DIRITTO COME PROFEZIA – S. CASTIGNONE
NATURA E RAGIONE DEL DIRITTO
John Dewey
Partendo da un passo dello scritto di Pollock laddove se qualcosa è fondato sulla legge di Natura, si
dice che la Ragione vuole che tale cosa sia compiuta o che se tale cosa è proibita dalla legge di
Natura, si dice che è contro la Ragione, si capisce come l’equiparazione di ciò che sia moralmente
giusto abbia portato a dei grandi miglioramenti nel campo del diritto. Quindi, la definizione della
Legge di Natura come un incarnazione vivente della ragione collettiva dell’umanità civilizzata non è
del tutto errata. Ma dobbiamo porre una precisazione: natura e ragione sono termini ambigui.
Natura infatti può significare anche l’esistente, cioè ciò che è dato oppure far riferimento allo stato
presente delle cose in relazione con una condizione antecedente per mezzo di leggi casuali. Ciò
significa che far appello alla natura vuol dire determinare ciò che è desiderabile facendo riferimento
ad una norma antecedente, stabile e immutabile. Ancor di più se si prende in considerazione della
scienza newtoniana secondo la quale la Natura era più Ragione delle ragioni umani stesse. Questo
perché la ragione umana era tale solo in quando atto a rintracciare la sapienza, le leggi uniformi
incarnate nella Natura. La Ragione invece è vista con Dio, cioè reggitore e ordinatore delle cose,
influenzò le speculazioni del tempo fino ad arrivare col dire che chi non aveva alcuna paura di Dio,
attribuivano alla Natura la stessa benevolenza che aveva caratterizzato il Dio della religione
naturale.
Il concetto di Ragione va differenziato da quello di ragionevolezza. Essa infatti fa capo a quelle
previsioni che, in determinate situazioni, conducono o potrebbero condurre a conseguenza
desiderabili; quindi si identifica la ragionevolezza con le abitudini di un determinato campo di
attività. Il nesso tra razionale o il naturale si identifica con l’antecedente, con lo stato dei fatti attuali
e non con l’esperienza dell’intelligenza per correggere i difetti. Quindi ragionevole è ciò che esiste
fisicamente. Dewey termina questo saggio nel porre la condizione di ragione o coscienza e nel dire
che se la coscienza si identifica in un qualcosa di posseduto, qualcosa di dato in alcuni uomini e di
mancante in altri, abbiamo ancora una morale fisica. Ma se per coscienza indichiamo l’interesse
verso conseguenze descrivibili e quindi l’idea che una simile intelligenza è desiderabile in altri,
allora abbiamo una situazione laddove la cosa importante è la necessità di esercitare tale intelligenza
per creare le condizioni che possano sviluppare ulteriore intelligenza. 1
LA MIA FILOSOFIA DEL DIRITTO
John Dewey
In questo saggio si esami il problema della natura del diritto che vede coinvolti 3 problemi
distinti:
Fonte del diritto
= nel diritto consuetudinario, creato dal comportamento dell’individuo nella società.
Il fine del diritto
= benessere morale dell’individuo.
L’applicazione del diritto
I metodi sopra elencati sono i mezzi attraverso cui il diritto è o può essere reso efficace.
Il problema della fonte e del fine del diritto trova giustificazione nella distinzione tra ciò che
esiste in un dato momento e ciò che potrebbe e dovrebbe essere, movimenti che d’altronde
rientrano nell’ambito della filosofia del diritto che porta alla considerazione del modello o
del criterio atto a valutare le regole in quando il problema in sui si desume la domanda di
COSA SIA IL DIRITTO si riduce al problema di che cosa si crede DEBBANO ESSERE
TALI REGOLE. E la determinazione di suddetti fini e fonti implica la determinazione di una
fonte ultima senza la quale non vi sia nessun fondamento sicuro per la valutazione del diritto
quale esso realmente è. Ciò che viene inteso con il termine applicazione non è quel che
succede dopo che una norma o una legge sono state formulate, ma è parte necessaria di esse,
tant’è che tramite essa possiamo affermare cosa il diritto è di fatto solo nell’esplicitare come
opera e quali sono i suoi effetti sulle attività umane. Da un punto di vista filosofico un
provvedimento giudiziario è ciò che fa e proprio ciò che fa rientra nell’ambito delle attività
umane coinvolte: si capisce come senza applicazione vi siano solo pezzi di carta, ma nulla
che possa essere identificato come diritto. 2
LA VIA DEL DIRITTO
Oliver W. Holmes
In questo saggio Holmes sottolinea il motivo per il quale il diritto viene studiato, quale motivo si
traduce nel comporre davanti ai giudici o per consigliare la gente di tenersi lontana dai tribunali. Il
motivo per il quale ne è sorta una professione alla quale la gente chiede consiglio sta nel fatto che
nella società i giudici possono usufruire della forza pubblica e quindi la gente è interessata a sapere i
casi e fino a che punto rischia di scontrarsi con qualcosa che è tanto più forte di essa. La distinzione
che Holmes fa tra diritto e morale la fa intendendo che tale distinzione è fondamentale per uno
studio adeguato del diritto come materia dai limiti ben precisi. Ma se si vuole giungere al diritto per
conoscerlo come tale lo si dovrà guardare con l’occhio del cattivo soggetto che si preoccupa solo
delle conseguenza materiali che tale conoscenza gli consente di prevedere e no guardare il diritto
con l’occhio del’uomo retto che trova giustificazione delle sue azioni sia nel diritto che fuori da
esso. Ma nella distinzione è importante sottolineare che la fraseologia del diritto è tratta dalla
morale. Ciò ci permette di passare dall’uno all’altro concetto senza accorge cene.
Se si pensa che la morale si occupa dell’effettivo stato interiore dell’individuo, si capisce come una
morale simile abbia caratterizzato, sin dal tempo dei romani, la terminologia giuridica relativa ai
contratti,. Si ha conferma di ciò che dire che il contratto è un incontro della volontà delle parti, dal
che si deduce che non c’è contratto perché le volontà non si sono incontrate. Può capitare però che
nonostante vi sia stato l’incontro di queste volontà, le parti non sappiano il termine entro il quale
adempiere all’obbligazione, quindi non si può capire la disciplina del contratto se prima non si è
capito che tutti i contratti sono formali, cioè che la loro conclusione non dipende dall’accordo di due
volontà sul medesimo oggetto ma dall’accordo di due gruppi di segni esteriori: cioè non dal fatto
che le parti hanno voluto dire la stessa cosa ma dal fatto che hanno detto la stessa cosa.
Se si suppone che il diritto in senso morale sono diritti voluti dalla Costituzione e che qual’ora il
legislatore imporrebbe leggi che violano i principi costituzionali, la comunità insorgerebbe, capiamo
che il diritto, se anche non fa parte della moralità, ne è tuttavia condizionata. Ritornando al punto di
vista del cattivo soggetto: è importate analizzare dal suo punto di vista cosa significhi dovere
giuridico. Beh per esso tale espressione riporta la profezia che se compirà certe azioni subirà
conseguenze spiacevoli. Quindi il dovere giuridico non pone importanza alla conseguenza, nonché
al pagamento coattivo, bensì, sempre dal punto di vista del cattivo soggetto, tale dovere rispecchia la
questione che la legge, in un caso o nell’altro, ricollega all’azione qualche svantaggio ulteriore. 3
GIUR
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