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Corso di diritto internazionale - parte I

Capitolo 1 - Caratteri fondamentali ed evoluzione storica del diritto internazionale

  • 1. La nozione di diritto internazionale 3
  • 2. Lo Stato 4
  • 2.1. La nozione di Stato 4
  • 2.2. Il riconoscimento 5
  • 2.3. Il nome dello Stato 5
  • 2.4. I cambiamenti nello Stato 6
  • 2.5. I movimenti insurrezionali 6
  • 3. Il dubbio sull’esistenza del diritto internazionale 7
  • 3.1. La funzione normativa 7
  • 3.2. La funzione giudiziaria 7
  • 3.3. La funzione esecutiva 8
  • 13. La soluzione delle controversie internazionali tramite arbitrato 8
  • 14. Le organizzazioni internazionali 9
  • 14.1. La Società delle Nazioni 9
  • 14.2. Le Nazioni Unite 9
  • 14.4. La soggettività delle organizzazioni internazionali 10
  • 17. L’autodeterminazione dei popoli 11
  • 18. I diritti umani 11
  • 18.1. La doppia sfera di protezione dei diritti umani 11
  • 18.2. Gli strumenti procedurali per la protezione dei diritti umani 12
  • 19. I crimini internazionali dell’individuo 12
  • 19.1. Il processo di Norimberga 13
  • 19.5. La Corte Penale Internazionale: i crimini giudicabili 14
  • 19.6. I principi generali del diritto penale applicato alla Corte 15
  • 19.7. La giurisdizione della Corte 15
  • 19.10. Crimini internazionali dell’individuo e diritti interni 16

Capitolo 2 - Il mantenimento della pace e l’uso della forza

  • 1. Il divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali 17
  • 2. Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite e i fattori politici che ne condizionano il funzionamento 17
  • 2.1. La composizione e il sistema di voto del Consiglio di Sicurezza 17
  • 2.2. Il ruolo dell’Assemblea Generale e i rapporti con il Consiglio di Sicurezza 18
  • 2.3. Le prospettive di riforma del sistema 18
  • 3. Le prerogative del Consiglio di Sicurezza 18
  • 3.1. La soluzione pacifica delle controversie e le raccomandazioni del Consiglio di Sicurezza 18
  • 3.2. L’azione per il mantenimento della pace e le decisioni del Consiglio di Sicurezza 19
  • 4. L’accertamento di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione 19
  • 4.1. L’aggressione e la violazione della pace 19
  • 4.2. La minaccia alla pace 19
  • 5. Le misure provvisorie 20
  • 6. Le misure non implicanti l’uso della forza 20
  • 6.1. Le relazioni tipiche e la loro evoluzione 20
  • 6.2. Le misure atipiche 21
  • 7. Le misure implicanti l’uso della forza e il problema del reperimento delle forze armate 21
  • 7.1. Le operazioni per il mantenimento della pace 22
  • 7.2. Le autorizzazioni all’uso della forza 22
  • 8. Gli accordi e le organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali 23
  • 9. La legittima difesa 24
  • 9.1. La legittima difesa secondo l’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite 24
  • 9.2. I requisiti della legittima difesa: immediatezza, necessità, proporzionalità 25
  • 9.3. La nozione di attacco armato e il problema della legittima difesa contro “enti non statali” 25
  • 9.4. La legittima difesa “preventiva” e “preclusiva” 25
  • 10. L’intervento armato “a fini umanitari” e la “responsabilità di proteggere” 25
  • 11. Altre ipotesi di ricorso alla forza armata 26
  • 11.1. Il consenso 26
  • 11.2. L’intervento a tutela di cittadini all’estero 26
  • 11.3. Le rappresaglie armate 26
  • 11.4. La necessità 26

Capitolo 1 - Caratteri fondamentali ed evoluzione storica del diritto internazionale

1. La nozione di diritto internazionale

Compito del diritto internazionale: regolare i rapporti tra gli Stati.

Stati: enti politico-territoriali che sono sovrani, in quanto non dipendono da alcuna autorità superiore.

Diritto internazionale: diritto degli Stati sovrani.

Organizzazioni internazionali: enti mediante i quali è organizzata la cooperazione intergovernativa e che spesso esercitano competenze di grande importanza in campo politico o economico (es. Nazioni Unite, UE).

L’ordinamento internazionale si è storicamente formato in funzione dei rapporti tra Stati ed è la principale caratteristica che mantiene tutt’oggi.

