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Storia del diritto medievale e moderno

È inserito nel tempo. Il diritto non può essere cristallizzato ma quindi si evolve con tutti gli uomini. Sesto Pomponio non può esistere – (giurista romano) che affermò che il diritto se non vi sia un giurista che ogni giorno contribuisca a migliorarlo.

La storia giuridica serve a illustrare tutto ciò che rimane costante quindi il ruolo del giurista anche se cambiano le forme di organizzazioni sociali. Il ruolo del giurista non cambia mai.

Non è una fonte del diritto la giurisprudenza; la giurisprudenza nel diritto romano ma anche in storia del diritto può essere intesa come scienza giuridica che coinvolge tutte le funzioni svolte dai giuristi.

Giurisprudenza - attività dei giudici (professori, avvocati) che si contrappone alla dottrina.

Lo storico del diritto invece usa l’aggettivo giurisprudenziale in senso più ampio per indicare il senso della scienza.

Frederick von Savigny

Il diritto, quindi, è una realtà tridimensionale – (giurista tedesco) scrive vocazione del nostro tempo per la legislazione e la giurisprudenza), un’operetta (della scrisse l’operetta in risposta alla risposta di un altro giurista che aveva proposto di adottare per la Germania la codificazione.

Savigny era un fiero oppositore della codificazione ed intendeva impedire l’acquisizione del codice per la Germania. Lui sosteneva che la civiltà conosce tre fasi di sviluppo:

  • Civiltà primitive – si caratterizzano dal punto di vista giuridico per la presenza di una fonte (diritto consuetudinario), cioè la consuetudine.
  • Civiltà evolute – che, come forma normativa, hanno il diritto scientifico (giurisprudenziale).
  • Civiltà decadenti – diritto legislativo perché la legislazione cristallizza il contenuto del diritto in un momento storico. Ma finisce per accelerare la decadenza di una civiltà.

Con un dosaggio diverso in base alle epoche storiche queste 3 dimensioni sono sempre presenti in un ordinamento giuridico.

Medioevo

Medioevo 476 d.C. inizia cade l’Impero Romano d’Occidente, indica un’età di mezzo, il termine medioevo si forma in età moderna.

  • 1088 – seconda metà del XI secolo – avviene la fondazione di un nuovo ordine giuridico europeo.
  • 1492 – scoperta dell’America (inizio età moderna).
  • 1789 – Rivoluzione francese.
  • 1804 – Codice civile napoleonico, quindi, termina la tradizione dell’XI secolo.
  • 1815 – età contemporanea.

1 Nel 250 d.C. cessa l’attività delle ultime scuole di diritto, significa che avviene uno sbilanciamento fra due delle fonti del diritto: non si hanno più i nuovi responsa iuris sprudente, da parte degli perché non ci sono più le scuole dove si formano gli esperti. Essi ci saranno ma saranno impiegati a fare la leges. Ci sarà dalla metà del III secolo una prevalenza delle leges sugli iura del diritto legislativo su quello giurisprudenziale.

Inizio del IV secolo ci sarà ancora la pubblicazione di opere di dottrina giurisprudenziale come i tituli ex corpoure ulpiani, pauli sententiae (si tratta della ripubblicazione di opere antiche).

In oriente Teodosio II fa promulgare il codex thedosianus – ha garantito nell’alto medioevo la sopravvivenza del diritto romano in occidente.

Importante fu la chiesa perché venne perseguitata fino all’inizio del IV secolo, con l’editto di Costantino vengono cessate le persecuzioni dei cristiani, la ragione della persecuzione era politica. A Roma la religione era uno strumento di governo. Con l’editto di Milano il cristianesimo diventa un culto autorizzato all’interno dell’impero. Nel 380 Teodosio I con l’editto di Tessalonica stabilisce che la religione cristiana sarà l’unica religione dell’impero.

A oriente c’è la tendenza degli imperatori a controllare il fenomeno religioso (autorità politica sovraordinata a quella religiosa).

A occidente c’è un’autonomia della sfera religiosa da quella politica. Importante è 494 la lettera che Gelasio I invia all’imperatore a Costantinopoli Anastasio, dove spiega come sono i rapporti fra papato e impero. Il potere religioso è svincolato dal potere giuridico (entità separate) ma non è detto che non vi sia una gerarchia (teoria dei due soli).

