DIRITTO DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
PRIMA LEZIONE DEL 27/02 – CAPITOLO 1
Il Diritto internazionale (DI), quale “insieme di regole giuridiche che disciplinano la coesistenza tra Stati”,
nasce storicamente per tutelare gli Stati e, soprattutto, la loro sovranità. Esso comprende quell’insieme di
norme consuetudinarie e convenzionali che sono vincolanti: impongono obblighi e riconoscono diritti ai
soggetti dell’ordinamento internazionale, cioè principalmente gli Stati e le organizzazioni internazionali.
Si tratta di un diritto creato dagli Stati e destinato agli Stati. Attraverso di esso, gli Stati disciplinano ciò che
per loro rappresenta il bene più prezioso e ciò che li distingue da tutte le altre entità (multinazionali, ONG,
persone fisiche, associazioni, fondazioni): la sovranità.
La sovranità consiste nella potestà di governo, ossia nella possibilità per lo Stato di imporre i propri comandi,
all’interno di un determinato ambito territoriale, alla comunità umana stanziata su quel territorio.
In termini semplici: chi è il dominus del territorio italiano? È lo Stato italiano, cioè l’insieme dei suoi organi
centrali e periferici.
La sovranità implica:
• la gestione della comunità umana in modo pieno (storicamente si parlava anche di “potere di
vita e di morte”);
• il diritto di escludere ingerenze di altri Stati nell’esercizio della propria potestà di governo.
Esempi per comprendere la sovranità
Il diritto di escludere ingerenze (jus excludendi): Un esempio riguarda un caso verificatosi in
Francia: a Lione viene ucciso un attivista della destra francese e, secondo le indagini, dietro l’attentato
potrebbe esserci un esponente della sinistra radicale francese, legato al partito di Jean-Luc Mélenchon
(possibile candidato alla presidenza). Il Presidente del Consiglio italiano commenta pubblicamente
l’episodio. Il Presidente francese Emmanuel Macron reagisce chiedendo all’Italia di non occuparsi degli
affari interni francesi. Questo è un esempio di esercizio del diritto di escludere interferenze: lo Stato
francese rivendica la propria esclusiva competenza nella gestione delle questioni interne.
Discrezionalità sovrana e differenze legislative: il caso Maldive. Due studenti italiani si recano in
vacanza in India e poi decidono di prolungare il soggiorno alle Maldive. All’arrivo vengono perquisiti e
trovati in possesso di droga per uso personale. Vengono arrestati. All’epoca, le Maldive — con una
popolazione molto giovane (circa l’80% sotto i 18 anni) — avevano una legislazione estremamente
severa in materia di stupefacenti, temendo una “contaminazione” proveniente dall’India. Era prevista
una pena detentiva molto lunga, anche per piccole quantità. In Italia si sviluppa un forte dibattito
mediatico, alimentato da Maurizio Costanzo nel suo programma televisivo, che lancia una campagna
per chiedere la liberazione dei ragazzi. Considerando che gran parte dell’economia maldiviana si basa
sul turismo, anche italiano, viene esercitata una pressione indiretta (“se non li liberate, scoraggeremo
il turismo italiano”). Interviene il Ministero degli Affari Esteri italiano. Viene inviata una delegazione
che negozia con le Maldive e si conclude un accordo di scambio di prigionieri, basato sul principio di
reciprocità: i detenuti maldiviani in Italia avrebbero scontato la pena alle Maldive e viceversa. Questo
esempio mostra: la discrezionalità dello Stato nell’esercizio della potestà di governo (le Maldive
decidevano autonomamente pene molto severe); il divieto di interferenza negli affari interni di un altro
Stato; ma anche la possibilità di cooperazione attraverso accordi internazionali.
Caratteristiche della sovranità
La sovranità presenta due caratteristiche fondamentali:
1. Esclusività: sul proprio territorio solo lo Stato esercita la potestà normativa, esecutiva e
giudiziaria, tramite organi indipendenti.
2. Tendenziale illimitatezza: lo Stato è libero di organizzare la propria struttura interna
(autonomia costituzionale). Il diritto internazionale non impone come uno Stato debba strutturarsi.
Tuttavia, l’illimitatezza è solo teorica. Se esistesse un solo Stato al mondo, sarebbe davvero illimitata. Ma
poiché esistono circa 198 Stati, gli spazi si sovrappongono e i conflitti sono possibili.
