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DIRITTO PRIVATO

INTRODUZIONE

Il diritto privato si occupa della regolazione delle relazioni tra privati, tutelando la

persona umana. Può essere patrimoniale e non patrimoniale. Il primo riguarda la

regolazione di rapporti con contenuto economico, mentre il secondo, anche detto

diritto delle persone, riguarda aspetti che non possono essere valutati

economicamente. Il diritto patrimoniale si trova in funzione servente rispetto alle

persone, infatti il diritto privato si occupa della tutela della dignità umana.

Quest’ultima è un principio di cui tenere conto al momento dell’interpretazione delle

norme giuridiche. Alla tutela della dignità umana si affiancano, in quanto principi

generali e fondamentali, il principio di uguaglianza e quello di solidarietà (art. 2-3).

Il Codice Civile del 1942 è diviso in 6 libri:

1.​ Delle persone e della famiglia si occupa della persona e dei suoi diritti e della

famiglia come formazione sociale (art. 1- 455)

2.​ Delle successioni a causa della morte. Tutti i diritti personali si estinguono,

mentre quelli aventi contenuto economico si succedono (art. 456-809)

3.​ Diritto della proprietà si occupa della appropriazione ed accumulazione della

ricchezza. La proprietà privata è il potere di escludere gli altri dal godimento

dei propri beni. Quest’ultima è riconosciuta e garantita, ma deve avere una

funzione sociale (art. 810-1172).

4.​ Delle obbligazioni si occupa del conseguimento di un bisogno in maniera

pacifica, mediante le obbligazioni. Queste ultime possono essere previste da

contratti o dalla legge (art. 1173-2059).

5.​ Del lavoro si occupa del diritto del lavoro e di quello commerciale (art.

2060-2642)

6.​ Della tutela dei diritti si occupa delle modalità di difesa di fronte al giudice

civile, il quale valuta sulla base delle prove presentate dalle parti. Infatti chi

vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono i

fondamenti. L’attore elabora l’atto di citazione in giudizio, mentre il convenuto

risponde difendendosi (2643-2969).

RAPPORTO GIURIDICO

Il rapporto giuridico è quello tra due o più soggetti ed è regolato dal diritto.

I soggetti del rapporto giuridico possono essere attivi o passivi e sono i titolari

delle posizioni in cui si articola il rapporto.

Le situazioni giuridiche soggettive sono le posizioni giuridiche dei soggetti del

rapporto, distinguibili in attive e passive: le prime sono il diritto soggettivo, il diritto

potestativo, l’interesse legittimo e la potestà, mentre le seconde sono l’obbligo, il

dovere e la soggezione.

DIRITTO SOGGETTIVO

Il diritto soggettivo è la situazione giuridica soggettiva più importante e la categoria

a cui appartiene nasce sulla base di quella del diritto di proprietà.

Quest’ultimo è il potere di agire per la soddisfazione di un proprio interesse, protetto

dall’ordinamento giuridico.

Il diritto soggettivo può essere assoluto o relativo e può consistere nella facoltà,

tipica del diritto di proprietà, o nella pretesa a cui corrisponde l’obbligo di fare e dare,

come nel caso dei crediti.

Il diritto soggettivo assoluto consiste nella facoltà che è la possibilità di usare un

bene per goderne e tutti i soggetti non titolari di un diritto sono tenuti ad astenersi dal

turbarne l’esercizio (erga omnes). Quello relativo soddisfa l’interesse a conseguire

un bene che non si ha e che si deve ottenere e il potere concesso può essere fatto

valere dal titolare solo verso certi soggetti.

Tra i diritti assoluti vi sono i diritti della personalità, quelli reali e quelli sui beni

immateriali; mentre tra i diritti relativi vi sono i diritti di credito.

I diritti si acquisiscono a titolo originario o derivativo: nel primo caso un diritto non

viene trasmesso dal titolare precedente, mentre nel secondo caso un diritto deriva

da quello del precedente titolare.

Esempi di acquisti a titolo originario sono l’accensione, il possesso vale titolo e

l’usucapione, mentre quelli a titolo derivativo si distinguono in diritti a titolo

derivativo universale (eredità) e diritti a titolo derivativo particolare

(compravendita, legato). Quello universale si può usare solo in caso di morte,

mentre quello particolare può essere usato anche tra i vivi.

SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE

Il diritto potestativo è il potere di determinare mutamenti della situazione giuridica

di un soggetto a proprio vantaggio. Il soggetto in questione si trova in una posizione

di soggezione. Tuttavia in alcuni casi, come il contratto, è possibile sciogliere

unilateralmente il vincolo, se nel contratto è presente il diritto di recesso (recesso

contrattuale, art. 1373 C.C).

A volte il diritto di recesso può non essere presente in un contratto, bensì è previsto

dalla legge, come nel caso dell'acquisto dei beni di consumo.

Il pentimento relativo al recesso contrattuale può avvenire fino a quando non si è

verificato il principio di esecuzione del contratto, mentre quello relativo all'acquisto di

beni di consumo può avvenire anche dopo.

In latino il diritto di recesso si chiama ius poenitendi (diritto di pentimento).

La soggezione consiste nel subire l’esercizio dell’altrui diritto potestativo e si tratta

di una situazione giuridica passiva.

L’onere ha due accezioni nel diritto: la prima è quella di limitazione ad una certa

liberalità, mentre la seconda è quella di situazione giuridica soggettiva.

In quest'ultimo caso l’onere è il potere condizionato al compimento di determinati atti

e il comportamento è libero, ma necessitato perché è condizione della realizzazione

di un interesse.

Si intende dire che chi possiede l’onere può esercitare questo potere oppure no, ma

per ottenere un interesse va esercitato. E’ il caso del compratore che può

denunciare il venditore entro 8 giorni dalla scoperta di vizi occulti rispetto al bene

che ha acquistato ed è prevista dalla legge la garanzia per vizi (risarcimento).

L’art. 2697 C.C prevede che si può far valere un diritto in giudizio, provando i fatti

che costituiscono il fondamento del diritto (onere della prova).

L’art. 2043 C.C. prevede che qualsiasi fatto, doloso o colposo, che cagioni un danno

ingiusto ad altri obbliga il risarcimento a chi lo ha commesso.

La potestà è il potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di interessi altrui

ed è il caso della responsabilità genitoriale (art. 316 C.C.), la quale grava sui

genitori fino al compimento della maggiore età (18 anni) dei figli.

Prima della riforma sulla filiazione del 2012 si cambiò il termine potestà con

responsabilità per porre l’accento sul fatto che i figli non sono oggetti, bensì sono

soggetti, i cui interessi devono prevalere sui loro.

La pubblica amministrazione è un insieme di organi statali o di enti pubblici che

agiscono per perseguire compiti e scopi di interesse cittadino.

L’interesse legittimo è la pretesa (dei cittadini) alla legittimità dell’azione

amministrativa (da parte della pubblica amministrazione).

Il principio di fondo è l'inviolabilità della sfera giuridica altrui, almeno che non ci sia

stata un’autorizzazione da parte del soggetto o dalla legge.

SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO

I soggetti del rapporto sono le persone titolari delle situazioni giuridiche soggettive.

Nel diritto privato per persona si intende un soggetto di diritto e può essere fisica o

giuridica: la prima è dotata di una corporeità, mentre la seconda è un ente

personificato. Tuttavia le persone giuridiche agiscono mediante persone fisiche.

La capacità giuridica è l’attitudine di titolarità di diritti e doveri, cioè centro di

imputazione di situazioni giuridiche attive o passive.

Per acquisire capacità giuridica basta nascere e se un bambino nasce e muore

subito dopo è importante capire se in quei pochi secondi ha respirato per la

trasmissione dei suoi diritti al suo erede. Tuttavia il Codice Civile prevede delle

particolarità: il nascituro, concepito, ma non nato, o non ancora concepito, ma che lo

sarà, può essere destinatario di attribuzioni patrimoniali. Affinché sia individuato

come erede, chi lo ha concepito o chi lo concepirà deve essere vivo al momento

della morte del testatore.

La legge 194 del 1978 tratta il tema dell’interruzione volontaria della gravidanza.

L’art. 4 prevede che un consultorio aiuti, economicamente o psicologicamente, una

donna a tenere il figlio. Questo fa evincere che si dà maggiore importanza

all’interesse di una vita formata, quella della donna.

Se una donna è sottoposta ad un rischio psico-fisico o decida di non tenere il figlio si

può ricorrere all’aborto entro 90 giorni.

