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Fondamenti del diritto europeo

Lezione del 10-03

In tema di omessa dichiarazione di circostanze che rendono il contratto nullo, prendiamo il caso della vendita di un uomo libero o di una res extra commercium. Queste due ipotesi che possono ricondursi a fattispecie analoghe al nostro art. 1338 c.c. sono ampiamente discusse dai giuristi romani, i quali distinguono le conseguenze della fattispecie a seconda che il venditore conoscesse o meno la causa di nullità del contratto.

Innanzitutto, occorre precisare che la vendita di un uomo libero o di una res extra commercium è nulla, in quanto l'obbligazione del venditore ha un oggetto impossibile; quindi l'invalidità del contratto non dipende dalla buona fede, ma è strutturale e riguarda l'impossibile attuazione dell'obbligazione del venditore la quale travolge anche quella del compratore. Questa è una conseguenza della caratteristica sinallagmatica del contratto di compravendita.

Noi siamo abituati a pensare che il contratto nullo non produce alcun effetto e che, per logica conseguenza, non ci sia alcuna azione che tragga la sua origine da quel contratto. Invece, i giuristi romani ritenevano che, anche se la compravendita non produce i suoi effetti tipici, il compratore, per il solo fatto che ha concluso la compravendita, possa comunque convenire in giudizio il venditore, con l'azione di compera, per ottenere il risarcimento del danno.

Ciò perché l'azione contrattuale, grazie alla clausola ex fide bona, consente di prendere in considerazione il comportamento scorretto del venditore, il quale dovrà risarcire il danno, che sarà commisurato al c.d. “id quod interest”, cioè all'interesse che avrebbe avuto al non concludere il contratto se avesse conosciuto delle reali caratteristiche del bene.

I giuristi della pandettistica si chiesero come mai fosse stato scelto di utilizzare un'azione contrattuale; in particolare, questa domanda se la pone Jhering. Rudolf von Jhering (1818-1892) fu il primo a trattare organicamente il problema del rilievo giuridico da attribuire al comportamento colposo tenuto dalle parti nel corso delle trattative contrattuali.

Egli si pone il problema di cosa succeda se il contratto risulti nullo per una mancata convergenza delle volontà delle parti dovuta a semplici errori, colposi e in buona fede; cioè si pone il problema della culpa in contrahendo, ossia di una “culpa” nelle trattative che porta alla conclusione di un contratto invalido. Quindi, questa “culpa”, non c'entra niente con il dolo negoziale.

Nel 1861 uscì il suo fondamentale articolo dedicato alla costruzione dogmat

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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