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Cause di esclusione della colpevolezza (elemento soggettivo)

Le cause di esclusione della colpevolezza rendono non colpevole sul piano soggettivo, quindi non puniscono il soggetto per aver commesso un fatto antigiuridico, poiché in determinate situazioni anomale, il soggetto può essere esposto ad una particolare pressione psichica che influirebbe sulla sua condotta. Le cause di esclusione sono: caso fortuito, forza maggiore, costringimento fisico/psichico, e errore.

Caso fortuito

Art. 45: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore.” Il caso fortuito determina la mancanza di dolo e di colpa allorché si verifica, per effetto del comportamento del soggetto agente, un evento da lui non voluto, imprevedibile, né da lui causato per imprudenza o negligenza.

Esempio: un automobilista che viaggia rispettando il limite di velocità, mentre all’improvviso un passante si getta sotto la sua auto per suicidarsi.

Per dare una definizione al caso fortuito vi sono diverse teorie, che possiamo suddividere in:

  • Teoria oggettiva: il caso fortuito costituisce una causa oggettiva di esclusione del reato, in particolare il nesso di causalità tra condotta ed evento. Sotto questa teoria vi sono due posizioni:
    • Il caso fortuito non sarebbe altro che una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento, quindi ricollegabile all’art. 41 co. 2 “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono da sole sufficienti a determinare l’evento…”. Questa teoria renderebbe inutile l’art. 45 suddetto; oltre a ciò non considera i casi fortuiti che possono sopraggiungere in concomitanza oppure precedenti alla condotta.
    • Il caso fortuito avrebbe un significato autonomo, in quanto regolerebbe fattori sia sopravvenuti, che precedenti o concomitanti rispetto alla condotta.
  • Teoria soggettiva: il caso fortuito sarebbe da collocare nell’ambito della colpevolezza, in quanto imprevedibile ed inevitabile dal soggetto agente, non eliminabile e conoscibile con l’uso della normale prudenza.
  • Teoria mista: il caso fortuito assume rilevanza diversa in base a quando sopraggiunge.
    • Fortuito antecedente e concomitante: alla condotta rileva sotto il profilo soggettivo, escludendo la colpevolezza.
    • Posteriore alla condotta: rileva sul piano oggettivo, escludendo la condotta del soggetto, incidendo sul nesso di causalità, quindi sarebbe da considerarsi come l’art. 41 co.2, “le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono da sole sufficienti a determinare l’evento…”.

Forza maggiore

È quella forza esterna alla quale l’autore del fatto non era in grado di resistere, quindi irresistibile; la volontà del soggetto viene sempre annullata giacché lo stesso viene costretto da una forza esterna a se stesso che, inevitabilmente, lo obbliga (contro la sua volontà) a compiere l’azione incriminata dall’Ordinamento.

Esempio: un operaio intento a lavorare su una impalcatura che, sbalzato al suolo da un violentissimo colpo di vento, cadendo cagiona la morte di un passante schiacciato dal peso del suo corpo. Egli non sarà punito perché sebbene la sua azione abbia cagionato l’evento, tale azione è stata determinata da forza maggiore.

Costringimento fisico/psichico

Art. 46 c.p.: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o sottrarsi.” Il soggetto che commette una condotta antigiuridica, poiché è stato costretto tramite violenza, non è punibile, quindi scusato, poiché l’ha commessa contro la sua coscienza e volontà, quindi della sua tas.

Differente è il costringimento psichico. In questo caso, infatti, nei confronti dell’autore del fatto non viene esercitata una violenza fisica alla quale non è possibile resistere, ma una minaccia in grado di generare in lui un vero e proprio stato di necessità e di indurlo a commettere il fatto per salvare sé o gli altri da un pericolo attuale di danno grave alla persona.

Esempio: soggetto minacciato mediante l’uso della pistola di commettere un reato.

L'errore e la sua rilevanza naturalistica o normativa

L’errore può essere definito come: una falsa rappresentazione della realtà. Esso interviene sull’elemento soggettivo escludendo il dolo però se l’errore è determinato da colpa il soggetto viene punito se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Esempio: chi spara contro un cespuglio credendo che ci sia un cinghiale, ma invece colpisce un uomo (e versando quindi in errore), non risponde di omicidio doloso perché non aveva intenzione di commettere il delitto. L’errore è da tener distinto dall’ignoranza, poiché essa è assoluta mancanza di conoscenza, mentre l’errore è causato da un’inesatta rappresentazione della realtà.

Dal dubbio, poiché esso è uno stato d’incertezza che suscita nella mente dell’agente un conflitto di rappresentazioni che può rappresentarsi sia l’evento punito dall’ordinamento che quello corretto e non punito.

Tipologie di errore

  • Errore proprio: fa ritenere al soggetto di agire nel rispetto della legge, mentre in realtà la viola.
  • Errore improprio: fa ritenere al soggetto di commettere un illecito, mentre in realtà non viola nessuna norma.
  • Errore motivo: interviene nella fase ideativa del reato, incidendo nel processo ideativo della volontà.
  • Errore inabilità: interviene nella fase di esecuzione del reato, dando luogo all’ipotesi di aberratio ictus: per errore nei mezzi di esecuzione del reato un soggetto mette in pericolo o le persone o l'ambiente.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AntonioRomeo93 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Sicurella Rosaria.
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