Concetti Chiave
- Un aumento della spesa pubblica può ridurre alcune spese private, liberando risorse per altri consumi o risparmi.
- Le politiche di stabilizzazione della spesa pubblica possono influenzare l'allocazione ottimale delle risorse per beni e servizi pubblici.
- È importante valutare l'efficienza economica della gestione statale di servizi che possono anche essere offerti dal settore privato.
- L'esclusione del privato in favore del monopolio pubblico è giustificata solo se c'è un vero "fallimento del mercato".
- Per capire l'efficienza della gestione pubblica rispetto a quella privata, è necessario analizzare le voci di spesa nel bilancio statale.
Stabilizzazione della spesa pubblica
All’incremento di spesa pubblica può corrispondere una potenziale riduzione delle spese per determinati consumi privati da parte dei cittadini beneficiari, che avranno allora più risorse a disposizione da destinare ad altri consumi privati, oppure per il risparmio. Certamente, in questi ultimi esempi esposti il sostegno dei consumi privati non costituirà probabilmente l’obiettivo primario dell’intervento statale, che apparirà giustificato da altre finalità politiche e da altri interessi, ma sarà comunque uno degli effetti che potenzialmente si possono ottenere.Si osservi però, a questo punto, come tutte le diverse scelte compiute per portare avanti la politica di stabilizzazione possano variamente interferire con la funzione di allocazione ottimale delle risorse nella produzione di beni e servizi pubblici.
Bisognerà infatti valutare se sia efficiente sotto il profilo economico la gestione diretta da parte dello Stato di un certo servizio che corrisponde ad un “bene pubblico” non puro, perché potrebbe essere prodotto anche dal mercato privato.
L’estromissione del privato da un certo settore economico, a favore del monopolio pubblico, risponde a un reale “fallimento del mercato” in quel settore? La gestione pubblica risulta più efficiente o meno di quella privata?
Per rispondere a queste domande è necessario computare, attraverso il bilancio dello Stato, la rilevanza economica delle voci di spesa.
Art. 22 → foro per le cause ereditarie
E' competente il giudice del luogo dell'aperta successione per le cause:
1) relative a petizione o divisione di eredità e per qualunque altra tra coeredi fino alla divisione;
2) relative alla rescissione della divisione e alla garanzia delle quote, purché proposte entro un biennio dalla divisione;
3) relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti dall'erede, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione;
4) contro l'esecutore testamentario, purché proposte entro i termini indicati nel numero precedente.
Se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
Tuttavia, se la successione si è aperta fuori della Repubblica, le cause suindicate sono di competenza del giudice del luogo in cui è posta la maggior parte dei beni situati nella Repubblica, o, in mancanza di questi, del luogo di residenza del convenuto o di alcuno dei convenuti.
Domande da interrogazione
- Qual è l'effetto potenziale dell'incremento della spesa pubblica sui consumi privati?
- Quali sono le considerazioni da fare riguardo alla gestione diretta da parte dello Stato di un servizio pubblico?
- Qual è la competenza del giudice per le cause ereditarie secondo l'Art. 22?
L'incremento della spesa pubblica può portare a una riduzione delle spese per determinati consumi privati, permettendo ai cittadini di destinare più risorse ad altri consumi o al risparmio.
È necessario valutare se la gestione statale di un servizio pubblico sia economicamente efficiente rispetto alla produzione privata, considerando se vi sia un reale fallimento del mercato nel settore.
Il giudice competente è quello del luogo dell'aperta successione per cause relative a petizione o divisione di eredità, rescissione della divisione, crediti verso il defunto, e contro l'esecutore testamentario, con specifici termini temporali per la proposizione delle cause.