Concetti Chiave
- L'assemblea dei soci in una S.R.L. è presieduta da una persona designata nell'atto costitutivo o dagli intervenuti.
- Non esiste distinzione tra assemblea ordinaria e straordinaria, né tra prima convocazione e successive.
- Le decisioni possono essere prese anche tramite consultazione scritta, impugnabili entro 90 giorni.
- Decisioni con oggetto illecito o impossibile possono essere contestate entro 3 anni da chi vi ha interesse.
- Due categorie di decisioni invalide: contrarie alla legge o all'atto costitutivo e aventi oggetto illecito o impossibile.
Indice
Convocazione e presidenza dell'assemblea
Una volta convocata, l’assemblea dei soci in una S.R.L. è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza di questa, quella indicata dagli intervenuti.
Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti e verifica lo stato delle votazioni.
Nella S.R.L. non si distingue tra assemblea ordinaria e straordinaria e non si regolano in maniera differente la prima convocazione e le successive.
Decisioni non assembleari e impugnazioni
Le decisioni possono essere anche non assembleari, cioè adottate mediante consultazione scritta. I soci che non hanno partecipato alla deliberazione possono impugnarla entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci; possono fare lo stesso il collegio sindacale o ciascun amministratore.
Inoltre, le decisioni con oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni dalla loro trascrizione.
Categorie di decisioni invalide
Infine, possono esservi due categorie di decisioni invalidi:
1) decisioni contrarie alla legge o all’atto costitutivo, oppure adottate in conflitto di interessi con la società. Sono impugnabili dai soci assenti, dissenzienti o astenuti, da amministratori o dal collegio sindacale entro 90 giorni;
2) decisioni aventi oggetto illecito o impossibile. Sono adottate mediante modifica dell’oggetto sociale. La modifica prevede lo svolgimento di attività vietate o impossibili.