Concetti Chiave
- La società per azioni (S.p.A.) è una persona giuridica con responsabilità limitata dei soci, la cui partecipazione è rappresentata da azioni.
- La costituzione di una S.p.A. richiede la stipulazione di un atto costitutivo, che può avvenire simultaneamente o tramite pubblica sottoscrizione, e deve essere registrata nel registro delle imprese.
- Le azioni rappresentano quote del capitale sociale e conferiscono diritti come il voto e il dividendo, mentre le obbligazioni sono titoli di credito che rappresentano debiti della società.
- L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è l'organo deliberativo della S.p.A. ed è responsabile di approvare bilanci, modifiche dello statuto e altre decisioni cruciali.
- Gli amministratori gestiscono la società e sono responsabili legalmente per le loro azioni, con obblighi di diligenza verso la società, i soci e i terzi.
La società per azioni è una persona giuridica, agisce per mezzo di organi formati da persone fisiche: assem-blea,amministratori e l’organo di controllo.
I soci di una società per azioni, a differenza di una società di persone, hanno una responsabilità limitata, in quanto rischiano solo il conferimento dato e non rispondono con il loro patrimonio sociale.
Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni→ titoli di credito, ma la società può ricorre al mer-cato finanziario anche attraverso le obbligazioni→ titoli di credito che costituiscono un debito.
Nella società per azioni possiamo trovare diversi soggetti tra cui: i creditori → coloro che concedono crediti alla società (banche,fornitori…) che fanno affidamento per il soddisfacimento del credito soltanto sul patri-monio sociale; i soci → anche i piccoli azionisti,coloro che hanno investito nella società una parte dei loro ri-sparmi o ricchezze nella società e che devono avere delle garanzie; la collettività → il complesso della socie-tà soprattutto se si tratta di una società per azioni di grandi dimensioni.
Costituzione della S.p.a.
Una società per azioni si costituisce con :
la stipulazione dell’atto costitutivo: con questo atto il socio o i soci dichiarano di volere creare la società, una s.p.a può essere costituita con un contratto o anche con un atto unilaterale. L’atto costitutivo può avve-nire in due modi → modo simultaneo dove i soci dichiarano davanti al notaio di volere costituire una socie-tà per azioni; → costituzione mediante pubblica sottoscrizione dove alcune persone (promotori) deposita-no presso un notaio un programma contenente gli elementi essenziale della società/le persone interessate procedono con la sottoscrizione delle azioni e in seguito eseguiranno i versamenti che devono effettuare/ i promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori, che è costituita da almeno la metà dei sottoscrittori, che provvede alla stipulazione dell’atto costitutivo della società. L’atto costitutivo richiede la forma di un atto pubblico ricevuto da un notaio e deve contenere i seguenti e-lementi:
1° generalità dei soci,degli eventuali promotori e nel caso di una costituzione progressiva il numero delle azioni;
2° la denominazione nei rapporti con i terzi (ragione sociale) che deve indicare la S.P.A;
3°il comune dov’è la sede sociale e le eventuali sedi secondarie della società;
4° l’attività economica che costitui-sce l’oggetto sociale;
5° il capitale sottoscritto che rappresenta il conferimento dei soci che si sono impegnati a effettuare che non può essere superiore a 120.000 € e il capitale versato che indica il valore dei conferimenti già effettuati dal socio;
6° il numero delle azioni e il loro valore nominale;
7° il valore dei crediti e dei beni eventualmente conferiti in natura;
8°le regole per la ripartizione degli utili che devono essere ripartiti tra i soci;
9° benefici riconosciuti ai promotori e i soci fondatori che non devono superare il 10% degli utili e per un periodo massimo di 5 anni;
10° il sistema amministrativo adottato dai soci;
11° il numero degli ammini-stratori e dei componenti del collegio sindacale;
12° l’importo globale delle spese per la costituzione;
13° la durata della società oppure l’indicazione del termine non superiore a un anno trascorso, dove i soci hanno la possibilità di recesso.
