Fondamenti del diritto europeo
Lezione del 11-03
Per quanto riguarda l'azione di dolo, questa era intentata da chi ha subito il comportamento scorretto altrui; si tratta di un'azione penale, con carattere afflittivo, cioè è volta ad erogare una pena.
Occorre precisare che, nel diritto romano, c'era un processo penale e pubblico per i crimina, che erano comportamenti illeciti molto gravi e che turbavano l'intera collettività; invece, era nel processo civile che si faceva valere la responsabilità da delicta, cioè quei comportamenti illeciti non così gravi da turbare l'intera collettività, ma che offendono un singolo individuo.
Questi delitti potevano essere creati dal pretore, il quale poteva considerare illecito e punibile con un'azione penale una certa condotta che prima non lo era, semplicemente concedendo un'azione che sanzionava quel comportamento.
Attenzione però, il pretore non poteva toccare le regole dello ius civile e pertanto il dolo al tempo non era inteso come vizio della volontà che cagionava una invalidità del negozio, bensì era considerato un delitto pretorio da sanzionare con azione penale, la quale non eliminava gli effetti del negozio.
La somma pecuniaria di condanna delle azioni penali, non è da considerarsi un risarcimento del danno, ma è una vera e propria pena per il comportamento del trasgressore.
Anche se non si eliminavano gli effetti del negozio viziato, c'era in realtà un modo per ottenere un risultato equivalente; infatti, l'azione di dolo si tratta di un'azione arbitraria, per cui prima di condannare il convenuto alla sanzione il giudice lo invitava a rimettere in pristino le cose, se ciò fosse avvenuto l'azione avrebbe generato un esito analogo all'annullamento del negozio.
Il pretore non può raggiungere da sé questo risultato, egli può solo costruire la formula in modo tale da rendere preferibile al convenuto rimettere in pristino l'attore piuttosto che essere condannato.
L'azione di dolo aveva una pena nel simplum, ossia la pena era pari al valore di ciò che è stato dato, e per questo potrebbero sorgere dubbi sulla sua finalità sanzionatoria; però, essa aveva come sanzione accessoria l'infamia.
Inoltre, ci sono altre sue caratteristiche, tipiche di tutte le azioni penali, che ci permettono di dire che essa non aveva una finalità risarcitoria, ma sanzionatoria:
- Infatti, l’azione è esercitabile cumulativamente contro tutti gli autori dell'illecito; quindi, la vittima poteva esercitare l'azione di dolo non solo contro la sua controparte negoziale,
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