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La struttura del codice civile

Il codice civile risale al 1942 ed è suddiviso in sei libri:

Libri del codice civile

  • Libro I, alle persone e alla famiglia: persone fisiche, persone giuridiche (soggetti diversi dall’uomo)
  • Libro II, alle successioni (per causa di morte): successione legittima, successione testamentaria, donazioni
  • Libro III, alla proprietà: proprietà, diritti reali diversi dalla proprietà, comunione (diritto reale che spetta a più persone), possesso
  • Libro IV, delle obbligazioni: contratto generale, singoli contratti (compravendita, permuta, mutuo, ecc.), promesse unilaterali, arricchimento senza causa, fatti illeciti (illecito civile extracontrattuale)
  • Libro V, del lavoro: disciplina delle attività professionali, imprese, lavoro autonomo/subordinato, società
  • Libro VI, tutela dei diritti: trascrizione (istituto che assicura la pubblicità immobiliare), disciplina delle prove (meccanismi previste dalla legge che consentono di dimostrare che un certo fatto si è dimostrato, prove documentarie/costituenti/testimoniali/confessioni/giuramenti), disciplina della responsabilità patrimoniale, garanzia patrimoniale, esecuzione forzata, istituto della prescrizione (causa generale di estinzione dei diritti)

Disposizioni preliminari e finali

Prima del codice civile ci sono le disposizioni sulla legge in generale, divise in due capi:

  • Primo capo, fonti del diritto
  • Secondo capo, dedicato all’applicazione della legge in generale, con l’articolo 12 importante per l’interpretazione della legge (ricerca ed attribuzione di un significato alla norma)

Alla fine del codice civile invece, ci sono le disposizioni di attuazione e le disposizioni transitorie:

  • Attuazione: contengono gli aspetti di dettaglio sull’applicazione dei vari articoli del codice civile.
  • Transitorie: norme giuridiche che regolano gli effetti di una data norma giuridica, se essa debba applicarsi a fatti che sono accaduti anteriormente all’entrata in vigore di quella norma. Regolano quindi il rapporto temporale tra la vecchia norma giuridica e quella nuova.

Suddivisione e ripartizione del codice

  • Libro
  • Titolo
  • Capo
  • Sezione (a volte)
  • Articolo (unità minima, diviso in commi)

Titolo ottavo del libro III (del possesso)

Si apre con l’art 1140:

"(1)Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. (2)Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa"

Questo articolo presenta due commi(1)/(2), e ciò si ha quando il legislatore va a capo, cambia capoverso.

Svecchiamento ed ampliamento delle norme del diritto privato

1. Legge complementare/collegata: ampliamento o creazione di un nuovo istituto tramite una nuova legge che però non viene inserita all’interno del codice bensì ne rimane al di fuori.

es. art 149:

"Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge"

"… negli altri casi previsti dalla legge" si riferisce al divorzio, introdotto con una legge complementare nel 1970, numero 898.

2. Novellazione: il legislatore interviene nello stesso codice:

  • Può abrogare la disposizione normativa di un singolo articolo e scrivere un nuovo contenuto
  • Numerazione dei vari articoli con i numeri romani bis/ter/ecc

Distinzione tra diritto privato e pubblico

Privato = ramo del diritto in senso oggettivo dell’ordinamento giuridico che disciplina i rapporti tra i soggetti privati.

es. diritto di proprietà art. 832:

"Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico"

Criteri distintivi

  1. Natura degli interessi che il legislatore considera
  2. Posizione di eguaglianza/non eguaglianza in cui si trovano i soggetti del rapporto giuridico

A. Il legislatore può valutare gli interessi come:

  • Particolari, fanno capo ai singoli o ai gruppi di persone fisiche (es. obbligazioni creditori/debitori)
  • Generali, propri dell’intera collettività (es. sicurezza pubblica nazionale affidata all’autorità pubblica)

B. Norma che instaura un rapporto tra due soggetti:

  • Posti in una posizione di parità nel diritto privato tramite concetto di autonomia privata: i privati possono regolare da se’ i loro rapporti, entro i limiti della legge, attraverso lo strumento del contratto
  • Nel diritto pubblico invece, nei rapporti giuridici avviene l’esercizio dell’autorità, ovvero una posizione di supremazia di uno dei due soggetti attraverso l’autorità pubblica (nella realizzazione degli interessi generali)

Diritto civile e diritto commerciale

Commerciale = disciplina l’impresa, le società e il fenomeno della concorrenza.