Adempimenti preliminari: l’atto costitutivo può contenere altre clausole come: la sottoscrizione del capitale integrale,il versamento presso una banca del 25% dei conferimenti, il rilascio di autorizzazioni ecc… Dopo la costituzione la banca provvederà alla consegna del denaro agli amministratori e effettuerà il richiamo delle quote mancanti, se la società non viene iscritta entro 90 giorni dall’atto costitutivo nel registro delle imprese la banca deve provvedere alla restituzione del denaro e l’atto è inefficace.
Deposito dell’atto costitutivo: l’atto costitutivo deve essere depositato entro 20 giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella circoscrizione dove la società ha stabilito la propria sede legale; il deposito deve essere effettuato dal notaio che ha ricevuto l’atto o dagli amministratori o anche da qualsiasi socio. L’atto sa-rà depositato in maniera sintetica anche presso l’ufficio della Provincia in cui la società ha stabilito le even-tuali sedi secondarie.
Iscrizione registro delle imprese: al momento del deposito dell’atto deve essere richiesto anche l’iscrizione nel registro che viene compiuta dall’ufficio del registro.
La pubblicità legale di una S.P.A ha un’efficacia costitutiva poiché la società acquista la personalità giuridica soltanto quando viene iscritta nel registro delle imprese, in mancanza o prima una società è giuridicamente inesistente. Una S.P.A non può mai essere irregolare: per le obbligazioni emesse rispondono soltanto chi ha agitato con i terzi e i soci che hanno deciso,autorizzato e consentito l’operazione, le azioni emesse prima del-la costituzione sono nulle.
Gli atti societari più importanti devono essere iscritti nel registro, la pubblicità ha un’efficacia dichiarativa gli atti possono sempre essere opponibili ai terzi, mentre quelli non iscritti sono opponibili se la società dimostra che i soci ne erano a conoscenza, tuttavia gli atti stipulati 15 giorni dall’iscrizione non sono opponibili ai terzi.
Nullità della Società
Può accadere che l’atto costitutivo della società presenti dei difetti, in questo caso qualunque interessato può richiedere al tribunale di dichiarare la nullità del contratto in queste cause: la mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico; oggetto illecito; la mancanza nell’atto costitutivo di alcuni ele-menti essenziali. I presupposti di nullità sono stabiliti dalla legge e pertanto qualsiasi altro difetto viene sa-nato con l’iscrizione della società.
La nullità della società non ha efficacia retroattiva, in quanto produce effetti soltanto dal momento in cui viene dichiarata dal tribunale e non al momento della conclusione dell’atto costitutivo→ gli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione e prima della dichiarazione di nullità sono validi. La dichiarazione di nullità costituisce una causa di scioglimento della società, la sentenza che dichiara la nullità deve nominare anche i liquidatori della società; inoltre la nullità è sanabile i soci possono eliminare la causa iscrivendo la modificazione nel registro delle imprese.
Modifiche allo Statuto
Le modificazioni dello statuto di una S.P.A richiedono una deliberazione della assemblea straordinaria, che deve depositare entro 30 giorni l’iscrizione al registro delle imprese, iscrizione ha un’efficacia costitutiva in quanto la deliberazione diviene efficace solo dopo l’iscrizione. L’iscrizione di norma viene effettuata dell’ufficio del registro delle imprese su richiesta del notaio , se il notaio ritiene che non si siano osservate le formalità prescritte deve avvisare gli amministratori che devono convocare entro 30 giorni un’assemblea per i provvedimenti necessari o ricorrere al tribunale. Lo statuto della società deve essere modificato a maggio-ranza, i soci in disaccordo con le modificazioni hanno il diritto di recedere dalla società; il socio può recede-re con le seguenti cause legali: modificazione dell’oggetto, trasformazione della società, trasferimento del-la sede all’estero, liquidazione della società, eliminazione delle cause di recesso, modificazione dei diritti di voto, queste cause sono inderogabili. Vi sono però delle cause derogabili come per esempio la proroga del termine finale, limitazione o vincoli per la circolazione delle azioni. Infine vi sono altre cause di recesso aggiunte a quelle indicate dalla legge,nelle S.P.A costituite a tempo indeterminato possono recedere in qual-siasi momento con un preavviso di 180 giorni ( che può essere aumentato ad 1 anno).
