Andrea301AG
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Concetti Chiave

  • La trasformazione del contratto da full-time a part-time richiede un accordo scritto tra le parti, non può essere imposta né pretesa unilateralmente.
  • Eccezioni per la trasformazione sono concesse a lavoratori con gravi patologie oncologiche o degenerative, o in caso di maternità o paternità.
  • Il datore può approvare il passaggio per lavoratori con familiari affetti da gravi patologie che necessitano di assistenza costante.
  • I lavoratori pubblici possono richiedere il part-time, ma le amministrazioni possono rifiutare se vi sono conflitti d'interesse o danni alla funzionalità.
  • Nel settore privato, la trasformazione dipende da fattori oggettivi o dalla discrezionalità del datore; nel pubblico, deve rispettare l'interesse pubblico.

Trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time

Il passaggio dal tempo pieno a quello parziale Deve essere certificato da un accordo scritto stipulato tra le parti. Il lavoratore, dunque, non può essere obbligato dal datore a trasformare il rapporto, né tantomeno licenziato per un eventuale rifiuto. Allo stesso modo, egli non può vantare un diritto soggettivo che lo legittimi a pretendere la suddetta trasformazione: tale facoltà è concessa, invia d’eccezione, soltanto al lavoratore affetto da gravi patologie oncologiche o degenerative.


Un’ulteriore eccezione è ammessa nel caso di maternità o paternità: la lavoratrice o il lavoratore possono richiedere, per una sola volta, la trasformazione del rapporto in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. Questa disposizione è finalizzata a garantire, soprattutto alla madre, l'effettiva conciliazione vita-lavoro. La trasformazione del rapporto deve essere realizzata entro 15 giorni dalla richiesta.

A discrezione del datore, invece, la trasformazione da full-time a part-time può essere riconosciuta al lavoratore i cui genitori, figli o coniuge siano affetti da gravi patologie oncologiche o degenerative che richiedano un’assistenza costante.
I lavoratori pubblici possono domandare il passaggio al part-time; la richiesta può essere respinta dall'amministrazione entro 60 giorni qualora il dipendente intenda svolgere un'attività lavorativa in conflitto di interessi con i propri doveri di servizio oppure nel caso in cui il passaggio comporti pregiudizio alla funzionalità della stessa amministrazione.
In sostanza, nel settore privato la trasformazione del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale è autorizzata in presenza di determinati fattori oggettive (patologie o gravi disabilità) e, in casi specifici, sulla base della mera discrezionalità del datore; nelle pubbliche amministrazioni, invece, il suddetto passaggio non deve configgere con il pubblico interesse e, quindi, con le funzioni assolte dall’ente presso cui il richiedente presta servizio.

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