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Umanesimo giuridico

Nel 300 nasce la scuola dei commentatori che continuerà a sopravvivere. Tra 400 e 500 si hanno diverse trasformazioni che cambiano la società nel suo complesso e sono molto importanti e significative perché danno una svolta profonda agli assetti del mondo medievale; nel 1492 termina il Medioevo ed inizia l’età moderna per definizione, ma in realtà l’età moderna inizia anche prima.

Trasformazioni politiche e religiose

Ci sono trasformazioni dal punto di vista politico: scomparsa Impero romano d’Oriente, Costantinopoli nel 1453 cade in mano ai turchi e la sua struttura si trasforma; il Sacro romano impero germanico, che già era una struttura fondamentale ma più dal punto di vista concettuale, sul piano concreto inizia a mostrare segni di debolezza. Non esiste un potere politico forte incardinato all’interno dell’impero e lascia ampi spazi di autonomia, perdendo anche il ruolo di punto di riferimento per coloro che vivevano nell’Europa centrale.

Dal punto di vista religioso → riforma luterana = profonda spaccatura nel cattolicesimo tra un mondo cristiano cattolico ortodosso e la riforma luterana che va a toccare anche elementi non religiosi (riflessione sugli interessi, riforma trova nuove soluzioni mentre la Chiesa cattolica mantiene una posizione fissa).

Scoperte geografiche → profonda trasformazione e grande risorsa economica. Nel mondo occidentale ed europeo arrivano nuove quantità di elementi, cambiano le rotte geografiche e il Mediterraneo viene sostituito con le rotte atlantiche = nuovo centro di traffici e per questo acquistano potere stati che fino a quel momento non avevano avuto grande rilievo.

Formazione degli stati regionali

Formazione degli stati regionali = trasformazione italiana → processo che aveva portato dai comuni alle signorie continua e porta alla formazione di principati e strutture politiche più ampie rispetto a quelle comunali. Strutture politiche caratterizzate da un signore sovrano che persegue una politica di accentramento, di controllo del territorio a lui soggetto.

Si formano gli stati regionali che sono gli stati in cui si divide a partire dal 400 l’Italia e rimangono in essere fino a Napoleone e, dopo la parentesi napoleonica, tornano ad esistere fino all’unificazione.

  • Principato del Piemonte
  • Ducato di Modena
  • Ducato di Parma
  • Ducato di Milano
  • Ducato di Toscana
  • Repubbliche di Genova e di Venezia
  • Regno di Napoli

= strutture politiche che vedono la luce in questi anni e che trasformano profondamente l’intera penisola.

Trasformazioni delle fonti giuridiche

In questa trasformazione è coinvolto anche il mondo giuridico che prosegue ad utilizzare le sue fonti, continua a perseguire la tradizione nata nell’epoca medievale ma inizia a dover tener conto di fonti giuridiche diverse e di nuovi produttori di norme.

Nelle fonti del 400 si continua ad avere la dottrina del diritto comune, ancora diritto romano canonico che rappresenta una fonte, rappresenta una fonte fondamentale così come rimarranno fondamentali le fonti di diritto particolare (statuti) e le consuetudini.

Accanto a queste ne compaiono altre → legislazione principesca, legislazione sovrana = leggi promulgate dai sovrani che hanno iniziato a creare dei propri stati e che iniziano a pretendere di intervenire normativamente non accontentandosi più di disciplinare solo alcuni aspetti della comunità, rimandando la maggior parte del compito alla dottrina di diritto comune.

Affianco a queste nascono anche le decisionis dei tribunali = in questo periodo iniziano a nascere dei tribunali che sono espressione della volontà sovrana, istituiti per volontà del sovrano. Sono tribunali che lasciano sopravvivere le fonti di giustizia che già operavano ma assumono una posizione di predominanza, composti da giudici professionisti che pronunciano delle sentenze (decisioni) e queste sentenze diventano una delle fondamentali fonti del diritto di quest’epoca.

