Storia del diritto medievale e moderno
Periodo tardoantico e cristianesimo
La storia del diritto medievale è necessaria per comprendere l’evoluzione della società civile dalla fine dell’impero romano sino ai giorni nostri.
Il quadro di riferimento è un quadro europeo. Fino al 1500 parleremo di Europa e non di stati nazionali fino al 1500.
Fino a questo secolo possiamo infatti parlare di Europa cristiana. Noi ci muoviamo da quando cade l’egemonia dell’impero romano d’occidente inteso come grandissima sovrastruttura politica che accoglie sotto di sé tutte le popolazioni europee. Ciò avviene nel 476 d.C., che coincide con la morte di Romolo Augusto, nonostante Giulio Nepote, che aveva la corona effettiva, muoia solo nel 480 d.C.
La società medievale è una società caratterizzata dall’omogeneità dei valori etico religiosi rappresentati dal cristianesimo e delle strutture economiche.
L’arrivo delle popolazioni germaniche, i barbari, attraverso migrazioni, non risulta contrastante con il concetto di romanità universale perché a Roma sopravvive l’idea di impero.
L’imperatore infatti, insieme alla figura del Papa, rappresenteranno i cardini della società medievale. Sono queste le due istituzioni che delineano i confini entro cui si definisce la Res publica cristiana dei credenti in Cristo.
Possiamo dunque pensare alla società medievale come una piramide in cui al vertice vi è Dio e alla base di questo corpo mistico ci sono due divinità, da una parte il papa e dall’altra l’imperatore.
Ai margini di questa piramide invece troviamo le società che non fanno parte del mondo cristiano: quella ebraica, quella bizantina, quella islamica e quella greca.
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La gerarchia civile quindi era divisa in 5 livelli:
- Imperatore
- Defensores delle città
- Governatori delle province
- Vicari delle diocesi
- Prefetti del pretorio, Italia, Gallia, Costantinopoli e Illirico
L’imperatore
Dove affondano le radici del medioevo? Nella fine dell’impero romano, età tardo antica.
La giustizia era organizzata in maniera perfetta; l’impero romano era diviso in due parti: occidentale e orientale, con due imperatori.
Essi assumono in loro tutte le maggiori cariche. Addirittura in Oriente assume anche una carica divina, porta mantello rosso e anello simile a quello dei vescovi, chiedono inoltre ai sudditi di inginocchiarsi.
Sotto di lui troviamo i governatori provinciali che gestiscono province, i 4 prefetti del pretorio, 12 vicari a capo delle diocesi ecc.
L’imperatore aveva tutti i poteri possibili: aveva il potere delle finanze, comandava l’esercito, dichiarava le guerre e concludeva la pace, gerarchia militare, finanziaria e tributaria. Tutte queste sue prerogative le esercitava con l’aiuto delle altre figure sopra citate. Infine con il processo dell’adorazione della sua figura interveniva negli affari religiosi. Quest’adorazione viene portata avanti dalla figura di Diocleziano, che regna fino al 305.
Diocleziano
Diocleziano, intorno al 200 d.C.
Figura molto controversa; fa tante barbarie contro i cristiani perché deve mantenere la figura di dominus et deus, perché lui ritiene di essere manifestazione di Dio in terra.
La successione al trono era basata dapprima sul principio della tetrarchia, introdotto da Diocleziano all’indomani della sua acclamazione come imperatore nel 284: l’impero era governato, nelle rispettive parti, Oriente ed Occidente, da due imperatori, Augusti, Diocleziano e Massimiano, e da due Cesari, ai quali i due Augusti diedero in moglie le loro figlie, adottandoli. Alla morte di un Augusto avrebbe dovuto succedergli il rispettivo Cesare.
Fu Costantino ad abolire questo sistema, nominando Cesari i suoi figli e quindi imponendo in sostanza una monarchia di tipo dinastico.
Diocleziano mantiene in piedi il mondo di mitologia e divinità pagane dell’antica società romana perché sente che il cristianesimo crea paura nei vertici del potere e dubbio nelle persone.
Questo perché il cristianesimo divide l’uomo in due momenti: il momento dell’intimità religiosa, in cui è credente, e il momento del suddito, che deve dare la sua fiducia all’imperatore.
Per Diocleziano l’imperatore deve incarnare entrambi i ruoli; il suddito gli si deve inclinare sia come suddito sia come fedele in quanto l’imperatore rappresenta anche una divinità. Anche il potere legislativo dell’imperatore deve far prevalere le sue norme sul diritto giurisprudenziale.
