DIRITTO PRIVATO
INTRODUZIONE
Il diritto privato si occupa della regolazione delle relazioni tra privati, tutelando la
persona umana. Può essere patrimoniale e non patrimoniale. Il primo riguarda la
regolazione di rapporti con contenuto economico, mentre il secondo, anche detto
diritto delle persone, riguarda aspetti che non possono essere valutati
economicamente. Il diritto patrimoniale si trova in funzione servente rispetto alle
persone, infatti il diritto privato si occupa della tutela della dignità umana.
Quest’ultima è un principio di cui tenere conto al momento dell’interpretazione delle
norme giuridiche. Alla tutela della dignità umana si affiancano, in quanto principi
generali e fondamentali, il principio di uguaglianza e quello di solidarietà (art. 2-3).
Il Codice Civile del 1942 è diviso in 6 libri:
1. Delle persone e della famiglia si occupa della persona e dei suoi diritti e della
famiglia come formazione sociale (art. 1- 455)
2. Delle successioni a causa della morte. Tutti i diritti personali si estinguono,
mentre quelli aventi contenuto economico si succedono (art. 456-809)
3. Diritto della proprietà si occupa della appropriazione ed accumulazione della
ricchezza. La proprietà privata è il potere di escludere gli altri dal godimento
dei propri beni. Quest’ultima è riconosciuta e garantita, ma deve avere una
funzione sociale (art. 810-1172).
4. Delle obbligazioni si occupa del conseguimento di un bisogno in maniera
pacifica, mediante le obbligazioni. Queste ultime possono essere previste da
contratti o dalla legge (art. 1173-2059).
5. Del lavoro si occupa del diritto del lavoro e di quello commerciale (art.
2060-2642)
6. Della tutela dei diritti si occupa delle modalità di difesa di fronte al giudice
civile, il quale valuta sulla base delle prove presentate dalle parti. Infatti chi
vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono i
fondamenti. L’attore elabora l’atto di citazione in giudizio, mentre il convenuto
risponde difendendosi (2643-2969).
RAPPORTO GIURIDICO
Il rapporto giuridico è quello tra due o più soggetti ed è regolato dal diritto.
I soggetti del rapporto giuridico possono essere attivi o passivi e sono i titolari
delle posizioni in cui si articola il rapporto.
Le situazioni giuridiche soggettive sono le posizioni giuridiche dei soggetti del
rapporto, distinguibili in attive e passive: le prime sono il diritto soggettivo, il diritto
potestativo, l’interesse legittimo e la potestà, mentre le seconde sono l’obbligo, il
dovere e la soggezione.
DIRITTO SOGGETTIVO
Il diritto soggettivo è la situazione giuridica soggettiva più importante e la categoria
a cui appartiene nasce sulla base di quella del diritto di proprietà.
Quest’ultimo è il potere di agire per la soddisfazione di un proprio interesse, protetto
dall’ordinamento giuridico.
Il diritto soggettivo può essere assoluto o relativo e può consistere nella facoltà,
tipica del diritto di proprietà, o nella pretesa a cui corrisponde l’obbligo di fare e dare,
come nel caso dei crediti.
Il diritto soggettivo assoluto consiste nella facoltà che è la possibilità di usare un
bene per goderne e tutti i soggetti non titolari di un diritto sono tenuti ad astenersi dal
turbarne l’esercizio (erga omnes). Quello relativo soddisfa l’interesse a conseguire
un bene che non si ha e che si deve ottenere e il potere concesso può essere fatto
valere dal titolare solo verso certi soggetti.
Tra i diritti assoluti vi sono i diritti della personalità, quelli reali e quelli sui beni
immateriali; mentre tra i diritti relativi vi sono i diritti di credito.
I diritti si acquisiscono a titolo originario o derivativo: nel primo caso un diritto non
viene trasmesso dal titolare precedente, mentre nel secondo caso un diritto deriva
da quello del precedente titolare.
Esempi di acquisti a titolo originario sono l’accensione, il possesso vale titolo e
l’usucapione, mentre quelli a titolo derivativo si distinguono in diritti a titolo
derivativo universale (eredità) e diritti a titolo derivativo particolare
(compravendita, legato). Quello universale si può usare solo in caso di morte,
mentre quello particolare può essere usato anche tra i vivi.
