La differenza tra diritto antico e medievale
La vera differenza, potremmo individuarne molte, quella più importante tra il diritto antico ed il diritto medievale, è la forte presenza della componente religiosa nel Medioevo, la forte componente, la decisiva influenza della religione cristiana. Questo elemento subentra, volendo individuare una data cerchiamo all'inizio del IV secolo d.C. Volendo trovare un riferimento ancor più preciso, nel 313 d.C., l'imperatore Costantino, uno degli ultimi grandi e totalitari imperatori, tentò di riunificare l’intero impero romano d'Occidente e d'Oriente.
L'editto di Milano
In seguito alla sua personale conversione alla religione cristiana, egli pubblicò il noto "Editto di tolleranza" del 313, definito anche "editto di Milano". Esso fu il provvedimento con il quale l'imperatore Costantino rese tollerata la religione cristiana, che, ricordiamo, fino a pochi anni prima era oggetto di persecuzioni da parte dei precedenti imperatori. Questa svolta così importante culturalmente quale ricaduta, quale influenza giuridica, avrà nel mondo del diritto?
Conseguenze giuridiche
Le conseguenze sul piano giuridico si avvertono nel giro di pochi anni nell'ambito della giustizia, nell’ambito dei processi. È importante ricordare che la storia del diritto non è soltanto storia delle leggi, ma anche storia della giustizia, storia del processo. Come può la religione cristiana, subentrata da poco nel diritto, influenzarlo? Come può la religione cristiana cambiare il modo in cui si fa giustizia?
Innanzitutto, la religione diventa un elemento in grado di influire sul diritto e sulla giustizia. Ad esempio, io mi rivolgo al giudice per chiedergli giustizia, nel senso religioso del termine. Se Tizio mi ha rubato la legna che ho messo da parte per il prossimo inverno, mi rivolgo al giudice che, a questo punto, immagino essere un prete. In base alla giustizia religiosa, Tizio ha violato il settimo comandamento (non rubare).
È facile, a questo punto, notare come i contenuti della giustizia, se essa diventa una giustizia religiosa, sono diversi. Ci sarà anche la legge dello Stato, legge civile che vieta di rubare, ma nell'ambito religioso prevarrà la fonte normativa del comandamento. Ad interessarci, però, maggiormente, è l'aspetto organizzativo, ovvero cercare di capire quali sono gli elementi che interesseranno al giudice, quali moduli bisogna compilare per parlare attraverso un linguaggio attuale. Ad interessarci, perciò, diremo, sarà l’aspetto procedimentale.
Costantino e la giustizia del vescovo
Costantino, a suo tempo, intervenne proprio su questo. Il suo intervento ci dimostra come la religione possa realmente modificare, anche concretamente, le regole delle procedure, le modalità con le quali si chiede giustizia. La giustizia del vescovo (in latino ‘episcopalis audientia’ rispettivamente episcopus sta per vescovile e audientia significa tribunale), la episcopalis audientia è il tribunale del vescovo. Cos'è questa episcopalis audientia?
La radice di questo istituto può essere definita, addirittura, biblica, all’interno degli Atti degli Apostoli, che, come noto, sono i tanti documenti, le tante testimonianze della vita di Gesù. All’interno degli Atti degli Apostoli si racconta dell'apostolo Paolo, colui che si convertì sulla via di Damasco insieme con Pietro, considerato il fondatore della Chiesa di Roma, della chiesa cattolica.
Nella chiesa, spesso è utilizzata una dicotomia, ovvero, Pietro è quello che si è occupato della fondazione spirituale della chiesa e Paolo è l'organizzatore pratico. Proprio per questo motivo, a Roma si festeggiano, nello stesso giorno, il 29 giugno, San Pietro e San Paolo, considerati i due padroni di Roma. Cosa aveva detto Paolo di così fondamentale per l'istituzione di episcopalis audientia?
Dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, per esempio, egli raccomandò loro di mantenere un determinato comportamento semmai avessero litigato tra loro, raccomandando di rivolgersi ad un arbitro, cioè un giudice, chiaramente non facente parte della struttura ufficiale della giustizia. Un arbitro che fosse in grado di trovare una soluzione alla controversia dentro un sistema ‘separato’, all’interno di un altro ordinamento.
Molti giuristi, tra cui uno tra i più famosi, di cui parleremo, che si chiama Santi Romano, affermavano che questi sistemi chiusi erano degli ordinamenti, poiché hanno delle loro regole. Costantino, arrivato 250 anni dopo San Paolo, convertendosi e trascinando con sé l'Impero Romano, rende tollerata la religione cristiana, si avvicina all’ideologia di San Paolo di istituzionalizzare, cioè, di formalizzare la figura dell'arbitro anticipata da San Paolo.
