APPUNTI DI DIRITTO PRIVATO - SEGI L-14
APPUNTI COMPLETI
DI DIRITTO PRIVATO
Corso di Laurea in Servizi Giuridici - SEGI L-14
eCampus
DIRPV1 - Diritto Privato [L-Z] - Prof. Giulio Andreotti
Programma didattico 2024
Manuale di studio e ripasso costruito sulle 96 lezioni del programma
FINALITÀ: materiale di supporto per comprendere e ripassare gli istituti fondamentali del diritto privato italiano.
AVVERTENZA: non è materiale ufficiale eCampus, non sostituisce il Codice civile, le lezioni del docente o un
manuale universitario.
AGGIORNAMENTO: struttura conforme al programma 2024; i riferimenti normativi essenziali sono stati controllati su
fonti ufficiali disponibili fino ad agosto 2026, con note separate quando un aggiornamento successivo al corso può
incidere sulla materia. Materiale didattico non ufficiale - Programma eCampus 2024
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Come usare questi appunti
Ogni lezione contiene una spiegazione ragionata, i riferimenti normativi principali e una sezione “Da ricordare”.
L'obiettivo è capire la logica dell'istituto prima di memorizzare articoli e definizioni.
Per preparare l'esame: 1) leggere il capitolo; 2) aprire il Codice civile sugli articoli indicati; 3) provare a spiegare a
voce la differenza tra istituti vicini; 4) usare i punti chiave come traccia di ripasso; 5) verificare sempre eventuali
indicazioni specifiche del docente.
La numerazione segue esattamente le 96 lezioni fornite nel programma, così è possibile confrontare rapidamente
questi appunti con la piattaforma del corso.
Indice ragionato
PARTE I - Fondamenti, soggetti e persone | Lezioni 1-10
PARTE II - Famiglia | Lezioni 11-16
PARTE III - Successioni e donazione | Lezioni 17-25
PARTE IV - Beni, proprietà, diritti reali e possesso | Lezioni 26-40
PARTE V - Garanzia patrimoniale e obbligazioni | Lezioni 41-65
PARTE VI - Contratto e autonomia privata | Lezioni 66-82
PARTE VII - Invalidità, rimedi e responsabilità | Lezioni 83-94
PARTE VIII - Prescrizione, decadenza e pubblicità | Lezioni 95-96
Elenco delle lezioni
1. Introduzione
2. Ordinamento e norme giuridiche
3. Fonti del diritto privato
4. Efficacia e interpretazione della legge
5. Rapporto e situazioni giuridiche soggettive
6. Soggettività giuridica
7. Incapacità d'agire I
8. Incapacità d'agire II
9. Enti giuridici
10. Tipi di enti
11. Introduzione alla famiglia
12. Matrimonio
13. Diritti/doveri dei coniugi. Crisi della famiglia
14. Regime patrimoniale della famiglia
15. Filiazione
16. Responsabilità genitoriale. Adozione
17. Principi delle successioni I
18. Principi delle successioni II
19. Accettazione dell'eredità
20. Successioni legittime
21. Legittimari
22. Testamento I
23. Testamento II
24. Comunione ereditaria
25. Donazione
26. Beni I Materiale didattico non ufficiale - Programma eCampus 2024
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27. Beni II
28. Diritti reali
29. Proprietà I
30. Proprietà II
31. Proprietà III
32. Diritti reali su cosa altrui
33. Diritto di superficie
34. Enfiteusi
35. Usufrutto, uso e abitazione
36. Servitù prediali
37. Comunione
38. Condominio
39. Possesso I
40. Possesso II
41. Responsabilità patrimoniale
42. Pegno
43. Ipoteca I
44. Ipoteca II
45. Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
46. Rapporto obbligatorio
47. Fonti dell'obbligazione
48. Elementi dell'obbligazione
49. Obbligazioni solidali
50. Tipi di obbligazione
51. Adempimento I
52. Adempimento II
53. Adempimento III
54. Mora del creditore
55. Modi di estinzione I
56. Modi di estinzione II
57. Inadempimento I
58. Inadempimento II
59. Inadempimento III
60. Successione nel rapporto obbligatorio
61. Cessione del credito
62. Delegazione attiva e factoring
63. Delegazione passiva
64. Espromissione
65. Accollo
66. Introduzione al contratto
67. Autonomia privata
68. Elementi essenziali del contratto
69. Classificazioni del contratto
70. Accordo I
71. Accordo II
72. Causa
73. Oggetto
74. Forma
75. Condizione
76. Termine e modo Materiale didattico non ufficiale - Programma eCampus 2024
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77. Rappresentanza
78. Contratto preliminare e vincoli a contrarre
79. Interpretazione
80. Effetti del contratto
81. Contratto e terzi
82. Simulazione
83. Inefficacia e invalidità
84. Nullità
85. Annullabilità
86. Vizi del consenso
87. Rescissione
88. Risoluzione per inadempimento I
89. Risoluzione per inadempimento II
90. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta e per eccessiva onerosità
91. Responsabilità extracontrattuale I
92. Responsabilità extracontrattuale II
93. Responsabilità extracontrattuale III
94. Obbligazioni ex lege
95. Prescrizione e decadenza
96. Trascrizione Materiale didattico non ufficiale - Programma eCampus 2024
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PARTE I - Fondamenti, soggetti e persone
Questa parte costruisce il linguaggio di base del diritto privato: norme, fonti, situazioni soggettive, capacità e
organizzazioni collettive. Senza questi concetti, i capitoli successivi diventano una serie di regole isolate.