La chiesa ha bisogno del diritto canonico. Importanti furono due principi:

  • Testualità del diritto: il diritto deve essere consacrato in un testo scritto, si svilupperà nella parte orientale dell’impero. (Le consuetudini sono regole trasmesse oralmente, per anni il diritto è stato trasmesso in forma orale).
  • Contestualità del diritto: il diritto non solo deve essere contenuto in un testo scritto ma deve essere privo di lacune e contraddizioni al suo interno.

Diritti germanici / età barbarica

I Longobardi erano solo uno dei tanti popoli germanici che nel IV secolo si stanziavano stabilmente in territorio italiano e in alcuni casi europeo che conservano ancora oggi la stessa denominazione. Si fa riferimento a due periodi: il primo comincia alla metà del IV secolo con la formazione dei regni romano barbarici; i goti sono all’interno dell’impero non come invasori ma come milites foederati (legati all’impero con un patto di alleanza).

Differenze tra barbari e romani

Mentre la cultura romana si è sviluppata nel segno dell’esaltazione dell’individuo, le civiltà barbariche attuano una svalutazione dell’elemento individuale (l’uomo germanico non si considera se non all’interno di una collettività, conta molto di più la stirpe che il soggetto); le popolazioni germaniche sono molto più bellicose a differenza dei romani; inoltre prediligono una formazione giuridica non scritta; e sono popolazioni nomadiche, il loro ordinamento giuridico quindi si presenta mobile come la popolazione, questo comporta il fatto che essi non seguono il principio della territorialità, ma seguono il principio della personalità del diritto (l’individuo ovunque si trovi è assoggettato al diritto della propria stirpe).

Per quanto riguarda i contenuti delle consuetudini dei singoli popoli, le singole specificità non impediscono di individuare dei valori di fondo condivisi, molto spesso in contrasto con i modelli del mondo romano:

  • Rilevanza giuridica del gruppo piuttosto che del singolo: il gruppo è definito non soltanto come “nucleo familiare”, ma in relazione ad una serie di affinità, tutele e amicizie.
  • Manca la titolarità esclusiva di un bene (casa, terra, cibo) --> uso e godimento di gruppo.
  • In mancanza di un organo giuridico pubblico, anche la sfera penale si mostrava diversa.

In seguito si arriva ad un ulteriore sviluppo dal punto di vista giuridico di questi popoli barbari che giungono a dotarsi di un vero e proprio testo giuridico scritto nel quale raccogliere le proprie consuetudini --> passaggio decisivo perché:

  • Supera la fluidità orale, si giunge così a maggiore certezza e organicità.
  • Accelera l’integrazione con le altre culture presenti nel territorio insediato o conquistato.
  • Consolida un processo di gerarchizzazione del potere e di esaltazione della regalità, pur non perdendo il completamente il carattere della mera guida militare.

Esempi di legislazione scritta

Tre sono i più importanti esempi di legislazione scritta adottati da sovrani germanici tra il VI e VII secolo.

506 – lex romana visigotorum è una legge territoriale visigotica che si compone di contenuti romanistici; all’interno di questa legge ci sono delle disposizioni che nemmeno i romani avevano provato a codificare. Il nuovo testo aveva l’obiettivo di dotare la nuova entità territoriale di norme più vicine alla sensibilità latina con cui si era entrati in contatto, con contenuti più robusti di quelli previsti dalla Lex romana, composta per la maggior parte di leges tratte dal codice Teodosiano e di iura tratte da opere giuriste romano di Paolo e Gaio.

Dopo 517 anche i burgundi avranno una legge territoriale la lex romana burgundiorum.

Pactus Legis Salicae: ultimi anni del re Clodoveo (primi decenni del VI sec.) sovrano dei Franchi Salii, convertitosi al cattolicesimo. Ampio territorio governato: Paesi Bassi, Francia settentrionale e Germania centro-orientale.

