Ordinamenti, fonti del diritto e codice civile
Gli ordinamenti sono tendenzialmente indifferenti l’uno con l’altro, tranne in cui ci sia un inserimento di una clausola compromissoria la quale specifica da che giudice si va e quale ordinamento applicare, però le norme imperative italiane sono sempre valide anche per il giudice di un altro Stato; l’altro caso limite è il rapporto tra ordinamento nazionale e sovranazionale, ad esempio il rapporto tra EU e Italia.
- Relatività speciale è la contemporaneità di più ordinamenti.
- Relatività temporale, ogni giorno il diritto muta e il giudice deve stare attento a che regole applicare. Le regole possono essere con effetto retroattivo (per cose avvenute prima) o irretroattive (es. norme penali). Quando una norma viene aggiunta, non c’è un problema di abrogazione (in più), se invece viene sostituita (al posto) abbiamo 2 tipi di abrogazione: 1. Espressa, 2. Tacita (si elimina da sola). Se una norma non viene più utilizzata da qualcuno questa non perde valore (desuetudine), invece se ci sono molti che si comportano in un determinato modo perché pensano che ci sia una norma che dice di fare quello allora lì sì che si può creare una norma “ad hoc”.
Le preleggi o disposizioni sulla legge in generale
- Leggi: sono un tipo particolare di norme che possono essere distinte in:
- L. In senso formale: emanate e approvate dal parlamento (leggi costituzionali, modificano la costituzione).
- L. In senso sostanziale: testi con lo stesso valore formale ma vengono delegati al governo (decreti legge, approvazione successiva del parlamento, e legislativi, approvazione preventiva).
Decreto legislativo: ha una delega del parlamento tramite una legge delega rivolta al governo, ha indicazioni precise di materia, linee guida, ecc. È una legge in senso formale (valore). Il decreto legislativo deve per forza rispettare la legge delega se no si va verso incostituzionalità.
Decreto legge: non è preceduto da una delega, lo può fare in caso di estrema necessità (abusato), entra in vigore subito dopo la sua pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. L’approvazione arriva entro il 60gg. Si può approvarlo e convertirlo (tutto) tramite la legge di conversione del d.l., modificarlo o eliminarlo. Se dopo 60gg non c’è la conversione allora cessa il vigore però per quei 60gg gli effetti sono validi salvo retroattività.
Testo unico: es. bancario è un tipo di decreto legislativo particolare emanato per una materia vasta con uno scopo preciso di sistemare, di ordine delle norme esistenti.
Codice: si occupa di argomenti molto vasti, di settori del diritto.
Regolamenti: sono riferiti a norme secondarie, provengono da singoli ministeri (d. minist.), da autorità amm. indip. es. autorità di vigilanza (anti-trust, …). Le normative secondarie sono le più importanti: non hanno un potere di regolamentare libero ma possono solo quando c’è una norma di legge/legislativa che le autorizza, questo perché sono norme molto tecniche, e perché c’è una innovazione molto veloce, per eliminarle basta la giustizia ordinaria.
Usi: fonte non scritta, è il risultato tenuto da una collettività convinta che ci sia una norma per quello che fanno e svolgono: 2 presupposti: comportamento materiale e elemento della doverosità del comportamento.
Norma giuridica
Per norma giuridica si intende un insieme di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata. Norma e articolo non sono sinonimi, la 1 può essere più della 2. Perché sia norma ci deve essere una fattispecie, la descrizione di una situazione (sussumere, portare un fatto particolare al generico) e un precetto, una prescrizione del comportamento (bisogna fare così). Certe norme mettono in risalto un principio generale. Es. art. 1175.
Norme imperative/inderogabili = precetto assoluto; norme dispositive/derogabili.
Interpretare una norma
Art. 12 disp. sulle leggi in generale, attribuire un significato, comprendere bene la fattispecie e il precetto. Ci sono varie interpretazioni:
- Dottrinale = fatta da chi studia il diritto per professione.
- Giudiziale.
- Autentica = fatta dopo dallo stesso legislatore.
- Interpretazione letterale (base).
- Teleologica/secondo la ratio (capire lo scopo, la funzione, il perché).
- Interpretazione estensiva (vado oltre) o restrittiva, sistematica (norme coerenti l’una con altra) e storica (legata alle intenzioni di quelli che l’hanno scritta).
- Analogica.
