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Corso di

DIRITTO PROCESSUALE PENALE B

Dal manuale “Manuale di procedura penale” di P. Tonini e C. Conti

Capitolo 1

I PROCEDIMENTI

SPECIALI

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1.1 I PROCEDIMENTI SPECIALI

PROCEDIMENTI PENALI DIFFERENZIATI E SPECIALI

Procedimen5 penali differenzia5 e speciali

Il procedimento ordinario che si svolge presso il tribunale collegiale e la corte d’assise cos'tuisce il modello base

di procedimento. Esistono poi 2 fondamentali 4pi di ri4 processuali che da esso si dis'nguono:

I procedimen4 differenzia4 -> si dis'nguono da quello ordinario presso il tribunale collegiale e la corte

Ø d’assise nel senso che hanno una stru>ura completa (dalle indagini preliminari alle impugnazioni), ma

rispe>o al modello base si cara>erizzano per alcune par'colarità che a>engono all’organo giudicante o al

'po di responsabilità che devono accertare. Sono procedimen' differenzia':

• Il procedimento presso il tribunale monocra4co;

• Il procedimento presso il giudice di pace;

• Il procedimento presso il tribunale per i minorenni;

• Il procedimento che accerta la responsabilità amministra4va degli en4.

Essi si pongono come stru>ure parallele rispe>o al processo presso il tribunale collegiale e la corte di assiste.

All’interno del singolo procedimento differenziato può essere scelto 1 dei ri' speciali.

I procedimen4 speciali -> si dis'nguono dal procedimento ordinario di tribunale e di corte d’assise perché

Ø ome>ono 1 o più fasi del procedimento (udienza preliminare, diba<mento o entrambi). Dis'nguiamo:

• I procedimen4 speciali che perme9ono di pervenire rapidamente al diba6mento -> sono 'pici del

sistema misto, nel quale (dopo una fase inquisitoria) non si poteva fare a meno del diba<mento con un

minimo di garanzie. Si tra>a de:

Il giudizio dire6ssimo;

o Il giudizio immediato, erede della citazione dire>a ad opera del pubblico ministero.

o

Oggi, i procedimen' speciali che perme>ono di pervenire rapidamente al diba<mento trovano la loro

gius'ficazione nel principio cos'tuzionale della ragionevole durata del procedimento e nel principio di

adeguatezza. De< procedimen' devono comunque rispe>are il diri>o di difesa dell’imputato.

• I procedimen4 speciali che ome9ono il diba6mento (momento nel quale è a>uato il contraddi>orio nella

formazione della prova) -> sono anche defini' procedimen4 alterna4vi perché saltano la fase

fondamentale di un processo garan'sta. L’art. 111 comma 5 Cost. amme>e questo 'po di procedimen'

sulla base del consenso dell’imputato. Poiché in ques' procedimen' l’imputato gode di un minor grado

di tutela del diri>o di difesa, la soluzione pra'ca è quella di offrirgli un qualche incen'vo, che consiste

fondamentalmente in una riduzione di pena o in una differente sanzione per lui più acce>abile. I

procedimen' speciali in ques'one sono:

Il giudizio abbreviato;

o Il pa9eggiamento;

o Il procedimento per decreto;

o La sospensione del procedimento con messa alla prova (dal 2014).

o

I procedimen' speciali che ome>ono il diba<mento sono 'pici del sistema accusatorio. Tale sistema è

cara>erizzato da un diba<mento molto garan'to, che necessariamente richiede una durata più lunga di

quanto avveniva nel sistema misto, basato sulla le>ura degli a< compiu' in segreto nell’istruzione. La

tenuta del sistema accusatorio, in tu< i paesi nei quali è accolto, si basa su un ampio uso dei

procedimen' alterna'vi al fine di riservare il diba<mento ai “casi seri”, nei quali non si può ome>ere

l’esame incrociato. La scommessa del codice del 1988 è stata quella di confidare nell’ampio uso dei

procedimen' alterna'vi al diba<mento. Questa scommessa, però, è stata persa, nonostante tu< i

tenta'vi di rivitalizzare i procedimen' alterna'vi. La lunga durata del procedimento ordinario in ques'

anni ha determinato l’es'nzione di mol' rea' per prescrizione, al punto che i procedimen' alterna'vi

sono sta' quindi scel' dall’imputato soltanto quando non vi era la speranza di o>enere la causa di

es'nzione menzionata. La percentuale di u'lizzo del giudizio abbreviato e del pa>eggiamento è stata,

nel complesso, di circa il 20% (molto inferiore alle aspe>a've). Da questa constatazione è par'ta la

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riforma Cartabia, che ha teso a velocizzare il procedimento ordinario; ciò dovrebbe rendere più difficile

il conseguimento della tradizionale prescrizione e della nuova improcedibilità; la riforma ha puntato su

un uso più ampio dei procedimen' alterna'vi mediante nuovi incen'vi previs' in favore dell’imputato.

