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Sintesi

La società semplice (s.s.)



1. Si costituisce con la stipulazione di un contratto sociale (atto costitutivo) in diverse forme:
• Atto pubblico: foglio di carte redatto da un notaio secondo la volontà delle parti.
• Scrittura privata autenticata: foglio di carta scritto dalle parti che lo firmano davanti ad un notaio o ad un altro pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare le loro forme.
• Scrittura privata: foglio scritto e firmato dalle parti.
• Forma orale.

2. Attraverso il contratto sociale i soci si impegnano a conferire qualcosa in società:
• Denaro: la somma del valore in denaro di tutti i conferimenti dei soci si chiama capitale sociale.
• Beni in natura: si può conferire in proprietà (la proprietà del bene conferito passa alla società) o in godimento (il socio rimane proprietario del bene e concede alla società soltanto un diritto di usarlo analogo a quello idi un affittuario).
• Lavoro: in questo caso si parla di socio d’opera.

3. L’amministrazione spetta per legge disgiuntamente a ciascun socio: vale a dire che ciascun socio può da solo compiere tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, essa presenta però dei pericoli poiché ogni amministratore può agire all’insaputa degli altri e impegnare così la società (e quindi anche la responsabilità illimitata di tutti i soci) in operazioni che gli altri soci neppure conoscono e può anche abusare a proprio vantaggio del potere di amministrare. Sarebbe bene che il potere di amministrare spetti congiuntamente a tutti i soci, cioè che tutti devono essere d’accordo per ogni operazione sociale, oppure (definito dal contratto sociale) stabilire che solo 1 o alcuni soci siano amministratori (si definiscono con una maggioranza capitale), i quali avranno il potere di rappresentanza (potere di vincolare la società verso i terzi, compiendo atti giuridici in suo nome) ed ha la rappresentanza processuale. I soci non amministratori avranno soltanto il diritto di controllare gli amministratori, i quali dovranno presentare ogni anno un bilancio dal quale risultino gli utili o le perdite della società (quindi ogni socio ha il diritto di percepire la sua parte di utili e pagare le perdite in proporzione al conferimento effettuato).

4. I soci rispondono illimitatamente e solidamente di tutte le obbligazioni sociali: ogni socio è personalmente obbligato a pagare per intero tutti i debiti contratti per conto della società dagli amministratori; si può tuttavia introdurre una clausola che limiti la responsabilità di alcuni soci oppure che escluda la solidarietà (tutto ciò deve essere portato a conoscenza dei terzi).
Si può dire che la società semplice gode di autonomia patrimoniale nel senso che i beni che fanno parte del suo patrimonio non possono essere aggrediti dai creditori personali dei singoli soci, perché sono destinati a garantire i soli creditori sociali.

5. Ogni socio ha diritto di recedere: uscire dalla società in ogni momento, quando non è determinata nel contratto la durata della società oppure si è stabilito che la società debba durare per tutta la vita di un socio, oppure per una giusta causa. Chi recede ha diritto alla liquidazione della sua quota: esso ha diritto di avere dalla società una somma di denaro pari al valore che ha la sua quota nel momento in cui recede (art. 2289).
La maggioranza dei soci può escludere dalla società il socio colpevole di gravi inadempienze ai suoi obblighi di socio; anche il socio escluso ha diritto a ottenere dalla società la liquidazione della sua quota.
Se uno dei soci muore, i suoi eredi non entrano al suo posto nella società: essi hanno soltanto il diritto di avere dalla società la liquidazione della quota del socio morto.

6. La società si scioglie:
• Quando è scaduto il termine di durata stabilito nel contratto sociale.
• Quando è stato conseguito l’oggetto sociale.
• Quando tutti i soci sono d’accordo nel volerne lo scioglimento.
• Quando rimane un solo socio e non trova nuovi soci entro 6 mesi.
La società che si scioglie non si estingue automaticamente, si dice però che la società entra nella fase della liquidazione, nella quale 1 o più liquidatori nominati dai soci provvedono appunto a vendere i beni della società per pagare i creditori sociali e ripartire poi tra i soci quanto eventualmente rimane del patrimonio sociale.

La società in nome collettivo (s.n.c.)



1. In essa tutti i soci rispondono solidamente ed illimitatamente dei debiti sociali ed un’eventuale clausola che limitasse la responsabilità di 1 o più soci non avrebbe comunque effetto nei confronti dei terzi. Tutti i soci sono disgiuntamente amministratori. Essa può costituirsi sia per svolger e un’attività commerciale sia per svolgere un’attività non commerciale.
2. Conferimenti, amministrazione, rappresentazione, ripartizione degli utili e delle perdite, recesso, esclusione, morte di un socio, scioglimento e liquidazione società sono uguali a quelli della società semplice.

3. Possono essere:
• Regolari: iscritti nel registro delle imprese. Hanno allora un’autonomia patrimoniale più netta rispetto alle società semplici; inoltre il creditore sociale non può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore per tutta la durata della società. Per essere iscritti devono pagare una tassa.
• Irregolari: non iscritti nel registro delle imprese. Hanno un’autonomia patrimoniale uguale alla società semplice. Può costituirsi attraverso una scrittura privata oppure senza niente di scritto (società di fatto: società in nome collettivo irregolare tra persone che esercitano di fatto in comune un’attività commerciale, dividendone gli utili o le perdite, senza avere espressamente stipulato nessun atto costitutivo.