Il compito del diritto internazionale è proprio quello di far convivere potestà tendenzialmente illimitate in
uno spazio limitato, e lo fa limitandole.
Tutela della sovranità nel diritto internazionale
La sovranità è protetta da norme consuetudinarie e convenzionali. Tra le più importanti vi è il principio di
integrità territoriale, sancito anche dall’art. 2, par. 4 della Nazioni Unite.
La violazione di questo principio si verifica quando uno Stato esercita la propria potestà di governo nel
territorio di un altro Stato senza autorizzazione.
Esempi:
• Ipotesi di intervento statunitense in Venezuela per arrestare il Presidente Nicolás Maduro e
trasferirlo negli USA: ciò costituirebbe violazione dell’integrità territoriale, salvo consenso delle autorità
venezuelane.
• Operazione contro Osama Bin Laden in Pakistan sotto la presidenza di Barack Obama: se vi fosse
stato il consenso del Pakistan, l’illecito sarebbe escluso. Il consenso dello Stato vittima elimina l’illiceità
della condotta.
• Ogni attacco militare contro un altro Stato viola sia l’integrità territoriale sia il divieto dell’uso
della forza armata (di norma producendo due illeciti distinti).
Esercizio non autorizzato di potere: il caso Eichmann
Un caso emblematico è quello di Adolf Eichmann, gerarca nazista rifugiatosi in Argentina sotto falso nome
dopo la Seconda guerra mondiale.
I servizi segreti israeliani lo individuano, organizzano un blitz, lo catturano e lo trasferiscono in Israele, dove
viene processato per genocidio e condannato a morte.
Si tratta di esercizio non autorizzato della potestà di governo in territorio altrui, dunque violazione
dell’integrità territoriale argentina.
Cooperazione per evitare esercizio non autorizzato: il Tunnel del Monte Bianco
Il Tunnel del Monte Bianco, tra Italia e Francia, è diviso territorialmente tra i due Stati. Dopo un grave incendio
nella parte italiana (aggravato dall’immissione di ossigeno dal lato francese, che alimentò le fiamme causando
molte vittime), i due Paesi decisero di cooperare più strettamente.
Furono create pattuglie congiunte di polizia stradale: se un inseguimento inizia in Italia e termina in Francia,
l’intervento è effettuato in modo coordinato, evitando esercizio non autorizzato di potere nel territorio altrui.
Principio di effettività
La sovranità si fonda sull’effettivo e consolidato esercizio del potere su un territorio. Se uno Stato non esercita
in modo indipendente il governo sul territorio, non è sovrano. Se lo esercita stabilmente, lo è. Questo è il
principio di effettività.
Divieto di ingerenza negli affari interni
Il divieto di ingerenza si fonda sul concetto di dominio riservato: ambito della potestà sovrana sottratto
all’azione del diritto internazionale.
Negli anni ’50, studiosi e anche la Corte Internazionale di Giustizia (caso Nottebohm) definirono il dominio
riservato come la sfera in cui lo Stato non è vincolato da norme internazionali.
Storicamente, nel ‘700 il dominio riservato era amplissimo. Oggi è molto più ridotto.
Conclusioni: il dominio riservato è un concetto flessibile e relativo; varia nel tempo; varia anche tra Stati nello
stesso momento storico.
Ad esempio, l’Italia ha ratificato molti trattati sui diritti umani, quindi il suo dominio riservato è più limitato
rispetto a quello di uno Stato che ha aderito a meno convenzioni, come la Cina.
Oggi, per approssimazione, il dominio riservato riguarda soprattutto: la forma di governo; il rapporto tra
pubblica amministrazione e cittadini; la concessione della cittadinanza (ambito per circa il 90% discrezionale,
non esistendo una norma internazionale che imponga di concederla).
Che cos’è l’ingerenza?
Il termine è ambiguo: può indicare semplice interferenza politica, pressione diplomatica, intervento militare
o ingerenza “a bassa intensità”.
La giurisprudenza internazionale chiarisce che vi è ingerenza illecita quando uno Stato (o gruppo di Stati)
interviene nelle scelte discrezionali di un altro Stato, cioè nelle decisioni che rientrano nel suo dominio
riservato.
