Istituzioni di diritto pubblico
Il diritto e lo statuto albertino
Diritto = insieme di norme giuridiche che compongono un ordinamento giuridico. Lo Statuto Albertino fu adottato dallo Stato Sabaudo nel 1848 e fu esteso al Regno d'Italia nel 1861. Nel 1848 era tra le costituzioni più avanzate, stabiliva la divisione dei poteri tra re e parlamento. Fu mantenuto col fascismo e vi si adattò poiché era una costituzione flessibile. Nel 1928 fu introdotto un elemento di rigidità: per modificarlo in determinate materie occorreva l'approvazione del Gran Consiglio del Fascismo. Le leggi razziali urtarono contro uno dei principi fondamentali, “l'uguaglianza di tutti i regnicoli”.
Periodo costituzionale transitorio
Tra la caduta del Fascismo (24-25/07/1943) e l'entrata in vigore della nuova Costituzione (1/01/1948) ci fu un periodo costituzionale transitorio. Nell'aprile 1944 con il patto di Salerno i partiti del CLN accettavano di venire a patti con la monarchia con due clausole: il re avrebbe lasciato tutti i poteri al figlio Umberto, che avrebbe avuto l'incarico di luogotenente del regno in attesa della scelta della forma dello Stato; si sarebbe indetta un'elezione, per formare l'Assemblea Costituente, che avrebbe anche scelto la forma dello Stato. Umberto adottò il decreto legislativo luogotenenziale, una sorta di costituzione transitoria, ma il 9 maggio 1946 il re violò le clausole, abdicando in favore del figlio. La forma di Stato fu decisa direttamente dal popolo, il 2/06/1946, che scelse la Repubblica. L'Assemblea Costituente fu formata da persone di diversa estrazione sociale e portatori di diverse ideologie. Fino all'elezione delle camere, continuò a funzionare come organo legislativo. La Costituzione fu approvata il 27/12/1947 ed entrò in vigore il 1/01/1948.
Le fonti del diritto
Le fonti sono degli atti scritti o dei fatti che fanno scaturire la creazione delle leggi e si dividono in:
- Fonti di produzione: producono le norme
- Fonti sulla produzione: aiutano a capire come produrre una fonte
- Fonti di cognizione: aiutano a conoscere le fonti di produzione, come la Gazzetta.
Una stessa fonte potrebbe essere sia una fonte di produzione che una fonte sulla produzione (es. la Costituzione).
Fonti fatto e fonti atto
Fonti fatto: comprendono usi e consuetudini. Esistono 3 tipi di consuetudine a seconda del rapporto con la legge:
- Consuetudine secondo legge: specifica qualcosa di già scritto.
- Consuetudine oltre legge: regola ciò che non è scritto.
- Consuetudine contro legge: va contro ciò che è già scritto le regole scritte valgono di più.
Fonti atto: documenti scritti che contengono una serie di norme, le quali si dispongono su una scala gerarchica con a capo la Costituzione. La gerarchia si compone di:
- Fonti costituzionali:
- Costituzione: atto fondamentale dell'ordinamento italiano (1848).
- Le leggi di revisione costituzionale: revisionare la Costituzione.
- Statuti regionali speciali: (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige).
- Regolamenti UE.
- Fonti primarie:
- Fonti statali: Legge ordinaria, Regolamenti parlamentari, Atti governativi con forza di legge (decreto legge)
- Fonti regionali: Statuti regionali ordinari, Leggi approvate dalle regioni ordinarie e speciali
- Fonti secondarie:
- Fonti statali: Regolamenti esecutivi governativi e ministeriali
- Fonti degli enti locali: Regolamenti regionali, statuti comunali/provinciali e regolamenti comunali/ provinciali.
Criteri di risoluzione delle antinomie
Ogni ordinamento giuridico dispone di criteri per risolvere lo scontro tra due fonti, trovando quale delle due è competente:
- Criterio gerarchico: se c'è un conflitto tra due fonti di diverso grado, prevale quella di grado superiore.
- Criterio cronologico: tra due fonti di pari grado prevale quella più recente. Ha un'eccezione: criterio della specialità che hanno un ambito di applicazione ristretto e prevale sulle leggi generali, anche se meno recente.
- Criterio di competenza: si applica tra due fonti di pari grado e prevale quella più competente.