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
Il diritto potestativo è il potere di determinare mutamenti della situazione giuridica
di un soggetto a proprio vantaggio. Il soggetto in questione si trova in una posizione
di soggezione. Tuttavia in alcuni casi, come il contratto, è possibile sciogliere
unilateralmente il vincolo, se nel contratto è presente il diritto di recesso (recesso
contrattuale, art. 1373 C.C).
A volte il diritto di recesso può non essere presente in un contratto, bensì è previsto
dalla legge, come nel caso dell'acquisto dei beni di consumo.
Il pentimento relativo al recesso contrattuale può avvenire fino a quando non si è
verificato il principio di esecuzione del contratto, mentre quello relativo all'acquisto di
beni di consumo può avvenire anche dopo.
In latino il diritto di recesso si chiama ius poenitendi (diritto di pentimento).
La soggezione consiste nel subire l’esercizio dell’altrui diritto potestativo e si tratta
di una situazione giuridica passiva.
L’onere ha due accezioni nel diritto: la prima è quella di limitazione ad una certa
liberalità, mentre la seconda è quella di situazione giuridica soggettiva.
In quest'ultimo caso l’onere è il potere condizionato al compimento di determinati atti
e il comportamento è libero, ma necessitato perché è condizione della realizzazione
di un interesse.
Si intende dire che chi possiede l’onere può esercitare questo potere oppure no, ma
per ottenere un interesse va esercitato. E’ il caso del compratore che può
denunciare il venditore entro 8 giorni dalla scoperta di vizi occulti rispetto al bene
che ha acquistato ed è prevista dalla legge la garanzia per vizi (risarcimento).
L’art. 2697 C.C prevede che si può far valere un diritto in giudizio, provando i fatti
che costituiscono il fondamento del diritto (onere della prova).
L’art. 2043 C.C. prevede che qualsiasi fatto, doloso o colposo, che cagioni un danno
ingiusto ad altri obbliga il risarcimento a chi lo ha commesso.
La potestà è il potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di interessi altrui
ed è il caso della responsabilità genitoriale (art. 316 C.C.), la quale grava sui
genitori fino al compimento della maggiore età (18 anni) dei figli.
Prima della riforma sulla filiazione del 2012 si cambiò il termine potestà con
responsabilità per porre l’accento sul fatto che i figli non sono oggetti, bensì sono
soggetti, i cui interessi devono prevalere sui loro.
La pubblica amministrazione è un insieme di organi statali o di enti pubblici che
agiscono per perseguire compiti e scopi di interesse cittadino.
L’interesse legittimo è la pretesa (dei cittadini) alla legittimità dell’azione
amministrativa (da parte della pubblica amministrazione).
Il principio di fondo è l'inviolabilità della sfera giuridica altrui, almeno che non ci sia
stata un’autorizzazione da parte del soggetto o dalla legge.
SOGGETTI DEL RAPPORTO GIURIDICO
I soggetti del rapporto sono le persone titolari delle situazioni giuridiche soggettive.
Nel diritto privato per persona si intende un soggetto di diritto e può essere fisica o
giuridica: la prima è dotata di una corporeità, mentre la seconda è un ente
personificato. Tuttavia le persone giuridiche agiscono mediante persone fisiche.
La capacità giuridica è l’attitudine di titolarità di diritti e doveri, cioè centro di
imputazione di situazioni giuridiche attive o passive.
Per acquisire capacità giuridica basta nascere e se un bambino nasce e muore
subito dopo è importante capire se in quei pochi secondi ha respirato per la
trasmissione dei suoi diritti al suo erede. Tuttavia il Codice Civile prevede delle
particolarità: il nascituro, concepito, ma non nato, o non ancora concepito, ma che lo
sarà, può essere destinatario di attribuzioni patrimoniali. Affinché sia individuato
come erede, chi lo ha concepito o chi lo concepirà deve essere vivo al momento
della morte del testatore.
La legge 194 del 1978 tratta il tema dell’interruzione volontaria della gravidanza.
L’art. 4 prevede che un consultorio aiuti, economicamente o psicologicamente, una
donna a tenere il figlio. Questo fa evincere che si dà maggiore importanza
all’interesse di una vita formata, quella della donna.
Se una donna è sottoposta ad un rischio psico-fisico o decida di non tenere il figlio si
può ricorrere all’aborto entro 90 giorni.