Le organizzazioni internazionali sono istituite in base a un trattato concluso da Stati. L’attribuzione di diritti o obblighi a singoli individui deriva da norme di diritto internazionale poste in essere dagli Stati stessi.

Stato:

  • Soggetto originario
  • Soggetto necessario dell’ordinamento internazionale: uno Stato non può sottrarsi alla qualità di destinatario di norme di diritto internazionale e ritenersi svincolato dagli obblighi che ne derivano. Uno Stato rimane pur sempre destinatario di un insieme di norme generali del diritto internazionale, che valgono per tutti gli Stati. Allo stesso modo uno Stato non può essere estromesso da altri dalla comunità internazionale.

Il diritto internazionale è diverso e separato dai vari sistemi di diritto che si sono formati all’interno dei singoli Stati, che riguardano i rapporti tra i vari soggetti che in essi operano. Il diritto internazionale, invece, è uno solo, essendo unica la comunità degli Stati, i diritti nazionali sono molteplici, tanti quanti i singoli Stati.

Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): organizzazione istituita con un trattato, la Carta delle Nazioni Unite, adottato a San Francisco nel 1945. È un ente che intende realizzare la cooperazione tra Stati sovrani al fine primario di mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

Le Nazioni Unite si fondano sulla sovrana uguaglianza degli Stati che ne sono membri, come citato nell’art. 2 par. 1 della Carta.

Sovranità: indipendenza. È sovrano l’ente che non è subordinato alle decisioni prese da altri enti che possano imporgli la loro volontà. In questo senso gli Stati si trovano in una posizione di reciproca parità. Indipendenza da altri Stati, in modo che esso possa esercitare le tipiche funzioni statali su di una porzione del globo, senza subire interferenze da altri.

L’uguaglianza degli Stati è una diretta conseguenza della loro sovranità, e si traduce nella loro parità sul piano giuridico-formale.

Nella realtà dei fatti, però, gli Stati non sono tutti uguali, ma si contraddistinguono per una serie di differenze di ordine:

  • Politico 3
  • Militare
  • Economico
  • Geografico

Molte norme di diritto internazionale si fondano sulle differenze esistenti di fatto tra gli Stati, a volte al fine di consolidarle, a volte al fine di attenuarle (es. norme che attribuiscono un trattamento preferenziale ai paesi in via di sviluppo).

2. Lo Stato

2.1. La nozione di Stato

Stato (soggetto di diritto internazionale): un’autorità indipendente che esercita il suo potere di governo in modo normale e stabile (elemento politico) nei confronti di un insieme di individui (elemento sociale) che si trova entro un determinato spazio (elemento territoriale).

3 elementi fondamentali di uno Stato:

  • Elemento politico
  • Elemento sociale
  • Elemento territoriale
  • Capacità di entrare in relazione con altri Stati

a) Elemento territoriale

Elemento territoriale: ambito spaziale entro il quale si manifesta l’autorità dello Stato attraverso i suoi agenti, identifica lo Stato e lo rende immediatamente riconoscibile nella sua rappresentazione visiva.

  • Confini terrestri: i confini terrestri di uno Stato sono di solito definiti da trattati con gli Stati vicini.
  • Confini marittimi:
    • Mare territoriale: al territorio dello Stato si aggiunge una fascia costiera che non può eccedere le 12 miglia marine dalla linea di bassa marea, sulla quale lo Stato esercita la propria sovranità. È uno spazio che si aggiunge ipso iure a un territorio costiero.
    • Zona economica esclusiva: entro un’ulteriore fascia di acque e di fondi marini che non può eccedere le 200 miglia marine dalla linea di bassa marea, lo Stato costiero può esercitare diritti in materia di sfruttamento delle risorse naturali, mentre gli Stati terzi mantengono il diritto alla navigazione, sorvolo e posa di cavi e condotti sottomarini. La sua esistenza richiede di essere proclamata dallo Stato interessato.
  • Ulteriori confini: il territorio dello Stato si estende anche allo spazio atmosferico che lo sovrasta e che sovrasta il mare territoriale, oltre che al sottosuolo del territorio e del mare territoriale.

b) Elemento sociale

Elemento sociale: formato dagli individui che abitano stabilmente il suo territorio e che sono legati allo Stato da un particolare insieme di diritti e obblighi (cittadinanza), derivante dalla nascita nel territorio dello Stato (ius soli) o dalla nascita da uno o due genitori cittadini (ius sanguinis).

Il potere di governo dello Stato si esercita nei confronti di tutti gli individui che si trovano entro i limiti del suo territorio, sia in modo stabile che occasionale, sia cittadini che stranieri.