Il socio può recedere parzialmente o totalmente, può riguardare quindi o tutte o soltanto una parte delle a-zioni e può essere esercitato solo dai soci che non hanno concorso con la loro volontà; il recesso è un atto u-nilaterale che deve essere comunicato con una raccomandata contenente le generalità,il domicilio, il numero e la categoria delle azioni del socio. La comunicazione deve essere spedita entro i termini previsti 15 giorni dall’iscrizione al registro e 30 giorni dalla conoscenza dei fatti; il socio ha il diritto di ottenere dalla società la liquidazione delle azioni . Un socio può cessare di far parte di una società soltanto cedendo le proprio azio-ni.
Azioni e obbligazioni
Azioni→quote del capitale sociale che vengono assegnate ai singoli soci. Il capitale sociale viene suddiviso in un certo numero di quote o frazioni che devono avere tutte lo stesso valore. Le azioni di una società sono in-divisibili se più persone diventano comproprietarie di una azione, quindi non possono essere divise ma si deve procedere a nominare a maggioranza un rappresentante comune.
Le azioni devono contenere: le generalità della società,il valore nominale delle azioni o il numero comples-sivo delle azioni emesse dalla società e l’ammontare del capitale sociale, gli eventuali obblighi e diritti parti-colari o l’indicazione che si tratta di azioni di risparmio.
AZIONI → al portatore→trasferimento mediante consegna del titolo.
AZIONI → nominative → trasferimento mediante girata( efficacia tra le parti/efficacia verso la società).
AZIONI→ annotazione sul libro dei soci e sulle azioni o mediante il rilascio di nuove azioni.
AZIONISTA:
• Diritto agli utili→dividendo.
• Diritto alla quota di liquidazione→patrimonio sociale netto.
• Diritto di opzione→azioni di nuova emissione.
• Diritto di intervento e di voto nell’assemblea→di regola ogni azione attribuisce il diritto a un voto.
• Diritto di ispezione e di controllo→denuncia al collegio sindacale e al tribunale.
Obbligazioni→sono titoli di credito che incorporano l’impegno della società di pagare un interesse e di re-stituire, a una data scadenza, la somma di denaro ricevuta in prestito. Solitamente l’emissione di una obbli-gazione è un’operazione di mutuo. Le obbligazioni rappresentano una frazione di un debito sociale e sono titoli monetari, inoltre sono titoli a reddito fisso. Le obbligazioni devono contenere: la società emittente con il capitale sociale e le riserve al momento dell’emissione; la data della deliberazione di emissione e la sua i-scrizione nel registro delle imprese; l’ammontare complessivo e le condizioni di prestito.
OBBLIGAZIONI→ al portatore→trasferimento mediante consegna del titolo.
OBBLIGAZIONI→ nominative → trasferimento mediante girata( efficacia tra le parti/efficacia verso la società).
OBBLIGAZIONISTA:
• Diritto agli interessi→ nella misura stabilita nella deliberazione di emissione
• Diritto di rimborso del capitale→ alla scadenza prestabilita o in seguito a un sorteggio.
• Diritto alla conversione in azioni→ nel caso di obbligazioni convertibili in azioni.
Le obbligazioni convertibili attribuiscono all’obbligazionista la facoltà di sostituire le obbligazioni con azioni della società, in base a un rapporto di cambio. L’obbligazionista può quindi scegliere tra chiedere il rimborso del capitale prestato o divenire socio senza effettuare un conferimento, in quanto il suo apporto è la somma concessa in prestito alla società.
TIPI DI AZIONI: di risparmio→privilegiate nel diritto patrimoniale, ma prive del diritto di voto; con prestazioni accessorie→sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori, emesse a favore dei soci che si obbligano ad eseguire determinate prestazioni; a favore dei prestatori di lavori→ azioni assegnate gratuitamente ai soci come forma di partecipazione; di godimento→hanno diritti patrimoniali limitati, senza diritto di voto attribuite ai soci nel caso di riduzione del capitale volontaria.