La legge 4 del 2004 tratta il tema della procreazione medicalmente assistita.
Per crioconservazione si intende la conservazione di embrioni per impiantarli in
futuro.
La capacità giuridica si perde con la morte e i diritti personali si estinguono, mentre
i diritti patrimoniali si trasmettono agli eredi, ad eccezione dei diritti patrimoniali
personali, come la prestazione alimentare. Quest’ultima è il diritto a ricevere
quanto necessario per vivere, se non si hanno i mezzi per farlo.
Le persone tenute agli alimenti sono, nell’ordine, il coniuge, i figli (anche adottivi), i
nipoti, i genitori, i nonni, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le
sorelle germani (nati dagli stessi genitori) o unilaterali (nati da uno dei genitori
diverso), con precedenza dei primi sui secondi (art.433 C.C.).
La sede della persona fisica ha rilievo a fini fiscali e civilistici e si distinguono la
residenza dal domicilio e dalla dimora: la prima è il luogo dove una persona si
trova abitualmente, il secondo è la sede dei suoi affari ed interessi economici e
potrebbe coincidere con la residenza. La dimora è il luogo dove una persona si trova
attualmente, come nel caso del soggiorno in un albergo (art. 43 C.C.).
LIMITAZIONE DELLA CAPACITA’
La capacità di agire è l’attitudine a disporre dei propri diritti patrimoniali, solo dal
compimento della maggiore età (18 anni). Tuttavia ci sono delle eccezioni, previste
dal C.C., ad esempio il riconoscimento del figlio al di fuori del matrimonio per
acquisire la responsabilità genitoriale sul figlio (art. 250 C.C.).
In genere per il minore d’età è prevista un’incapacità di agire totale per atti
negoziali, atti giuridici in senso stretto e capacità di stare in giudizio.
I genitori o il tutore nominato dal giudice devono prendersi cura del minore e
svolgere al suo posto atti che gli spetterebbero.
Gli atti compiuti dal minore senza la rappresentanza dei genitori o del tutore sono
annullabili.
L’interdizione può essere giudiziale o legale. Nel primo caso può essere interdetto
un maggiore d’età che si trova in un abituale stato di infermità mentale e viene
nominato un tutore (può essere un parente o un estraneo), il quale si sostituisce
all’interdetto per lo svolgimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione,
autorizzato da un giudice tutelare. Se vengono compiuti senza l’autorizzazione di
quest’ultimo o se vengono compiuti dal solo interdetto possono essere annullati
(annullabilità relativa).
La sentenza di interdizione può essere revocata se l’interdetto dimostra di essere
guarito.
L’interdizione legale è una pena accessoria per la condanna ad una pena detentiva
pari all’ergastolo o a più di 5 anni per reato doloso (commesso con coscienza e
volontà). Nel caso in cui vengono compiuti atti patrimoniali è prevista l’annullabilità
assoluta.
L’inabilitazione è una limitazione della capacità di agire parziale: l’inabilitato può
essere un soggetto affetto da un'infermità mentale non grave, un prodigo, un
soggetto che abusa di sostanze stupefacenti e alcol o un soggetto con menomazioni
psicofisiche.
In questi casi il giudice emana una sentenza costitutiva (come nel caso
dell’interdizione), la quale muta una situazione giuridica soggettiva, che priva
parzialmente l’inabilitato della capacità di agire; infatti per gli atti di ordinaria
amministrazione la mantiene, mentre per quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione
è incapace di agire.
Viene nominato un curatore, il quale assiste l’inabilitato.
L’incapacità naturale è l’incapacità di intendere e di volere, anche transitoria,
dovuta ad una causa qualsiasi (art. 428 C.C.).
E’ possibile chiedere l’annullamento di atti unilaterali e contratti: nel primo caso
basta la dimostrazione del grave pregiudizio dell’autore, mentre nel secondo caso si
deve dimostrare la mala fede (consapevolezza di ledere l’altrui diritto) dell’altro
contraente perché il nostro ordinamento presume la buona fede fino a prova
contraria.
ISTITUTI A PROTEZIONE DI INCAPACI
Gli istituti a protezione di incapaci sono la responsabilità genitoriale,
l’amministrazione di sostegno, la tutela e la curatela.
La responsabilità genitoriale (art. 316 C.C.) afferma che è potere/dovere dei genitori
di proteggere, educare e istruire i figli e di curarne gli interessi patrimoniali ed
esistenziali.