La legge 4 del 2004 tratta il tema della procreazione medicalmente assistita.

Per crioconservazione si intende la conservazione di embrioni per impiantarli in

futuro.

La capacità giuridica si perde con la morte e i diritti personali si estinguono, mentre

i diritti patrimoniali si trasmettono agli eredi, ad eccezione dei diritti patrimoniali

personali, come la prestazione alimentare. Quest’ultima è il diritto a ricevere

quanto necessario per vivere, se non si hanno i mezzi per farlo.

Le persone tenute agli alimenti sono, nell’ordine, il coniuge, i figli (anche adottivi), i

nipoti, i genitori, i nonni, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le

sorelle germani (nati dagli stessi genitori) o unilaterali (nati da uno dei genitori

diverso), con precedenza dei primi sui secondi (art.433 C.C.).

La sede della persona fisica ha rilievo a fini fiscali e civilistici e si distinguono la

residenza dal domicilio e dalla dimora: la prima è il luogo dove una persona si

trova abitualmente, il secondo è la sede dei suoi affari ed interessi economici e

potrebbe coincidere con la residenza. La dimora è il luogo dove una persona si trova

attualmente, come nel caso del soggiorno in un albergo (art. 43 C.C.).

LIMITAZIONE DELLA CAPACITA’

La capacità di agire è l’attitudine a disporre dei propri diritti patrimoniali, solo dal

compimento della maggiore età (18 anni). Tuttavia ci sono delle eccezioni, previste

dal C.C., ad esempio il riconoscimento del figlio al di fuori del matrimonio per

acquisire la responsabilità genitoriale sul figlio (art. 250 C.C.).

In genere per il minore d’età è prevista un’incapacità di agire totale per atti

negoziali, atti giuridici in senso stretto e capacità di stare in giudizio.

I genitori o il tutore nominato dal giudice devono prendersi cura del minore e

svolgere al suo posto atti che gli spetterebbero.

Gli atti compiuti dal minore senza la rappresentanza dei genitori o del tutore sono

annullabili.

L’interdizione può essere giudiziale o legale. Nel primo caso può essere interdetto

un maggiore d’età che si trova in un abituale stato di infermità mentale e viene

nominato un tutore (può essere un parente o un estraneo), il quale si sostituisce

all’interdetto per lo svolgimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,

autorizzato da un giudice tutelare. Se vengono compiuti senza l’autorizzazione di

quest’ultimo o se vengono compiuti dal solo interdetto possono essere annullati

(annullabilità relativa).

La sentenza di interdizione può essere revocata se l’interdetto dimostra di essere

guarito.

L’interdizione legale è una pena accessoria per la condanna ad una pena detentiva

pari all’ergastolo o a più di 5 anni per reato doloso (commesso con coscienza e

volontà). Nel caso in cui vengono compiuti atti patrimoniali è prevista l’annullabilità

assoluta.

L’inabilitazione è una limitazione della capacità di agire parziale: l’inabilitato può

essere un soggetto affetto da un'infermità mentale non grave, un prodigo, un

soggetto che abusa di sostanze stupefacenti e alcol o un soggetto con menomazioni

psicofisiche.

In questi casi il giudice emana una sentenza costitutiva (come nel caso

dell’interdizione), la quale muta una situazione giuridica soggettiva, che priva

parzialmente l’inabilitato della capacità di agire; infatti per gli atti di ordinaria

amministrazione la mantiene, mentre per quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione

è incapace di agire.

Viene nominato un curatore, il quale assiste l’inabilitato.

L’incapacità naturale è l’incapacità di intendere e di volere, anche transitoria,

dovuta ad una causa qualsiasi (art. 428 C.C.).

E’ possibile chiedere l’annullamento di atti unilaterali e contratti: nel primo caso

basta la dimostrazione del grave pregiudizio dell’autore, mentre nel secondo caso si

deve dimostrare la mala fede (consapevolezza di ledere l’altrui diritto) dell’altro

contraente perché il nostro ordinamento presume la buona fede fino a prova

contraria.

ISTITUTI A PROTEZIONE DI INCAPACI

Gli istituti a protezione di incapaci sono la responsabilità genitoriale,

l’amministrazione di sostegno, la tutela e la curatela.

La responsabilità genitoriale (art. 316 C.C.) afferma che è potere/dovere dei genitori

di proteggere, educare e istruire i figli e di curarne gli interessi patrimoniali ed

esistenziali.