L’ASSEMBLEA
L’assemblea è l’organo deliberativo della società per azioni ed è formato dai soci e dai loro rappresentanti.
L’assemblea viene convocata dall’organo amministrativo con un avviso contenente le modalità dell’assemblea e l’ordine del giorno. L’avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o in altri quo-tidiani indicati nello statuto della società almeno 15 giorni prima dell’assemblea. L’assemblea si dice totalita-ria quando è rappresentato l’intero capitale sociale ed presente la maggioranza dei soci; si può chiedere un rinvio dell’assemblea quando i soci rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, dichiarando di non essere informati sull’ordine del giorno.
L’assemblea ordinaria e straordinaria
L’assemblea di una società può essere ordinaria o straordinaria, si tratta di uno stesso organo che può delibe-rare in sede ordinaria e straordinaria, infatti spesso accade che la stessa assemblea sia ordinaria ma anche straordinaria.
Assemblea ordinaria→l’assemblea ordinaria di una società senza consiglio di sorveglianza delibera: l’approvazione del bilancio annuale,i provvedimenti riguardanti gli altri organi sociali, gli altri oggetti attri-buiti alla sua competenza, le autorizzazioni per il compimento di determinati atti. Le competenze dell’assemblea sono ridotte e riserva agli amministratori la gestione dell’impresa sociale.
L’assemblea ordinaria di una società con il consiglio di sorveglianza delibera: i provvedimenti relativi al consiglio di sorveglianza,la nomina dei revisori e la decisione sulla distribuzione degli utili.
L’assemblea può essere costituita in prima,seconda,terza…convocazione con le stesse modalità. La prima convocazione può presentare già a data della seconda. La legge disciplina le convocazioni delle assemblee: la prima convocazione→ è costituita regolarmente con tutti i soci che rappresentano almeno la metà del capita-le sociale e si delibera a maggioranza assoluta; seconda convocazione→si delibera a maggioranza assolu-ta,qualsiasi sia la parte del capitale sociale. Quorum costitutivo (numero legale,minimo,di presenti o votanti necessari per elezione o votazione)
Assemblea straordinaria→ può deliberare per: le modificazioni dello statuto, i provvedimenti riguardanti i liquidatori e le altre materie attribuite dalla legge. Lo statuto può attribuire alcune materie dell’assemblea straordinaria agli amministratori o al consiglio di sorveglianza. In prima convocazione→ si delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione→ vi è la partecipazione di più di un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale
Assemblee speciali→ si tratta di quelle categorie che hanno emesso azioni particolare (azioni di risparimio..) o degli strumenti speciali.
L’invalidità delle deliberazioni dell’assemblea
Una deliberazione è annullabile quando è contraria alla legge o allo statuto della società. Non è annullabile nel caso di partecipazione all’assemblea di persone non legittimate, invalidità di alcuni voti, calcolo dei voti inesattezza o incompletezza del verbale.
L’annullabilità può essere: relativa→ fatta dai soci assenti, astenuti; rilevabile→ solo su domanda delle per-sone non legittimate o non d’ufficio; prescrittibile→ in quanto l’impugnazione (contestazione) può essere presentata entro 90 giorni dalla deliberazione o dalla data dell’iscrizione nel registro delle imprese; sanabi-le→ i soci possono sostituire la deliberazione annullabile con un’altra conforme alla legge.
La richiesta di annullabilità può essere richiesta solo dai soci che rappresentino almeno il 5% del capitale so-ciale, i soci che non raggiungono il capitale sociale possono richiedere solo un risarcimento danni.