In questo mondo si vanno a ridistribuire anche gli equilibri interni: la legislazione sovrana tende a diventare la principale fonte di diritto all’interno dello stato (com’era accaduto con le costituzioni imperiali di Federico II); la legislazione sovrana acquista il carattere di fonte primaria del diritto pur lasciando sopravvivere anche le altre fonti che vengono usate quando la legislazione non interviene → si crea una gerarchia.

Mos gallicus e mos italicus

La scelta del diritto in questa nuova situazione si indirizza su due strade diverse: da un lato si iniziano a pensare dei percorsi dottrinali, interpretativi diversi a quelli seguiti fino a quel momento = nuovi argomenti dottrinari, sistema delle fonti, si mettono in discussione le fonti stesse e si discutono i modi di interpretazione e di utilizzo di quelle fonti → questo è evidente in quella tendenza = mos gallicus → tendenza che si consolida in Francia e collegata alle correnti umanistiche che si stanno affermando e all’umanesimo giuridico.

Accanto a questa abbiamo una parte della dottrina giuridica che rimane legata ai vecchi modelli interpretativi, alla vecchia gerarchia delle fonti e ai vecchi modelli di insegnamento = mos italicus → produzione che continua usando i metodi del passato con intenti pratici, per fornire strumenti utili alle esigenze della pratica; elaborazione dottrinale del diritto non ha intenti di riflessione, analisi ed insegnativi ma soprattutto intenti legati alle esigenze della pratica.

Due diversi modi di intendere lo studio, l’analisi e l’uso delle fonti del diritto; quando ci si riferisce al mos italicus si parla di daltonismo = termine usato in senso dispregiativo usato fuori dall’Italia, ci si rifà senza innovazione al metodo di Bartolo, alle sue opinioni e alla scuola dei commentatori.

Mos gallicus e umanesimo giuridico

Mos gallicus → Umanesimo giuridico = collegato all’umanesimo letterario. Si sviluppa dopo quello letterario, primi decenni del 500; l’umanesimo letterario è un movimento culturale che si sviluppa fuori dai centri di studio e si sviluppa soprattutto nelle corti dei principi, un umanesimo che porta con sé un prepotente ritorno alle arti liberali, soprattutto alla grammatica, e questo suo percorso di studio e recupero filologico dei testi inserisce lo studio dei testi giuridici = iniziano ad occuparsi anche di testi giuridici. Interesse filologico per i testi giuridici, il primo umanista → Umanesimo giuridico = collegato all’umanesimo letterario.

Si sviluppa dopo quello letterario, primi decenni del 500; l’umanesimo letterario è un movimento culturale che si sviluppa fuori dai centri di studio e si sviluppa soprattutto nelle corti dei principi, un umanesimo che porta con sé un prepotente ritorno alle arti liberali (soprattutto alla grammatica) e questo suo percorso di studio e recupero filologico dei testi inserisce lo studio dei testi giuridici = iniziano ad occuparsi anche di testi giuridici.

Interesse filologico per i testi giuridici: il primo umanista → Angelo Poliziano, autore di uno studio in chiave filologica di analisi e comparazione tra la littera pisana o fiorentina (testo più antico del digesto che era rimasto a Pisa e non era stato studiato a Bologna) e la littera bolognis (usata dai glossatori e commentatori), con interesse da studioso che ama le fonti del passato e cerca di recuperarle e ricostruirle nella loro originalità.

Nel momento in cui si prendono in esame quei testi con la volontà di farne delle edizioni critiche di comparazione, testi che avevano rappresentato le fondamenta del diritto fino ad allora utilizzato, se ne rimettono in discussione le parti e i contenuti e quindi si mettono in discussione i contenuti e così si rimettono in discussione intere costruzioni dottrinali che si basavano su essi; l’interpretazione dottrinale inizia ad essere messa in discussione.