La distinzione tra i due diritti risale al basso medioevo: nel borgo (artigiani, commercianti e banchieri, ovvero il centro dell’economia nel borgo) in confronto al contado, vengono create delle vere e proprie norme mercantili che poggiavano su due pilastri, gli usi (consuetudine) ed una giurisdizione (giudici per risolvere solo le controversie tra mercanti).

Questo diritto era solo applicabile quindi ai mercanti ed ai commercianti. Accanto ad esso era presente il diritto comune applicato ai contadini, ai nobili ed agli ecclesiastici. In seguito alla rivoluzione francese avviene la codificazione dei codici: lo stato raccoglie e precisa le norme del diritto mercantile e le convoglia nelle norme statali scritte; avviene così la nascita del diritto commerciale e dei tribunali commerciali (Francia).

Per quanto riguarda il nostro paese, in Italia esisteva un codice civile ed un codice di commercio, quest’ultimo strutturato in 4 libri:

  • Commercio in generale
  • Commercio marittimo e della navigazione
  • Fallimento
  • Esercizio commerciale e durata di esso

(Accanto al codice commerciale esisteva il codice civile)

Nel 1942 si verifica la cosiddetta commercializzazione del codice civile italiano, il legislatore sopprime il codice di commercio e lo fa confluire in larga misura nel codice civile (libro V) ed istituisce un codice della navigazione. Prima della commercializzazione del codice civile esistevano contratti civili e contratti commerciali.

Cenni sulla storia della codificazione

La decisione è stata presa nell’epoca successiva alla rivoluzione francese.

Prima della codificazione:

  • Non esisteva un apparato giuridico
  • Non tutte le norme erano scritte
  • Non erano emanate solo dall’autorità statale
  • Non avevano applicazione uniforme nel territorio
  • Non erano uguali per tutti.

= Pluralità di fonti del diritto.

Viene quindi presa in considerazione l’idea di dar corpo unitario alle norme destinate alla collettività e basato su tre principi:

  1. Superamento degli status privilegi personali
  2. Liberazione dei beni dai vincoli, un solo modello di proprietà che valga per ogni bene e proprietario
  3. Libertà per i singoli di costruire le proprie relazioni economiche, libertà contrattuale

Il codice = corpo unitario di norme che disciplinano un certo settore dell’ordinamento giuridico in generale caratterizzato da coerenza, chiarezza e certezza.

Il primo grande codice nel panorama europeo è il codice civile napoleonico, esportato da Napoleone nella maggioranza dei paesi europei. A seguire nel 1805 viene tradotto in lingua italiana con qualche marginale modifica. Nel 1811 viene istituito il codice civile generale australiano e nel 1900 il codice civile tedesco.

La norma giuridica

Norma = proposizione prescrittiva di un comportamento vietato, lecito, obbligatorio. Regola di condotta condizionata: se si verifica una certa cosa allora…

es. art. 2043:

"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno."

Fattispecie

Astratta: situazione descritta dalla norma a cui sono collegati gli effetti.

es art 2028:

"Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuto a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da se stesso."

Concreta: situazione concreta al cui verificarsi si applica la norma giuridica.

- Nella fattispecie concreta devono ricorrere tutti gli elementi previsti dalla fattispecie astratta -

Questa attività di verifica e di attribuzione di tutti gli elementi della fattispecie astratta prende il nome di sussunzione.