Il popolo o la nazione sono una collettività di individui che presentano caratteri comuni di natura culturale, etnica, religiosa o linguistica, ma non sono di per sé uno Stato e non sono quindi enti dotati di una soggettività internazionale.

c) Elemento politico

Elemento politico: governo, inteso nel senso ampio dell’insieme delle autorità e degli agenti dello Stato. Esso comprende tutti coloro che esercitano un potere di natura pubblica in nome dello Stato, sia esso un potere legislativo, esecutivo o giudiziario, e che per questo motivo si distinguono dagli individui in generale, che rappresentano solo sé stessi. L’esercizio dei poteri pubblici deve svolgersi in modo normale e stabile.

Non si considerano Stati:

  • I territori dove non si è affermato alcun potere pubblico in modo normale e stabile
  • Gli Stati apparenti
  • Gli enti costituiti a seguito di manifestazioni di uso della forza condannate dagli organi delle Nazioni Unite
  • Regimi di amministrazione fiduciaria
  • Gli enti, comunque siano chiamati (province, territori, cantoni, Stati…) che sono membri di uno Stato federale o che costituiscano entità territoriali all’interno di uno Stato più ampio

2.2. Il riconoscimento

Gli Stati preesistenti riconoscono gli Stati di nuova formazione. Il riconoscimento può risultare da:

  • Un atto unilaterale dello Stato preesistente
  • Un atto contenuto in un trattato tra lo Stato preesistente e lo Stato nuovo

L’atto di riconoscimento di uno Stato ha carattere meramente politico, segno della volontà di instaurare normali relazioni tra lo Stato preesistente e lo Stato nuovo.

Avendo natura politica, il riconoscimento non presenta un carattere costitutivo: esso non costituisce sul piano giuridico la soggettività internazionale di un nuovo Stato. La soggettività è la conseguenza di un dato di fatto che si verifica quando un’autorità indipendente esercita il suo potere di governo in modo normale e stabile entro un determinato territorio e nei confronti degli individui che vi si trovano.

Siccome non esiste una procedura unitaria di riconoscimento che valga per l’intera comunità internazionale, se la soggettività internazionale dipendesse dal riconoscimento si avrebbe il paradosso che uno Stato nuovo diventerebbe un soggetto di diritto non nei confronti di tutti gli altri Stati, ma soltanto di quelli che hanno effettuato il riconoscimento; e, anche rispetto a questi ultimi, in momenti diversi, a seconda di quando sono intervenuti i vari riconoscimenti.

Dato che lo Stato non esiste, lo Stato non riconosciuto non avrebbe un territorio e neppure potrebbe rendersi responsabile di illeciti internazionali.

Se si verificano i dati di fatto che contraddistinguono l’esistenza di un nuovo Stato, quest’ultimo è titolare di diritti e obblighi sul piano dell’ordinamento internazionale, indipendentemente dal numero di riconoscimenti che esso abbia ottenuto.

Uno Stato è quindi tale a seguito della sua esistenza di fatto, indipendentemente dal numero di riconoscimenti che abbia ottenuto, dal numero di organizzazioni internazionali di cui sia membro e delle relazioni che intrattenga con altri Stati.

Principio per stabilire l’efficacia in Italia di un atto pubblico formato all’estero: è irrilevante che lo Stato mantenga o meno normali rapporti diplomatici con quello cui appartiene la norma di diritto internazionale privato da applicare o che quest’ultimo non sia stato riconosciuto dal primo.

2.3. Il nome dello Stato

Lo Stato è riconosciuto:

  • Con un nome geografico (Italia, Russia, Spagna…) 5
  • Con un nome geografico-politico (Repubblica Italiana, Federazione Russa, Regno di Spagna…)
  • Con un nome politico, più raramente (Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche)

Il nome è scelto dallo Stato stesso, che può anche decidere di cambiarlo.