Bisogna, a questo punto, tenere presente che Paolo, nella lettera ai Corinzi, aveva rivolto loro un invito ancor più specifico: aveva richiesto di rivolgersi alla figura più nota della società di quel tempo, la più rispettata, il Vescovo. Ecco perché ‘episcopalis audientia’. Nel 318, quindi cinque anni dopo l'editto di Milano, l’Imperatore Costantino emana la prima Costituzione, la Costituzione dell'imperatore è la legge dell'imperatore. Emana la prima Costituzione, attraverso la quale disciplina la episcopalis audientia.
Egli stabilisce che quando due parti litigheranno, quindi in una causa, se uno, dice ‘si quis’ (se qualcuno in latino) dei due litiganti deciderà di ricorrere al vescovo, il giudice ordinario dovrà sospendere il processo e la decisione del Vescovo sarà tenuta per sacra, sarà considerata indiscutibile. Ci fu quindi un’importante rivoluzione dall'epoca in cui i cristiani venivano perseguitati al Circo Massimo nel Colosseo. La rivoluzione nasce dal fatto che ora il vescovo diventa una figura riconosciuta dall'ordinamento laico a tal punto che le sue decisioni vengono considerate definitive dalla giustizia laica.
La seconda Costituzione di Costantino
Questa novità creò probabilmente delle incertezze (stiamo parlando di epoche di cui non sappiamo quasi nulla, parliamo di periodi storici sui quali abbiamo pochissimi documenti). Quindici anni dopo, nel 333, Costantino emana una seconda Costituzione sull’episcopalis audientia, è quella che gli storici ma anche i giuristi definiscono un'interpretazione autentica. I giuristi dicono che è autentica quell’interpretazione che proviene dallo stesso soggetto che ha emanato la prima norma.
Esempio: se il professore dice che l'esame da corsista si può fare sino all'estate e qualcuno chiede cosa vuol dire ciò che ha detto il professore, cosa ha inteso il professore, rivolgendosi al professore e chiedendo lui che vuol dire ‘estate’, il professore chiarirà che per estate intende anche il mese di settembre, per interpretazione autentica possiamo ritenere soltanto quella fornita dal professore. Se invece ci fossimo rivolti al rettore, chiedendo che cosa ha voluto dire il professore con quello che ha detto, il rettore avrebbe dato la sua risposta in termini giudiziari, quella non sarebbe un'interpretazione autentica ma un'interpretazione ovviamente giudiziaria.
Nella seconda Costituzione, Costantino afferma che la validità della regola in base alla quale la causa si sospende necessariamente e viene trasferita dinanzi all’episcopalis audientia, varrà anche nel caso in cui fosse stata una sola delle due parti a richiedere il trasferimento. Cosa si intende dire con “una sola parte”?
Esempio: Se io, cristiano, litigo col mio vicino che fa cadere gli alberi nel mio campo, quando fa la potatura, ammettendo che lui non sia cristiano, se io, cristiano, mi rivolgo ad un giudice affermando di voler trasferire la causa davanti al Vescovo, posso trascinare dinanzi a quest’ultimo anche il mio vicino, pur non essendo cristiano. Viene meno, perciò, ancor di più, con questa precisazione, la regola tipica dell'arbitrato (istituto che già conosceva il diritto romano), e cioè la regola dell'accordo, dell'aspetto convenzionale.
Questo è un grande favore che Costantino fa alla chiesa, poiché non soltanto ha elevato, già con la prima Costituzione, il Vescovo al rango di giudice, rendendo decisive le sue decisioni, che in quanto tali devono essere rispettate come sacre dal giudice laico, ma addirittura ha concesso con questa elevazione al vescovo, di poter essere adito (andare presso, “ad ire”, recarsi presso il giudice) anche su richiesta di una sola parte, che presumibilmente è la parte cristiana.
La giustizia di Costantino e Giustiniano
Volendo ricercare un'altra motivazione un po' più nobile per tale gesto, potremmo dire che il vescovo ragionerà in termini più consoni alla visione cristiana della vita. Questa è la disciplina della episcopalis audientia, al tempo di Costantino nel IV secolo d.C. Con Costantino, la religione cristiana diviene religione di Stato, nel 380 con l’editto di Tessalonica. Gli imperatori successivi a Costantino invertiranno la marcia, affermando la necessità che perché la causa si trasferisca dal giudice ordinario al giudice ecclesiastico, cioè al vescovo, sarà necessario il consenso di entrambe le parti. Assisteremo, perciò, al ritorno di una dimensione arbitrale per la figura del Vescovo.