Norma e disposizione

Le norme, nella maggior parte dei casi hanno un contenuto prescrittivo, altre invece possono essere descrittive. La disposizione è la formulazione linguistica, un complesso di parole alla quale è necessario attribuire un significato linguistico. Una volta che le viene attribuito, allora parliamo di norma.

La norma dipende dal significato delle parole usate dal legislatore: che significato ha la parola usata dal legislatore stesso (es. invenzione nell’ambito scientifico e in quello giuridico, diverso).

Criteri di interpretazione

Contemplati nell’articolo 12 delle pre leggi, sono:

  • Criterio letterale, significato delle parole secondo la connessione di esse
  • Criterio logico/teleologico, scopo del legislatore quando ha dettato la disposizione normativa
  • Criterio sistematico, ogni disposizione si inserisce in un sistema e che abbia un significato secondo i collegamenti che ha con altre norme all’interno dell’ordinamento giuridico
  • Criterio dell'analogia, una determinata fattispecie concreta non può essere ricondotta ad una norma specifica, è possibile in quel caso, ricondurla ad una norma che risolve casi o materie analoghi

Rapporto giuridico

Tra il creditore ed il debitore esiste una relazione regolata dall’ordinamento giuridico che attribuisce al primo il diritto di pretendere il pagamento da parte del suo debitore.

Soggetto attivo = colui al quale l’ordinamento giuridico attribuisce il potere previsto (es. richiedere il pagamento)

Soggetto passivo = colui a carico del quale l’ordinamento giuridico pone il dovere di fare un determinato fatto (es. pagare il suo creditore) = Rapporto giuridico.

Le parti del rapporto giuridico obbligatorio sono il debitore ed il creditore, contrapposti alle parti, estranei al rapporto giuridico i terzi. Il rapporto giuridico, in linea di principio, non produce effetti né a favore né a sfavore del terzo:

art. 1372:

"Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge."

Situazioni giuridiche soggettive

Situazioni in cui si trova un soggetto per effetto dell’applicazione di una o più norme giuridiche:

  • Attiva, fa capo alla parte avvantaggiata del rapporto il cui interesse è protetto (es. colui che ha smarrito l’oggetto, art 927)
  • Passiva, fa capo alla parte svantaggiata del rapporto il cui interesse è sacrificato (es. colui che ha ritrovato l’oggetto smarrito, art 927)

In questo caso la norma è stata utilizzata come risoluzione di conflitto di interessi.

Attive

  • Il diritto soggettivo
  • La facoltà
  • L’interesse legittimo
  • La potestà

Passive

  • Il dovere obbligo
  • La soggezione
  • L’onere

Diritto soggettivo

Situazioni giuridiche di un determinato soggetto al quale una o più norme assicurano la possibilità di soddisfare un certo interesse (qualsiasi bene o vantaggio) economico o morale.

In un primo momento, colui che aveva il diritto soggettivo era proprio della facoltà di agire. In un secondo momento invece, il diritto soggettivo era visto come pretesa. In alcuni casi il diritto soggettivo però, si traduce in un potere. Situazione in cui il soggetto è investito di un potere di:

  • Pretendere un comportamento altrui
  • Impedire altrui di interferire
  • Tutela di un proprio interesse

Il diritto soggettivo è un potere per la tutela primaria e diretta di un proprio interesse.

Facoltà

Situazione giuridica del soggetto che può lecitamente compiere un atto.

  • Perché esistono queste norme?
  • Solo un certo soggetto può fare una certa cosa lecitamente (es. articolo 841)
  • Stabilire indirettamente i limiti di ciò che una persona può fare (es. articolo 981)
  • Diritto di uso di una determinata cosa (es. articolo 1021)

Potestà

Situazione giuridica a cui un soggetto è attribuito un potere non per la tutela per un interesse proprio, bensì per la tutela di un interesse altrui.

  1. L’attività giuridica, ovvero ciò che il titolare del potere può fare, è nello stesso tempo un dovere.
  2. Il potere è vincolato allo scopo.

