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Concetti Chiave

  • Fino agli anni settanta, chi non eseguiva il servizio militare era soggetto a sanzioni, ma successivamente sono stati riconosciuti motivi religiosi e ideologici per obiettare.
  • Inizialmente, il servizio civile per gli obiettori durava 18 mesi, 6 in più rispetto al servizio militare, ed era soggetto a verifica da una commissione.
  • La Corte Costituzionale ha giudicato discriminatoria la diversa durata dei servizi, stabilendo che la difesa della patria include anche incarichi diversi dal servizio militare.
  • Grazie a interventi della Corte, si è giunti a un sistema dove il cittadino può scegliere tra servizio militare e civile, ponendo fine al concetto tradizionale di obiezione di coscienza.
  • La legge del 1998 riconosce il diritto del cittadino di eseguire prestazioni diverse da quelle militari per motivi di coscienza.

SERVIZIO MILITARE: fino agli anni settanta chi non eseguiva il servizio militare era condannato e incorreva nelle sanzioni dello Stato. Poi lo Stato notò che obiettare aveva delle motivazioni religiose e ideologiche e si stabilì che chi rifiutava le armi doveva prestare servizi diversi. In un primo tempo questo servizio diverso era più gravoso, poiché durava 6 mesi di più del servizio militare (18 mesi): l’obiezione di coscienza era sottoposta a verifica da parte di una commissione.

La materia si è evoluta. Ci sono diverse sentenze della Corte Costituzionale, che è intervenuta per mitigare la disparità di trattamento tra chi faceva il servizio militare e chi era obiettore. La Corte Costituzionale ha ritenuto discriminatoria la diversa durata del servizio militare (12 mesi) rispetto al servizio civile (18 mesi). storia del servizio militarePer la Corte la difesa della Patria non si attua solo con il servizio militare, ma anche con altri incarichi previsti dalla legge. Si è arrivati ad un automatismo del servizio civile. Lo Stato chiede al cittadino un servizio a difesa della patria e il cittadino può scegliere tra servizio militare e servizio civile. La legge 8.7.1998 pone fine al fenomeno dell’obiezione di coscienza inteso in senso classico. Quando parliamo di obiezione di coscienza, alludiamo alla facoltà riconosciuta dall’ordinamento di eseguire una prestazione diversa da quella dovuta, al diritto del cittadino di far valere le sue motivazioni e di sottrarsi alle prescrizioni statali. Il legislatore riconosce la possibilità di far valere principi di coscienza.

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