Invasione popolo longobardo: fatto che interessa direttamente la penisola italiana, a partire dal 568, il re Albonio guida il popolo longobardo ad una violenta opera di conquista. Tuttavia i vari contrasti tra gli stessi capi militari longobardi, oltre a portare alla morte dello stesso Clefi, diedero vita ad una fase di grave incertezza politica, che si concluse con la formazione di una trentina di ducati indipendenti tra loro. --> Da questo momento è possibile individuare correttamente i confini del mondo longobardo.

3 Una successiva svolta si ebbe con il regno di Rotari, il quale, non soltanto provvede ad una migliore articolazione dell’amministrazione regia, ma mette in opera la messa per iscritto delle tradizionali consuetudini popolari con il suo editto, promulgato nel 643, un’ampia opera che intendeva conservare le proprie leggi tradizionali e allo stesso tempo promuovere l’integrazione con la popolazione latina.

L’editto di Rotari fu la prima raccolta scritta delle leggi dei longobardi dal re Rotari. L’editto è uno dei principali documenti per lo studio dell’evoluzione della lingua longobarda e raccoglie in modo organico le antiche leggi del popolo longobardo, pur con aspetti derivati direttamente dal diritto romano.

Stando al principio della personalità della legge l’editto fu valido solo per la popolazione italiana di origini longobarde; quella romana soggetta al dominio longobardo rimase invece regolata dal diritto romano, codificato a quell'epoca nel digesto promulgato dall'imperatore Giustiniano I nel 533. L'editto fu la codificazione scritta della precedente tradizione orale.

Compilazione giustinianea

Denominazione con cui, dall’età medievale in poi, si indica la grande compilazione giustinianea del diritto romano, opera di capitale importanza per la scienza giuridica di ogni tempo. Esso oggi si presenta composto da 4 parti: il Digesto, il Codice, le Istituzioni e le Novelle.

Giustiniano prende spunto da questi e da tutti i precedenti atti legislativi di maggiore importanza per dare inizio alla sua più grande opera. Il fulcro dell’intera operazione si concentrò su due obiettivi principali di sistemazione, uno riguardante le costituzioni imperiali (leges) e l’altro la preziosa elaborazione dottrinale dei giuristi romani dell’età classica (iura).

Nel 529 abbiamo così la prima versione del “codex” (“primus codex Iustinianus”) composta da 12 libri, a cui ne seguirà un’altra, quella definitiva, nel 534 (“codex Repetitae Praelectionis”), che, con varie integrazioni e adattamenti, raccoglie più di 1500 costituzioni a partire da Adriano fino agli anni stessi di Giustiniano, ricoprendo più ambiti del diritto.

Nel 533 è la volta dei 50 libri del Digesto, forse l’opera più importante di Giustiniano, in cui si selezionano quasi 10000 frammenti di giuristi romani. Per rendere nota l’importanza del “corpus”, Giustiniano si impegnò ad estendere il suo ambito di vigenza anche alla parte occidentale dell’impero.

Principi di personalità del diritto secondo cui ogni stirpe segue l’ordinamento che vale per le norme di carattere privatistico ma non per le norme penali.

La donna è oggetto dell’operazione, non è capace di agire in quanto non è capace di portare le armi; importante è anche la consistenza patrimoniale della donna, quindi, non è detto che la donna non abbia un proprio patrimonio. I beni patrimoniali sono dati alla donna maritata. - Scherpa è il corredo nuziale -

Ultima categoria di beni che riguardano la donna maritata è il morgengab ossia il dono del marito, l’attribuzione matrimoniale che il marito dava alla moglie per la sua accertata verginità, doveva corrispondere alla quarta parte patrimoniale del marito.

4 Nel diritto longobardo come è stabilito nell’edito di Rotari non esiste la successione / testamento ma esiste la forma legittima secondo i principi che dio e la natura hanno stabilito.

Complesso delle norme processuali – il processo longobardo è pubblico e la causa si introduce davanti al giudice oralmente; è un processo dove il giudice è monocratico e le norme processuali non distinguono fra diritto civile e penale perché la procedura è la stessa. Il processo inizia con una citazione da parte dell’organo pubblico che cita in giudizio il convenuto, la sentenza si limita a stabilire quali mezzi di prova deve essere esperito dalle parti per individuare il vincitore della contesa.

Cos’è un m

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

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