2.4. I cambiamenti nello Stato

In quanto fenomeno sociale, territoriale e politico, lo Stato è soggetto a cambiamenti nei suoi elementi fondamentali che, a volte, possono incidere sulla sua stessa identità, portando alla formazione di nuovi Stati o all’estinzione di Stati preesistenti.

a) I cambiamenti della popolazione: nessuna rilevanza hanno i cambiamenti degli individui che abitano stabilmente lo Stato e il loro numero.

b) I cambiamenti del governo: il cambiamento delle autorità che esercitano il potere di governo, come il cambiamento della forma di governo, non comportano un cambiamento dello Stato come soggetto di diritto internazionale. Gli Stati sopravvivono ai loro governi: gli impegni assunti in nome di uno Stato rimangono tali, nonostante il mutamento di governo.

c) I cambiamenti del territorio: vi sono 5 situazioni prospettabili:

  • Trasferimento di territorio: una porzione di territorio passa da uno Stato a un altro, senza che cambi l’identità dei due Stati coinvolti, che rimangono tali, pur cambiando estensione territoriale.
  • Unione: 2 o più Stati preesistenti si estinguono, perché i loro territori diventano il territorio di uno Stato nuovo.
  • Dissoluzione: uno Stato preesistente si estingue perché il suo territorio diviene il territorio di 2 o più Stati nuovi.
  • Annessione ad altri Stati: uno Stato, che rimane tale, si accresce del territorio di uno Stato preesistente, che si estingue.
  • Separazione: il territorio di uno Stato, che rimane tale, si riduce in una porzione di territorio che forma uno Stato nuovo.

d) La successione tra Stati: la formazione di uno Stato nuovo può comportare, se si verificano determinate condizioni, la sua successione in diritti ed obblighi di cui era titolare lo Stato predecessore 6 7.

2.5. I movimenti insurrezionali

La formazione di uno Stato nuovo può avvenire pacificamente o attraverso un conflitto di durata più o meno lunga che vede un movimento insurrezionale lottare contro le autorità di uno Stato al fine di realizzare:

  • La secessione di un determinato territorio
  • Il trasferimento di un territorio da uno Stato a un altro
  • Il cambiamento rivoluzionario del governo di uno Stato

Generalmente si tratta di un conflitto interno, ma potrebbe trattarsi anche di un conflitto internazionale, qualora Stati terzi ne fossero coinvolti.

Il movimento insurrezionale è un fenomeno transitorio: o riesce a realizzare il suo obiettivo e cessa di essere tale, spesso trasformandosi nel governo di un nuovo Stato, o non vi riesce e la situazione ritorna ad essere quella preesistente.

Il movimento insurrezionale presenta rilievo sul piano del diritto internazionale e acquisisce una soggettività internazionale, anche se diversa da quella di uno Stato, se le sue attività determinano all’interno dello Stato una situazione anormale che porta quest’ultimo a ricorrere a mezzi diversi da quelli usati per far fronte a disordini occasionali, cioè a operazioni di tipo militare.

Requisiti dei movimenti insurrezionali:

  • Sottoposizione a un comando responsabile
  • Effettivo controllo di un territorio

Ciò per consentire lo svolgimento di operazioni militari continue e concertate.

Questi requisiti distinguono un’insurrezione da situazioni di tensione interna (disordini, sommosse, atti isolati di violenza…).

Un movimento insurrezionale, per il solo fatto che svolge operazioni militari, è destinatario di numerose norme del diritto internazionale di guerra che gli attribuiscono diritti ed obblighi nei confronti dello Stato contro cui combatte (e viceversa).

3. Il dubbio sull’esistenza del diritto internazionale

L’ordinamento internazionale presenta caratteri così primitivi, da far dubitare che all’interno di esso si possa affermare e mantenere un insieme di norme giuridiche. I caratteri primitivi si notano in ciascuna delle 3 tipiche funzioni di un ordinamento (normativa, giudiziaria, esecutiva).

3.1. La funzione normativa

Siccome gli Stati sono sovrani, non vi è alcun legislatore che possa loro imporre norme giuridiche. Un parlamento e delle leggi non hanno senso nell’ordinamento internazionale.

Le norme di diritto internazionale, siano esse scritte (trattati) o non scritte (norme generali), sono poste in essere dagli stessi soggetti che ne sono i principali destinatari. Le norme di diritto internazionale emanano dalla libera volontà degli Stati, al fine di regolare le loro relazioni e di raggiungere obiettivi comuni, e assumono la forma di consuetudini (norme generali) e trattati (convenzioni, accordi, patti…).

Art. 48, par. 1, Statuto della Corte Internazionale di Giustizia: “La Corte, cui è affidata la missione di regolare conformemente al diritto internazionale le divergenze che le sono sottoposte, applica: 8

  • a. Le convenzioni internazionali, generali o speciali, che istituiscono delle regole espressamente riconosciute dagli Stati in lite;
  • b. La consuetudine internazionale che attesta una pratica generale accettata come diritto;
  • c. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili;
  • d. Con riserva della disposizione dell’articolo 59, le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più
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