L’umanesimo letterario si pone di fronte a quei testi come documenti del passato e quindi se la prendono con i giuristi del presente ma soprattutto con quelli del passato (coloro che avevano preso i testi antichi, ricostruirli un po’ e lavorare su quei testi creando diritto). Petrarca ce l’ha con i giuristi contemporanei e condanna quando utilizzavano il diritto solo per fini lucrativi senza preoccuparsi delle vere radici del diritto.

Se la prendono soprattutto con gli autori della compilazione giustinianea (Triboniano e commissione) che avevano preso i testi della giurisprudenza classica e li avevano rimaneggiati e riadattati, considerati colpevoli di aver stravolto la giurisprudenza classica; se la prendono con gli interpreti medievali perché avevano usato quel diritto come diritto vigente senza storicizzarlo, correttamente collocato nella sua epoca storica, e che avevano creato una giurisprudenza definita barbara perché distorceva la storia e utilizzava fonti che ormai erano un monumento del passato. Per essere un giurista bisogna conoscere i testi classici ma bisogna tenere tale conoscenza come una cultura personale.

Dall’umanesimo letterario queste critiche e queste osservazioni passano ai giuristi professionisti che fanno proprie quelle critiche che portavano avanti gli umanisti letterari e da questo momento si parla di umanesimo giuridico in senso proprio.

Caratteri dell’umanesimo giuridico

Umanesimo giuridico (scuola occulta), corrente che nasce e si sviluppa soprattutto in Francia anche se uno dei fondatori è italiano = Andrea Alciato, giurista e professore e con lui quelle critiche e quegli indirizzi storici e filologici entrano nel mondo giuridico, cominciano ad essere appresi ed utilizzati anche dai giuristi.

Alciato è considerato iniziatore di questo movimento insieme ad altri due giuristi che formano il triumvirato dell’umanesimo giuridico (Alciato-Zasio e), fondatori dell’umanesimo giuridico.

Caratteri dell’umanesimo giuridico: ricerca di una formulazione originale dei testi studiati, si va a cercare il testo originale così com’era stato prodotto senza trasformazioni avvenute successivamente (ricerca di tipo filologico, si va a recuperare il testo nella sua originalità); stesso testo viene poi studiato analizzandolo alla luce delle fonti originarie (romane o greche) = studio di tipo storico-filologico → testi depurati di tutto ciò che era stato aggiunto e modificato nel corso dei secoli a partire da Giustiniano.

In questo studio il Corpus iuris civilis non era più considerato il testo sacro delle leggi, non è più considerato fonte di diritto ma come un monumento dell’attività classica e che va studiato, letto, recuperato filologicamente e contestualizzato ma non più utilizzato.

Indirizzo storico-filologico = indirizzo che ricerca nuovi testi giuridici attivi, si va alla ricerca di testi usati fino a quel momento con intento di studio e soprattutto ci si dedica ad edizioni critiche del corpus iuris civilis andando a cercare i testi originali.

Indirizzo critico = strettamente legato all’indirizzo storico-filologico, il corpus iuris civilis si studia solo come modo per conoscere il passato e come era organizzato dal punto di vista giuridico il mondo del passato, considerato monumento dell’età classica senza essere utilizzato.

Indirizzo sistematico = si studia il diritto del passato dal punto di vista filologico e storico ma attraverso questo studio si tenta di ricostruire il diritto romano dandogli una razionalizzazione e una sistematicità che secondo gli umanisti giuridici quei testi non avevano; si studiano i testi del diritto romano cercando di riorganizzarli in un modo razionale e sistematico che essi non avevano, eliminando le cose eccessive, riordinando a sistema le norme dei principi.

Tutto ciò per trovare regole razionali da applicare al presente, diritto romano diventa ratio scritta = insieme di principi che possono essere usati per costruire un nuovo diritto che non si basa su quel diritto ma utilizza gli stessi principi considerati ancora validi ed utilizzabili.

