Capitolo I: regole e principi nei sistemi processuali
Difendere, la presenza obbligatoria del difensore d’ufficio garantisce la regolarità del dibattimento e garantisce il gratuito patrocinio per i non abbienti.
L’art. 25 sancisce il principio secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge: il giudice naturale è il giudice istituzionalmente competente per effetto di una legge anteriore al fatto (la legge necessariamente deve predeterminare ogni giudice per la trattazione di una causa); inoltre la precostituzione del giudice naturale deve derivare necessariamente dal legislatore.
L’attuale CPP è entrato in vigore nel 1988, sostituendo il vecchio codice Rocco di epoca fascista. Di recente è stato oggetto di profonda riforma ad opera del d.lgs. 51/1998 (che ha introdotto il giudice unico di primo grado sostituendo la figura del pretore), della l. 479/1999 (legge Carotti) e della l. 63/2001 sul giusto processo.
I sistemi processuali sono fondamentalmente due: inquisitorio e accusatorio.
Sistema accusatorio
Il sistema accusatorio può essere configurato come un triangolo al cui vertice c’è il giudice e alle basi accusa e difesa in posizione di parità; il processo è pubblico e si svolge dinanzi al giudice, terzo ed imparziale il quale non cerca le prove ma decide in base a quelle fornitegli dalle parti. Le prove a carico sono fornite dall’accusa e l’accusato, oltre a raccogliere altre prove può anche sindacare quelle fornite dall’accusa al momento della loro acquisizione in dibattimento, soprattutto con lo strumento del controinterrogatorio.
Sistema inquisitorio
Nel sistema inquisitorio mancano pubblicità e oralità, la figura del giudice è dominante, infatti oltre a giudicare, egli ricerca, acquisisce e valuta le prove. Chiaramente di fronte al giudice accusatore non è concepibile parità tra accusa e difesa.
L’attuale sistema processuale italiano è accusatorio, essendo una tipica espressione dello Stato liberal-democratico: pertanto riscontriamo una tendenziale parità tra le parti processuali (PM e imputato), la centralità del ruolo del dibattimento e la sua oralità, l’assoluta terzietà del giudice, a cui sono sottratti poteri di indagine e conferiti solo poteri decisionali super partes.
Processo penale e Costituzione
L’art. 24, al 2° comma, sancisce la inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (se l’imputato rifiuta di farsi difendere, la presenza obbligatoria del difensore d’ufficio garantisce la regolarità del dibattimento) e garantisce il gratuito patrocinio per i non abbienti.
L’art. 101 stabilisce che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.
L’art. 112 sancisce la obbligatorietà dell’azione penale da parte del PM.
L’importantissimo art. 111 è stato modificato dalla legge costituzionale 2/1999, i cui principi sono stati attuati ad opera della legge 63/2001, detta legge del giusto processo: un processo per essere giusto deve garantire indefettibilmente il contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, la terzietà e l’imparzialità del giudice, la ragionevole durata (comma 2); le norme autenticamente nuove introdotte nell’art. 111 come qualificanti il giusto processo sono i commi 4 e 5: il comma 4 stabilisce che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, e il comma 5 stabilisce che è la legge che regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Il contraddittorio nella formazione della prova rappresenta non solo una imprescindibile garanzia della giustizia processuale ma anche il miglior mezzo per accertare la verità, anzi, secondo la Consulta è l’unico strumento possibile: da ciò deriva che non può essere attribuito valore di prova al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti.
Capitolo III: la giurisdizione
Il giudice è un soggetto processuale i cui poteri e le cui facoltà lo collocano in una posizione di terzietà e imparzialità rispetto agli altri soggetti del processo e in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto agli altri poteri dello Stato (il giudice è soggetto soltanto alla legge; tale indipendenza è garantita dall’esistenza di un organo apposito, il CSM, finalizzato all’autogestione del potere giudiziario in completa autonomia rispetto al potere legislativo ed esecutivo).