• I procedimen4 speciali basa4 su strumen4 di diri9o penale sostanziale -> tendono ad o>enere una

deflazione del diba<mento a prescindere dalla fase in cui operano. Si tra>a di strumen' che evitano

l’irrogazione delle pene di 'po deten'vo o pecuniario. Essi sono:

L’oblazione -> pagamento volontario di una somma che produce l’effe>o di es'nguere il reato. Oltre

o ad essere una causa di es'nzione del reato, è anche una forma di procedimento semplificato.

La gius4zia ripara4va;

o L’adempimento delle prescrizioni de9ate dalla pubblica amministrazione.

o

I procedimen' speciali prevedono deroghe rispe>o sia al modello base completo, sia ai singoli procedimen'

differenzia' che al loro interno li contengono. Es: presso il tribunale monocra'co e quello per i minorenni

operano alcuni dei ri' speciali che sono previs' per il tribunale collegiale (es: giudizio abbreviato e il

procedimento dire<ssimo); lo stesso vale anche per il giudice di pace e per il procedimento che accerta la

responsabilità amministra'va degli en'.

Le linee direHve della riforma Cartabia

La riforma Cartabia si è proposta di ridurre i tempi del procedimento penale migliorando l’efficienza. La finalità

è stata perseguita in vari modi:

introducendo modifiche che tendono ad ampliare l’uso dei procedimen' alterna'vi al diba<mento con lo

Ø scopo di deflazionare il rito ordinario;

sono sta' amplia' i presuppos' di ammissione dei ri' alterna'vi;

Ø sono state rido>e le preclusioni ai ri' alterna'vi;

Ø sono sta' incrementa' gli effe< premiali;

Ø è stato ampliato il potere disposi'vo dell’imputato;

Ø è stata introdo>a la gius'zia ripara'va;

Ø si è consen'to, all’interno dei ri' alterna'vi, di applicare le nuove pene sos'tu've di pene deten've fino a 4

Ø anni, evitando di dover passare a>raverso il magistrato di sorveglianza per applicare le misure alterna've.

nel giudizio immediato (rito nel quale si perviene rapidamente in diba<mento), è stata ampliata la facoltà

Ø dell’imputato di operare la sua scelta tra i ri' alterna'vi dopo aver ricevuto il diniego alla prima richiesta.

Le modifiche sono state modeste perché ciò ha voluto la legge-delega. Il rito che probabilmente ha goduto della

maggiore ampiezza dei criteri di ammissione è la sospensione del processo con messa alla prova, che già in

passato è stata tra i procedimen' alterna'vi più richies' dagli imputa'.

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1.2 PROCEDIMENTI SPECIALI CHE PERVENGONO RAPIDAMENTE AL

DIBATTIMENTO (GIUDIZIO IMMEDIATO E GIUDIZIO DIRETTISSIMO)

GIUDIZIO IMMEDIATO

Considerazioni introduHve

Il giudizio immediato ha la cara>eris'ca di eliminare l'udienza preliminare; pertanto, dalle indagini preliminari

si transita dire>amente all'udienza diba<mentale. So>o tale denominazione sono ricompresi 2 procedimen',

che cos'tuiscono 2 differen' sistemi processuali:

il giudizio immediato chiesto dall'imputato;

Ø il giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero -> a seguito del decreto-legge sulla sicurezza pubblica

Ø (92/2008), il giudizio immediato deve essere chiesto dal pubblico ministero:

• sia quando è stata raccolta una prova evidente di reità -> il giudice esercita una valutazione più penetrante

sulla richiesta del pubblico ministero e lo fa soltanto sulla base degli a< scri< contenu' nel fascicolo

delle indagini preliminari. La valutazione è effe>uata senza che l’imputato possa contraddire.