Gerarchie delle fonti
Sono scritte tramite un elenco delle fonti del diritto, questa norma non è costituzionale, ma si trova sulle disposizioni sulla legge in generale. Nel primo capo si parla delle fonti del diritto, nel secondo invece dell’applicazione della legge in generale.
Art. 1: manca la costituzione (del 48) e le norme dell’EU, le norme corporative vengono abrogate. Abbiamo il principio gerarchico, se una norma di rango inferiore va contro una norma di rango superiore si va contro incostituzionalità.
La costituzione è una costituzione lunga perché regola oltre ai principi fondamentali (le basi), troviamo diritti e doveri dei cittadini (es. diritto alla proprietà, impresa, …) sono delle linee di fondo. La Corte costituzionale si occupa del rispetto della costituzione tramite sentenze (prima il problema deve essere sollevato da un giudice ordinario per un caso normale). Il giudice ordinario valuta la norma e può dire che è infondato il dubbio o può avere dei dubbi su essa. La questione arriva alla Corte costituzionale la quale:
- Respinge (sicuramente costituzionale).
- Manifestamente incostituzionale (abrogata).
- La norma è costituzionale a condizione che venga interpretata da tutti in un determinato modo (impone!) sentenza vincolante/interpretativa.
Fonti EU
Trattati: diritto pubblico, sono un accordo tra gli Stati. Norme che provengono dai titolari del potere legislativo: Regolamenti e direttive EU. I regolamenti entrano automaticamente in tutti gli ordinamenti degli Stati membri, senza bisogno di recepimento, es. Euro. Le direttive invece non entrano autonomamente, ma devono essere recepite, possono essere ad armonizzazione massima (abuso) o minima. C’è un tempo limite al recepimento per non incorrere a sanzioni. La legge comunitaria è una legge del parlamento, una volta l’anno delega il governo a procedere l’anno successivo con decreti legislativi a recepire. L’equivalente alla Corte costituzionale è la Corte di giustizia (norme del regolamento vs regole statali).
Fatti e atti giuridici
Fatti, fatti, atti giuridici, 1 giuridico in senso stretto. Atti giuridici, dichiarazioni, dichiarazioni di scienza, dichiarazioni di volontà, unilaterali, tacita o verbale, bilaterali.
- Fatto naturale che prescinde dal volere dell’uomo.
- Quando è coinvolto l’uomo.
- Comportamento materiale, fattuale.
- Comportamento umano, dichiarazione a voce o scritta.
- Dichiarazioni di conoscere come si è svolta una cosa (es. testimone).
- Dichiarazione. Quando un soggetto manifesta la sua volontà, da incontro di due dichiarazioni di volontà nasce un contratto.
- 1 soggetto: testamento.
- 2 soggetti: il contratto, il matrimonio.
Le norme sono destinate ai soggetti di diritto, quali autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive/di diritti. Sono le persone fisiche e gli enti collettivi (es. società di capitali, … ma non le società di persone).
La capacità giuridica è attitudine di un soggetto di essere titolare di diritti e obblighi. Gli enti collettivi sono figure composte da più persone fisiche + patrimonio ed sono considerati come centri autonomi di imputazione dei diritti.
La struttura del codice civile
- Distinto dal legislatore in sei parti chiamati libri. Ciascun libro ha un oggetto/argomento approssimativo, non contornato.
- I libro è intitolato: “Delle persone e della famiglia”.
Quando il legislatore parla di persone si riferisce anche agli enti collettivi (non tutti gli enti collettivi sono disciplinati nel primo libro). Gli enti collettivi trattati sono quelli che agiscono non con lo scopo di produrre profitto, ovvero i “non profit”, gli altri li troviamo nel V libro.
Al suo interno sono contenute tutte le norme che riguardano le persone fisiche e i rapporti di genere familiare tra persone fisiche (es. adozione, ...).
- II libro è intitolato: “Delle successioni”.
Tutto il libro ha per oggetto gli atti mortis causa (80%).
Gli ultimi articoli si occupano di atti inter vivos (tra vivi). Dall’articolo 779 si occupano di un contratto particolare che il legislatore ha voluto separare da tutti gli altri contratti: la donazione che rappresenta uno strumento utilizzato per evitare di lasciare beni in successione.
