Concetti Chiave
- L'usucapione è l'acquisizione della proprietà o diritti reali tramite possesso prolungato, simile alla prescrizione ma orientata all'acquisto del diritto.
- Il possesso deve essere continuo e non viziato da violenza o clandestinità, con regole specifiche per interruzioni e sospensioni.
- Esistono due tipi di usucapione: ordinaria di 20 anni e abbreviata di 10 anni per immobili e 3 anni per mobili registrati.
- L'usucapione abbreviata richiede buona fede, un titolo valido ma inefficiente, e la trascrizione del titolo.
- Un regime speciale riduce a 15 anni il termine per la piccola proprietà rurale in zone montane o con specifici limiti catastali, e a 5 anni se si applicano i requisiti abbreviati.
Requisiti dell'usucapione:
Il possesso utile ai fini dell’usucapione è di buona e di mala fede, in questo caso non deve essere vizioso (se il possesso è acquistato in modo violento o clandestino il computo del tempo inizia dal momento in cui il vizio è cessato) [Art. 1163 codice civile]; irrilevante è la detenzione.

· continuato per un certo lasso di tempo (“presunzioni di possesso intermedio” e “di possesso anteriore” [art. 1142 e 1143 Cod. civ.]);
· ininterrotto, non deve subire interruzioni né civili né naturali; l'interruzione naturale consiste nella perdita del possesso a cui il possessore risponde con l’azione di reintegrazione entro il termine di un anno dallo spoglio [Art. 1167 codice civile].
In relazione al tempo, distinguiamo l’usucapione ordinaria da quella abbreviata.
L’usucapione ordinaria si compie in 20 anni. Quella abbreviata richiede 10 anni per i beni immobili e 3 anni per i mobili registrati [art. 1162 Cod. civ.].
Requisiti ulteriori per l'usucapione breve:
· la buona fede;
· un titolo valido e idoneo di trasferimento ma inefficiente;
· la trascrizione del titolo che determina l’inizio del tempo per l’usucapione.
Alle universalità di mobili si applica un regime analogo [art. 1160 Cod. civ].
Per i beni mobili non registrati [art. 1161 Cod. civ.] l’usucapione acquista importanza solo quando manchi il titolo o la buona fede, altrimenti l’acquisto è istantaneo [art. 1153 Cod. civ.]. Quando manchi il titolo idoneo, ma non la buona fede, l’usucapione si compie in 10 anni; quando manchino titolo e buona fede, occorrono 20 anni [art. 1161 Cod. civ.].
Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale
Nel 1976 è stato aggiunto al Cod. civ l’art. 1159 bis in forza del quale il termine normale di usucapione di beni immobili di 20 anni è stato ridotto a 15 per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni definiti come montani ovvero per i fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni non montani che abbiano reddito domenicale iscritto in catasto non superiore a 180.76 €. La stessa norma stabilisce inoltre per gli stessi beni un termine di soli 5 anni per il caso in cui ricorrano i presupposti dell’usucapione abbreviata.
Domande da interrogazione
- Qual è la definizione di usucapione secondo il codice civile?
- Quali sono i requisiti necessari per l'usucapione?
- Qual è la differenza tra usucapione ordinaria e abbreviata?
- Cosa prevede l'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale?
L'usucapione è definita come l'acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali di godimento in virtù del possesso protratto per un certo periodo di tempo e di altri requisiti [Art. 1158 codice civile].
I requisiti includono il possesso di buona o mala fede, che non deve essere vizioso, continuato e ininterrotto per un certo lasso di tempo, e il rispetto delle norme sul computo dei termini e sulle cause di sospensione e interruzione [Art. 1163 codice civile].
L'usucapione ordinaria si compie in 20 anni, mentre quella abbreviata richiede 10 anni per i beni immobili e 3 anni per i mobili registrati [art. 1162 Cod. civ.].
L'art. 1159 bis del Cod. civ. riduce il termine normale di usucapione a 15 anni per i fondi rustici con annessi fabbricati in comuni montani o con reddito domenicale non superiore a 180.76 €, e a 5 anni per l'usucapione abbreviata.