• sia quando è stata applicata una misura cautelare di 4po custodiale -> il giudice è tenuto a disporre il rito

immediato senza margini di discrezionalità.

Il giudizio immediato richiesto dal pubblico ministero è un rito speciale che si pone in tensione con i

principi del sistema accusatorio: il giudice decide inaudita altera parte.

La semplificazione apportata dal giudizio immediato comporta il sacrificio del diri>o al controllo giurisdizionale

sulla necessità del rinvio a giudizio. Tale diri>o, di cui è 'tolare l'imputato, ha la sua origine nel common law

inglese (è riconosciuto dal V Emendamento della Cos'tuzione degli Sta' Uni' e dalla Cos'tuzione più garan'sta

tra quelle che sono state approvate durante la Rivoluzione francese). La pubblicità del diba<mento cos'tuisce

una sofferenza che è ingiustamente infli>a all'imputato, quando ques' è innocente. Da ciò deriva che i sistemi

processuali garan's' prevedono un'udienza preliminare nella quale una giuria popolare o un collegio formato

da giudici di carriera controlla la fondatezza dell'accusa formulata dal pubblico ministero. Viceversa, nel nostro

sistema tale compito spe>a ad un giudice singolo. Il diri>o al controllo giurisdizionale sul rinvio a giudizio è

tradizionalmente ritenuto rinunciabile da parte dell'imputato. So>o questo profilo, quella so>ospecie di giudizio

immediato su richiesta dell'imputato appar'ene sicuramente al sistema accusatorio. Un diverso discorso deve

essere fa>o per quel 'po di giudizio immediato che si svolge in mancanza del consenso dell'imputato, e cioè

sulla base della richiesta presentata dal pubblico ministero al giudice.

Il giudizio immediato chiesto dall'imputato

L'imputato può disporre della garanzia dell'udienza preliminare rinunciando al controllo giurisdizionale sulla

necessità del rinvio a giudizio. Egli può presentare richiesta di giudizio immediato soltanto dopo che il pubblico

ministero ha formulato l'imputazione ed il giudice ha fissato l'udienza preliminare. Pertanto, il difensore

dell'imputato ha già avuto la possibilità di prendere visione del fascicolo degli a< di indagine.

La richiesta dell'imputato -> la richiesta di giudizio immediato va presentata nella cancelleria del giudice almeno

3 giorni prima della udienza preliminare e deve essere no'ficata al pubblico ministero e alla persona offesa. Con

la richiesta di giudizio immediato l'imputato perde la possibilità di o>enere il rito abbreviato o il pa>eggiamento.

Di fronte alla richiesta formulata dall'imputato, il giudice è obbligato a disporre il giudizio immediato.

La scelta dell'imputato, di rinunciare alla garanzia dell'udienza preliminare, è libera e insindacabile e può essere

determinata da vari ragioni: l’imputato può non voler scoprire in an'cipo la strategia di difensiva; l’imputato

ri'ene molto probabile il proscioglimento e preferisce passare subito all’udienza pubblica per mo'vi di

immagine o, ancora, per o>enere l’effe>o preclusivo del giudicato.

Il giudizio immediato chiesto dal pubblico ministero

In base al testo originario del codice, il pubblico ministero poteva chiedere il giudizio immediato qualora la prova

fosse apparsa evidente. L'inizia'va nell'instaurazione del rito immediato era lasciata ad una valutazione

ampiamente discrezionale della pubblica accusa. Il pubblico ministero, anche a fronte di una situazione di

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evidenza probatoria, avrebbe potuto optare per la prosecuzione del rito nelle forme ordinarie. Il decreto-legge

sulla sicurezza pubblica (92/2008):

ha reso obbligatoria per il pubblico ministero la richiesta di giudizio immediato per evidenza della prova;

Ø ha introdo>o un nuovo caso di giudizio immediato: la pubblica accusa è tenuta a chiedere il rito speciale

Ø qualora l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare. Quest’ul'ma 'pologia di giudizio immediato è

preordinata ad assicurare tempi rapidi di svolgimento ai processi nei quali l'imputato si trovi in stato di

detenzione. L'accelerazione impressa al rito mira ad evitare la scarcerazione automa'ca per decorrenza dei

termini di custodia cautelare.