Gli interpreti medievali avevano agghiacciato il testo, avevano preso un diritto che era già stato modificato dai compilatori giustinianei e lo avevano considerato come diritto applicabile al presente, attraverso metodi di interpretazione usavano le norme applicabili al presente mentre gli umanisti collocano la compilazione giustinianea nella storia, come testo che così com’è non può essere usato.

I giuristi medievali utilizzano il diritto romano e lo considerano diritto comune mentre gli umanisti utilizzano il diritto romano nella sua razionalità, estrapolano i principi che ritengono fondamentali creando un diritto nuovo che si ispira a quei principi. Questo in molti casi risponde ad una funzione precisa = di dar valore ai diritti nazionali che si formano in quegli stessi anni distaccandosi dal diritto romano per dare maggior importanza ai nuovi diritti che derivavano dal potere del sovrano.

François Otman e il diritto nazionale francese

Tra gli autori che con più evidenza si pongono su questa linea vi è → François Otman, nel 500 in Francia. È autore di un’opera = “anti-Triboniano” scritta nel 1567 e pubblicata postuma nel 1603; scrive quest’opera per sostenere l’autonomia e l’affermazione di un diritto nazionale francese, diritto che i sovrani già da tempo andavano costruendo e che la cui importanza diventa ancora maggiore nel momento in cui si ha una forte accelerata nella politica di accentramento dei sovrani in Francia.

In quest’opera si sostiene che il diritto romano, la compilazione giustinianea, è un diritto del passato e un diritto che per quel che riguarda le strutture politiche e la prassi dei territori francesi è un diritto non più attuale e non bisogna cercare di utilizzarlo, ma sarebbe opportuno che il sovrano nomini una commissione formata da pochi giuristi e uomini di stato che tirino fuori dal diritto romano quell’insieme di principi che sono ancora validi e che possono essere ancora utilizzati e, tenendo conto degli stessi e delle consuetudini del regno, compilino un piccolo codice di leggi, brevi e semplici che vadano a sostituire la molteplicità delle leggi vigenti e delle interpretazioni della dottrina e dei tribunali → che diventi il diritto concretamente applicabile in Francia.

È una chiara affermazione di una proposta di una codificazione (termine non ancora corretto) ma una prima idea di una creazione di un diritto uniforme e valido nell’intero territorio nazionale fondato sulle consuetudini elaborate alla luce dei principi fondamentali del diritto romano → percorso che preme per una nazionalizzazione del territorio = codice valido su tutto il territorio e che derivi dal sovrano. Pensiero dell’umanesimo per supportare una politica di accentramento e nazionalizzazione tipica della Francia in quel periodo.

L’umanesimo giuridico in Italia

In Italia le cose vanno in modo diverso, l’umanesimo giuridico trova qualche sostenitore anche in Italia ma non in modo particolare e si rimane attaccati al codice di Giustiniano e alle fonti utilizzate fino a quel momento.

Cardinal De Luca, in pieno 600 nel Regno di Napoli (accentramento monarchico), afferma che la legge del principe è il vero diritto comune al centro di ogni ordinamento, il diritto romano deve essere applicato solo con il consenso del principe ma molti difendono il diritto romano e il metodo tradizionale di studio dello stesso tra cui Alberico Gentile → considerato uno dei fondatori del diritto internazionale, primo teorizzatore di quelli che possono essere i moderni principi del diritto internazionale.

Gentili contesta apertamente il metodo umanistico considerandolo dannoso perché è inutile e non aiuta chi deve decidere e chi deve sostenere una causa = non serve a nulla nella pratica, meglio il metodo di Bartolo e dei commentatori.

Con i trattati e i consiglia ci si trova in una posizione legata alla pratica, fatta nel mondo dei pratici ed indirizzata soprattutto alla pratica; a partire dal 400 la produzione scientifica e letteraria del diritto non avviene più all’interno dell’università, il centro della produzione ed elaborazione si sposta “dallo studium allo studio” e scaturiscono dall’attività

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martiitina di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Genova o del prof Fortunati Maura.
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