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Diritto processuale penale

Il procedimento penale è il tutto, dalla notizia di reato iscritta in un registro e che determina l’inizio delle indagini, finisce nel momento in cui viene pronunciato un provvedimento che passi in giudicato (non necessariamente la sentenza di Cassazione, perché può passare in giudicato anche la sentenza di 1° grado). Inizia quando il PM riceve la notizia e iscrive la notizia nel registro di notizia di reato e inizia il decorso del termine delle indagini.

L’iscrizione secondo il codice avviene in maniera “immediata” come garanzia per il potenziale reo, il PM potrebbe ritardare l’iscrizione per fare indagini verso ignoti sino al momento in cui il reato sia prescritto. Non esiste però un tempo preciso per l’iscrizione.

Il processo penale

Il processo rappresenta un cerchio interno al procedimento, esso inizia nel momento in cui il PM eleva (esercitare l’azione penale) un’accusa nei confronti di un soggetto e si chiude con la dichiarazione di irrevocabilità di un procedimento (finiscono nello stesso momento, ma iniziano in momenti distinti).

Qual è il fine del processo penale? Verificare se l’imputato sia colpevole o meno, per comprendere se sia necessario esercitare il potere di punizione. Sicuramente è anche necessario per comprendere chi sia l’autore di un reato. Qual è la funzione? La tutela dell’imputato. Qualcuno lo ha definito come il diritto costituzionale applicato, perché una serie di diritti costituzionalmente riconosciuti, sono attuati.

A cosa serve il processo penale? Individuare l’esistenza del reato, chi l'ha compiuto e se necessaria la pena. L’esigenza della nascita del processo penale si ritrova nella mancanza di veridicità di colpevolezza e nella lesione dei diritti umani con l’utilizzo di tecniche dell'inquisizione, un metodo di certo efficiente ma non democraticamente accettabile. Oggi, deve avvenire seguendo uno schema di accertamento rispettoso dei diritti individuali.

Il processo penale serve a legittimare l’uso della violenza repressiva da parte dello stato. Lo stato ha il monopolio dell’uso della forza, il processo penale serve a legittimarne l’uso, mediante un metodo condiviso. È lo strumento di estrema garanzia e ci consente di ritenere che se l’accertamento si è svolto nel rispetto delle regole e ha portato all'individuazione del colpevole, verso quel soggetto può essere esercitata la forza.

Il codice penale e la Costituzione

1930 Il codice che nacque nel ha subito contrasti con la Costituzione e per questo è stato modificato ed entrato in vigore nel 1988. Quel codice non predisponeva un contraddittorio puro, la difesa aveva un ruolo marginale, a differenza di quanto accade nell’attuale codice e processo.

Il codice penale è uno strumento di tutela del delinquente perché spiega sino a dove la forza repressiva dello stato può giungere, dice cosa può fare ogni soggetto (cd principio legalità). Il codice di procedura penale è a tutela dei galantuomini perché ha come funzione di tutelare i diritti delle persone. Individua uno schema di accertamento rispettoso dei diritti di chi è coinvolto nell’accertamento, in modo da ridurre il rischio di errore.

La revisione (metodo straordinario di impugnazione) è posta solo a tutela dell’innocente, poiché usata solo dal condannato quando può dimostrare che quella condanna sia stata pronunciata in maniera scorretta o illegittima.

La centralità della tutela penale è data anche dalla Costituzione. Essa tutela i diritti individuali, ma anche altre disposizioni prevedono una destinazione esplicita per il processo penale. Molti incidenti di costituzionalità sono sollevati proprio in riferimento a norme del codice penale.

  • Giusto ed equo processo - Art 111
  • Principio non colpevolezza - Art 27 c.2
  • Inviolabilità della libertà personale - Art 13

La Costituzione dona parametro di legittimità del processo penale, ma riveste anche il ruolo di criterio guida ed interpretativo delle norme. Quando una norma può ammettere letture diverse, si predilige quella costituzionalmente orientata.