Nella prima metà del VI secolo d.C. arriva un grande Imperatore, Giustiniano. Egli elabora un corpus normativo gigantesco, il “Corpus Iuris Civilis”, racchiudendo all’interno di quest’ultimo anche la grande compilazione di norme ad opera di altri imperatori, suoi predecessori. A proposito dell'episcopalis audientia, Giustiniano dovette prendere un’importante decisione: se il processo potesse essere trasferito al Vescovo, su richiesta di una sola parte, o se si potesse trasferire la causa al giudice vescovile, soltanto dopo aver sviluppato un consenso tra le parti. Egli optò per la necessità tra le parti di stabilire un accordo.
Una tale scelta, ovvero quella di preferire la seconda opzione, e cioè la necessità che per trasferire la causa dalla giustizia ordinaria a quella vescovile, ci fosse bisogno del consenso di entrambe le parti litiganti, sviluppa non pochi dubbi, poiché ricordiamo Giustiniano essere un imperatore molto religioso (per quanto ci è stato detto). Giustiniano all’interno delle “novelle Constitutiones” afferma che è consentito ai cittadini rivolgersi al Vescovo per la risoluzione di controversie, soltanto se entrambe le parti della controversia stessa sono d’accordo.
All’interno delle novelle, Giustiniano, al contempo, stabilisce che il vescovo possa intervenire con una funzione sollecitatoria, cioè può scuotere il giudice ordinario, soltanto quando questo giudice sia inerte, assente o corrotto. Analizzando queste tre ipotesi, partendo dalla più banale, ovvero quella secondo la quale il giudice è corrotto e favoreggia una delle due parti della controversia, il vescovo viene informato e si procede con la sostituzione del giudice corrotto. È un potere molto invasivo rispetto alla giustizia ordinaria, poiché attraverso questa azione, seppur non ci sia bisogno del consenso per adire il vescovo, quest’ultimo diventa detentore di un bel potere.
La seconda ipotesi, secondo la quale ci troviamo dinanzi ad un giudice inerte. Ci troviamo dinanzi ad una sollecitazione di un giudizio accaduta molto tempo, motivo per cui, una delle due parti può ricorrere al Vescovo, richiedendo a quest’ultimo di sollecitare o addirittura rimuovere il giudice ordinario.
Terza ipotesi, in base alla quale ci troviamo dinanzi ad un giudice assente; se una delle due parti subisce un torto a Roma, sa che deve rivolgersi al Tribunale di Roma. Poteva, invece, capitare in periodi di guerra, in periodi di pestilenza e carestia, che il giudice fosse completamente assente. Seppur esso possa essere considerato un caso non raro, nel VI secolo d.C. era piuttosto frequente. Era, a questo punto, possibile rivolgersi al vescovo. Si ricorreva, perciò, direttamente all’episcopalis audientia.
Continuità dell'episcopalis audientia
Tale fenomeno non finisce con Costantino e con Giustiniano, tra i quali passano 200 anni. Dopo Giustiniano, con l'arrivo dei barbari e con tutte le conseguenze che il loro arrivo comportò in Europa, la episcopalis audientia continuò a funzionare come una roccaforte della giustizia cristiana. Essa fu l’unica notizia che veramente funzionasse nel Medioevo (maggiormente nell’Alto Medioevo) per molti secoli. La giustizia del Vescovo era un baluardo per il povero cittadino suddito di quei secoli, che se non fosse stato aiutato dal vescovo a farsi giustizia, probabilmente la giustizia non l’avrebbe mai avuta.
Quando parliamo di “vescovo”, stiamo facendo riferimento non alla persona fisica del vescovo, ma a tutti coloro che gli stavano accanto, come diremmo oggi al suo “ufficio”. Il vescovo era di solito attorniato da giuristi, consiglieri 1 o 2 o più consiglieri giuridici. Nell'alto Medioevo il Vescovo fu una figura particolarmente importante poiché la chiesa altomedievale era imperniata sui Vescovi, più che sui Papi. Essi furono figure notissime, capaci di lasciare veramente un'impronta forte sulla chiesa dell'alto Medioevo.