Potestà dei genitori, responsabilità genitoriale = provvedere alla cura della persona del minore e rappresentare esso in un tutti gli atti civili (art 316/320). Tutore del minore o dell’interdetto (art 357). Curatore dei beni dello scomparso (art 48).

Interesse legittimo

Concetto del diritto pubblico, situazione in cui l’attribuzione del potere al titolare legittimo non ha luogo in vista della tutela di un proprio interesse, ma in vista di una tutela mediata: subordinata alla coincidenza dell’interesse particolare (privato) e dell’interesse generale (pubblico).

Nell’ambito della disciplina della PA (diritto amministrativo), si distinguono due tipi di norme:

  • Norme di azione, riguardano il funzionamento degli enti
  • Norme di relazione, riguardano il rapporto tra il cittadino e la PA (generano quindi dei diritti soggettivi/obbligazioni per i cittadini)

Nel caso in cui una norma di azione riguardi una determinata parte dei cittadini, non in modo generico, essi vengono considerati come portatori di interessi che sono coinvolti dall’azione pubblica.

(es. concorso/appalto pubblico, interesse specifico e legittimo, attribuzione a questi soggetti di un potere di controllo della regolarità dell’azione pubblica e di impugnare gli atti viziati)

Per la tutela dei propri interessi bisogna rivolgersi ai giudici amministrativi (TAR, tribunali amministrativi regionali e Consiglio di stato)

Dovere o Obbligo

Situazione giuridica correlativa al diritto soggettivo, sia esso diritto reale o di credito; situazione di una persona tenuta a fare un certo comportamento. L’obbligo di non fare si chiama divieto (obbligo negativo).

"Posizione di giuridica necessità posta nel soggetto nell’interesse altrui"

Distinzione tra diritti reali e diritti di credito

Reali, diritti che attribuiscono una signoria su un bene che può essere piena, ovvero la proprietà (senza limiti) oppure può anche essere una signoria limitata (su cosa altrui, diritti reali di godimento e di garanzia). Nel diritto reale c’è una relazione immediata tra il soggetto e la cosa e può essere eseguita senza l’esercizio altrui (essi, gli altrui, hanno un dovere di astensione rispetto alla cosa di cui non sono proprietari).

Credito, diritti che attribuiscono al titolare di pretendere un determinato comportamento da parte di un soggetto determinato. Il creditore per soddisfare il suo interesse ha bisogno della collaborazione del suo debitore e per fare ciò deve eseguire la prestazione.

L’obbligazione è un tipo di obbligo e dovere giuridico, contraddistinto dalla patrimonialità della prestazione.

  1. A fronte del diritto reale, dovere generale negativo di non influire sulla cosa altrui.
  2. A fronte del diritto di credito, dovere del singolo debitore ad eseguire una determinata azione (prestazione) funzionale a soddisfare l’interesse del creditore.

Soggezione

Al potere di una persona non corrisponde nessun dovere, bensì uno stato di soggezione.

es. art. 1100:

"Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti."

es. art. 1111:

"Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione."

I quali a cui viene applicato l’esercizio della comunione, più o meno forzosa, non possono opporsi a tale esercizio, di conseguenza si trovano in una situazione giuridica passiva rispetto all’esercente.

Il titolare della soggezione si limita a subire le modifiche alla propria sfera giuridica prodotte dall’esercizio dell’altrui potere: è possibile che il soggetto che versa in una condizione di soggezione si veda modificare la propria sfera giuridica per effetto di un esercizio attribuito da un potere a qualcun altro.

Le modifiche subite non dipendono dalla prestazione poiché non può né approvarle né rifiutarle, rimane inerme. La situazione giuridica attiva che sta a fronte della soggezione si chiama diritto potestativo: poter modificare la sfera giuridica di un altro soggetto senza che sia necessario il concorso della volontà di tale soggetto o anche contro la volontà di questo soggetto.

Onere

Situazione di comportamento necessitato del soggetto per il soddisfacimento.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edoardoxdrago di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Roma Umberto.
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