Sia in relazione all'immediato tradizionale, sia in relazione a quello custodiale, comunque, il pubblico ministero

è esentato dal dovere di chiedere tale rito speciale quando “ciò pregiudichi gravemente le indagini” (es: quando

il deposito degli a< nei confron' di un indagato possa comprome>ere la segretezza di inchieste rela've a

procedimen' connessi o collega'. La riforma Cartabia ha trasposto in norme di legge i principi elabora' dalla

giurisprudenza. Infa<, ha previsto che dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato l'imputato abbia la

facoltà di introdurre la richiesta di un altro rito in caso di rige>o di quella presentata in via principale, superando

così lo sbarramento del termine perentorio dei 15 giorni.

L'ipotesi tradizionale -> è cara>erizzata dalla brevità delle indagini unita all'evidenza della prova di reità. Il

Ø pubblico ministero deve chiedere al giudice per le indagini preliminari il rito immediato se concorrono i

seguen' presuppos':

• che la prova appaia evidente -> in base alle modifiche apportate dalla riforma Cartabia, la prova si deve

ritenere evidente quando sono sta' già acquisi' elemen' che consentono di formulare una ragionevole

previsione di condanna.

• che la persona so9oposta alle indagini sia stata interrogata sui fa6 dai quali emerge l'evidenza della

prova o comunque sia stata invitata a presentarsi per rendere interrogatorio e la stessa abbia omesso

di comparire, sempre che non sia stato addo>o un legi<mo impedimento e che non si tra< di persona

irreperibile. Ricordiamo che nell'invito a presentarsi doveva essere inserita la sommaria enunciazione

del fa>o addebitato con l'indicazione degli elemen' e delle fon' di prova e con l'avver'mento che poteva

essere presentata richiesta di giudizio immediato.

• che non siano decorsi più di 90 giorni dall'iscrizione della no4zia di reato nel registro previsto dall'art.

335 c.p.p.

Il giudizio immediato “custodiale” -> il decreto-legge sulla sicurezza pubblica (92/2008) ha introdo>o

Ø l'obbligo per il pubblico ministero, quando non vi siano gravi pregiudizi per le indagini, di chiedere il giudizio

immediato per quel reato per il quale la custodia cautelare a carico di un indagato ha assunto un determinato

grado di stabilità, dovuto alla conferma del tribunale della libertà o alla mancata proposizione della richiesta

di riesame. La sussistenza dei gravi indizi di reità alla base della misura custodiale rende, ad avviso del

legislatore, superfluo quel controllo sulla fondatezza dell'accusa che si svolge in udienza preliminare. Ai fini

della richiesta di giudizio immediato custodiale non è imposto il requisito temporale della brevità delle

indagini: il legislatore ha consen'to che possano svolgersi indagini fino a 180 giorni. Il pubblico ministero

deve chiedere al giudice per le indagini preliminari il rito immediato se concorrono i seguen' presuppos':

• che al momento della richiesta l'indagato sia in stato di custodia cautelare (in carcere, in arresto

domiciliare o in ricovero in casa di cura) per il medesimo “reato” per il quale è chiesto il rito immediato;

• che il provvedimento custodiale, ado9ato nel rela4vo procedimento, abbia raggiunto un determinato

grado di stabilità, e cioè sia stato confermato dalla decisione in sede di riesame o siano decorsi i “termini

per la proposizione” di tale rimedio.

• che non siano decorsi “180 giorni dall'esecuzione della misura”;

• il permanere della valutazione dei gravi indizi di reità nel procedimento incidentale de libertate. Il codice

precisa che il giudice deve rige>are la richiesta di giudizio immediato “se l'ordinanza che dispone la

custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di

colpevolezza”. Da tale norma si ricava che lo stato di custodia cautelare deve essere presente al momento

della richiesta del rito immediato, ma potrebbe non esserlo al momento in cui il giudice decide sulla

richiesta: è irrilevante a tal fine che la custodia sia revocata per sopravvenuta a>enuazione o

insussistenza delle esigenze cautelari. 153 © Copyright 2026 Giorgia Ulivoli

La richiesta del pubblico ministero -> sulla richiesta di rito immediato, sia nell'ipotesi tradizionale, sia in quella

custodiale, decide il giudice per le indagini preliminari in segreto sulla base del fascicolo delle indagini preliminari

trasmesso dal pubblico ministero e senza sen're la difesa. Infa<, il codice non prevede che il pubblico ministero

debba aver previamente inviato all'indagato l'avviso di conclusion

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gio_uli14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Conti Carlotta.
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