Tra gli obiettivi dell’attuale codice, vi era l’attuazione della Costituzione, seppur a detta di alcuni significava non entrare in conflitto con la Costituzione, in realtà voleva dire che mediante questo codice, i principi fondanti della costituzione avrebbero dovuto trovare esplicazione.

Gli articoli della Costituzione

Art.13 Cost - La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. La libertà personale può essere compressa, ma solo nel rispetto delle prescrizioni che ritroviamo nella carta costituzionale e che si ritrovano nel codice di procedura penale. Le pene detentive previste sono arresto (contravvenzioni) e detenzione. Le condizioni in presenza delle quali si può essere privati della libertà personale sono:

  • Riserva di legge; tassatività, le fattispecie devono essere ben determinate dalla legge, non sono ammesse limitazioni se non nei casi previsti dalla legge.
  • Riserva di giurisdizione nessuna sanzione può essere applicata senza l’intervento dell’autorità giudiziaria. Anche per l’applicazione della multa e dell’ammenda è comunque necessario l’intervento dell’autorità giudiziaria.

La peculiarità del nostro sistema è che anche le sanzioni pecuniarie possono trovare applicazione soltanto previa delibera dell’autorità giudiziaria perché il diritto penale si applica attraverso il processo ed esso presuppone la presenza dell’autorità giudiziaria. A differenza di quanto accade nel civile, in cui il processo è la patologia, si applica quando il diritto civile non è stato rispettato.

Nel penale è sempre presente l’autorità giudiziaria e il procedimento penale, il giudice, nell’attività di patteggiamento tra PM e imputato può sempre prosciogliere l’imputato o comunque controllare l’attività, sempre mediante processo. Il diritto penale non si può applicare fuori dal diritto penale, per questo ogni sanzione richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria.

L’autorità giudiziaria è il giudice ma anche il pubblico ministero, salvo che in alcuni casi l’autorità giudiziaria è il giudice (ad es. le limitazioni della libertà personale possono avvenire solo per mano del giudice), ma dato che l’art.13 si riferisce in generale all’autorità giudiziaria sta a significare che la libertà personale può trovare limitazioni anche per mano di soggetti diversi dal giudice.

Non soltanto la sanzione detentiva deve essere applicata dall’autorità giudiziaria. Il nostro sistema prevede carcerazione preventiva, ma forme di limitazione della libertà personale in costanza del procedimento oggi si tratta di custodia cautelare in carcere, misura applicata durante il procedimento e che si traduce in una limitazione totale della libertà personale. Per mezzo di questa si limita la libertà di movimento o altre libertà per evitare un aggravamento del reato (si evita la fuga o l’inquinamento probatorio). In presenza di un quadro indiziario grave (giudizio prognostico: gravi elementi che facciano ritenere allo stato degli atti che l’imputato possa essere dichiarato responsabile), la libertà può essere ristretta, per la tutela del procedimento stesso (il bene tutelato è il processo stesso).

Esempio: quando si sia verificato un reato e vi sia un imputato e ci sia il pericolo di inquinamento del materiale probatorio, su richiesta del PM, il GIP si chiede se in base agli elementi probatori presentati dal PM, condannerebbe o assolverebbe, ponendosi un giudizio di responsabilità anticipata. Rimane però un giudizio prognostico compiuto allo stato degli atti, ma potrebbe accadere che quegli elementi siano smentiti per mezzo della difesa addetta. Qualora un soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere ma viene assolto, sarà previsto uno strumento di riparazione economica. In casi eccezionali, può essere l’autorità di pubblica sicurezza a privare il consociato della libertà personale, ma è necessaria la convalida del giudice, altrimenti la misura precautelare deve essere revocata.

