cagionino uno shock nervoso o turbamenti d’animo. Inoltre l’interesse alla tranquillità d’animo è tutelato anche nei confronti di minaccia di mali ingiusti e ingiuria.
  • Libertà → Tutelata contro la costrizione fisica, la minaccia e l’inganno

Ci sono poi una serie di illeciti contro l’onore, la riservatezza e la verità personale:

  • Diffamazione → Comunicazione di notizie, voci, apprezzamenti che offendono la reputazione altrui. Nel diritto penale la responsabilità opera solo se la comunicazione è compiuta con intento di offendere, mentre la responsabilità civile opera anche nel caso di atti colposi, e dunque compiuti per negligenza (ad esempio una pubblicazione per errore).
  • Tutela dell’onore → Qui si presenta un problema complesso, perché la tutela di questo diritto può venire in contrasto con l’esigenza di garantire la libertà di parola ed espressione. La legge e gli interpreti hanno perciò previsto una serie di cause giustificative:
    • Immunità garantita ai membri del parlamento per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni (articolo 68 della costituzione), a cui si aggiungono le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali e amministrative;
    • La verità del fatto non costituisce giustificazione, tranne nel caso in cui questo venga esposto nell’esercizio della cronaca e della critica su fatti di pubblico interesse, e nella comunicazione di notizie nello svolgimento di un rapporto professionale o di cooperazione. Comunque è necessario che i fatti siano veri o ritenuti tali.
    • Costituisce illecito la comunicazione di notizie vere quando sia fatta indipendentemente da un giusto interesse, al solo scopo di esporre una persona al disprezzo.
  • Lesione del diritto all’identità e alla verità personale → È rappresentato dalla diffusione sul conto di una persona di notizie non vere, anche se non diffamatorie, se in questo modo è leso un interesse di sufficiente rilevanza ideale o patrimoniale. Il risarcimento del danno patrimoniale è sempre dovuto nei casi in cui esso sussiste, mentre quello sul danno non patrimoniale solo nei casi espressamente previsti dalla legge (2059 cc). Inoltre il danneggiato può richiedere la pubblicazione di una sentenza che ristabilisca la verità.
  • Tutela della riservatezza della vita privata → Ogni persona ha un diritto a una sfera di intimità sottratta alla curiosità degli estranei (articolo 8 CEDU), inoltre la costituzione garantisce l’inviolabilità del domicilio e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (articoli 14 e 15). Ne consegue un divieto per legge di esporre o pubblicare l’immagine di una persona senza il consenso di questa, oltre che, analogicamente, la voce registrata. La pubblicazione risulta lecita quando sia giustificata:
    • Dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto
    • Da necessità si giustizia o di polizia
    • Da scopi scientifici, didattici o culturali
    • Dal suo collegamento ad avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

La giurisprudenza riconosce un generale diritto alla riservatezza, che risulta leso nel caso di divulgazione di fatti riservati della vita privata di una persona, anche se non disonorevoli. La lesione non sussiste quando ci sia il consenso, anche tacito, dell’interessato.

La raccolta, elaborazione e conservazione di notizie personali nelle banche di dati implica particolari pericoli di lesione del diritto alla verità personale e alla riservatezza: è possibile, infatti, che nella memoria di queste banche circolino notizie errate che possano cagionare un danno alla persona coinvolta. Il problema risiede nel fatto che essendo particolarmente sintetiche e standardizzate, spesso queste notizie possono risultare equivoche e fuorvianti. Allo stesso tempo, potendo raccogliere un'infinità di dati su una persona, è possibile che questi computer possano ricostruire aspetti della vita privata con un alto livello di indiscrezione.

La legge in questo campo detta una serie di regole volte a disciplinare e limitare la raccolta e l’elaborazione di questi dati, prevedendo che l'interessato possa sempre conoscere e controllare l’esattezza di questi; è previsto, per la violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali, il risarcimento del danno, anche non patrimoniale, che ne sia conseguito.

Illeciti nei diritti reali e ambientali

Dal punto di vista dei diritti reali sono particolari tipi di illecito:

  • Gli atti che danneggiano materialmente la cosa o la distruggono
  • Gli atti di impossessamento o di disposizione della cosa che la sottraggono all’avente diritto. In questo caso si avrà piena responsabilità solamente nel caso di ipotesi di malafede o colpa grave.

I danni all’ambiente possono cagionare:

  • Danni diretti e dimostrabili alla salute di persone, o a singoli beni di proprietà pubblica o privata → In questo caso i danneggiati possono esercitare un’azione di responsabilità civile a tutela dei loro diritti.
  • Danni ulteriori e assai gravi a cose non oggetto di proprietà (atmosfera, acque del mare) e all’ambiente nel suo complesso. Queste lesioni si risolvono alla fine anche in danni alla salute e alla qualità della vita dei singoli, ma sotto forma di danni indiretti e frazionati, spesso in parte ritardati a generazioni future e comunque di difficile prova. → In questo caso, trattandosi di interessi generali, il principale mezzo di tutela è garantito dal diritto pubblico (articolo 9 costituzione), ma la legge attribuisce allo stato il diritto di risarcimento del danno illecitamente cagionato all’ambiente.