Nullità delle deliberazioni→ la deliberazione di un’assemblea è nulla quando non è stata convocata, non è stato redatto il verbale o quando l’oggetto è impossibile o illecito. La nullità della deliberazione è: assoluta→ perchè può essere fatta valere da chiunque; rilevabile d’ufficio dal giudice;prescrittibile→ l’impugnazione deve avvenire entro 3 anni dalla sua iscrizione al registro, ma le deliberazioni dell’oggetto sociale di un’attività impossibile o illecita sono impugnabili senza limiti;sanabile→in quanto i soci possono sostituire la deliberazione nulla con un’altra valida.
GLI AMMINISTRATORI
Gli amministratori di una società per azioni, possono essere soci o anche non soci, sono l’organo direttivo ed esecutivo della società.
Gli amministratori di una società possono essere un consiglio di amministrazione,un consiglio di gestione, può prevedere anche un amministratore unico. Il consiglio di amministrazione può delegare alcune funzioni a uno o più componenti in modo collegiale (comitato esecutivo) o individuale (amministratori delegati); la delega non può pero mai riguardare alcune attribuzioni riservate all’organo collegiale (bilancio,aumento del capitale sociale..), ma è modificabile o revocabile in qualsiasi momento e senza formalità. Gli amministratori hanno il compito di gestione dell’impresa e di realizzare l’oggetto sociale; la competenza è generale e riguar-da qualunque decisione. Il potere di rappresentanza può essere attribuito a uno o più amministratori, i quali hanno una rappresentanza generale perché possono compiere tutti gli atti in nome o per conto della società anche se non rientrano nell’oggetto sociale. Le eventuali limitazioni sono opponibili ai terzi soltanto provan-do che hanno agito in maniera colposa (intenzionalmente) e i rappresentanti sono responsabili dei danni causati.
La nomina e la revoca degli amministratori
Gli amministratori sono nominati dall’assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza, ad eccezione dei primi amministratori che vengono nominati nell’atto costitutivo; sono nominati a tempo determinato per un periodo massimo di 3 esercizi, ma possono essere nominati anche più volte alla scadenza del loro incarico. Entro 30 giorni dalla loro nomina devono iscrivere la deliberazione nel registro delle imprese con le generali-tà,l’indicazione degli amministratori ai quali è attribuita e la rappresentanza della società. Il rapporto tra i soci e gli amministratori è di fiducia per tanto l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza può delibe-rare in qualsiasi momento la revoca degli amministratori; se però la revoca avviene senza giusta causa gli amministratori hanno diritto al risarcimento dei danni. Le cause di ineleggibilità e di decadenza e cioè in presenza delle quali una persona non può essere nominata amministratore sono: incapacità legale (interdi-zione o inabilitazione); dichiarazione di fallimento; interdizione dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi; lo statuto può richiedere particolari requisiti per gli amministratori.
Le deliberazioni degli amministratori
Le deliberazioni dell’organo amministrativo devono essere approvate dalla maggioranza assoluta degli am-ministratori presenti, che costituiscono la maggioranza degli amministratori in carica; inoltre le riunioni si possono svolgere a distanza attraverso l’impiego di mezzi di telecomunicazione, ma il voto degli ammini-stratori è personale;le deliberazioni sono segrete (quorum deliberativo). La deliberazione è annullabile quan-to è in contrasto con legge o con lo statuto della società, l’impugnazione deve avvenire entro 90 giorni dall’organo di controllo,dai soci assenti o dissenzienti o dai soci danneggiati, per l’impugnazione si seguono le procedure previste dalla legge. Se un amministratore ha un interesse per conto proprio o di terzi in una operazione è tenuto a comunicarlo all’organo amministrativo e a quello di controllo, senza l’osservanza di questi obblighi la deliberazione è annullabile e può recare dei danni alla società ( impugnazione: ammini-stratori,organo di controllo); se riguarda un amministratore delegate deve astenersi nel compierla personal-mente.