Art.27 c.2 e presunzione di non colpevolezza

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. La presunzione consente di desumere un fatto noto da uno ignoto, con un meccanismo logico-deduttivo: id quod plerumque accidit, dato un fatto se ne può desumere un altro perché se so dell’esistenza di A allora B. Manzini, fautore del codice del ‘30, riteneva applicando la presunzione al principio di non colpevolezza, che desumere dal fatto dell’imputazione che un soggetto sia innocente, fosse un nonsenso. Ed è comprensibile il pensiero di Manzini, ma si ha bisogno della presunzione di non colpevolezza poiché ha tutta altra ratio: neutralizzare il pregiudizio nei confronti di un soggetto verso il quale è elevata un’accusa. Il principio va riconosciuto perché è possibile che l’accusato sia colpevole, ma occorre bilanciare l’inevitabile propensione a trattarlo come colpevole. È necessario che la legge regoli il processo in modo da regolare la tutela dell’imputato.

Presunzione di non colpevolezza significa che:

  • La sanzione può essere applicata solo se è presente la responsabilità accertata con giudicato. Individe il trattamento dell’imputato. Se la sanzione può applicarsi solo con il giudicato significa che prima dell’irrevocabilità non sono ammesse forme di privazione della libertà personale. Ma come si regola questa regola con la limitazione della libertà personale prevista dal 13? L’art.13 non deve porsi come un’esecuzione preliminare della sentenza, bensì un’esigenza cautelare. Nell’applicazione delle misure ci sono esigenze cautelari che colorano esse come strumenti funzionali al processo stesso. Il punto di equilibrio sono le esigenze cautelari stesse, per permettere la realizzazione del processo. Ulteriore frizione si pone per l’adozione con la misura cautelare per la reiterazione del reato, in cui si presuppone che il reato sia stato già compiuto.
  • L’accertamento è concluso solo previa prova dell’accusatore definitiva della colpevolezza dell’imputato. Regola probatoria di giudizio. Ciò significa che l’onere della prova grava sull’accusatore. Il soggetto sottoposto ad accusa non ha alcun dovere di collaborazione e ciò si traduce in una serie di regole (ad es. il diritto al silenzio). Se il PM non riesce a provare la responsabilità dell’imputato, quello va mandato assolto. Ciò significa che in dubio, pro reo, nell’incertezza assoluzione. L’affidabilità del dato, poggia sul metodo di accertamento. Il fatto di dover trattare un soggetto come innocente, impone l’osservanza di una serie di regole per cui se emerge che l’accusatore ha provato la responsabilità, sull’accertamento si può contare.

Art.111 Cost comma 6 e 7 rileva in relazione all’obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali. Esso si comprende pensando alla possibilità che l’ordinamento concede di poter impugnare. Un provvedimento non motivato sarebbe difficilmente impugnabile, perché non si conoscerebbero le ragioni alla base di quella decisione. L’obbligo di motivazione si spiega anche perché i provvedimenti, le sentenze, sono pronunciati in nome del popolo italiano. Ciò consente alle parti di poter esercitare un controllo. I processi sono pubblici, dunque chiunque può avere accesso anche agli atti del processo.

Riserva di legge e di giurisdizione

Riserva di legge e di giurisdizione non tutelano solo la libertà personale, ma anche la libertà di domicilio, la segretezza delle informazioni. L'autorità giudiziaria può limitare queste libertà solo previa previsione legislative e atto giudiziale. Esempio: La perquisizione se non c’è il provvedimento non è legittima è sufficiente l’autorizzazione del PM, ma per le limitazioni della libertà personale e la libertà e segretezza delle comunicazioni che si traduca in intercettazioni, è necessario il provvedimento del giudice. Il sequestro della corrispondenza può essere autorizzato anche dal PM. Nel momento in cui il codice traduce l’autorità giudiziaria che deve autorizzare quel provvedimento, la calibra in base all’importanza che hanno e se più importanti li affida al giudice.

