Concetti Chiave
- La rappresentanza consente di compiere atti in nome e per conto della società, con poteri sostanziali e processuali.
- Modifiche e revoche della rappresentanza devono essere comunicate ai terzi per essere opponibili.
- La società risponde delle obbligazioni con il patrimonio sociale e, se insufficiente, i soci rispondono con il loro patrimonio personale.
- I soci hanno responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria, potendo rispondere per l'intera società con diritto di rivalsa.
- Nuovi soci rispondono per le obbligazioni precedenti, mentre creditori particolari non possono agire sul patrimonio sociale.
Rappresentanza -> è il potere di poter compiere atti in nome e per conto della società stessa che si rappresenta.
Indice
Tipi di potere di rappresentanza
Il potere di rappresentanza può essere:
- sostanziale, ovvero il potere di stipulare atti e contratti in nome e per conto della società
- processuale, ovvero il potere di rappresentare in giudizio la società
La modificazione e la revoca della rappresentanza devono essere portate a conoscenza dei terzi, per essere opponibili a questi.
Responsabilità patrimoniale dei soci
Per le obbligazioni sociali la società risponde direttamente con tutto il patrimonio sociale di cui dispone e nel caso in cui non sia abbastanza a coprire i debiti anche ciascun socio risponde con il proprio patrimonio personale. I soci rispondono illimitatamente, solidalmente e sussidiariamente (sussidiario significo che un socio può rispondere al posto di tutti gli altri, restando comunque ferma la possibilità di rivalsa nei confronti degli altri soci in modo proporzionato alla quota percentuale di partecipazione).
Creditori e obbligazioni sociali
Nella società semplice il creditore sociale può agire direttamente sul patrimonio personale di un socio, infatti può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale -> indica su quali beni il creditore può soddisfarsi.
Coloro che entrano in una società già costituita rispondono insieme agli altri soci per tutte le obbligazioni sociali già assunte.
Il creditore particolare del socio è colui che vanta un credito nei confronti di un singolo socio, ma non può soddisfarsi sul patrimonio sociale.