- Annullamento: fonte annullata è una fonte affetta da un vizio. Dichiarazione della incostituzionalità della legge da parte della corte costituzionale. Ha effetti anche retroattivi, quindi una legge perde i suoi effetti sia nei confronti del futuro che del passato.
- Abrogazione: la legge non è più adeguata e conforme al tempo presente. Non è retroattiva (la legge non ha più valore per il futuro). Esistono 3 tipi di abrogazione:
- Espressa: una legge viene abrogata attraverso una dichiarazione espressa dal legislatore.
- Tacita: non vi è una dichiarazione espressa, ma le disposizioni delle legge di oggi sono incompatibili con quelle della leggi precedenti, per criterio cronologico prevale la legge più recente.
- Implicita: la nuova legge regola interamente la materia che era regolata da una legge anteriore.
L'interpretazione
Attività volta a chiarire e stabilire il significato delle disposizioni. Può avvenire da parte dello stesso legislatore (interpretazione autentica) oppure da una parte di chi applica la legge ovvero i giudici (interpretazione giudiziale).
3 tipi di interpretazione:
- Letterale: si considera il significato proprio delle parole.
- Analogica: si fa riferimento alle disposizioni che riguardano casi simili o materie analoghe di altre leggi con la legge che si sta interpretando.
- Sistematica: il giudice decide secondo i principi generali dell'ordinamento dello Stato.
Riserva di legge
È l’attribuzione in via esclusiva alla legge ordinaria di regolare una determinata materia.
- Ha funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che le decisioni vengano prese dal parlamento.
- È assoluta se l’intera disciplina è contenuta nella legge.
- È relativa se la legge disciplina solo gli aspetti generali della materia. Possono intervenire i regolamenti
Vi è riserva di legge costituzionale, di regolamento parlamentare, di competenza e di giurisdizione.
La costituzione
È l'atto fondamentale di uno stato. È fonte sia di produzione che sulla produzione, è la fonte con il grado più alto.
Tipologie di costituzioni:
- Scritta: documenti scritti
- Consuetudinaria: non scritta, ma basata sulle norme consuetudinarie.
- Concessa: concessa da un sovrano al proprio popolo (statuto Albertino 1848).
- Votata: approvata da un'assemblea costituente eletta dal popolo.
- Costituzione-bilancio: bilancio delle conquiste codificate con la costituzione. Guarda al passato.
- Costituzione-programma: indica le linee future da svolgere, guarda al futuro.
- Flessibile: può essere modificata da una semplice legge successiva.
- Rigida: può essere modificata solo con particolari procedure.
La Costituzione di oggi è scritta, votata, programma, rigida e assistita da un sindacato di costituzionalità (Corte costituzionale), che ne garantisce il rispetto.
L'ordinamento giuridico
Lo Stato è un ordinamento giuridico che è caratterizzato da 3 elementi:
- Popolo: persone che sono legate allo stato da un particolare rapporto giuridico che si chiama cittadinanza che lega il soggetto allo Stato e che comporta diritti e doveri del cittadino nei confronti dello Stato.
La cittadinanza si acquisisce con:
- Ius sanguinis (diritto del sangue): cittadino che nasce da genitori che sono già cittadini dello Stato.
- Ius soli (diritto del suolo): cittadino che nasce nel territorio dello Stato.
- Iuris communicatio: ambito matrimoniale, il coniuge straniero acquista la cittadinanza dell'altro coniuge a seconda del territorio statale nel quale ci si sta sposando.
- Soggetto che fa particolari servigi per lo Stato.
- Territorio: ambito spaziale su cui si esercita la potestà dello Stato e dove vive il popolo. Terra ferma, mare territoriale (fino a 12 miglia dalla costa), soprassuolo e sottosuolo.
- Sovranità: potere sommo dello Stato. Si impone a tutto e a tutti (Assolutezza), si esclude da ogni altro potere (esclusività), è indipendente attraverso l’utilizzo del monopolio della forza legittima ed è sottoposto alle regole giuridiche che pretende di far rispettare.
Forme di esercizio della sovranità
Esistono 2 forme di esercizio della sovranità:
- Diretta: il popolo decide direttamente su qualcosa tramite referendum.
- Rappresentativa: il popolo elegge dei rappresentanti tramite elezioni che prendono decisioni all'interno del Governo facendo le veci dei cittadini.