I soggetti del processo penale

  • L’imputato: art.24 Costituzione (la difesa) e 111 (giusto processo e garanzie)
  • L’accusa: individua colui o colei che può attivare la funzione giurisdizionale. Nel nostro sistema tale ruolo è affidato ad un organo pubblico. La funzione dell’accusa può cambiare enormemente. L’organo pubblico cambia notevolmente a seconda:
    • Della collocazione istituzionale
    • Dei poteri
    • Dei rapporti che ha con il giudice

Il fatto che si dica che l’accusa è rivestita da un organo pubblico non ne esplica i caratteri. In alcuni sistemi come in quello degli USA è elettiva (prosecutor eletto dal popolo o nominato dall’esecutivo). In Italia vince il concorso. Molto ci dice del nostro PM l’art.112 Cost che stabilisce il principio di obbligatorietà (+ indipendenza) dell’azione penale. Esso è diretta conseguenza dell’indefettibilità della giurisdizione: la forza repressiva non può che essere esercitata da un organo pubblico mediante processo, per questo si definisce obbligatoria (il PM non può decidere se esercitare un azione penale, il PM deve elevare l’accusa a carico del soggetto in presenza dei presupposti di legge altrimenti chiede l’archiviazione del procedimento).

Se ha l’obbligo di esercitare l’azione penale, ha anche l’obbligo di effettuare le indagini, decidendo consapevolmente se elevare o meno un’accusa. Non può scegliere quali reati investigare, li deve investigare tutti. Le peculiarità di un sistema penale obbligatorio sono:

  • Si persegue il rispetto del principio di uguaglianza, perché indipendentemente da chi realizzi un determinato fatto, quel fatto deve essere accertato
  • Tale sistema tutela la funzione del PM perché se potesse scegliere sarebbe sottoposto a pressione
  • Assicura l’indipendenza del PM dagli altri pubblici poteri. Questa indipendenza può essere esterna (PM e giudice) e interna (connota solo il giudice).

L’azione penale può essere esercitata ad altri? Non esistono casi in cui il PM è escluso dall’esercizio dell’azione penale, ma esistono dei casi in cui l’esercizio dell’azione penale è demandata ad altri ossia la persona offesa (casi del giudice di pace penale di lieve entità con controllo ex post). Nei casi in cui vi sia querela (ad esempio per il reato di diffamazione) come condizione di procedibilità dell’azione penale, il querelante elimina un ostacolo all’esercizio dell’azione penale, ma il querelante non esercita l’azione.

Il PM anche quando decide di non procedere all’accusa e chiede l’archiviazione, non può farlo ex se, ma necessita del giudice. L’archiviazione non può avvenire da sola perché rientrerebbe nella discrezionalità ed essendo invece il processo obbligatorio, la presenza del giudice serve come controllo. Il giudice se sussistono gli elementi può ordinare l’esercizio dell’azione penale al PM.

Qualcuno ha detto che l’obbligatorietà del processo penale è una bugia costituzionale, perché il numero di PM presenti e le notizie di reati sono altamente sproporzionati. Al di là delle scelte di opportunità c’è una difficoltà oggettiva di investigare tutte le notizie che giungono in tribunale. Una selezione è necessaria. In alcuni casi ci sono notizie di reato che rimangono nel cassetto sin quando non avviene la prescrizione. Nella selezione il PM non usano un criterio meramente cronologico ma anche un criterio qualitativo (un omicidio ha la priorità su tutto). Rispetto a determinati reati non si arriverà mai ad investigare, anche a causa della brevità della prescrizione e il PM ne chiederà l’archiviazione.

Il PM fa selezione per mezzo dei criteri di priorità individuati dalla procura. Ogni procura aveva questi criteri e ciò ledeva profondamente il diritto di uguaglianza, perché poteva determinare trattamenti estremamente diversi. Perciò con la riforma Cartabia è stato previsto che i criteri di priorità devono essere dettati a livello legislativo, ma ciò si sarebbe po...

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher violalombardi0 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi della Tuscia o del prof Ruggero Rosa Anna.
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