L'episcopalis audientia nel medioevo
Un’altra notazione sull’episcopalis audientia, durante il Medioevo e ancora nell'età moderna, il Vescovo si occupava di faccende ecclesiastiche. Se oggi dovessimo affidargli una materia di riferimento, diremmo il diritto ecclesiastico ed il diritto canonico (i rapporti con le autorità laiche, diritto ecclesiastico, i rapporti interni alla chiesa, diritto canonico). La Chiesa aveva un ruolo fondamentale nella società, molte regole della vita civile, della vita di tutti i giorni della società, erano disciplinate dal diritto canonico.
L’episcopalis audientia veniva utilizzata, ad esempio, nelle piccole comunità, nei villaggi, qualora qualcuno voleva sposarsi. Essa ricopriva un ruolo fondamentale in molte materie, tra le quali, le successioni, la filiazione, il riconoscimento del figlio naturale. Ciò ci fa capire, al meglio, la potenza di questa istituzione chiave nella storia dell'Occidente. Giustiniano, ancor meglio che Costantino, attribuisce alla figura del vescovo quella di un vero e proprio ispettore dell'impero. Se qualcosa non funziona, all’interno dell’organizzazione Imperiale, i vescovi intervengono.
Giustiniano e la riunificazione dell'impero
Giustiniano fa rivivere all'impero romano un breve sogno, la riunificazione dell’impero romano d’Oriente e l’impero romano d’Occidente. L'impero romano d’Occidente crolla sotto gli attacchi dei barbari; in Italia arrivano i Goti con Odoacre, ed invadono la nostra penisola portando diversi cambiamenti, alcuni dei quali riguardanti l’aspetto giuridico. I barbari portano con loro un ordinamento molto più arretrato, basato su consuetudini. La grande maggioranza dei Barbari era analfabeta.
Il diritto barbarico è un diritto che parte da un presupposto diverso rispetto a quello del diritto romano, basato, quest’ultimo su un criterio applicativo, che si applicava, cioè, su base territoriale (Es. io sto qui e devo rispettare il Diritto Italiano). I barbari, invece, partono dal presupposto di un diritto personale, non inteso nel senso che ognuno avesse il proprio diritto, questo poiché essi erano un popolo nomade, perciò ognuno doveva rispettare il diritto della propria etnia.
Il popolo barbarico che si insediò nella penisola italica furono i Longobardi, la più arretrata tra le popolazioni barbariche. Nel 476 d.C. assistiamo al crollo dell'Impero Romano d'Occidente e all’arrivo, in tutta l'Europa del Sud, dalla Germania le popolazioni barbariche, tra le quali in Italia i Goti. Nella prima metà del 500 d.C. assistiamo alla caduta di Giustiniano e dei Bizantini; Giustiniano è un personaggio gigantesco, uomo di molte luci e molte ombre. I medievali dicevano “Giustiniano giustissimo”, dal nome Iustinianus traevano la radice “iustum”, ovvero giustizia. Erano convinti che proprio perché dotato di un tale nome, Giustiniano non potesse che essere uomo assolutamente probo (giusto).
Alcune recenti analisi degli storici hanno dimostrato che, invece, egli fu un “soldataccio”, un uomo molto rozzo e crudele. Giustiniano attua un'operazione che nella storia del diritto non ha eguali, effettua una selezione delle leggi appartenenti al diritto romano. Egli ricerca il troppo ed il vano, la sovrabbondanza e le ripetizioni.
Egli nasce come imperatore d'Oriente, l'impero d'Oriente aveva come capitale l'antica Costantinopoli, fondata appunto da Costantino, corrispondente all'attuale Istanbul. Essa verrà denominata anche Bisanzio, e da quest'altro nome deriva il nome dell'impero d'Oriente o del popolo appartenente a questo territorio: “bizantino”.
Il regno di Giustiniano
Il regno di Giustiniano, detto Impero bizantino, nasce nel 552. Alla fine di questo suo percorso Giustiniano conquista, anzi, riconquista la penisola italiana. Ricordiamo, però, che non esisteva l'Italia come vero e proprio regno né tantomeno come Repubblica. Essa esisteva come conformazione geografica, era considerata il boccone prelibato del Mediterraneo, per la sua fertilità. Gli abitanti della penisola italiana erano popoli che vivevano di agricoltura.
L’intento di Giustiniano di riconquistare questo paese, però, era dovuto soprattutto quindi ad una questione simbolica. L'Italia era stata il cuore dell'Impero Romano, Roma era chiaramente ancora, benché distrutta dalle invasioni barbariche, una grande città, insieme con Bisanzio, grande metropoli di quel tempo. Per Giustiniano, riconquistare Roma, significava proporsi come successore degli Imperatori della Roma antica.
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