Concetti Chiave
- La tutela del paesaggio e dei beni culturali in Italia è orientata dalla cooperazione internazionale, con convenzioni focalizzate su biodiversità, archeologia e ambiente naturale.
- L'inclusione di un bene nella lista Unesco modifica il rapporto di proprietà con lo Stato, che diventa custode, e l'Italia vanta il maggior numero di siti protetti al mondo.
- La Legge 77 del 2006 stabilisce priorità per i progetti Unesco, garantendo sostegno rapido per la tutela e valorizzazione dei beni culturali.
- Le interazioni tra Unesco e sistemi turistici locali sono coordinate dallo Stato attraverso il MIBACT, con piani che coinvolgono enti locali e istituzioni ecclesiastiche.
- L'UE supporta le Regioni italiane con fondi per progetti turistici interregionali, mirati a promuovere itinerari e incrementare la domanda turistica internazionale.
Indice
- Cooperazione internazionale per il paesaggio
- Norme per la restituzione dei beni culturali
- Definizione di patrimonio culturale e naturale
- Convenzioni Unesco per il patrimonio
- Assistenza Unesco e candidatura dei beni
- Legge 77/2006 e gestione sostenibile
- Ruolo dello Stato e delle Regioni
- Piano Turismo Italia 2020
Cooperazione internazionale per il paesaggio
La Repubblica italiana si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati delle Convenzioni internazionali sul paesaggio. Le principali sono:
1. Conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale d’Europa = Berna:
2. Salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa = Granada;
3. Salvaguardia del patrimonio archeologico = La Valletta;
4. Biodiversità = Rio;
Direttiva Habitat = diretta alla conservazione degli ambienti naturali attraverso la costituzione di una rete ecologica europea, considerando che le specie minacciate fanno parte del patrimonio naturale della comunità europea.
Nel 2000 gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno firmato a Firenze la Convenzione Europea sul Paesaggio, il cui obiettivo è il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati nella salvaguardia, pianificazione e gestione del paesaggio.
AJA = convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Essa attua una duplice protezione dei beni verso la Guerra:
1. Preventiva = in tempo di pace gli Stati devono predisporre le misure appropriate di salvaguardia contro gli effetti prevedibili di un conflitto;
2. Successiva = obbligo di astenersi da qualsiasi atto di ostilità verso i beni culturali presenti sul territorio proprio o altrui;
Sono stati introdotti inoltre una serie di reati militari contro il patrimonio culturale:
1. Devastazione e saccheggio;
2. Impossessamento illecito;
3. Esportazione e trasferimento illecito;
La Convenzione di Ginevra pone un divieto di atti ostili contro i beni culturali e i luoghi di culto, compreso l’uso di tali beni in appoggio allo sforzo militare.
Norme per la restituzione dei beni culturali
È possibile che i beni culturali passino facilmente i confini tra gli Stati, per questo è stata emanata la norma del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro. Il regolamento CEE prevede che l’uscita di un bene culturale dal territorio comunitario sia subordinata a una licenza di esportazione rilasciata dallo Stato membro.
Definizione di patrimonio culturale e naturale
Quando un bene è iscritto nella lista dell’Unesco, cambiano la sua natura giuridica e il rapporto di appartenenza tra il bene e lo Stato, il quale smette di essere “proprietario” del bene e ne diventa “custode”.
Gli artt. 1-2 della Convenzione del 1972 definiscono cosa si intende per patrimonio:
1. Culturale = si tratta di:
- Monumenti = chiese, palazzi, statue;
- Agglomerati = gruppi di costruzioni unite tra loro e integrate nel paesaggio;
- Siti = zone archeologiche o creazioni congiunte dell’uomo e della natura;
2. Naturale = si tratta di:
- Monumenti naturali = formazioni fisiche;
- Formazioni geologiche delimitate;
- Siti naturali;
L’Unesco si deve accordare con gli Stati che fanno parte della Convenzione per inserire un bene nel patrimonio mondiale. L’Italia è la prima nazione al mondo per numero di beni protetti con 53 siti presenti nella lista.
