Concetti Chiave
- Fino agli anni settanta, chi non eseguiva il servizio militare era soggetto a sanzioni, ma successivamente sono stati riconosciuti motivi religiosi e ideologici per obiettare.
- Inizialmente, il servizio civile per gli obiettori durava 18 mesi, 6 in più rispetto al servizio militare, ed era soggetto a verifica da una commissione.
- La Corte Costituzionale ha giudicato discriminatoria la diversa durata dei servizi, stabilendo che la difesa della patria include anche incarichi diversi dal servizio militare.
- Grazie a interventi della Corte, si è giunti a un sistema dove il cittadino può scegliere tra servizio militare e civile, ponendo fine al concetto tradizionale di obiezione di coscienza.
- La legge del 1998 riconosce il diritto del cittadino di eseguire prestazioni diverse da quelle militari per motivi di coscienza.
SERVIZIO MILITARE: fino agli anni settanta chi non eseguiva il servizio militare era condannato e incorreva nelle sanzioni dello Stato. Poi lo Stato notò che obiettare aveva delle motivazioni religiose e ideologiche e si stabilì che chi rifiutava le armi doveva prestare servizi diversi. In un primo tempo questo servizio diverso era più gravoso, poiché durava 6 mesi di più del servizio militare (18 mesi): l’obiezione di coscienza era sottoposta a verifica da parte di una commissione.
La materia si è evoluta. Ci sono diverse sentenze della Corte Costituzionale, che è intervenuta per mitigare la disparità di trattamento tra chi faceva il servizio militare e chi era obiettore. La Corte Costituzionale ha ritenuto discriminatoria la diversa durata del servizio militare (12 mesi) rispetto al servizio civile (18 mesi).