DOMANDE E RISPOSTE ESAME DIRITTO PRIVATO 18 GIUGNO
1) RAPPORTO DIRITTO SOGGETTIVO E INTERESSE LEGGITTIMO?
2) DIRITTO SOGGETTIVO IMMEDIATO E DIRETTO?
4)SENTENZA NUMERO 500?
Il rapporto tra diritto soggettivo e interesse legittimo
rappresenta una distinzione classica dell’ordinamento giuridico
italiano, particolarmente significativa nel rapporto tra cittadino e
Pubblica Amministrazione.
Il diritto soggettivo è la posizione giuridica attiva di un
soggetto, riconosciuta e tutelata dall’ordinamento, che gli
consente di pretendere un determinato comportamento
(positivo o negativo) da un altro soggetto (privato o pubblico), in
funzione del soddisfacimento di un interesse giuridicamente
protetto.
Può essere esercitato su una res, con i diritti in rem(reali), che sono
assoluti e erga omnes, oppure su un soggetto, parliamo quindi dei
diritti di credito, in personam.
Il diritto soggettivo può essere immediato e diretto, quando
esercitabile senza intervento o autorizzazione da terzi (dir. di
proprietà.) o mediato/indiretto, es. diritto a ottenere una
concessione edilizia.
La differenza fondamentale sta dunque nella natura del potere
pubblico coinvolto: se è vincolato, siamo in presenza di un diritto
soggettivo (es. se ho tutti i requisiti per avere la pensione, l’Inps me
la deve dare per forza); se è discrezionale, si configura l’interesse
legittimo. (Es. in un concorso pubblico, anche se il candidato ha un
buon punteggio, la P.A. ha discrezionalità di valutare anche ad
esempio i titoli, il merito etc..).
Detto ciò, la distinzione non è solo dogmatica ma ha conseguenze
processuali: i diritti soggettivi si tutelano davanti al giudice
ordinario, mentre gli interessi legittimi davanti al giudice
amministrativo (TAR).
Tuttavia, la giurisprudenza ha sottolineato come la distinzione sia
sempre più sfumata, soprattutto a seguito del riconoscimento di
una tutela piena degli interessi legittimi, fondamentale è la
sentenza numero 500, che si esprimeva a favore di Giorgio Vitale,
contro il comune di fiesole, che nel piano regolatore aveva escluso
un lotto di G.V, per la mancanza di una giusta motivazione, per cui
g.v chiese il risarcimento del danno.
Quindi l’interesse legittimo è risarcibile, anche in assenza di un
diritto spggettivo, serve però un danno concreto e attuale, non solo
una lesione dell’interesse.
Nel 2000 poi venne estesa la possibilità di risarcimento anche negli
ambiti di servizi pubblici e edilizia.
In conclusione, se il diritto soggettivo è l’espressione della libertà
privata, l’interesse legittimo è la forma attraverso cui il cittadino
partecipa alla legalità dell’azione amministrativa. Entrambi
trovano piena tutela nel sistema costituzionale, in particolare negli
articoli 24 e 113 Cost., e devono essere letti in modo
complementare.
3)PERCHE’ SI TUTELA L’INTERESSE?
l’interesse viene tutelato perché rappresenta l’espressione concreta
dei bisogni, delle aspirazioni e delle finalità dell’individuo nella vita
sociale. L’ordinamento giuridico, infatti, non tutela astrattamente il
diritto, ma protegge ciò che ha valore per le persone. Tutelare un
interesse significa riconoscere che una determinata situazione
merita protezione, perché contribuisce allo sviluppo della
personalità, al benessere, alla libertà o alla giustizia sociale.
Dal punto di vista giuridico, l’interesse è il fondamento del diritto: si
crea una norma per regolare i rapporti in cui c’è un conflitto di
interessi, e si attribuiscono diritti soggettivi proprio per proteggere
interessi ritenuti meritevoli.
5)RAPPORTO TRA DIRITTO INTERNO E DIRITTO DELL’UNIONE
EUROPEA?
Innanzitutto, l’Unione Europea si fonda su un sistema giuridico
autonomo, che convive con gli ordinamenti nazionali ma al tempo
stesso li vincola. Il principio cardine è quello del primato del
diritto dell’UE: significa che, in caso di contrasto, le norme
europee prevalgono su quelle interne, anche se queste siano
successivamente emanate. Questo principio è stato affermato dalla
Costa c. Enel
Corte di Giustizia dell’UE nella celebre sentenza del
1964. In pratica, il diritto europeo entra nell’ordinamento nazionale
con una forza superiore rispetto alla legge ordinaria.
A questo si affianca il principio della diretta applicabilità,
soprattutto per quanto riguarda i regolamenti europei, che non
richiedono atti di recepimento e sono immediatamente efficaci. Le
direttive, invece, devono essere recepite dagli Stati membri, ma
quando sono chiare, precise e incondizionate possono avere effetto
diretto, almeno nei confronti dello Stato.
In Italia, la Costituzione riconosce la possibilità di cedere quote di
sovranità proprio in questa prospettiva. L’art. 11 Cost. legittima
l’ingresso del diritto UE nell’ordinamento, mentre l’art. 117 Cost.
impone a Stato e Regioni di rispettare i vincoli derivanti
dall’ordinamento europeo. Questo crea un rapporto multilivello
tra le fonti, in cui il diritto europeo può influenzare e addirittura
condizionare il contenuto della legislazione privata nazionale.
Un punto importante è il ruolo del giudice nazionale: egli è
considerato un giudice dell’Unione. In caso di conflitto tra una
norma interna e una norma europea direttamente applicabile, ha il
dovere di disapplicare la norma interna, anche senza rivolgersi
alla Corte Costituzionale. Questo è stato chiarito dalla nostra Corte
Costituzionale nella sentenza Granital del 1984.
Per quanto riguarda il diritto privato, l’influenza del diritto
europeo è evidente in numerosi ambiti. ESEMPIO, diritto dei
consumatori, molte norme del Codice del Consumo derivano da
direttive europee, come quella sulle clausole vessatorie o sui
contratti a distanza.
La disciplina sulla protezione dei dati personali, con il
Regolamento GDPR, ha modificato profondamente anche la
responsabilità civile e i diritti soggettivi dei privati.
Anche il diritto societario e quello antitrust sono
fortemente armonizzati, con l’obiettivo di creare un mercato
unico concorrenziale e funzionale.
Questa interazione comporta un costante adeguamento del diritto
interno: il legislatore nazionale è spesso chiamato a intervenire per
recepire le direttive, ma anche il giudice deve svolgere un ruolo
attivo nel garantire l’effettività del diritto europeo.
6)DISAPPLICAZIONE NORME DI PARI GRADO CHI PREVALE?
Vedi quaderno, punto A (6)si
7)A CHI E’ DESTINATA LA DIRETTIVA?
la direttiva è uno degli atti normativi del diritto derivato
dell’Unione Europea, disciplinata dall’art. 288 del Trattato
sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Essa è formalmente destinata agli Stati membri, i quali sono
obbligati a conseguire il risultato indicato dalla direttiva, ma hanno
la libertà di scegliere le modalità e gli strumenti giuridici più
adatti alla propria realtà nazionale per raggiungerlo. Questo la
distingue nettamente dal regolamento, che è direttamente
applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
L’obiettivo della direttiva è quindi quello di armonizzare