La legge definisce il danno ambientale come il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali protetti, delle acque interne, delle acque ricomprese nel mare territoriale e del terreno. Lo scarico nell’ambiente di residui di attività umane di produzione e consumo non può essere radicalmente vietato, ma bisogna definirne forme e limiti compatibili con il cosiddetto “sviluppo sostenibile”, in modo da non compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

La legge detta una disciplina differenziata, ai fini della responsabilità civile, a seconda che il danno sia cagionato:

  • Da attività economiche professionali aventi particolare rilevanza ambientale, le quali sono specificamente elencate in un’apposita lista → Il soggetto che esercita o controlla l’attività professionale in questione risponde di ogni danno ambientale causato dall’attività stessa, salvo alcune eccezioni tendenzialmente riconducibili alla forza maggiore.
  • Da chiunque altro → Risponde del danno solamente se cagionato con dolo o colpa grave.

Secondo quanto previsto dal codice ambientale, il responsabile deve:

  • Riparazione primaria → Ripristinare le condizioni originarie, o, in mancanza, pagare i costi di ripristino dell’ambiente danneggiato.
  • Riparazione complementare → Se non è possibile la riparazione primaria, ottenere un livello di risorse o servizi naturali equivalente a quello venuto a meno.
  • Riparazione compensativa → Cercare di ottenere ulteriori miglioramenti volti a compensare la perdita temporanea di risorse naturali e servizi, in attesa del ripristino.

Illeciti contrattuali e responsabilità di terzi

La più frequente lesione del credito contrattuale è quella causata dal debitore, quando non esegua la prestazione dovuta, o adempia male o con ritardo.

Esistono poi altre situazioni in cui la posizione contrattuale venga pregiudicata anche da un terzo, quando, in qualche modo, operi con il debitore nell’inadempimento. In questo ambito l’ipotesi più plausibile è quella della conclusione di un contratto incompatibile: A promette di vendere una cosa a B, ma poi viola l’impegno e la vende a C. L’acquisto del terzo in questo caso pregiudica B, il quale avrebbe interesse a rivolgersi contro di lui per recuperare la cosa. In questi casi il terzo non è responsabile, e il creditore B insoddisfatto ha solo un’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del debitore inadempiente. Questo principio è garantito dal fatto che il terzo possa sempre stipulare contratti, senza essere paralizzato dalla costante preoccupazione della compatibilità di questo contratto con i vari impegni che fanno capo alla controparte. L'unica situazione in cui il terzo incorra in responsabilità si ha quando questi sia mosso dall’intento specifico di danneggiare il creditore.

L’articolo 2598 prevede che venga commessa concorrenza sleale quando:

  • L’imprenditore compia atti idonei a creare confusione della propria attività e dei propri prodotti con l’attività e i prodotti del concorrente
  • L’imprenditore diffonda notizie ed apprezzamenti idonei a determinare il discredito dei prodotti e dell’attività del concorrente
  • L’imprenditore si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa concorrente
  • (In generale) L’imprenditore compia atti dannosi non conformi ai principi della correttezza professionale

Ci sono inoltre molti atti i quali, se compiuti da un concorrente, costituiscono concorrenza sleale, ma che non cessano di essere atti illeciti anche se compiuti da un non concorrente (ad esempio il boicottaggio, la diffusione di notizie idonee a gettare discredito sui prodotti o sull’attività altrui,...). La falsa informazione costituisce illecito civile anche quando essa sia solo colposa. Tuttavia nei casi di informazione di cortesia la responsabilità è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave: questo perché chi riceve un’informazione di cortesia può facilmente evitare un eventuale danno non dando peso all’informazione o controllandola, e, di conseguenza, è ammissibile la regola che chi si affida ad un’informazione di cortesia lo fa a proprio rischio.

Illeciti legati all'amministrazione della giustizia

Alcuni illeciti sono strettamente connessi all’amministrazione della giustizia:

  • Denuncia penale dell’innocente → Essa è colpita da sanzione solo se vi è malafede del denunciante; questa limitazione della responsabilità ha lo scopo di non scoraggiare la collaborazione dei cittadini per l’attuazione del diritto.
  • Agire o resistere in un giudizio avendo torto → Queste sono fonti di piena responsabilità solo nel caso in cui la parte soccombente era in malafede o colpa grave, questo per non intimidire o trattenere anche i portatori di pretese probabilmente fondate dal agire a processo.
  • Danni cagionati dal giudice che abbia deciso ingiustamente → La tutela più importante per il cittadino è la possibilità di impugnare la sentenza e di ottenerne un riesame. In questo caso le conseguenze restano circoscritte a quello che accade nel frattempo, ma ciò non esclude che possano essere particolarmente gravi. Bisogna tenere conto che nessun ordinamento giuridico sottopone il giudice all’ordinaria responsabilità per colpa, perché questo renderebbe di fatto impossibile ai magistrati svolgere serenamente la loro funzione. La legge prevede che ci sia responsabilità del giudice nelle ipotesi di:
    • Dolo → Responsabilità sottoposta alla disciplina ordinaria
    • Colpa grave (per alcune ipotesi particolari) → Il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno solamente allo stato, che successivamente potrà esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del giudice, che comunque non dovrà superare il limite pari a una quota dello stipendio annuale.