Lezione 1 - Introduzione
Riferimenti principali: Codice civile; Costituzione; disposizioni sulla legge in generale
Il diritto privato disciplina i rapporti tra soggetti posti, in linea di principio, su un piano di parità. Si occupa della
persona, della famiglia, dei beni, della proprietà, delle obbligazioni, dei contratti, della responsabilità civile, delle
successioni e degli strumenti di tutela dei diritti. Il suo centro non è l'esercizio di un potere pubblico, ma
l'organizzazione degli interessi dei privati secondo regole che bilanciano autonomia individuale, solidarietà e
certezza dei traffici.
Il Codice civile del 1942 resta il principale testo di riferimento, ma va letto insieme alla Costituzione, alla
legislazione speciale, al diritto dell'Unione europea e alla giurisprudenza. Molti istituti codicistici sono stati
reinterpretati alla luce dei principi costituzionali: dignità, uguaglianza, tutela della persona, famiglia, iniziativa
economica e funzione sociale della proprietà. Studiare diritto privato significa quindi comprendere non solo le
singole norme, ma anche la logica che collega fatti, interessi, situazioni giuridiche e rimedi.
Metodo di studio: per ogni istituto conviene chiedersi quali soggetti coinvolge, quale fatto ne determina la nascita,
quali effetti produce, quali limiti incontra e quali rimedi sono previsti in caso di violazione. Questa struttura
consente di passare dalla memorizzazione alla comprensione sistematica.
DA RICORDARE
• Distinguere diritto privato e diritto pubblico senza considerarli compartimenti assoluti.
• Il Codice civile è centrale ma non è l'unica fonte.
• Ogni istituto va studiato attraverso presupposti, effetti, limiti e rimedi.
Lezione 2 - Ordinamento e norme giuridiche
Riferimenti principali: Preleggi; principi costituzionali
L'ordinamento giuridico è l'insieme coordinato di norme, istituzioni e meccanismi attraverso i quali una comunità
organizza la convivenza e risolve i conflitti. La norma giuridica è una regola di comportamento o di
organizzazione dotata di rilevanza per l'ordinamento. In genere presenta caratteri di generalità e astrattezza, anche
se esistono norme riferite a categorie ristrette o a situazioni specifiche.
È utile distinguere norme imperative, che non possono essere derogate dalla volontà privata, e norme dispositive o
derogabili, che operano quando le parti non stabiliscono diversamente. Le norme suppletive colmano una lacuna
dell'autonomia privata; quelle proibitive vietano determinati comportamenti. La violazione può comportare
sanzioni diverse: invalidità di un atto, risarcimento, restituzione, esecuzione forzata o altre conseguenze.
La fattispecie è il modello di fatto descritto dalla norma. Quando il fatto concreto corrisponde alla fattispecie
astratta si producono gli effetti giuridici previsti. Il ragionamento giuridico consiste spesso nel qualificare
correttamente il fatto per individuare la disciplina applicabile.
DA RICORDARE
• Norme imperative vs dispositive.
• Fattispecie astratta e fattispecie concreta.
