Fondamenti del diritto europeo
Lezione 03-03
La buona fede non solo integra il contratto e funge da criterio per stabilire cosa possono, e non, fare le parti, ma è anche un criterio indicatore delle modalità di esercizio del diritto stabilito dalle parti.
La buona fede è un contenitore che va riempito di precetti da rinvenire in via ermeneutica caso per caso, per questo lascia spazio ad un margine di incertezza sul giudizio finale e lo sforzo dei giuristi è proprio quello di rendere questa clausola quanto più possibile conforme al sentire della società e dei tempi.
Alcune regole della bona fides del diritto romano, sono peraltro state previste nel nostro codice civile perché hanno assunto un'apparenza propria: ad es. riguardo alle conseguenze risarcitorie, poniamo il caso in cui il venditore venda una pecora affetta da una malattia incurabile e contagiosa e a causa di questo tutto il gregge del compratore muore e lui va in bancarotta, occorre chiedersi fin dove è possibile che il venditore paghi dei danni.
La soluzione raggiunta nel diritto romano è un compromesso, nell'ottica di un rapporto equilibrato tra le parti: se il venditore non era a conoscenza del vizio, egli risponderà esclusivamente del danno immediato (la morte della pecora malata); se invece il venditore era al corrente del vizio e non ha avvertito di ciò il compratore, si è macchiato di una condotta riprovevole e per questo risponderà anche delle conseguenze ulteriori (la morte del gregge e la bancarotta).
Questa graduazione della responsabilità, risalente ai giudizi di epoca romana e frutto di una ponderazione tra gli interessi, ha dato origine al nostro art. 1225 c.c. che distingue a seconda della prevedibilità del danno in considerazione della consapevolezza o meno del debitore rispetto alla condotta che sta tenendo.
Questo articolo ci dice che: se il debitore è inadempiente per colpa, risponderà limitatamente al danno prevedibile al momento del contratto; se invece ha agito con dolo, allora risponderà anche dei danni imprevedibili.
I limiti della buona fede
Passiamo adesso ai limiti della buona fede: innanzitutto, ad oggi, la buona fede copre tutte le obbligazioni a prescindere dalla loro fonte (art. 1175 c.c.); copre l'esecuzione di qualunque contratto (art. 1375-1376 c.c.); copre le trattative (art. 1377 c.c.).
Al di fuori dell'ambito delle obbligazioni e dei contratti, non troviamo una disposizione di diritto positivo, che ci faccia pensare che la buona fede trovi applicazione: ad es. nei diritti reali non troviamo scritto da nessuna parte che il proprietario debba comportarsi secondo buona fede, ciò perché
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