Forma di Stato
Rapporto che intercorre tra gli elementi caratterizzanti di uno Stato le forme sono esaminate secondo due criteri:
- Evoluzione storica:
- Stato patrimoniale o regime patrimoniale: il potere feudatario si esercita su soggetti considerati come servi, e anche il territorio si presenta come proprietà del feudatario.
- Stato assoluto: ('400- '500) sovrano detiene il potere ma vi è una concezione pubblicistica del potere. Nell’illuminismo vi sono iniziative calate dall’alto in favore del popolo.
- Stato di diritto: potere distribuito secondo i principi della Costituzione: costituzionalità, giuridicità, rappresentatività e democraticità.
- Stato contemporaneo: Stato sociale che si caratterizza per essere interventista, cerca di eliminare gli ostacoli e le difficoltà che impediscono di tutelare i diritti del singolo individuo.
- Strutturale:
- Monarchia o Repubblica
- Stato unitario: un solo potere centrale.
- Stato regionale: stato unitario caratterizzato da enti autonomi con potestà legislativa.
- Stato federale o composto: somma di ordinamenti giuridici degli stati federali.
Forma di governo
Rapporto tra i poteri dello stato, soprattutto tra quello legislativo ed esecutivo.
- Costituzionale puro o monarchia costituzionale: tendenziale separazione dei poteri ma il sovrano rimane rilevante, partecipa al potere legislativo come terzo ramo del parlamento per approvare le leggi, all’esecutivo è a capo del governo e giurisdizionale le sentenze sono emesse in nome del re.
- Assembleare: caratterizzata dall'assenza del principio di separazione dei poteri perché tutti i poteri sono concentrati nell'assemblea eletta dal popolo.
- Presidenziale: (1787 USA). Prevede una netta separazione dei poteri, soprattutto tra legislativo ed esecutivo. Il presidente è sia a capo di Stato che del Governo. Il legislativo è detenuto dal parlamento, l’esecutivo dal Presidente federale eletto direttamente dal popolo a suffragio universale.
- Semipresidenziale: è una forma intermedia tra la forma parlamentare e presidenziale.
- Parlamentare: (Inghilterra 1700) caratterizzata dal rapporto fiduciario tra il parlamento e il governo. 1783 nasce rapporto fiduciario e per la prima volta il governo cade a causa delle camere. Dalla legge consuetudinaria (common law) si passa al Razionalizzazione della forma di governo parlamentare che può essere: a tendenza parlamentare (più potere all’esecutivo), assembleare (più potere al legislativo) o equilibratrice (pari potere di legislativo ed esecutivo)
Bicameralismo perfetto
Consiste nella divisione in due camere dell’organo legislativo. Si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La funzione del bicameralismo è di assicurare il pluralismo e l'equilibrio dei poteri.
- Bicameralismo perfetto: le camere hanno gli stessi poteri ed esercitano le stesse funzioni.
- Bicameralismo Imperfetto: una delle due camere ha più importanza dell'altra, (Inghilterra e Francia).
Le due camere sono elette entrambe a suffragio elettorale e hanno gli stessi identici poteri per quanto riguarda le funzioni parlamentari (legislativa, di indirizzo e di controllo).
Sistemi elettorali per le camere
Un sistema elettorale è un meccanismo che consente di trasformare i voti dei cittadini in seggi. 2 tipi, che garantiscono finalità opposte:
- Proporzionale: attribuisce i seggi alle liste in proporzione ai voti ottenuti. Garantisce la rappresentatività, ma non garantisce la governabilità, vista la difficoltà ad arrivare ad una maggioranza coesa nelle decisioni.
- Maggioritario: dà una maggioranza di seggi a chi ottiene il maggior numero di voti. Garantisce la governabilità e meno la rappresentatività.
La Costituzione non stabilisce il sistema elettorale da mettere in atto, ma esso viene esplicitamente scelto dal legislatore stesso. In Italia i sistemi elettorali sono stati proporzionali e nel 1993 con un sistema misto, ovvero 75% maggioritario e 25% proporzionale, il “Mattarellum”. Nel 2005 (“porcellum”) si tornò al proporzionale, ma con un premio di maggioranza ed una soglia di sbarramento. Nel 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il premio di maggioranza, perché falsa la rappresentatività. Nel 2015 si ha avuto una nuova modifica: premio di maggioranza e clausola di sbarramento hanno subito delle variazioni.