La giurisdizione penale è esercitata da giudici ordinari e giudici speciali.
I giudici ordinari hanno competenza generale a giudicare tutte le persone e sono istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario; i giudici ordinari possono essere di primo grado:
- Corte d’assise;
- Tribunale in composizione monocratica o collegiale;
- Giudice di pace;
- Tribunale per i minorenni;
Di secondo grado:
- La corte d’assise d’appello;
- La corte d’appello e le sezioni delle corti d’appello per i minorenni.
Dinanzi alla corte di cassazione possono essere impugnate tutte le sentenze solo per motivi di legittimità.
I giudici speciali non appartengono all’ordinamento giudiziario e giudicano solo alcune persone in virtù delle loro caratteristiche soggettive; sono giudici speciali la Corte costituzionale competente a giudicare i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione commessi dal PDR e i giudici militari per i reati militari.
Un cambiamento epocale è stato effettuato con la legge n° 51 del 1998, con la quale è stata soppressa la figura del pretore (competente per i reati punibili con pena massima di 4 anni) e sostituita con quella del giudice unico professionale di primo grado presso il tribunale, detto anche tribunale in composizione monocratica.
Obiettivo della riforma è quello di porre rimedio al problema della lunghezza dei procedimenti penali con una drastica riduzione del principio di collegialità, in favore di un’affermazione della centralità dell’organo monocratico. Oggi al giudice monocratico sono affidati tutti i processi, fatte salve le riserve di collegialità per determinate fattispecie criminose di particolare allarme sociale, relativi a reati con pena massima inferiore a 10 anni, purché non di competenza del giudice di pace.
Dinanzi al giudice monocratico il processo si svolge secondo 2 procedure:
- Per i reati meno gravi non vi è l’udienza preliminare e quindi l’azione penale viene esercitata direttamente attraverso la citazione diretta a giudizio del PM, senza alcun vaglio di legittimità da parte del GUP;
- Per i reati più gravi invece è previsto lo svolgimento della udienza preliminare, come avviene per i processi dinanzi al tribunale collegiale.
La ripartizione del potere giurisdizionale tra tribunale collegiale e tribunale monocratico è contenuta negli artt. 33-bis e 33-ter e non costituisce una questione di competenza ma di attribuzione, infatti a giudicare è il medesimo giudice, sebbene con una diversa composizione.
Il Tribunale collegiale è composto da 3 componenti di cui uno è presidente e gli sono attribuiti i reati di particolare allarme sociale e quelli caratterizzati da rilevanti difficoltà di accertamento probatorio, pertanto gli sono attribuiti i reati contro l’ordine pubblico e la pubblica incolumità, quelli tipici della criminalità organizzata, reati societari e fallimentari, associazioni segrete e militari.
La regola generale prevede che tutti i reati di competenza del tribunale sono attribuiti in via generale alla cognizione del giudice in composizione monocratica e la riserva di collegialità rappresenta un’eccezione: questo è il fulcro dell’intera riforma del giudice unico che afferma, in modo pregnante, la centralità del giudice monocratico.
Un’altra innovazione è avvenuta con l’attribuzione della cognizione su procedimenti relativi a reati contravvenzionali e puniti con pena pecuniaria al giudice di pace.
Al fine dell’individuazione del giudice competente per un determinato procedimento, il legislatore ha previsto 3 criteri di distribuzione della competenza e tale previsione è una estrinsecazione del principio secondo cui nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Criterio della competenza per materia
Il criterio della competenza per materia tiene conto o della natura del reato o della gravità della pena irrogabile o della condizione personale dell’imputato, questo vale solo per il Tribunale per i minorenni, competente a giudicare i reati commessi dai minori di anni 18.