La cura dei beni di un figlio minorenne spetta ai genitori che ne hanno l'usufrutto
legale e lo rappresentano legalmente.
Gli atti di ordinaria amministrazione nell’interesse di un minore possono essere
compiuti disgiuntamente dai suoi rappresentati, mentre per gli atti di straordinaria
amministrazione è necessario il compimento congiunto e l’autorizzazione del giudice
tutelare.
La cura della persona prevede sicurezza, salute e moralità che consiste nel
distinguere il giusto dallo sbagliato. Inoltre i genitori devono educare i propri figli sulla
base del valori fondamentali della nostra Costituzione.
L’amministrazione di sostegno (art. 404 C.C.) è nata nel 2004 e svolge la funzione di
assistenza ai soggetti incapaci di provvedere ai propri interessi, ma non versano
nelle condizioni per l’interdizione e l’inabilitazione. Infatti il beneficiario
dell’amministrazione di sostegno ha la capacità di agire per tutti gli atti, eccetto quelli
indicati dal giudice tutelare nel decreto di nomina dell’amministratore.
I presupposti per beneficiarne sono l’infermità mentale, anche parziale o temporanea
e la menomazione psico-fisica.
L’amministratore di sostegno può essere un tutore o un curatore (scelta che spetta al
giudice tutelare sulla base dell’atto da compiere) e può essere scelto dal beneficiario
o dal giudice tutelare.
Il procedimento ha inizio con il ricorso al giudice tutelare da parte dell’interessato, da
parte dei parenti o da parte dei servizi sanitari; dopodiché il giudice tutelare ascolta
l’interessato e nomina l’amministratore di sostegno, mediante un decreto.
Gli atti compiuti in violazione del decreto sono annullabili.
PERSONE GIURIDICHE
Le persone giuridiche sono un complesso organizzato di persone e di beni volto al
perseguimento di uno scopo, a cui la legge riconosce la qualità di soggetto di diritto.
La finalità è il raggiungimento di obiettivi che non sarebbero raggiungibili da soggetti
considerati singolarmente.
Le persone giuridiche possono essere enti associativi o enti amministrativi.
Gli enti associativi racchiudono associazioni e società e si tratta di complessi
organizzati di persone fisiche preordinati al conseguimento di uno scopo, con
predominanza dell’ente personale.
Lo scopo delle associazioni è di natura prevalentemente ideale (altruistico), come
nel caso delle associazioni sportive e culturali.
Nelle società lo scopo è lucrativo, mutualistico o consortile, cioè si produce utile per
distribuirlo tra i soci.
Quest’ultima può essere unilaterale, a differenza delle associazioni che sono
plurilaterali.
Le associazioni possono svolgere attività di impresa, ma l’utile sarà investito nel
perseguimento di quello scopo di natura prevalentemente ideale. Infatti possono
perseguire uno scopo lucrativo oggettivo (produzione di utile), ma non soggettivo
(distribuzione di utile tra soci).
Un’altra differenza tra società e associazioni sta nel fatto che le prime non possono
esistere senza attività economica, al contrario delle seconde.
Infine differiscono perché le società hanno un patrimonio e un capitale, mentre le
associazioni hanno un fondo comune.
Le analogie sono la pluralità di persone e uno scopo comune che sia determinato e
lecito.
Gli enti amministrativi racchiudono fondazioni e comitati e si tratta di complessi
organizzati di beni destinati ad un’opera di volontà da parte di uno o più fondatori,
con predominanza dell’ente patrimoniale.
Nel caso delle fondazioni un fondatore conferisce il patrimonio iniziale per perseguire
uno scopo, mentre i comitati sono costituiti per la raccolta fondi e vincolati ad un fine
altruistico.
Gli elementi in comune sono il patrimonio e lo scopo determinato e lecito.
Il riconoscimento è un atto amministrativo che conferisce ad un ente autonomia
patrimoniale perfetta e personalità giuridica.
Il riconoscimento può essere acquistato per concessione, per iscrizione o per
registrazione.
Nel caso della concessione viene attribuito da una Regione per le P.G., le cui finalità
si esauriscono nel suo territorio, o dal Prefetto, controllando che lo scopo sia lecito e
aprendo un conto corrente per versare denaro a
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