SECONDA LEZIONE DEL 04/03 – CAPITOLO 1
Una prima domanda affrontata a lezione riguarda le recenti crisi internazionali: che cosa ha violato la Russia
prima nel 2014 e poi nuovamente con l’attacco all’Ucraina? E, allo stesso tempo, che cosa hanno violato
gli Stati Uniti in un episodio recente?
La risposta giuridica riguarda la violazione di uno dei principi fondamentali del diritto internazionale
contemporaneo: il divieto dell’uso della forza armata. Si tratta di un divieto considerato assoluto, che
proibisce a uno Stato di attaccare militarmente un altro Stato. Questo principio serve a garantire due elementi
centrali dell’ordinamento internazionale: l’integrità territoriale degli Stati e la loro indipendenza politica
sovrana.
Il diritto internazionale ammette teoricamente una sola eccezione: la legittima difesa. Nel dibattito giuridico
si parla talvolta anche di legittima difesa preventiva, cioè l’idea che uno Stato possa usare la forza prima di
essere effettivamente attaccato per prevenire un’aggressione imminente. Tuttavia questa forma di legittima
difesa non è mai stata realmente accettata in modo stabile nella prassi degli Stati, e quindi rimane molto
controversa.
Nel caso dell’Ucraina, l’azione russa è stata interpretata come una violazione della norma che tutela
l’integrità territoriale degli Stati, oltre che del divieto dell’uso della forza.
Il divieto di ingerenza nel dominio riservato degli Stati
Un altro principio fondamentale del diritto internazionale è il divieto di ingerenza nel dominio riservato
di uno Stato. Per comprendere quando si verifica un’ingerenza è necessario considerare tre elementi
fondamentali.
1. L’INGERENZA
Nel diritto internazionale non esiste una definizione precisa e codificata di “ingerenza”. Il divieto di
ingerenza è infatti una norma consuetudinaria, cioè una norma non scritta che si è formata nel tempo
attraverso il comportamento degli Stati.
Un riferimento molto importante per comprendere questo concetto è una famosa decisione della Corte
internazionale di giustizia nel caso Nicaragua v. United States. In quella sentenza la Corte ha affermato che
l’ingerenza, per essere tale, deve avere una componente coercitiva.
Questo significa che non basta una semplice influenza politica o diplomatica. Per parlare di ingerenza è
necessario che uno Stato eserciti una pressione coercitiva su un altro Stato.
Questa coercizione può assumere diverse forme:
• uso della forza armata, anche se non si arriva a una vera e propria aggressione (che
rappresenta il vertice della piramide della coercizione);
• pressioni economiche, quando strumenti economici vengono utilizzati per costringere un
altro Stato a cambiare comportamento.
Oggi esiste un forte dibattito sul ruolo delle nuove tecnologie e delle interferenze digitali. Ci si chiede, ad
esempio, se campagne di influenza online o operazioni di disinformazione possano essere considerate
ingerenza. Il problema è che spesso manca l’elemento coercitivo, e quindi è difficile qualificarle
giuridicamente come ingerenza.
2. IL DOMINIO RISERVATO
Il secondo elemento è il dominio riservato dello Stato, concetto già affrontato nella lezione precedente. Si
tratta di quell’ambito di materie che appartengono alla competenza esclusiva dello Stato, nel quale altri Stati
non dovrebbero intervenire.
3. ASSENZA DI GIUSTIFICAZIONI GIURIDICHE
Il terzo elemento riguarda l’assenza di una giustificazione giuridica. In alcuni casi, infatti, un
comportamento che normalmente sarebbe illecito può diventare lecito se esiste una causa di giustificazione
riconosciuta dal diritto internazionale.
Un esempio sono le contromisure. Se uno Stato subisce un illecito internazionale, può reagire
adottando contromisure nei confronti dello Stato responsabile. Tuttavia queste devono rispettare il
principio di proporzionalità: se la reazione supera i limiti della proporzionalità, può trasformarsi a
sua volta in un’ingerenza illecita.
Esiste poi un grande dibattito su una possibile giustificazione spesso invocata: la tutela dei diritti umani.
Alcuni Stati sostengono che un intervento possa essere giustificato quando serve a proteggere i diritti
fondamentali della popolazione di un altro Paese. Un esempio spesso citato è l’intervento degli Stati Uniti in
Iran motivato dalla volontà di tutelare i diritti della popolazione.