La cura dei beni di un figlio minorenne spetta ai genitori che ne hanno l'usufrutto

legale e lo rappresentano legalmente.

Gli atti di ordinaria amministrazione nell’interesse di un minore possono essere

compiuti disgiuntamente dai suoi rappresentati, mentre per gli atti di straordinaria

amministrazione è necessario il compimento congiunto e l’autorizzazione del giudice

tutelare.

La cura della persona prevede sicurezza, salute e moralità che consiste nel

distinguere il giusto dallo sbagliato. Inoltre i genitori devono educare i propri figli sulla

base del valori fondamentali della nostra Costituzione.

L’amministrazione di sostegno (art. 404 C.C.) è nata nel 2004 e svolge la funzione di

assistenza ai soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi, ma non versano

nelle condizioni per l’interdizione e l’inabilitazione. Infatti il beneficiario

dell’amministrazione di sostegno ha la capacità di agire per tutti gli atti, eccetto quelli

indicati dal giudice tutelare nel decreto di nomina dell’amministratore.

I presupposti per beneficiarne sono l’infermità mentale, anche parziale o temporanea

e la menomazione psico-fisica.

L’amministratore di sostegno può essere un tutore o un curatore (scelta che spetta al

giudice tutelare sulla base dell’atto da compiere) e può essere scelto dal beneficiario

o dal giudice tutelare.

Il procedimento ha inizio con il ricorso al giudice tutelare da parte dell’interessato, da

parte dei parenti o da parte dei servizi sanitari; dopodiché il giudice tutelare ascolta

l’interessato e nomina l’amministratore di sostegno, mediante un decreto.

Gli atti compiuti in violazione del decreto sono annullabili.

PERSONE GIURIDICHE

Le persone giuridiche sono un complesso organizzato di persone e di beni volto al

perseguimento di uno scopo, a cui la legge riconosce la qualità di soggetto di diritto.

La finalità è il raggiungimento di obiettivi che non sarebbero raggiungibili da soggetti

considerati singolarmente.

Le persone giuridiche possono essere enti associativi o enti amministrativi.

Gli enti associativi racchiudono associazioni e società e si tratta di complessi

organizzati di persone fisiche preordinati al conseguimento di uno scopo, con

predominanza dell’ente personale.

Lo scopo delle associazioni è di natura prevalentemente ideale (altruistico), come

nel caso delle associazioni sportive e culturali.

Nelle società lo scopo è lucrativo, mutualistico o consortile, cioè si produce utile per

distribuirlo tra i soci.

Quest’ultima può essere unilaterale, a differenza delle associazioni che sono

plurilaterali.

Le associazioni possono svolgere attività di impresa, ma l’utile sarà investito nel

perseguimento di quello scopo di natura prevalentemente ideale. Infatti possono

perseguire uno scopo lucrativo oggettivo (produzione di utile), ma non soggettivo

(distribuzione di utile tra soci).

Un’altra differenza tra società e associazioni sta nel fatto che le prime non possono

esistere senza attività economica, al contrario delle seconde.

Infine differiscono perché le società hanno un patrimonio e un capitale, mentre le

associazioni hanno un fondo comune.

Le analogie sono la pluralità di persone e uno scopo comune che sia determinato e

lecito.

Gli enti amministrativi racchiudono fondazioni e comitati e si tratta di complessi

organizzati di beni destinati ad un’opera di volontà da parte di uno o più fondatori,

con predominanza dell’ente patrimoniale.

Nel caso delle fondazioni un fondatore conferisce il patrimonio iniziale per perseguire

uno scopo, mentre i comitati sono costituiti per la raccolta fondi e vincolati ad un fine

altruistico.

Gli elementi in comune sono il patrimonio e lo scopo determinato e lecito.

Il riconoscimento è un atto amministrativo che conferisce ad un ente autonomia

patrimoniale perfetta e personalità giuridica.

Il riconoscimento può essere acquistato per concessione, per iscrizione o per

registrazione.

Nel caso della concessione viene attribuito da una Regione per le P.G., le cui finalità

si esauriscono nel suo territorio, o dal Prefetto, controllando che lo scopo sia lecito e

aprendo un conto corrente per versare denaro a

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher IrisNotes di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Scaglione Francesco.
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