In base a tale criterio la giurisdizione è divisa tra la Corte d’assise, organo collegiale composto da 2 magistrati togati e da 6 giudici popolari, estratti a sorte tra coloro in possesso della licenza media inferiore e di età compresa tra i 30 e i 65 anni. È competente a giudicare i reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni e alcuni particolari delitti di forte impatto sociale; il giudice di pace, la cui competenza penale è stata regolamentata dal d.lgs. 274 del 2000 e riguarda i reati di microconflittualità: è stata introdotta proprio al fine di alleggerire il lavoro del tribunale e di creare un rito snello e semplice con la possibilità di una conciliazione tra le parti; il tribunale, si parla di competenza residuale, in quanto è competente a giudicare i reati che non sono di competenza né del giudice di pace né della corte d’assise.
Competenza per territorio
Una volta stabilito il giudice competente per materia si dovrà stabilire il giudice competente per territorio: art. 8, è competente il giudice del luogo in cui il reato si è consumato; se dall’evento è scaturita la morte, è competente il giudice in cui è stata realizzata l’azione o l’omissione; se il reato è permanente è competente il giudice del luogo in cui è stata realizzata la prima azione od omissione; se il delitto è tentato giudica il giudice del luogo in cui è stato posto in essere l’ultimo atto di tentativo.
Se non è possibile individuare la competenza in base ai criteri dell’art. 8 il codice ha predisposto regole suppletive sussidiarie: è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell’azione o dell’omissione; il giudice della residenza, dimora o domicilio dell’imputato; il giudice del luogo in cui ha sede il PM che per primo ha iscritto la notizia del reato nell’apposito registro.
Regole particolari riguardano la competenza per territorio nel caso di procedimenti in cui un magistrato è imputato o persona offesa o danneggiata dal reato: è necessario che tali procedimenti vengano giudicati da giudici appartenenti ad una sede giudiziaria diversa rispetto a quella a cui appartiene il giudice parte del processo.
Dapprima vigeva un sistema di competenze incrociate secondo cui la competenza spettava all’ufficio giudiziario del distretto di corte d’appello più vicino, Bari era competente per Napoli e viceversa, sistema che metteva a rischio la terzietà e la serenità di giudizio dell’organo giudicante; dal 1998 il sistema è cambiato, ed è la legge a individuare in via preventiva attraverso una specifica tabella di tipo circolare lo spostamento della competenza, in modo tale da salvaguardare la terzietà e l’imparzialità del giudice, ad esempio Bari giudica Firenze e Milano giudica Bari.
Competenza per connessione
La competenza per connessione consiste nella attribuzione della competenza ad un medesimo ufficio di più procedimenti penali connessi, in deroga alla competenza per materia e per territorio.
Si ha connessione di procedimenti, art. 12 CPP, se il reato è stato commesso in concorso da più persone o quando una stessa persona con un’azione od omissione ha commesso una pluralità di reati o sono state commesse più azioni od omissioni nell’ambito del medesimo disegno criminoso o quando il reato è stato commesso per eseguire od occultare altri reati; in tutti questi casi, si svolge un unico processo dinanzi ad un unico organo giudicante: se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un organo monocratico e altri a quella di un organo collegiale è competente quello collegiale, tra il tribunale e la corte d’assise è competente la corte d’assise; se si pone una questione di competenza per territorio tra giudici ugualmente competenti per materia, sarà competente il giudice del luogo dove è stato commesso il reato più grave, a parità di gravità si predilige il luogo in cui è stato commesso il primo reato.
Se vi è connessione tra reati da cui è derivato l’evento morte, è competente il giudice del luogo in cui si è verificata la morte.
Se vi è connessione tra reati di competenza di giudici speciali e di giudici ordinari, se il giudice speciale è la Corte costituzionale, questa è sempre competente, mentre se il giudice speciale è il tribunale militare la connessione opera solo se il reato più grave è comune e quindi giudicherà il giudice ordinario, mentre se il reato più grave è quello militare non vi sarà connessione. La connessione non opera se alcuni reati sono di competenza del tribunale minorile.
