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I procedimenti speciali: definizione

Procedimenti speciali che consentono di eliminare una delle fasi successive alle indagini preliminari per giungere più rapidamente alla decisione finale.

Si distinguono da quello ordinario, che prevede la sequenza così composta: indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento.

Tipologie

  • Riti dell’alternativa inquisitoria: il giudizio abbreviato, il patteggiamento, il giudizio per decreto; consentono di definire il giudizio nel corso delle indagini preliminari o all’udienza preliminare.
  • Riti dell’alternativa accusatoria: il giudizio immediato, il giudizio direttissimo. Permettono il passaggio diretto dalle indagini preliminari al dibattimento.

Il giudizio abbreviato art. 438

Definizione

Giudizio di merito sulla colpevolezza od innocenza dell’imputato che ha luogo nell’udienza preliminare o in sede di mutamento di altro rito speciale.

Caratteristiche

  1. Esclude il dibattimento.
  2. Esclude la dialettica tra le parti.
  3. Acquisizione delle prove dal fascicolo formato dal PM nel corso delle indagini preliminari.
  4. Il PM ha già formulato l’imputazione con l’esercizio dell’azione penale, art. 405, con richiesta al giudice della celebrazione dell’UP od altro rito.
  5. La scelta spetta solo all’imputato; il PM non è titolare di tale facoltà e la richiesta dell’imputato non è sindacabile dal giudice.
  6. Questo rito si svolge di solito davanti al GIP.
  7. L’imputato beneficia di una riduzione di pena secca di un terzo, art. 442, co. 2; nel caso in cui fosse prevista la pena dell’ergastolo essa è sostituita dalla reclusione di anni 30; nel caso di ergastolo con isolamento diurno, art. 72 c.p., essa è sostituita con l’ergastolo senza isolamento.
  8. Dopo che il PM abbia formalizzato l’imputazione, l’accusato ha sempre il diritto di chiedere il giudizio abbreviato, sia in sede di UP che di conversione di altro rito. Pertanto, anche in caso di giudizio direttissimo instaurato dal PM, art. 452, co. 2 c.p.p., di giudizio immediato, art. 458 c.p.p., di opposizione a decreto penale, art. 461, co. 3 c.p.p., di citazione diretta a giudizio, art. 555, co. 2 c.p.p., l’imputato può ottenere di essere giudicato con il rito abbreviato.
  9. Qualificato come «patteggiamento sul rito», in contrapposizione al patteggiamento sulla pena.

L’imputato ha la possibilità di avanzare due tipi di richiesta di giudizio abbreviato:

  • Giudizio abbreviato ordinario: il PM non può esprimere alcun dissenso ed il giudice è obbligato a celebrarlo.
  • Giudizio abbreviato condizionato: consente all’imputato di subordinare la sua richiesta di giudizio abbreviato ad un’integrazione probatoria da effettuarsi in udienza innanzi al giudice. Il giudice non è obbligato a disporre il giudizio abbreviato ma può rigettare l’istanza, o quando le prove richieste siano da lui ritenute irrilevanti od inammissibili, o quando l’assunzione di esse determinerebbe un appesantimento dell’iter dell’udienza. In caso di accoglimento dell’istanza di giudizio abbreviato e dell’integrazione probatoria, il PM è ammesso a richiedere prova contraria. All’assunzione delle prove si procede come previsto per l’UP.

Casi di acquisizione

  1. Quando l’imputato ha richiesto il giudizio abbreviato condizionato ad una integrazione probatoria ed il giudice abbia accolto la richiesta.
  2. Quando, una volta ammesso il giudizio abbreviato, il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti in quanto necessita un’integrazione probatoria finalizzata ad acquisire gli elementi necessari per la decisione; si procede come previsto per l’udienza preliminare.

Modalità di svolgimento del giudizio abbreviato

  1. L’imputato avanza la richiesta ed il giudice ammette il rito o rigetta la richiesta con ordinanza.
  2. L’udienza si tiene in camera di consiglio senza pubblico, salvo che vi sia richiesta di pubblica udienza da parte di tutti gli imputati.
  3. Essa si svolge secondo le norme dettate per l’udienza preliminare.
  4. È ammessa la costituzione di parte civile ma questa non ha facoltà di interloquire nella scelta del rito, non essendo legittimata a dissentire.
  5. Il giudice ha la possibilità di disporre un’integrazione probatoria ove necessario o quando trattasi di giudizio abbreviato condizionato.
  6. Inammissibile la modifica dell’imputazione ma, nel caso in cui vengano assunte nuove fonti di prova, può procedersi alla modifica dell’imputazione o alla contestazione suppletiva. L’imputato può revocare la richiesta chiedendo un processo ordinario, celebrazione dell’UP o del dibattimento a seconda dei casi; la nuova disposizione consente all’imputato le garanzie del dibattimento in presenza di un’accusa diversa da quella contestatagli allorché aveva richiesto il rito speciale.

La decisione del giudice si basa sugli atti delle IPA e sulle fonti di prova ottenute durante l’udienza se si ha integrazione probatoria. La sentenza può essere di condanna o assoluzione. Esistono dei limiti per proporre appello alla sentenza.

Patteggiamento

  1. Giudizio allo stato degli atti.
  2. Possono richiederla il PM e l’imputato in accordo e il giudice decide se applicarla.
  3. L’imputato non deve dichiarare la sua responsabilità ma rinuncia a far valere le eventuali prove a discarico e le altre difese.
  4. Se l’imputato lo vuole ma il PM no, con adduzione di motivazione questo problema può essere superato dal giudice che potrà essere d’accordo con il PM, oppure applicare egualmente all’esito del dibattimento lo sconto di pena.
  5. Il giudice verifica che non ricorrano le condizioni per il proscioglimento, quindi considera se la pena proposta è equa.
  6. La decisione avviene sulla base degli atti contenuti nel fascicolo.
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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher anita K di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Ronco Mauro.
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