Regolamento parlamentare
Disciplinano l'organizzazione interna delle Camere, le modalità di assemblea e tutto ciò che non è già disciplinato dalla Costituzione. Ciascuna camera ha il proprio. Sono preparati dalle giunte per il regolamento e adottati a maggioranza assoluta dei componenti. Sono atti interni alle camere, e la Corte Costituzionale ha stabilito che non possano essere oggetto del sindacato di costituzionalità, poiché considerati espressione dell'autonomia delle camere. Hanno come limite la Costituzione, la quale stabilisce una riserva di legge parlamentare, cioè attribuisce in via esclusiva ad essi la disciplina dell'organizzazione interna delle camere. La legge non può disciplinarla perché è bicamerale. Sono una fonte di grado primario, in posizione separata rispetto alla legge. art 60: durata delle Camere (legislatura) è di 5 anni. In realtà le Camere possono essere sciolte anticipatamente per mano del Presidente della Repubblica.
Organizzazione interna delle camere
Il Senato della Repubblica è composto da 315 membri eletti, dagli ex presidenti della Repubblica e 5 membri nominati per particolari meriti. La camera dei deputati è composta da 630 membri eletti. Le due camere sono organizzate con:
- Presidente: eletto a maggioranza qualificata, imparziale, rappresenta all'esterno la camera e assicura il corretto e ordinato svolgimento delle sue funzioni.
- Ufficio di presidenza: organo con compiti amministrativi di disciplina interna e di natura politico-organizzativa.
- Gruppi parlamentari: proiezione dei partiti alle Camere, ciascuno di essi persegue il proprio interesse. Ogni parlamentare deve appartenere obbligatoriamente ad un gruppo, infatti coloro che non esprimono una preferenza sono costretti ad iscriversi al gruppo misto.
- Commissioni: raggruppamenti di parlamentari che hanno una competenza specifica per materie riferite alla vita della comunità nazionale (esteri, difesa, istruzione, economia...)
- Giunte: articolazioni interne che si occupano del corretto funzionamento delle camere e dello status dei parlamentari. Le giunte più importanti sono quelle per il regolamento, quelle delle elezioni e quelle delle autorizzazioni a procedere.
Le sedute sono pubbliche. Il voto può essere segreto o palese e richiede un quorum:
- quorum strutturale: il numero minimo di parlamentari presenti perché la deliberazione sia considerata valida (la metà più uno dei componenti)
- quorum funzionale: il numero minimo di voti favorevoli per approvare una legge: è la maggioranza dei presenti (maggioranza semplice), salvo occorra una maggioranza speciale (qualificata).
Legge ordinaria statale
La legge ordinaria statale è una fonte di grado primario e come tale deve rispettare le fonti di grado superiore, la Costituzione e le leggi costituzionali. È una fonte a competenza generale, cioè può disciplinare qualsiasi argomento, nei limiti stabiliti dalla Costituzione. È bicamerale, nel senso che prima di essere promulgata dal Presidente della Repubblica deve essere approvata nello stesso testo da entrambe le camere. Le leggi entrano in vigore il 15° giorno successivo a quello della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e non hanno effetto retroattivo.
Può essere abrogata da una legge successiva (per dichiarazione espressa o tacita) o da un referendum abrogativo. Può essere soggetta a dichiarazione di illegittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale. La Costituzione affida alla legge la disciplina di importanti materie mediante le riserve di legge.
Procedimento legislativo
Il procedimento legislativo si articola in 4 fasi:
- Iniziativa: il progetto di legge può essere proposto dal Governo, da ciascun membro delle camere, da 50.000 elettori, dal CNEL (consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), da ciascun consiglio regionale ed ai Comuni (per limiti territoriali). I Pdl sono presentati come se fossero leggi, con articoli e commi, insieme alla motivazione.
- Istruttoria: il progetto di legge viene affidato alla commissione competente, che può operare in sede:
- Deliberante: la commissione esamina il progetto di legge e può modificarlo.
- Referente: la commissione esamina il pdl, può modificarlo e presenta all’assemblea una relazione in cui propone di accoglierlo o respingerlo.
- Redigente: la commissione esamina il pdl ed effettua la formulazione definitiva.
- Costitutiva: il progetto di legge viene discusso e approvato. In sede deliberante l’assemblea approva il pdl salvo si applichi l’art. 72 della costituzione
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