Fabrizio Del Dongo
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Concetti Chiave

  • Il danno si manifesta come perdita, mancato guadagno, o danno morale, con quest'ultimo risarcibile in casi specifici secondo il codice civile del 1942.
  • La liquidazione del danno morale è basata sull'equità e non deve considerare differenze economico-sociali, valutando l'intensità del dolore fisico e psichico.
  • Il danno patrimoniale riguarda la diminuzione del patrimonio per perdita o mancato guadagno, con risarcimento previsto dalla legge.
  • Il danno futuro, sia esso emergente o lucro cessante, richiede una ragionevole probabilità di perdita o guadagno non conseguito.
  • La parte lesa deve fornire prove dettagliate per il risarcimento; in mancanza, il giudice può utilizzare il criterio equitativo.

Indice

  1. Tipi di danno
  2. Danno morale e vita di relazione
  3. Danno patrimoniale e sue componenti
  4. Danno futuro e risarcimento

Tipi di danno

Il danno si può manifestare in tre forme

• Perdita (o danno emergente)

• Mancato guadagno (o lucro cessante)

• Danno morale o non patrimoniale
Prima dell’entrata in vigore del codice attualmente vigente, a lungo, è stata negata la liquidabilità del danno morale , fin tanto che l’art. 2059 del codice civile del 1942 non ha stabilito che il danno non patrimoniale deve essere risarcito in tutti i casi indicati dalla legge. Infatti l’art.185 del codice penale stabilisce che il danno morale debba essere risarcito ogni qual volta esso derivi da un fatto illecito che costituisce un reato. La liquidazione del danno va fatta secondo equità, sulla base di un indirizzo omogeneo nell’ambito nazionale, senza tener conto delle differenze economico-sociali, sia nella liquidazione, in caso di morte, a favore dei congiunti, sia, in caso di lesioni a favore della vittima.

Danno morale e vita di relazione

Il danno morale è chiamato anche pecunia doloris (= prezzo della sofferenza) poiché la liquidazione dello stesso deve essere fatta in ragione dell’intensità del dolore neri suoi due aspetti, fisico e psichico, subito dai congiunti o dalla vittima stessa., Non dobbiamo confondere il danno morale con il danno alla vita di relazione. Quest’ultimo può essere valutato sia sotto il profilo non patrimoniale che sotto quello delle ripercussioni patrimoniali.

Un esempio ci può essere fornito da un danno estetico come lo sfregio, la mutilazione, tutti danni che per un futuro potrebbero portare ad un mancato incremento del patrimonio del soggetto. Anche la menomazione della capacità sessuale o della capacità di stimolo sessuale rientra in questa casistica perché può portare ad una probabile diminuzione possibilità di sistemazione familiare e quindi economica

Danno patrimoniale e sue componenti

Il danno patrimoniale, invece, consiste nella diminuzione del patrimonio del soggetto colpito o per perdita o per mancato incremento del patrimonio attuale o futuro. Infatti la legge prevede che siano risarciti sia il mancato guadagno, sia la perdita. Per perdita si intende l’uscita di un bene da patrimonio del soggetto danneggiato, mentre il mancato guadagno è costituito dal mancato ingresso nel patrimonio del danneggiato di beni, interessi, vantaggi in generale che avrebbero potuto entrarvi con sicurezza.

Danno futuro e risarcimento

Il danno futuro sia che si tratti di un danno emergente che di lucro cessante, deve essere liquidato sulla base di una ragionevole probabilità che la perdita non si sarebbe verificata e che il guadagno sarebbe stato conseguito.. E’ il caso di una persona giovane: se non avesse subito un incidente, essa avrebbe potuto continuare a svolgere il proprio lavoro. Il responsabile del fatto non può rifiutarsi di pagare sostenendo che la persona avrebbe comunque cessato di lavorare presto. Questo diventa probabile quando il danno viene subito da una persona avanti con l’età e vicina ad andare in quiescenza. Da segnalare anche che il danno futuro non coincide con il lucro cessante. La parte che reclama il risarcimento deve presentare al giudice tutti gli elementi in suo possesso per ricostruire l’esatto ammontare del danno. In mancanza di tali elementi il giudice potrà adoperare il criterio equitativo che, per lo più, serve per integrare le lacune delle prove offerte dal danneggiato

Domande da interrogazione

  1. Quali sono le tre forme in cui si può manifestare il danno?
  2. Il danno si può manifestare come perdita (o danno emergente), mancato guadagno (o lucro cessante) e danno morale o non patrimoniale.

  3. Quando è stato stabilito che il danno morale deve essere risarcito?
  4. Il risarcimento del danno morale è stato stabilito con l'art. 2059 del codice civile del 1942, che prevede il risarcimento in tutti i casi indicati dalla legge.

  5. Come deve essere liquidato il danno morale?
  6. La liquidazione del danno morale deve essere fatta secondo equità, basandosi su un indirizzo omogeneo a livello nazionale, senza considerare differenze economico-sociali.

  7. Qual è la differenza tra danno morale e danno alla vita di relazione?
  8. Il danno morale riguarda il prezzo della sofferenza fisica e psichica, mentre il danno alla vita di relazione può essere valutato sia sotto il profilo non patrimoniale che patrimoniale.

  9. Come si determina il risarcimento per il danno futuro?
  10. Il risarcimento per il danno futuro deve essere basato su una ragionevole probabilità che la perdita non si sarebbe verificata e che il guadagno sarebbe stato conseguito, utilizzando il criterio equitativo in mancanza di prove sufficienti.

Domande e risposte

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