Fonti normative
L’età tardo antica vede prevalere le costituzioni imperiali, ovvero le leges sugli iura.
In quest’epoca, le leges sono essenzialmente di due tipi:
- Costituzioni generali, leges generali, che designano le costituzioni imperiali, proclamazioni imperative dell’imperatore.
- Rescritti invece sono le risposte che l’imperatore dà ai problemi concreti sottopostogli dai funzionari e dai cittadini privati; sono quindi risposte legate a casi concreti. Quindi il principe dà sia risposte generali sia a singole argomentazioni.
Gli iura sono vera e propria giurisprudenza; sono decisioni di casi concreti, applicate nella prassi sia attraverso i giureconsulti sia attraverso l’opera dei pretori attraverso gli editti.
Fanno parte dello ius respondendi; persone esperte in diritto che proclamano le loro sentenze. Gli iura hanno perso importanza.
L’imperatore è legibus solutus, non è soggetto alle leggi che egli stesso emana, è al di sopra di esse. Lo vedremo con la figura di Giustiniano.
Nello ius respondendi alcuni giuristi sono molto importanti; sono i giuristi della Legge delle citazioni, anche chiamata legge del tribunale o della corte dei morti, emanata il 7 novembre del 426 d.C. nelle 4 province, in Italia, Gallia, Costantinopoli, Illirico.
Vale poi per tutto l’impero romano.
È un provvedimento indirizzato da Ravenna al senato di Roma dall’imperatore Valentiniano III che vincola le decisioni dei tribunali alle opinioni dei 5 giuristi più importanti: Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino. Se sono concordi tra loro, il loro giudizio è quello da seguire; in caso di discordia o di parità, prevale l’opinione di Papiniano.
Questa è stata definita la corte dei morti; questo termine verrà ripreso dai giuristi medievali. Rappresenta il livello di importanza che assume la tradizione degli iura.
Costantino
Editto di Milano 313 - riconoscimento cristianesimo.
Con lui la religione cristiana può essere praticata alla luce del sole insieme alle altre religioni.
La madre di Costantino, Elena, era cristiana, ma l’operazione dell’imperatore fu solo di tipo politico, non perché fosse credente. Il paganesimo infatti sopravvive; prima di morire Costantino stesso si riconverte e torna pagano.
Teodosio I
La religione cristiana diventa la religione praticata da tutto l’impero romano, religione di stato. Lo Stato diventa confessionale.
Trittico di codici
I primi due sono testi molto antichi che raccolgono sia leges sia iura e sono molto disorganizzati:
- Codice gregoriano, risalente al 293 d.C. circa e largamente utilizzato dai compilatori giustinianei, ci sono giunte testimonianze indirette contenute nelle leggi romano-barbariche e in alcune raccolte miste di leges e iura, per esempio nei Vaticana Fragmenta. Era composto da quattordici o forse quindici libri suddivisi in titoli e sembra comprendesse costituzioni emanate fino ad Adriano, 117-138 d.C. Le costituzioni erano divise per materia, criterio sistematico, e, all’interno di ciascun titolo, in ordine cronologico.
- Codice ermogeniano, nel 439 d.C. venne emanato in Oriente, per iniziativa dell’imperatore Teodosio II, 408-450 d.C., il Codice Teodosiano, prima raccolta ufficiale di costituzioni imperiali; l’imperatore Valentiniano III ne dispose poi l’entrata in vigore anche per l’Occidente. Con una costituzione del 429 d.C. l’imperatore istituì una commissione di otto membri alla quale venne affidato l’incarico di preparare due raccolte: la prima contenente tutte le costituzioni a carattere generale emanate da Costantino in poi e, dal momento che l’opera doveva essere riservata allo studio, anche quelle non più in vigore; la seconda, destinata alla pratica, comprendente le sole costituzioni ancora in vigore nonché passi scelti di giuristi classici. A causa delle difficoltà incontrate nella compilazione il progetto originario dovette essere rivisto.
Nel 435 d.C. fu nominata una seconda commissione, composta da sedici membri, che provvedesse alla redazione di un unico Codice, destinato sia alla scienza sia alla pratica, in cui fossero raccolte tutte le costituzioni imperiali da Costantino in poi, comprese quelle non più in vigore. A differenza di quanto stabilito per la prima commissione, fu data ampia facoltà di alterare i testi laddove ritenuto necessario per conferire linearità e coerenza alla raccolta, anche mediante sunti e riduzioni.