• La sanzione civile non coincide necessariamente con una pena.
Lezione 3 - Fonti del diritto privato
Riferimenti principali: Costituzione; art. 1 preleggi da leggere nel sistema attuale; diritto UE; leggi e regolamenti; usi
Le fonti del diritto sono gli atti o fatti ai quali l'ordinamento riconosce capacità di produrre norme giuridiche. Nel
sistema contemporaneo la gerarchia deve essere ricostruita partendo dalla Costituzione e dalle fonti costituzionali,
proseguendo con il diritto dell'Unione europea nei limiti e secondo i principi dell'ordinamento europeo, le leggi
ordinarie e gli atti aventi forza di legge, i regolamenti e, in ambiti circoscritti, gli usi.
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Nel diritto privato assumono grande rilievo il Codice civile e numerose leggi speciali, ad esempio in materia di
consumatori, locazioni, adozione, unioni civili, protezione dei dati e attività d'impresa. Il diritto dell'Unione
europea incide sia mediante regolamenti direttamente applicabili sia attraverso direttive recepite dal legislatore
nazionale.
L'autonomia privata non è una fonte del diritto in senso generale, ma consente ai soggetti di creare regole
vincolanti per i propri rapporti mediante il contratto. Tali regole operano entro i limiti imposti dalla legge,
dall'ordine pubblico e dai principi dell'ordinamento.
DA RICORDARE
• La Costituzione orienta l'interpretazione dell'intero diritto privato.
• Il diritto UE può incidere direttamente sui rapporti tra privati.
• La legge speciale può derogare alla disciplina generale del Codice civile.
Lezione 4 - Efficacia e interpretazione della legge
Riferimenti principali: Preleggi artt. 10-15; art. 12 preleggi; art. 11 preleggi
L'efficacia della legge riguarda il tempo, lo spazio e i destinatari. In via generale la legge dispone per l'avvenire: il
principio di irretroattività tutela prevedibilità e certezza, pur ammettendo eccezioni quando il legislatore lo
stabilisca nei limiti costituzionali. L'abrogazione può essere espressa, tacita per incompatibilità o conseguire a una
nuova disciplina integrale della materia. Diversa è l'annullamento della norma per illegittimità costituzionale, che
incide secondo le regole proprie del giudizio costituzionale.
Interpretare significa attribuire significato alla disposizione normativa. L'art. 12 delle preleggi richiama il
significato delle parole secondo la loro connessione e l'intenzione del legislatore. Nella pratica si impiegano criteri
letterale, logico, sistematico, storico e teleologico, sempre in coerenza con Costituzione e diritto dell'Unione. Se
manca una norma specifica, può operare l'analogia legis, applicando una disciplina prevista per casi simili, o
l'analogia iuris, ricorrendo ai principi generali. L'analogia incontra limiti per norme penali ed eccezionali.
È essenziale distinguere disposizione e norma: la disposizione è il testo scritto; la norma è il significato ricavato
attraverso l'interpretazione. Una stessa disposizione può generare problemi interpretativi e una soluzione può
evolvere nel tempo.
DA RICORDARE
• Irretroattività come regola generale.
• Abrogazione e annullamento non sono la stessa cosa.
• Interpretazione letterale, sistematica e teleologica lavorano insieme.
Lezione 5 - Rapporto e situazioni giuridiche soggettive
Riferimenti principali: Principi generali; artt. 1173 ss. per le obbligazioni; artt. 832 ss. per i diritti reali
Il rapporto giuridico è una relazione tra soggetti disciplinata dal diritto. Al suo interno si collocano situazioni
giuridiche soggettive attive e passive. Tra le attive rientrano il diritto soggettivo, la potestà o potere, la facoltà,
l'aspettativa e l'interesse legittimo in contesti specifici; tra le passive, il dovere, l'obbligo, l'onere e la soggezione.
Il diritto soggettivo attribuisce al titolare un interesse protetto e poteri per realizzarlo. Nei diritti assoluti, come
proprietà e diritti della personalità, la pretesa si rivolge erga omnes; nei diritti relativi, come il credito, la pretesa è
diretta verso uno o più soggetti determinati. L'onere, invece, non impone un comportamento nell'interesse altrui:
indica una condotta necessaria per conseguire o conservare un vantaggio proprio.