L’idea alla base di questa posizione è che il salvataggio dei propri cittadini all’estero o la protezione dei
diritti umani possano rendere lecita un’ingerenza. Tuttavia non esiste una prassi internazionale chiara e
condivisa su questo punto. Molte di queste argomentazioni riflettono sensibilità morali e politiche tipiche
degli Stati occidentali, che non sempre sono condivise da altre parti della comunità internazionale. In un
sistema internazionale molto eterogeneo è quindi difficile trovare un comportamento comune che sia
accettato dalla maggioranza degli Stati.
Sovranità dello Stato: persone e territorio
Lo Stato esercita la propria sovranità attraverso due dimensioni fondamentali:
• la sovranità sulle persone
• la sovranità sul territorio
Quando si parla di territorio, in realtà si fa riferimento anche ad altri spazi collegati alla sovranità statale,
come: • gli spazi marini
• lo spazio atmosferico
• lo spazio extra-atmosferico
Sovranità e individui
Partendo dal rapporto tra Stato e individui, si può osservare che ogni persona, dal momento della nascita,
è generalmente collegata a uno Stato attraverso un legame giuridico: la cittadinanza.
In linea generale, uomini e donne sono cittadini di uno Stato, anche se esistono alcune eccezioni. Lo Stato
considera i propri cittadini come parte della propria sfera di sovranità, perché sono soggetti sui quali
esercita la propria autorità.
È importante però sottolineare che non esiste un obbligo giuridico per lo Stato di difendere sempre i
propri cittadini all’estero. La decisione di intervenire o meno dipende molto dall’atteggiamento politico dei
singoli Stati. Alcuni Stati hanno una percezione molto forte della difesa dei propri cittadini (come l’India),
mentre altri, come l’Italia, mostrano generalmente un atteggiamento più prudente.
Situazioni particolari della cittadinanza
Il legame tra individuo e Stato può presentare alcune situazioni particolari:
Apolidia
Può accadere che una persona non possieda la cittadinanza di alcuno Stato. In questo caso si parla di
apolide (o stateless nella terminologia britannica).
Questo rappresenta un problema per il diritto internazionale, perché il sistema internazionale è organizzato
intorno agli Stati. Se una persona non ha alcun legame con uno Stato, sorgono molte domande: chi la protegge?
chi le rilascia un passaporto? in quale sistema giuridico viene collocata?
Pluricittadinanza
Un’altra situazione è quella della pluricittadinanza, cioè quando una persona possiede più cittadinanze.
Questo può avvenire, ad esempio, nel caso di figli nati da genitori di nazionalità diverse, come un genitore
italiano e uno tedesco.
La pluricittadinanza può creare problemi quando lo Stato vuole esercitare la propria sovranità. Ad esempio:
una persona con tre cittadinanze commette un reato negli Stati Uniti e sostiene di essere straniera. In
situazioni come questa si può generare un conflitto tra cittadinanze, perché più Stati potrebbero rivendicare
competenza su quella persona.
Asilo e rifugio
Esiste poi il caso dell’individuo che possiede una cittadinanza ma non vuole più mantenere il legame con il
proprio Stato, spesso perché perseguitato. In questo caso si parla di richiedente asilo, che successivamente
può ottenere lo status di rifugiato.
Queste tre situazioni – apolidia, pluricittadinanza e asilo – sono rilevanti per il diritto internazionale perché
creano problemi nel funzionamento del sistema statale.
• Nell’apolide manca qualsiasi legame con uno Stato.
• Nella pluricittadinanza possono sorgere conflitti tra Stati.
• Nell’asilo una persona rompe volontariamente il legame con il proprio Stato.
Il sistema internazionale, tuttavia, tende sempre a ricollocare l’individuo all’interno di una sfera di
sovranità statale, perché una persona non può rimanere completamente fuori dall’ordinamento degli Stati.
Il concetto di cittadinanza nel diritto internazionale
Il diritto internazionale ha una posizione molto chiara su questo punto: la cittadinanza appartiene al
dominio riservato degli Stati.
Ciò significa che ogni Stato è libero di decidere autonomamente come, quando e perché concedere la
cittadinanza. Il diritto internazionale si limita a prendere atto della situazione, cioè del fatto che una
persona possieda una o più cittadinanze.
In generale gli Stati utilizzano tre criteri principali per attribuire la cittadinanza:
1. jus sanguinis – la cittadinanza si trasmette attraverso la discendenza (si è cittadini
perché figli di cittadini).
L’Italia segue
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