Es. Io posso fare donazioni a chi sono i miei legittimi (anticipo gli effetti della successione) o voglio lasciare a terzi beni che fanno parte del mio patrimonio. Se attraverso le donazioni svuotassi le mie donazioni e ai miei figli o familiari non rimanesse nulla, per l'ordinamento italiano la donazione può essere revocata.
- III libro è intitolato: “Della proprietà”.
“Della proprietà”: denominazione che pecca per difetto poiché, oltre al diritto di disciplina di proprietà, ci sono anche altre discipline che hanno per oggetto dei beni mobili o immobili. Es. il diritto di usufrutto ha per oggetto un bene.
All’interno di questo libro ci sono altri diritti, chiamati diritti reali (dal latino RES: “cosa, bene”): diritti che creano un legame particolare tutelati dall'ordinamento tra un soggetto e un bene.
- IV libro è il più importante ed è intitolato: “Delle obbligazioni”.
Si parla di obbligazioni quando si instaura un rapporto di tipo giuridico tra un debitore e un creditore e si ha una prestazione da eseguire dal debitore nei confronti del creditore.
Diritto di credito: diritto di ricevere una prestazione, così come le obbligazioni ma si vede dalla prospettiva del creditore.
In questo libro vengono disciplinati i rapporti a partire dai fatti o atti che ne costituiscono la fonte: se si pensa ad un'obbligazione, bisogna chiedersi da dove nasce, da quale fonte di obbligazione.
Ci sono due fonti di obbligazioni:
- Contratto, disciplinato nel IV libro, inteso come negozio.
- Fatto illecito.
Es. incidente stradale: fatto che avviene tra due soggetti estranei e si verifica un evento vario. Si produce un danno nella sfera di un soggetto e contemporaneamente nasce l'obbligazione di risarcire il danno. Da quel momento diventano creditore e debitore.
- V libro è intitolato: “Del lavoro”.
Il legislatore ha focalizzato l'attenzione sul lavoro individuale ma anche collettivo. Il lavoro di tipo collettivo viene svolto nel contesto delle società: tratta di tutte le società.
- VI libro è intitolato: “Della tutela dei diritti”.
La denominazione indica il filo conduttore.
Si parla di tutela dei diritti, protezione che l’ordinamento mette a disposizione nei confronti di un soggetto.
Si parla di tutela sostanziale che non sono norme di processo, norme che si occupano del profilo della tutela del diritto. Ci sono una serie di istituti che il legislatore ha ideato in supporto dei diritti di cui si è occupato fino al libro V.
La “pubblicità” nel linguaggio giuridico significa rendere noto a terzi un determinato fatto o atto in modo da poterlo opporre a terzi, cioè farlo valere nei confronti dei terzi: è una figura giuridica che serve a rendere noto a terzi un fatto o atto.
Es. se compro una casa, un bene immobile, io divento proprietario nel momento in cui il contratto di compravendita viene trascritto nei pubblici registri immobiliari. Se io vendo un bene oggi, domani o tra un mese comportandomi in modo scorretto, stipulo un contratto che ha lo stesso oggetto ma con un’altra persona (ho due contratti), non possono essere diventati tutti e due proprietari. Infatti nel nostro ordinamento (art. 1664): diventa proprietario chi ha trascritto per primo il bene. Tutte le regole della trascrizione sono di secondo grado, sono strumentali.
Tutte le norme del sesto libro del codice --> non si fondano diritti nuovi ma si esplicita quando può essere tutelato quel diritto.
I libro
(Libri sono ulteriormente divisi in titoli)
- Titolo I: “Delle persone fisiche”.
Gli articoli ci aprono la prospettiva su tre argomenti distinti (possiamo raggrupparli in un unico macrotema: le capacità) che hanno a che fare con il tema dei soggetti e persone fisiche: capacità giuridica (art. 1), capacità di agire (art. 2) e diritti della persona/della personalità (da 3 a 10).
Articolo I
Comma 1: questo articolo non definisce la capacità giuridica ma ci dice solo quando si acquista. La capacità giuridica è l’attitudine a essere titolari di diritti e di obblighi. Tutte le persone fisiche hanno per definizione capacità giuridica dal momento della nascita.
2º comma: come possibile potenziale titolare di diritti che divengono propri quando nasce. Nel comma 2 si fa riferimento al fatto che si può lasciare un bene con un testamento a un soggetto che è ancora soltanto concepito (vale solo quando il concepito nasce). La capacità giuridica si perde alla morte ma non si perde in vita.