Le situazioni giuridiche possono nascere, modificarsi ed estinguersi per fatti, atti o negozi giuridici. Questa
dinamica è fondamentale: il diritto privato osserva continuamente come un fatto della vita acquisti rilevanza
giuridica e trasformi la posizione dei soggetti.
DA RICORDARE
• Diritti assoluti ed erga omnes; diritti relativi verso soggetti determinati.
• Obbligo e onere non coincidono.
• Fatti e atti giuridici producono vicende delle situazioni soggettive.
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Lezione 6 - Soggettività giuridica
Riferimenti principali: Artt. 1-2 c.c.; artt. 22 Cost. e principi sulla persona
La capacità giuridica è l'idoneità a essere titolari di diritti e doveri e si acquista, per la persona fisica, con la
nascita. La legge può subordinare taluni effetti al concepimento, purché segua la nascita. Diversa è la capacità di
agire, cioè l'idoneità a compiere validamente atti giuridici destinati a incidere sulla propria sfera: di regola si
acquista con la maggiore età.
La soggettività comprende anche i diritti della personalità, connessi alla persona e alla sua dignità: vita, integrità
fisica, nome, immagine, identità personale, onore, riservatezza. Sono in larga parte assoluti, non patrimoniali,
indisponibili o disponibili solo entro limiti e meritevoli di tutela anche inibitoria e risarcitoria.
Nella vita civile rilevano domicilio, residenza e dimora. Il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede
principale dei propri affari e interessi; la residenza è il luogo della dimora abituale; la dimora indica il luogo in cui
la persona si trova in modo non meramente occasionale.
DA RICORDARE
• Capacità giuridica dalla nascita; capacità di agire di regola a 18 anni.
• I diritti della personalità proteggono la dimensione non patrimoniale della persona.
• Domicilio e residenza hanno funzioni giuridiche differenti.
Lezione 7 - Incapacità d'agire I
Riferimenti principali: Artt. 2, 320 ss., 414 ss. c.c.
L'incapacità di agire serve a proteggere chi non è ritenuto in grado di curare autonomamente i propri interessi. Il
minore di età è legalmente incapace di agire salvo gli atti che la legge gli consente in relazione all'età e alla natura
del rapporto. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale rappresentano il minore e ne amministrano i beni
secondo le regole del Codice civile.
L'interdizione giudiziale è una misura tradizionalmente più intensa: presuppone una condizione di abituale
infermità di mente tale da rendere la persona incapace di provvedere ai propri interessi, quando ciò sia necessario
per assicurarle adeguata protezione. L'interdetto è rappresentato dal tutore negli atti patrimoniali secondo la
disciplina applicabile.
L'inabilitazione limita, ma non elimina, la capacità di agire. L'inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria
amministrazione, mentre per quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione necessita dell'assistenza del curatore nei
casi previsti. Oggi il sistema privilegia, quando possibile, misure meno invasive e proporzionate alle esigenze
concrete.
DA RICORDARE
• La ratio è protettiva, non punitiva.
• Interdizione: rappresentanza più ampia; inabilitazione: assistenza per atti rilevanti.
• Le misure devono essere proporzionate alla concreta vulnerabilità.
Lezione 8 - Incapacità d'agire II
Riferimenti principali: Artt. 404-413 c.c.; art. 428 c.c.
L'amministrazione di sostegno, introdotta nel 2004, è costruita sul principio della minima limitazione possibile
della capacità di agire. Può essere disposta per la persona che, a causa di infermità o menomazione fisica o
psichica, si trovi nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi. Il decreto del
giudice tutelare individua gli atti per i quali l'amministratore rappresenta o assiste il beneficiario; per il resto la
capacità rimane intatta.
Diversa dalle incapacità legali è l'incapacità naturale prevista dall'art. 428 c.c.: riguarda chi, pur formalmente
capace, era concretamente incapace di intendere o di volere al momento dell'atto. Gli atti possono essere annullati
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alle condizioni stabilite dalla norma, con particolare attenzione al pregiudizio e, per i contratti, alla mala fede
dell'altro contraente.
La distinzione ha valore pratico: nelle incapacità legali la tutela deriva da uno status o da un provvedimento;
nell'incapacità naturale occorre dimostrare lo stato concreto al momento dell'atto.
DA RICORDARE
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