Chi manca di cooperare per salvare altri da un pericolo, seppur venendo meno da un dovere morale di solidarietà umana, non incorre in una responsabilità giuridica. L’omissione è invece giuridicamente illecita nel momento in cui costituisca una violazione di uno specifico dovere di agire, che può derivare:

  • Dalla legge → Ad esempio il dovere di sorveglianza sugli incapaci, sui figli minori conviventi e sugli allievi e apprendisti regolati dagli articolo 2047 e 2048, oppure il dovere di soccorso previsto dall’articolo 593 del codice penale.
  • Da un contratto
  • Da un precedente comportamento attivo → Chi crea un pericolo deve adoperarsi per eliminarlo o ridurlo; chi, con parole o atti, induce altri a fare affidamento su un proprio comportamento futuro, deve comportarsi di conseguenza. Ad esempio un imprenditore che scava una buca per dei lavori stradali, deve recintarla e segnalarla.

Secondo quanto previsto dall’articolo 2028 del codice civile, inoltre, chi interviene spontaneamente per evitare ad altri un danno è tenuto a continuare l’opera e condurla a termine, finché l’interessato non sia in grado di provvedere da sé.

Il padre e la madre sono responsabili congiuntamente del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati che abitino con loro (articolo 2048). In particolare il minore non potrà mai essere ritenuto responsabile nel caso in cui sia un bambino o malato di mente; se invece si tratta di un giovane con la naturale capacità di intendere e volere (ad esempio un diciassettenne prossimo alla maturità) è personalmente responsabile in solido con i genitori. Tendenzialmente però si agisce contro i genitori, perché si ritiene che il giovane non abbia i mezzi propri sufficienti a risarcire il danno.

La responsabilità dei genitori è fondata sulla presunzione di una colpa nella sorveglianza, che può però essere eliminata con la prova di non aver potuto impedire il fatto. Per sollevarlo dalla responsabilità, la giurisprudenza richiede che il genitore provi di aver impartito al figlio un’educazione adeguata. La responsabilità del genitore viene meno quando il figlio non coabiti con lui, a meno che la coabitazione sia venuta a mancare per colpa del genitore (ad esempio nel caso di abbandono del figlio). Le stesse regole dei genitori si applicano per i tutori.

Analogamente i precettori e coloro che insegnano un’arte o mestiere sono responsabili del fatto illecito dei loro allievi o apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro sorveglianza.

Cause giustificative degli atti illeciti

Alcuni comportamenti antigiuridici possono essere giustificati da determinate circostanze. Il codice penale, all’articolo 51, stabilisce come causa giustificatrice l’esercizio di un diritto. Questa è una clausola generale che consente di determinare giudizialmente alcune cause di giustificazione non espressamente sancite dalla legge. Un esempio in questo senso può essere l’informazione di notizie vere che diminuiscono il prestigio e l’onore di una persona nel mezzo di un rapporto di cooperazione commerciale, senza incorrere nella diffamazione (per esempio nell’informazione bancaria sulla correttezza commerciale dell’imprenditore).

Altre cause tipiche di giustificazione sono:

  • Consenso dell’avente diritto → Non è responsabile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne (articolo 50 del codice penale).
Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 156
Riassunto esame istituzioni di diritto privato II, Prof. Venosta Francesco, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 1 Riassunto esame istituzioni di diritto privato II, Prof. Venosta Francesco, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame istituzioni di diritto privato II, Prof. Venosta Francesco, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame istituzioni di diritto privato II, Prof. Venosta Francesco, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame istituzioni di diritto privato II, Prof. Venosta Francesco, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame istituzioni di diritto privato II, Prof. Venosta Francesco, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame istituzioni di diritto privato II, Prof. Venosta Francesco, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame istituzioni di diritto privato II, Prof. Venosta Francesco, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame istituzioni di diritto privato II, Prof. Venosta Francesco, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 156.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Riassunto esame istituzioni di diritto privato II, Prof. Venosta Francesco, libro consigliato Istituzioni di diritto privato, Pietro Trimarchi Pag. 41
1 su 156
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alearrius17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di istituzioni di diritto privato II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Venosta Francesco.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community