Fondamenti del diritto europeo
Lezione 04-03 pt.2
Occorre sottolineare la giustificazione che l'imperatore dà alla rescissione: non si fa riferimento alla buona fede, ma all'humanitas; si tratta di un canone che viene invocato laddove occorra introdurre delle soluzioni nuove, di rottura con la tradizione, che siano dettate da una esigenza di protezione di parti vulnerabili.
L'humanitas è un principio elaborato intorno al III sec. a.C., non di matrice giuridica, ma di matrice filosofica. Grazie alla sua espansione, essa iniziò a valere come criterio per limitare gli abusi del proprietario sugli schiavi e più in generale come fattore produttivo di novità sul piano giuridico.
- Nella seconda, la costituzione n. 8, anche questa un rescripta, una madre chiede come riavere indietro un suo bene che è stato venduto dal figlio su sua indicazione; l'imperatore le risponde che se vuole rendere invalida la vendita deve dimostrare l'inganno (il dolo) del venditore oppure la violenza morale (minaccia); il solo fatto che il bene sia stato venduto ad un minor prezzo non basta per rescindere la vendita e non è possibile invocare la buona fede.
Tuttavia, nella parte finale l'imperatore dice che ciò è vero, a meno che la sproporzione non sia oltre la metà, valutata al momento della conclusione del contratto, e salva la scelta del compratore di integrare il prezzo.
Questa parte finale, in contrasto con le premesse, fa pensare che la costituzione sia stata modificata dai compilatori giustinianei; infatti, stupisce come sia stato ribadito esaurientemente il principio classico, secondo il quale non era possibile invalidare una compravendita soltanto in ragione di un prezzo difforme dal valore reale del bene, e che nel finale si contraddica frettolosamente tutto quanto detto in precedenza, con riferimento all’ipotesi in cui sia stato dato meno della metà di quello che sarebbe stato al tempo della vendita il giusto prezzo, lasciando al compratore la scelta già concessa.
La costituzione 8 apparteneva probabilmente a quel folto gruppo di rescritti diretti a negare la rescissione, probabilmente perché la vendita era stata posta in essere con l'autorizzazione della madre ed è la stessa genitrice a chiedere l'intervento imperiale: non vi era dunque spazio per alcuna restitutio in integrum minorum.
Tuttavia, al suo interno i compilatori giustinianei potrebbero aver letto un riferimento alla restitutio in integrum propter aetatem e da ciò potrebbero essere stati indotti a intravvedere una situazione simile a quella trattata nella costituzione 2 e di conseguenza avrebbero aggiunto la frase fi
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Appunti Fondamenti del diritto europeo - Lezione 11-03