Articolo II
Capacità di agire non è proprio definita ma sicuramente di più di quella giuridica. La capacità di agire è la capacità di compiere validamente atti giuridici; cioè atti giuridici che l'ordinamento considera idonei a produrre effetti.
La capacità di agire è strettamente legata alla capacità di intendere e di volere (capacità di un soggetto di leggere, comprendere, cogliere la realtà circostante e conseguentemente è anche capace di volere, di dichiarare e di comportarsi in un modo consapevole e conseguire un determinato obiettivo).
Non è un concetto formale ma reale: un soggetto o ha la capacità di intendere e di volere o non le ha, può averla in certi momenti e in certi no.
Es. bambino ha un'insufficiente capacità di comprendere la realtà, è un tipo di capacità che si acquisisce con il passare del tempo. Il legislatore presume che con il compimento della maggiore età, si ha la capacità di intendere e di volere.
Sulla base di una presunzione (supposizione, ipotizzare), il legislatore dice che con i 18 anni si ha la capacità di intendere e di agire. Un minore fino ai 18 anni è considerato incapace di agire. Da 18 anni dovrebbe essere capace di agire, di compiere atti giuridici. Se si acquista la capacità di agire (concetto formale) a 18 anni significa che prima dei 18 non si possono compiere atti giuridici rilevanti da soli ma si ha il bisogno di farsi sostituire da altri (es. genitori).
A partire dai 18 anni si compiono atti giuridici ma questa è una presunzione: potrebbe essere che un soggetto che ha compiuto i 18 si trovi in una condizione di inferiorità mentale che lo rende incapace di intendere e di volere (concetto reale). Es. una persona anziana che è stata sana e in vita, nella vecchiaia comincia a soffrire di qualcosa spesso a tratti, fino a che non si ricorre a istituti di varia portata/forza. L'anziano è così capace di agire formalmente rispetto ad anziani che compongono il testamento, lasciano beni in modo irrazionale e poi ci si trova di fronte ad un atto formalmente valido anche se in quel momento non era capace di intendere e volere ma bisogna provarlo.
Es. un adulto sano di mente che si sbronza e si trova temporaneamente incapace di intendere e di volere, il soggetto dal punto di vista formale è incapace di agire. Magari nel frattempo ha stipulato atti giuridici che magari non voleva stipulare e possiamo dire di essere validi.
Un soggetto maggiorenne può perdere la capacità di agire, venendosi a chiedere “l'interdizione giudiziale”. Se ci sono casi in cui un soggetto è maggiorenne ma permanentemente o temporaneamente è privo della capacità di intendere e di volere: realmente non ha la capacità di intendere e di volere. L’ordinamento ha predisposto delle misure a tutela di queste persone in determinate situazioni, che sono descritte nell'articolo 428, titolo XII “delle misure di protezione di persone prive in tutto o in parte di autonomia”.
- Titolo II --> meglio utilizzare enti collettivi e non persone giuridiche.
- Titolo XII: “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia”.
Si riferisce a vari istituti che servono per i casi trattati es. maggiorenni incapaci che si vogliono interdire giuridicamente (da art. 414 in poi).
Capo II si occupa di interdizione, inabilitazione e incapacità naturale.
Interdizione (art. 414): procedura che si svolge davanti a un giudice in cui si toglie la capacità di agire a un maggiorenne. L'interdizione è molto pesante perché gli si impedisce di fare qualsiasi atto giuridico di natura personale. Quando c'è un interdetto, c'è sempre un tutore. Quando c'è un incapace di agire, ci deve sempre essere al suo fianco una figura che se ne occupa e può fare atti giuridici al posto dell'interdetto.
Inabilitazione (art. 415): procedura che si è soliti fare con persone che abusano abitualmente di alcool o stupefacenti o per eccesso di prodigalità (dissipatore di denaro che ha dunque la capacità di intendere e di volere fino a una certa soglia). Non toglie la capacità di agire del tutto ma la toglie in modo parziale o relativo cioè, l'inabilitato è relativamente capace di agire: gli atti giuridici ordinari li può ancora compiere mentre per altri atti straordinari ha bisogno di essere assistito da un altro soggetto, un curatore.
Può compiere da solo atti di ordinaria amministrazione (es. gestire gli affitt
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