- Codice teodosiano, era diviso in sedici libri, ognuno ulteriormente ripartito in titoli e le costituzioni erano riportate per materia e in ordine cronologico. Fra i libri il primo si occupava delle fonti del diritto e delle competenze dei funzionari imperiali; quelli dal secondo al quinto trattavano del diritto privato, mentre il nono riguardava il diritto criminale.
La sua entrata in vigore non determinò l’abrogazione del Codice Gregoriano e del Codice Ermogeniano, anzi il Codice Teodosiano aveva carattere integrativo delle precedenti compilazioni. Inoltre esso conteneva quasi esclusivamente leges generales, mentre negli altri due erano presenti per lo più rescritti ed epistole.
Giuntoci incompleto attraverso vari manoscritti, restò in vigore in Oriente fino al 529 d.C., anno di pubblicazione del primo Codice giustinianeo, mentre in Occidente sopravvisse molto più a lungo poiché venne in gran parte trasfuso nella lex Romana Visigothorum, emanata nel 506 d.C. ed estesa all’Italia nel 568 d.C.
Il diritto imperiale, malgrado le apparenze, non riesce a divenire fonte unica del diritto: per la sua frammentarietà, per la mancanza di una giurisprudenza creativa, in grado di risolvere i dubbi posti dalle costituzioni e di riempirne le lacune, per l’incidenza delle consuetudini provinciali, per l’esistenza di prassi negoziali e giudiziali, che semplificano ed innovano rispetto alle regole classiche, determinando la “volgarizzazione” del diritto, che a sua volta è spesso recepita dalla stessa legislazione imperiale.
La giurisprudenza in età post classica si esprime attraverso una rivisitazione delle opere classiche. Esisteva una frammentarietà non organizzata che comprendeva i codici e le opere dei frammenti giurisprudenziali. Sono importanti i titoli ex corpore Ulpiani e le Pauli sententiae; entrambi faranno parte della lex romana dei visigoti. Poi troviamo anche l’epitome di Gaio.
Giustiniano
Giustiniano sale al potere nel 527, 3 periodi. 528-534, 535-542, 543-565 d.C.
Giustiniano rifà da capo la legislazione che era frammentaria.
Due risultati:
- Il primo codice viene emanato nel 529.
- Il secondo invece nel 534, anno in cui, insieme al codice, vengono emanate altre opere che costituiscono corpus iuris civilis.
Le opere nel Corpus iuris civilis sono:
- Le institutiones, opere fatte con lo scopo di dare un manuale a chi studiava giurisprudenza.
- Il digesto, 50 libri di normalità giurisprudenziale.
- Il codice, la nuova versione del 534.
- Le novelle, tutte le norme sparse emanate fino alla morte del sovrano.
Il corpus iuris civilis è diviso in 12 libri riguardanti le fonti del diritto, il diritto privato, il diritto penale e il diritto pubblico.
Per fare questo corpus Giustiniano nomina una commissione per redigere la raccolta aggiornata di tutte le costituzioni imperiali con la libertà di abbreviare, tagliare e adattare ai tempi nuovi le opere dei precedenti lavori e codici aggiunti a quelle di Giustiniano. Ne viene fatto un primo codice che contiene leges nel 529. Poi vengono emanate nuove norme e nel 534 viene emanata la seconda edizione, il codex repetitae praelectiones. Il lavoro sulle leggi va avanti dal 535 al 542 d.C. con la produzione delle novelle. Poi vi fu emanazione di leggi inferiori fino al 565, anno della morte del sovrano.
Giustiniano si dedica anche a qualcos’altro: al lavoro sui Digesta o Pandectae, pubblicati nel dicembre del 533 d.C. con la costituzione bilingue TANTA, in greco dedoken.
Con questa costituzione vengono pubblicati i 50 libri del Digesto.
Questi sono la realizzazione del progetto degli iura estesa anche alla parte occidentale dell’impero; unifica nel segno della legge tutta la normativa.
Per farlo viene eletta una commissione composta da 17 membri guidata da Triboniano con un incarico ben preciso; per farlo emana costituzione Deo auctore selezionando collaboratori per il lavoro sui Digesta o Pandectae, i digesta sono iura, responsi di autori che per ordine dell’imperatore devono essere esplicitamente elencati all’apertura del passo.
La legge con la quale si trasferisce da una parte all’altra dell’impero questa norma si chiama Pragmatica sanzio → costituzione del 554 che consente di dare vita anche nella parte occidentale dell’impero alla continuità del diritto romano: legislazione giustinianea viene espansa anche in Occidente.