Riunione e separazione di processi
La riunione consiste nella trattazione unitaria di più processi, è discrezionale, viene realizzata purché non comporti un ritardo nella definizione degli stessi e presuppone la pendenza dei processi nel medesimo grado e stato e la loro appartenenza, per competenza, al medesimo ufficio-giudice.
La riunione è possibile negli stessi casi della connessione ex art. 12 CPP, nel caso di reati collegati purché commessi gli uni in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco o se la prova di un reato influisce sulla prova di un altro reato, art. 371 comma 2 lett. b.
Può accadere anche che un procedimento con una pluralità di imputati o di capi di imputazione, per via dei diversi tempi di trattazione delle singole posizioni in esse contenute, comporti una dispersione di energie processuali, allora il legislatore impone al giudice di separare i processi, sempre per esigenze di celerità processuale; anche le parti possono, in accordo tra loro, chiedere al giudice la separazione, il quale la disporrà solo se ritenuta utile.
Ogni provvedimento in materia di riunione e separazione viene preso con ordinanza, presuppone la motivazione, e devono essere sentite le parti; per l’inosservanza delle norme relative alla riunione e separazione non è prevista nessuna sanzione di nullità né alcun mezzo di impugnazione.
Giurisdizione e competenza
Giurisdizione e competenza: la capacità di ciascun giudice a giudicare un determinato processo sussiste se il fatto-reato rientra nella cognizione dell’organo giudiziario a cui appartiene, giurisdizione: ad esempio i reati militari rientrano nella giurisdizione del giudice militare, e se rientra nella propria specifica competenza, per materia, territorio, connessione.
La violazione dei criteri di ripartizione di giurisdizione e competenza si traduce in vizio di legittimità degli atti del procedimento. In particolare:
- Il difetto di giurisdizione: mina alla radice la capacità del giudice, ad esempio un reato militare viene giudicato da un giudice ordinario. Può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche di ufficio; comporta la nullità assoluta di tutti gli atti;
- Il difetto di competenza: si verifica quando il potere decisionale su un procedimento spetta per ragioni di materia, territorio o connessione ad un diverso giudice appartenente al medesimo ordine.
L’incompetenza per materia, quella più grave, comporta la nullità assoluta degli atti e può essere rilevata, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
L’incompetenza per territorio e per connessione producono nullità intermedia e sono rilevabili a pena di decadenza entro specifici termini brevi, entro l’udienza preliminare o in mancanza entro gli atti preliminari al dibattimento.
Qualsiasi sia il tipo di incompetenza, il vizio viene sanato dal passaggio in giudicato della sentenza. Se l’incompetenza viene dichiarata nelle indagini preliminari il giudice decide con ordinanza, se viene dichiarata dopo, il giudice si pronuncia con sentenza.
L’incompetenza non produce l’inefficacia delle prove già acquisite, ma le dichiarazioni rese dinanzi al giudice incompetente per materia possono essere utilizzate solo nell’udienza preliminare o per le contestazioni in dibattimento; se il giudice incompetente ha disposto delle misure cautelari, queste non caducano se perdurano le esigenze cautelari, ma il nuovo giudice dovrà entro 20 gg confermare la misura, pena caducazione della stessa.
Conflitti di giurisdizione e competenza
I conflitti di giurisdizione e competenza sono situazioni di contrasto tra più uffici giudiziari sulla attribuzione della cognizione su un determinato procedimento.
Il conflitto di giurisdizione intercorre tra giudici appartenenti a diversi ordini giudiziari, speciale e ordinario, mentre quello di competenza intercorre tra giudici ricompresi nel medesimo ordine giudiziario.
Possono essere positivi, se entrambi gli uffici giurisdizionali vogliono pronunciarsi sulla medesima controversia, o negativi, se entrambi rifiutino o negano la propria cognizione su un medesimo procedimento. Nessuno dei due conflitti può essere
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