Convenzioni Unesco per il patrimonio
L’Unesco ha promosso due importanti convenzioni per ampliare gli ambiti di intervento:
1. Parigi, 2001 = protezione del patrimonio culturale subacqueo;
2. Parigi, 2003 = protezione del patrimonio culturale immateriale;
Il patrimonio subacqueo in Italia è molto vario:
1. Resti di imbarcazioni antiche o da Guerra;
2. Opere d’arte = Bronzi di Riace;
3. Abitazioni di valore storico sommerse dal mare;
Il patrimonio immateriale comprende:
1. Tradizioni ed espressioni orali = dialetto regionale;
2. Arti dello spettacolo proprie di un territorio = canti e teatro popolare;
3. Consuetudini sociali, rituali e festive = folklore, usi e costumi;
L’Italia ha 4 beni immateriali inseriti nella lista Unesco:
1. Dieta Mediterranea; 3. Canzoni dei pastori sardi;
2. Opera dei Pupi siciliana; 4. Arte dei liutai;
Assistenza Unesco e candidatura dei beni
I siti non presenti negli elenchi del patrimonio mondiale potrebbero non necessitare di tutela perché già sufficientemente protetti, il Paese però potrebbe contare su un’assistenza internazionale da parte dell’Unesco anche quando si richiedono lavori considerevoli per la salvaguardia del bene.
Circa 1500 beni sono candidati per ricevere assistenza dall’Unesco e sono al vaglio del Comitato intergovernativo per la tutela. Ogni Stato compila un elenco di beni presenti sul proprio territorio che a suo parere hanno valore universale eccezionale. Il Comitato esamina le domande di iscrizione e valuta l’oggetto delle domande:
1. Protezione; 2. Conservazione; 3. Valorizzazione;
Legge 77/2006 e gestione sostenibile
La Legge 77 del 2006 stabilisce la “priorità di intervento” dei progetti di restauro e tutela dei beni paesaggistici e culturali inclusi nell’elenco Unesco, i quali devono ricevere più velocemente degli altri le varie “misure di sostegno” a loro necessarie.
È necessario coordinare la partecipazione dei vari soggetti alla pianificazione, elaborazione e gestione di un turismo responsabile e sostenibile. La tendenza allo sviluppo sostenibile è nata con il Rapporto Brundtland, il cui tema principale è l’ecosostenibilità, cioè il mantenimento delle risorse ambientali nel quadro di uno sviluppo economico rispettoso del pianeta.
L’art. 3 della Legge 77/2006 stabilisce che per conservare e valorizzare i siti italiani Unesco bisogna approvare piani di gestione che dispongono forme di collegamento con programmi che perseguono finalità complementari.
Ruolo dello Stato e delle Regioni
Lo Stato, attraverso il MIBACT, coordina le attività di tutela del nostro patrimonio coinvolgendo gli enti locali, le istituzioni ecclesiastiche e i soggetti non statali. In tale contesto:
1. Stato = promulga leggi per difendere i beni culturali e il paesaggio;
2. Regioni = predispongono piani di promozione turistica;
3. Comuni = finanziano iniziative culturali per valorizzare i propri beni;
L’UE offre fondi alle Regioni italiane per aiutarle a raggiungere i propri obiettivi di sviluppo. Vi sono poi progetti interregionali che valorizzano itinerari turistici fra diverse Regioni per incrementare la domanda turistica internazionale.
Piano Turismo Italia 2020
All’interno del Piano Turismo Italia 2020 si parla di incentrare l’azione su un numero limitato di luoghi per utilizzarli come leva su altri territori meno conosciuti, aumentando le presenze turistiche e arricchendo gli itinerari dei tour operator.
Domande da interrogazione
- Quali sono le principali convenzioni internazionali che regolano la tutela del paesaggio e dei beni culturali?
- Come cambia la natura giuridica di un bene quando viene iscritto nella lista Unesco?
- Quali sono i criteri per l'inclusione di un bene nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco?
- Qual è l'importanza del coordinamento tra Unesco e sistemi turistici regionali e locali?
- Come contribuisce l'Unione Europea alla programmazione turistica delle Regioni italiane?
Le principali convenzioni includono la Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica, la Convenzione di Granada per la salvaguardia del patrimonio architettonico, la Convenzione di La Valletta per il patrimonio archeologico, e la Convenzione di Rio per la biodiversità.
Quando un bene è iscritto nella lista Unesco, lo Stato smette di essere "proprietario" e diventa "custode" del bene, modificando il rapporto di appartenenza tra il bene e lo Stato.
I criteri includono la protezione, la conservazione e la valorizzazione del bene, e il bene deve avere un valore universale eccezionale.
Il coordinamento è essenziale per conservare e valorizzare i siti Unesco, attraverso piani di gestione che collegano programmi con finalità complementari, coinvolgendo enti locali e istituzioni.
L'UE offre fondi alle Regioni italiane per aiutarle a raggiungere obiettivi di sviluppo e supporta progetti interregionali per valorizzare itinerari turistici e incrementare la domanda turistica internazionale.