La società in accomandita semplice (s.a.s.)



Variante della società in nome collettivo caratterizzata dall’esistenza di due categorie di soci:
• Accomandatari: rispondono illimitatamente e solidamente dei debiti sociali e hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci della società in nome collettivo. Essi rischiano quindi anche il loro patrimonio personale. Sono tutti disgiuntamente amministratori.
• Accomandanti: rispondono dei debiti sociali limitatamente alla quota conferita. Essi rischiano solo il patrimonio conferito in società. Se poi fallisce il fallimento si estende automaticamente soltanto ai soci accomandatari e non agli accomandanti poiché i primi sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali. Non possono mai partecipare all’amministrazione della società.
Estratto del documento

UNITA’ 28

LA SOCIETA’ SEMPLICE (s.s.)

1. Si costituisce con la stipulazione di un contratto sociale (atto costitutivo) in diverse forme:

 Atto pubblico: foglio di carte redatto da un notaio secondo la volontà delle parti.

 Scrittura privata autenticata: foglio di carta scritto dalle parti che lo firmano davanti ad un notaio o

ad un altro pubblico ufficiale autorizzato ad autenticare le loro forme.

 Scrittura privata: foglio scritto e firmato dalle parti.

 Forma orale.

2. Attraverso il contratto sociale i soci si impegnano a conferire qualcosa in società:

 Denaro: la somma del valore in denaro di tutti i conferimenti dei soci si chiama capitale sociale.

 Beni in natura: si può conferire in proprietà (la proprietà del bene conferito passa alla società) o in

godimento (il socio rimane proprietario del bene e concede alla società soltanto un diritto di usarlo

analogo a quello idi un affittuario).

 Lavoro: in questo caso si parla di socio d’opera.

3. L’amministrazione spetta per legge disgiuntamente a ciascun socio: vale a dire che ciascun socio può da solo

compiere tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale, essa presenta però dei pericoli poiché ogni

amministratore può agire all’insaputa degli altri e impegnare così la società (e quindi anche la responsabilità

illimitata di tutti i soci) in operazioni che gli altri soci neppure conoscono e può anche abusare a proprio

vantaggio del potere di amministrare. Sarebbe bene che il potere di amministrare spetti congiuntamente a tutti

i soci, cioè che tutti devono essere d’accordo per ogni operazione sociale, oppure (definito dal contratto

sociale) stabilire che solo 1 o alcuni soci siano amministratori (si definiscono con una maggioranza capitale),

i quali avranno il potere di rappresentanza (potere di vincolare la società verso i terzi, compiendo atti giuridici

in suo nome) ed ha la rappresentanza processuale. I soci non amministratori avranno soltanto il diritto di

controllare gli amministratori, i quali dovranno presentare ogni anno un bilancio dal quale risultino gli utili o le

perdite della società (quindi ogni socio ha il diritto di percepire la sua parte di utili e pagare le perdite in

proporzione al conferimento effettuato).

4. I soci rispondono illimitatamente e solidamente di tutte le obbligazioni sociali: ogni socio è personalmente

obbligato a pagare per intero tutti i debiti contratti per conto della società dagli amministratori; si può tuttavia

introdurre una clausola che limiti la responsabilità di alcuni soci oppure che escluda la solidarietà (tutto ciò

deve essere portato a conoscenza dei terzi).

Si può dire che la società semplice gode di autonomia patrimoniale nel senso che i beni che fanno parte del

suo patrimonio non possono essere aggrediti dai creditori personali dei singoli soci, perché sono destinati a

garantire i soli creditori sociali.

5. Ogni socio ha diritto di recedere: uscire dalla società in ogni momento, quando non è determinata nel contratto

la durata della società oppure si è stabilito che la società debba durare per tutta la vita di un socio, oppure per

una giusta causa. Chi recede ha diritto alla liquidazione della sua quota: esso ha diritto di avere dalla società

una somma di denaro pari al valore che ha la sua quota nel momento in cui recede (art. 2289).

La maggioranza dei soci può escludere dalla società il socio colpevole di gravi inadempienze ai suoi obblighi

di socio; anche il socio escluso ha diritto a ottenere dalla società la liquidazione della sua quota.

Se uno dei soci muore, i suoi eredi non entrano al suo posto nella società: essi hanno soltanto il diritto di avere

dalla società la liquidazione della quota del socio morto.

6. La società si scioglie:

 Quando è scaduto il termine di durata stabilito nel contratto sociale.

 Quando è stato conseguito l’oggetto sociale.

 Quando tutti i soci sono d’accordo nel volerne lo scioglimento.

 Quando rimane un solo socio e non trova nuovi soci entro 6 mesi.

La società che si scioglie non si estingue automaticamente, si dice però che la società entra nella fase della

liquidazione, nella quale 1 o più liquidatori nominati dai soci provvedono appunto a vendere i beni della

società per pagare i creditori sociali e ripartire poi tra i soci quanto eventualmente rimane del patrimonio

sociale.

LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (s.n.c.)

1. In essa tutti i soci rispondono solidamente ed illimitatamente dei debiti sociali ed un’eventuale clausola che

limitasse la responsabilità di 1 o più soci non avrebbe comunque effetto nei confronti dei terzi. Tutti i soci sono

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