La commissione che lavora al Digesto ha delle limitazioni particolari:
- Reverentia antiquitatis, secondo cui i compilatori devono mettere ad apertura di ogni passo l’indicazione del soggetto da cui l’hanno preso, cosicché chi legge possa sapere da dove sia stata presa la norma.
- Esclusione di ripetizioni e di antinomie ossia di contraddizioni tra passi.
- Blocco delle interpretazioni dei giudici in caso di dubbio: divieto per i giudici di interpretare le norme se non strettamente alla lettera. Se qualche norma risulta di dubbio significato e i giudici non riescono a basarsi su leggi già esistenti, la questione deve essere rimandata a imperatore al quale solo deve essere concesso di interpretare leggi. Quindi Giustiniano non permette ai suoi giudici altro che non sia il rispetto letterale dell’ordine dato nei testi emanati. Al limite possono scegliere i passi che applicano ma non possono discostarsi da essi.
- Divieto di allegare in giudizio fonti prese da altri testi giuridici.
Nel 533 d.C. fu redatto un manuale di diritto che sostituì le istituzioni di Gaio. Quando si insegnava ai giovani a fare giurisprudenza si insegnava come funzionava la normativa giustinianea.
Tutte le opere dei giuristi classici rimangono sullo sfondo.
Cristianesimo, chiesa e diritto
Ha inciso sulla politica imperiale con Costantino, è diventata una vera e propria religione dello Stato con Teodosio.
I cristiani avevano valori differenti rispetto ai romani. Questi ultimi basavano la loro cultura sulle armi, cultura laica, milizia, forza.
Mentre i cristiani hanno valori come la gratitudine, l’aiuto, Dio.
Con l’avvento del cristianesimo l’uomo diventa una communitas, un uomo che fisicamente è inginocchiato davanti a Dio e all’imperatore.
La politica di Diocleziano era improntata alla renovatio e reparatio, a reprimere i cristiani, lui cercava di ricompattare la società romana, le tradizioni delle gens.
Gli dei pagani erano di tanti tipi, amore, guerra.
L’autonomia del Cristiano rispetta il cittadino, e sollecita un fanatismo antiromano sotto il profilo politico, si esalta nel mito del martirio. I cristiani si rifiutano di venerare il princeps, l’imperatore → il cristianesimo è ritenuto pericoloso perché mina il principio di obbedienza al sovrano, crea, nell’impero, una comunità organizzata ansiosa di precisare la propria fisionomia; e diffonde un sistema di valori in parte diverso dal sistema di ideologie e teorie della cultura antica, es. giustizia, carità e condivisione dei beni.
Provvedimenti a favore dei cristiani
La Chiesa, inizialmente perseguitata, cerca la sua autonomia, diffondendo un nuovo sistema di valori antiromano, con ideologie diverse: giustizia, uguaglianza, carità e condivisione dei beni, pentimento.
Galerio fa un Editto di tolleranza nel 311 per il quale i cristiani possono celebrare il loro culto alla luce del sole. Costantino riprende questo concetto → Editto di Milano, copia Galerio, 313.
Costantino prende una linea diversa da Diocleziano, perché ormai la cultura cristiana era troppo emergente, i cristiani erano sempre più numerosi e reprimerli tutti non era più possibile. La società era divisa in classi e c’erano forti disuguaglianze sociali, questo è uno dei motivi per cui il cristianesimo, che professava carità e uguaglianza, ebbe così influenza.
Costantino diventa cristiano, nonostante non fosse un credente accanito come sua madre Elena. Questa sua conversione è più che altro una mossa politica tanto che prima di morire si riconverte ai culti pagani.
Diocleziano era un conservatore, politicamente decide di seguire la linea conservatrice, della vecchia Roma, che si basa sul mito del senato, degli uomini in armi, della legione.
Vuole rinnovare l’impero attraverso la rimozione della religione cristiana.
Costantino capisce che ormai la diffusione del mito compassionevole deve essere accolta, perché parla ai poveri, e loro costituivano la maggior parte della popolazione. Il cristianesimo si rivolgeva alla massa.
Costantino cambia, non combatte il cristianesimo. Vuole far uscire alla luce del sole i cristiani e anche lui diventa di conseguenza un fervente Cristiano.
Costantino intuisce le potenzialità positive della religione e l’Editto di Milano, detto “ibrido palinsesto politico” (313), nel quale dopo l’Editto di Milano si susseguono molteplici concessioni e frequenti interventi nelle sedi conciliari.
L’editto di Milano è uguale all’atto del suo predecessore, un Cesare, il quale passa quindi in secondo.
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