I diritti e gli obblighi degli amministratori
Gli amministratori di una S.P.A hanno il diritto ad un compenso stabilito o dall’atto costitutivo o dall’assemblea o dal consiglio di sorveglianza,che può consistere in una somma di denaro fissa o in propor-zione alle riunioni, da una partecipazione agli utili o anche dal diritto a sottoscrivere a un prezzo determina-to le azioni della società ( stock opition: azione riconosciuta ad alcuni soggetti per l’acquisto di azioni entro una determinata data ad un prezzo stabilito). Inoltre gli amministratori hanno il divieto di concorrenza nei confronti della società, non possono diventare soci o esercitare per conto proprio per terzi a meno che non siano stati autorizzati, se il divieto non viene rispettato l’amministratore è responsabile per danni causati al-la società e può essere revocato per giusta causa. Le funzioni principali dell’amministratore sono: convoca-zione dell’assemblea e l’esecuzione delle deliberazioni, tenuta di libri contabili e scritture obbligatorie e re-dazione del bilancio.
La responsabilità degli amministratori
Gli amministratori hanno l’obbligo di adempiere con una diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico e sono responsabili verso la società,verso i creditori,verso i soci e verso i terzi. Ciascun ammini-stratore è responsabile personalmente nei confronti della società nel caso di violazione dell’obbligo di adem-piere in maniera professionale; il socio se viene a conoscenza di atti che possono danneggiare la società deve fare il possibile per impedire l’adempimento, in caso contrario è responsabile per i danni causati alla società; l’amministratore può astenersi soltanto giustificando il suo dissenso nel registro dei verbali. La responsabili-tà degli amministratori è contrattuale (responsabilità derivante dall’inosservanza di un contratto), e anche diretta o per fatto proprio, perché deriva dal fatto di aver partecipato personalmente al compimento dell’atto dannoso o di non aver cercato di impedirlo, e infine è solidale , poiché la società può richiedere a qualsiasi socio il risarcimento dei danni. Gli amministratori sono responsabili verso i soci e verso i terzi per i danni che hanno causato direttamente con un comportamento doloso o colposo, hanno una responsabilità extra-contrattuale (responsabilità che deriva da un comportamento doloso che provoca un danno alla persona). Un socio può agire contro gli amministratori entro 5 anni dal compimento dell’atto, soltanto se ha subito un danno diretto e specifico, indipendente dal vantaggio o svantaggio della società.
Tutela del capitale sociale
La legge prevede alcune disposizioni, fatte per garantire ai soci e ai terzi la conservazione del capitale sociale della società.
Aumento del capitale→l’aumento del capitale può essere gratuito quando non ci sono dei nuovi conferi-menti e vengono impiegati utili non distribuiti; a pagamento quando sono richiesti nuovi conferimenti ai soci, che possono essere realizzati mediante l’emissione di nuove azioni o l’aumento del valore nominale delle azioni.
Riduzione del capitale→ la riduzione può essere obbligatoria o facoltativa. È obbligatoria in caso di perdite superiori a un terzo del capitale sociale o nel caso di diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale; è facoltativa nel caso di esuberanza del capitale sociale o di perdite inferiori a un terzo.
Domande da interrogazione
- Qual è la responsabilità dei soci in una Società per Azioni (S.p.a.)?
- Come si costituisce una Società per Azioni?
- Quali sono i diritti principali degli azionisti in una S.p.a.?
- Quali sono le cause di nullità di una Società per Azioni?
- Quali sono le responsabilità degli amministratori di una S.p.a.?
I soci di una S.p.a. hanno una responsabilità limitata, rispondendo solo con il conferimento dato e non con il loro patrimonio personale.
Una S.p.a. si costituisce tramite la stipulazione di un atto costitutivo, che può avvenire in modo simultaneo davanti a un notaio o mediante pubblica sottoscrizione.
Gli azionisti hanno diritto agli utili (dividendi), alla quota di liquidazione, al diritto di opzione su nuove azioni, e al diritto di intervento e voto nell'assemblea.
La nullità può essere dichiarata per difetti nell'atto costitutivo, come la mancata stipulazione nella forma di atto pubblico, oggetto illecito, o mancanza di elementi essenziali.
Gli amministratori devono adempiere con diligenza professionale e sono responsabili verso la società, i creditori, i soci e i terzi per eventuali danni causati da comportamenti dolosi o colposi.