Il dolo
Elemento soggettivo del reato all’art. 42, 1 c.p. stabilisce che “nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto se non l’ha commesso con dolo”.
Definizione
Esso è dato da un’azione (condotta) che deve essere cosciente e volontaria (suitas), diretta alla realizzazione dell’evento, legata a quest’ultimo da un nesso di causalità.
Struttura del dolo
Gli elementi costitutivi sono rappresentati da:
- Un momento rappresentativo: quando l’agente ha una visione anticipata di tutti gli elementi significativi del fatto che costituisce reato (condotta, qualifiche soggettive, evento in senso naturalistico, nesso causale per i reati a forma vincolata)
- Un momento volitivo: quando la volontà dell’agente sia rivolta all’effettiva realizzazione della condotta e dell’evento conseguente ad essa
Teorie sul dolo
Teoria dell’intenzione: secondo questa teoria il fulcro del dolo è rappresentato dall’intenzione, cioè dal tendere la volontà (momento volitivo) verso un determinato fine, o nel commettere un fatto come mezzo per un fine ulteriore.
Esempio: il delinquente che incendia la casa per riscuotere i soldi dell’assicurazione ed uccide una vecchietta. (l’omicidio non è né il fine ultimo né un mezzo per conseguire lo scopo)
Questa teoria trova difficoltà di applicazione per le ipotesi di dolo eventuale, l’omicidio non è né il fine ultimo né un mezzo per conseguire lo scopo.
Teorie
Teoria della rappresentazione: si concentra sul momento rappresentativo come “nascita” del dolo e consiste nella rappresentazione dell’evento provocato, rappresentazione che va intesa sia come desiderio di provocare quel determinato evento sia come previsione di esso.
Esempio: Marco, in un centro abitato, dove il limite è di 50 Km/h, va ad una velocità di 100 Km/h ed investe un anziano che, in quel momento, attraversa la strada.
Essa pecca per eccesso, perché dilata oltre misura i confini del dolo per ricomprendervi anche i casi di cosiddetta colpa cosciente; cioè dovrebbero essere incolpati a titolo di dolo tutte quelle situazioni in cui il soggetto si sia rappresentato l’evento ed ha realizzato la propria condotta, senza l’elemento volitivo.
Esempio: nell'ipotesi di Tizio che corre ad alta velocità in un centro abitato e uccide un passante, applicando la teoria della rappresentazione costui dovrebbe rispondere di omicidio doloso, per aver previsto l'evento e voluto il movimento corporeo che ha provocato l'investimento.
Teoria della volontà: esiste la volontà di compiere quella condotta e consapevolezza di accettare il rischio di provocare l’evento.
La volontà, quindi, non abbraccia solo il movimento muscolare, come sostiene la teoria della rappresentazione, ma anche l'evento provocato. Privilegia il momento volitivo del dolo nel convincimento che possono costituire oggetto di volizione anche i risultati esterni della condotta umana. Tale teoria non rinuncia al requisito della previsione, ma lo considera assorbito in quello della volontà.
Teoria intermedia: secondo la dottrina prevalente, il dolo abbraccia tutti e tre gli aspetti, cioè sia l’intenzione, la rappresentazione, che la volontà.
Da una parte occorre la rappresentazione o conoscenza degli elementi che integrano la fattispecie, perché se il soggetto non conosce, o rappresenta erroneamente un requisito del fatto tipico, la punibilità è esclusa per mancanza di dolo.
Che occorrano entrambi gli elementi (rappresentativo e volitivo) è palese se si pensa che non è possibile volere qualcosa, se non se ne ha prima una rappresentazione mentale.
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